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Decisione

14.2014.69

Fallimento. Reclamo. Solvibilità resa verosimile

24 aprile 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 10'580.45 oltre interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 25 marzo 2014 nessuno è comparso.

C. Con decisione del 27 marzo 2014 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.

D. Con

il reclamo di cui trattasi, RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in

oggetto, producendo una ricevuta del 28 marzo 2014 dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Mendrisio relativa al pagamento di fr. 694.-- a saldo dell’esecuzione

n. __________ promossa dall’istante (doc. C). La reclamante rileva inoltre di

avere saldato tutte le ulteriori esecuzioni pendenti nei suoi confronti,

producendo diverse ricevute del predetto ufficio per un importo complessivo di

fr. 61'812.-- (doc. E) e un estratto delle sue esecuzioni al 7 aprile 2014

(doc. B).

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro

dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità

giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il

debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova

per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed.,

Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna

2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).

b) Nel caso in

esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 28 marzo 2014 dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Mendrisio relativa al pagamento di fr. 694.-- a

saldo dell’esecuzione in oggetto n. 809840 per cui, essendo provato che la

convenuta ha saldato il suo debito nei confronti della procedente

posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art.

174.

cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

c) Per quel che

riguarda il requisito della solvibilità - condizione indispensabile per

ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il

pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia

del fallimento - va osservato che dalle numerose ricevute rispettivamente

dall’estratto dell’UEF di Mendrisio al 7 aprile 2014 si evince che tutte le

ulteriori procedure pendenti nei confronti della convenuta sono state estinte e

che a suo carico non risultano attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere

che la reclamante dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai suoi

impegni, che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando e che il mancato

pagamento di debiti accertati è stato un evento di natura transitoria (cfr. SJZ

99.

(2003) n. 13 pag. 308). Va poi ricordato che, secondo giurisprudenza e

dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza

della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare

il fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e

la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel

caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della

convenuta appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la

prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta

favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il

presupposto della solvibilità può essere considerato reso sufficientemente

verosimile.

Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va

annullato.

2.

Per

i motivi che precedono il reclamo è accolto.

La tassa

di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Le spese

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure a carico della reclamante.

A

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento del 27 marzo 2014 pronunciata dal Pretore della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. n SO.2014.79), nei confronti di AP 1, è

annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come

di rito, è posta a carico di AP 1RE 1Le spese dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP

1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.-- è posta a

carico

di RE 1.

III. Notificazione a:

- ;

- ;

-

;

-

;

-

.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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