14.2014.69
Fallimento. Reclamo. Solvibilità resa verosimile
24 aprile 2014Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2014.69
Data decisione, Autorità:
24.04.2014, CEF
Titolo:
Fallimento. Reclamo. Solvibilità resa verosimile
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2014.69
Lugano
24 aprile
2014
B/ww/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con
istanza del 7 febbraio 2014 da
RE 1,
rappr. da RA 1
contro
RE 1
patrocinata dall’avv. PA 1
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord con sentenza del
27 marzo 2014 (inc. n.
SO.2014.79) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________,
a far tempo
dal giorno di giovedì 27 marzo 2014 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo del 7 aprile 2014 ne postula l’annullamento;
rilevato che il reclamo non è stato intimato a
controparte, il suo credito essendo stato saldato;
premesso che con disposizione ordinatoria dell’8 aprile 2014 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 10'580.45 oltre interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 25 marzo 2014 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 27 marzo 2014 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.
D. Con
il reclamo di cui trattasi, RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in
oggetto, producendo una ricevuta del 28 marzo 2014 dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Mendrisio relativa al pagamento di fr. 694.-- a saldo dell’esecuzione
n. __________ promossa dall’istante (doc. C). La reclamante rileva inoltre di
avere saldato tutte le ulteriori esecuzioni pendenti nei suoi confronti,
producendo diverse ricevute del predetto ufficio per un importo complessivo di
fr. 61'812.-- (doc. E) e un estratto delle sue esecuzioni al 7 aprile 2014
(doc. B).
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro
dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità
giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il
debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova
per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed.,
Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna
2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).
b) Nel caso in
esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 28 marzo 2014 dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio relativa al pagamento di fr. 694.-- a
saldo dell’esecuzione in oggetto n. 809840 per cui, essendo provato che la
convenuta ha saldato il suo debito nei confronti della procedente
posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art.
174.
cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.
c) Per quel che
riguarda il requisito della solvibilità - condizione indispensabile per
ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento - va osservato che dalle numerose ricevute rispettivamente
dall’estratto dell’UEF di Mendrisio al 7 aprile 2014 si evince che tutte le
ulteriori procedure pendenti nei confronti della convenuta sono state estinte e
che a suo carico non risultano attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere
che la reclamante dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai suoi
impegni, che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando e che il mancato
pagamento di debiti accertati è stato un evento di natura transitoria (cfr. SJZ
99.
(2003) n. 13 pag. 308). Va poi ricordato che, secondo giurisprudenza e
dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza
della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare
il fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e
la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel
caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della
convenuta appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la
prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta
favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il
presupposto della solvibilità può essere considerato reso sufficientemente
verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va
annullato.
2.
Per
i motivi che precedono il reclamo è accolto.
La tassa
di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Le spese
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure a carico della reclamante.
A
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento del 27 marzo 2014 pronunciata dal Pretore della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. n SO.2014.79), nei confronti di AP 1, è
annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come
di rito, è posta a carico di AP 1RE 1Le spese dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP
1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.-- è posta a
carico
di RE 1.
III. Notificazione a:
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Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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