14.2014.70
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13 agosto 2014Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.70
Lugano
13 agosto 2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Baur
Martinelli
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.974 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 febbraio 2014 da:
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2,)
Contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo dell’11 aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 marzo 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 febbraio 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. A), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 15'127.–
oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2014, indicando quale titolo di credito:
“Stipendi aprile, maggio, agosto, settembre, novembre, dicembre 2013 e gennaio
2014 per fr. 2'161.00/mese”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28 febbraio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 31 marzo 2014, l’istante ha confermato la sua istanza, mentre la parte convenuta vi si è
opposta. In replica l’istante ha riconfermato la sua domanda, mentre con la
duplica la parte convenuta ha ribadito la sua posizione.
C. Statuendo
con decisione 31 marzo 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 210.– e un’indennità di fr. 500.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 aprile 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni
del 5 maggio 2014 CO 1 si è opposta al reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato l’11 aprile 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE
1.
il 1° aprile 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Espressa
per la prima volta con il reclamo, è pertanto irricevibile l’allegazione
secondo cui la clausola n. 6.2 dei “patti parasociali” del 7 marzo 2013 (doc.
C), con la quale l’escussa si è impegnata a garantire il contratto di lavoro dipendente
a favore di CO 1, riserva esplicitamente “i casi di inadempienza”, tra cui la
reclamante vorrebbe annoverare la violazione da parte dell’istante del patto di
non concorrenza concordato dalle parti, già menzionata in prima sede, ma
esclusivamente a dimostrazione del credito risarcitorio opposto in
compensazione (reclamo ad 3). Fondata su un’allegazione irricevibile, l’asserita
inefficacia dell’impegno assunto dall’escussa cade nel vuoto. Ad ogni modo tale
censura appare infondata (v. sotto consid. 6.2).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto il documento denominato “Patti
parasociali” (doc. C), sottoscritto il 7 marzo 2013 dall’istante e da __________ (in qualità di organi dell’escussa RE 1) con __________ (acquirente dell’80%
delle quote di RE 1 detenute dall’istante e da __________) un valido riconoscimento
di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la pretesa salariale posta in
esecuzione, riferendosi al punto 6.2, in cui RE 1 si è impegnata a garantire a CO
1.
fino al 1° marzo 2023 il contratto di lavoro quale dipendente della società,
con un compenso lordo di fr. 30'000.– all’anno. Il Pretore, d’altronde, ha
respinto l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta con una sua
contropretesa di fr. 134'890.60, vantata a titolo di penale per lo
svolgimento da parte dell’istante di attività in concorrenza con RE 1, in violazione del patto di non concorrenza contenuto nei “Patti parasociali”. Egli ha infatti
considerato che lo scritto 28 marzo 2013 del legale della convenuta (doc. 3) costituiva una mera allegazione di parte e che l’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato
federale degli impianti a corrente forte (ESTI) alla società __________ (doc.
5), dalla quale risultava solo che CO 1 è responsabile tecnico presso tale
società con un grado di occupazione del 20%, era inadatta a rendere verosimile
che essa svolge un’attività concorrenziale rispetto a quella esercitata dalla
convenuta.
3.
Nel
reclamo RE 1 sostiene di non avere sottoscritto il documento denominato “Patti
parasociali” (doc. C), il quale è stato firmato esclusivamente dai suoi soci,
aggiungendo che quand’ anche si ritenesse che CO 1 l’abbia sottoscritto quale
sua rappresentante legale, il patto parasociale sarebbe comunque nullo in
quanto privo della firma della socia CO 1. E qualora si ammettesse che con un’unica
firma la socia ha vincolato la società e sé stessa, sussisterebbe in ogni caso
un conflitto d’interesse, tale da inficiare la validità del patto parasociale
stesso.
4.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito
posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice
verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1
).
5.
Nella
fattispecie, i “patti parasociali” (doc. C) sono stati firmati per conto di RE
1.
da CO 1 e __________ in qualità di rappresentanti legali, abilitati in quel
momento ad impegnare la società con firma collettiva a due (cfr. estratto
dal Registro di commercio al 28 luglio 2014), per cui la reclamante era validamente rappresentata. Ora, con tale firma, RE 1 si è obbligata a versare all’istante
un compenso lordo di fr. 30'000.– annui, “di cui fr. 24'000.–
relativi alla concessione e la restante parte a livello di retribuzione da
lavoro dipendente” (doc. C, punto 6.2).
5.1
Checché
ne dica la reclamante, l’istante è ovviamente parte personalmente dei patti
parasociali quale socia di RE 1 (titolare di 20 quote sociali dopo averne
cedute 80 a __________) e sua dipendente, i patti avendo proprio quale scopo di
regolamentare i rapporti tra i soci (cfr. doc. C, punto n. 1) e tutelare
quelli di minoranza (punto 6). Tra le persone che esplicitamente “partecipano e
sottoscrivono il [presente] patto” figura (anche) a titolo personale la stessa CO
1.
(doc. C, ultima pagina).
5.2
Per
quel che riguarda invece il conflitto d’interesse eccepito dalla reclamante, va
osservato che ove non sia d’acchito escluso un pregiudizio a danno della
persona giuridica, la validità di un negozio concluso da un organo con sé
stesso non è esclusa ma richiede una speciale autorizzazione, espressa o
tacita, o la ratifica ulteriore da parte di un organo superiore o dello stesso
rango (cfr. DTF 126 III 361 consid. 3 e 5). Nella fattispecie, il presupposto
dell’autorizzazione speciale è sicuramente adempiuto, i patti essendo stati
firmati da entrambi i rappresentanti legali della reclamante (e non solo dall’istante)
e da tutti i suoi soci, come d’uso nei patti parasociali (cfr. DTF 127 III
332.
consid. 2; 126 III 361 consid. 3 e 5). L’impegno assunto dalla convenuta
nei confronti dell’istante è pure conforme all’art. 718b CO (a cui
rinvia l’art. 814 cpv. 4 CO), che richiede la stesura scritta nei casi di
contratti tra la società e il suo rappresentante in cui la prestazione della
società supera fr. 1'000.– (Watter/Pellanda
in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 3a ed. 2008, n. 4 e 5 ad
art. 718b CO). D’altro canto la reclamante non ha nemmeno indicato quale
pregiudizio avrebbe subito. Il documento denominato “Patti parasociali”
costituisce pertanto, in via di principio, un valido riconoscimento di debito
ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione.
6.
La
reclamante solleva inoltre due eccezioni, entrambe fondate su una pretesa
violazione del patto di non concorrenza (punto 7 dei “Patti parasociali”): da
una parte, ciò costituisce a parer suo, oltre a una mancanza all’obbligo di
diligenza e fedeltà del dipendente giusta l’art. 321 CO, una causa di “grave
inadempimento”, che comporta l’inefficacia del proprio impegno a garantire il
contratto di lavoro; dall’altra, la reclamante pone in compensazione una sua
contropretesa di fr. 134'890.60, pari al 10% del fatturato da lei
realizzato negli ultimi 12 mesi, vantata a titolo di penale per la violazione
del patto di non concorrenza. L’istante, per conto suo, ricorda di avere
iniziato la sua attività presso un’altra ditta dopo aver richiamato la
reclamante a rispettare i propri obblighi, segnatamente il pagamento del
salario.
6.1
All’escusso
incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF
132.
III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni
non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate
in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono
esserci riscontri oggettivi (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82
LEF). Ove eccepisca la compensazione del credito posto in esecuzione con una
sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO), l’escusso deve rendere
verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche,
sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del
proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale
federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con
rimandi).
6.2
Per
quanto riguarda la prima eccezione, già si è detto che essa poggia su un’allegazione
nuova e quindi irricevibile (sopra consid. 1.3). Sia aggiunto, per abbondanza,
che l’istante ha apparentemente iniziato la sua attività presso una concorrente
di RE 1 solo nel marzo del 2014 (cfr. doc. 3 e 5), ovvero in un momento in
cui l’escussa era in mora da mesi con il pagamento del salario. Rimproverare
all’istante, in queste circostanze, una grave inadempienza sarebbe quantomeno
opinabile e in ogni caso la censura non raggiungerebbe il grado di
verosimiglianza sufficiente ad ostacolare il rigetto dell’opposizione.
6.3
A
sostegno dell’eccezione di compensazione la convenuta ha prodotto un estratto
dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (doc. 5),
puntualizzando che CO 1, nel ruolo di responsabile tecnico della società __________
Sagl – società pure attiva nell’istallazione e commercializzazione di impianti
elettrici (cfr. doc. 4) –, avrebbe svolto un’attività che viola il patto
di non concorrenza pattuito dalle parti. Ora, non si disconosce che questo
documento, in cui l’istante è indicata quale responsabile tecnico della __________
Sagl con un grado di occupazione del 20%, possa costituire un indizio di lesione
del patto di non concorrenza. Sennonché, per tacere delle proprie inadempienze
dell’escussa (sopra consid. 6.2), essa non ha fornito alcun riscontro oggettivo
in merito alla cifra d’affari da lei realizzata nei 12 mesi precedenti il momento
in cui è venuta a conoscenza degli atti di concorrenza (cfr. doc. C punto
7), per cui, in ogni caso, mancano gli elementi necessari a rendere verosimile
l’importo della sua contropretesa.
6.4
La
decisione impugnata merita dunque conferma, l’escussa essendo se del caso
rinviata a far valere le proprie pretese in una procedura separata.
7.
La
tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'127.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 320.– relative
al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
RE 1 rifonderà inoltre a CO 1 fr. 500.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
–
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).