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Decisione

14.2014.70

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 agosto 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28 febbraio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 31 marzo 2014, l’istante ha confermato la sua istanza, mentre la parte convenuta vi si è

opposta. In replica l’istante ha riconfermato la sua domanda, mentre con la

duplica la parte convenuta ha ribadito la sua posizione.

C. Statuendo

con decisione 31 marzo 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via

provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo

carico le spese processuali di fr. 210.– e un’indennità di fr. 500.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 aprile 2014 per ottenerne l’an­nullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni

del 5 maggio 2014 CO 1 si è opposta al reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato l’11 aprile 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE

1.

il 1° aprile 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Espressa

per la prima volta con il reclamo, è pertanto irricevibile l’allegazione

secondo cui la clausola n. 6.2 dei “patti parasociali” del 7 marzo 2013 (doc.

C), con la quale l’escussa si è impegnata a garantire il contratto di lavoro dipendente

a favore di CO 1, riserva esplicitamente “i casi di inadempienza”, tra cui la

reclamante vorrebbe annoverare la violazione da parte dell’istante del patto di

non concorrenza concordato dalle parti, già menzionata in prima sede, ma

esclusivamente a dimostrazione del credito risarcitorio opposto in

compensazione (reclamo ad 3). Fondata su un’allegazione irricevibile, l’asserita

inefficacia dell’impegno assunto dall’escussa cade nel vuoto. Ad ogni modo tale

censura appare infondata (v. sotto consid. 6.2).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto il documento denominato “Patti

parasociali” (doc. C), sottoscritto il 7 marzo 2013 dall’istante e da __________ (in qualità di organi del­l’escussa RE 1) con __________ (acquirente dell’80%

delle quote di RE 1 detenute dall’istante e da __________) un valido riconoscimento

di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la pretesa salariale posta in

esecuzione, riferendosi al punto 6.2, in cui RE 1 si è impegnata a garantire a CO

1.

fino al 1° marzo 2023 il contratto di lavoro quale dipendente della società,

con un compenso lordo di fr. 30'000.– all’anno. Il Pretore, d’altronde, ha

respinto l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta con una sua

contropretesa di fr. 134'890.60, vantata a titolo di penale per lo

svolgimento da parte dell’istante di attività in concorrenza con RE 1, in violazione del patto di non concorrenza contenuto nei “Patti parasociali”. Egli ha infatti

considerato che lo scritto 28 marzo 2013 del legale della convenuta (doc. 3) costituiva una mera allegazione di parte e che l’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato

federale degli impianti a corrente forte (ESTI) alla società __________ (doc.

5), dalla quale risultava solo che CO 1 è responsabile tecnico presso tale

società con un grado di occupazione del 20%, era inadatta a rendere verosimile

che essa svolge un’attività concorrenziale rispetto a quella esercitata dalla

convenuta.

3.

Nel

reclamo RE 1 sostiene di non avere sottoscritto il documento denominato “Patti

parasociali” (doc. C), il quale è stato firmato esclusivamente dai suoi soci,

aggiungendo che quand’ an­che si ritenesse che CO 1 l’abbia sottoscritto quale

sua rappresentante legale, il patto parasociale sarebbe comunque nullo in

quanto privo della firma della socia CO 1. E qualora si ammettesse che con un’unica

firma la socia ha vincolato la società e sé stessa, sussisterebbe in ogni caso

un conflitto d’interesse, tale da inficiare la validità del patto parasociale

stesso.

4.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito

posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice

verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1

).

5.

Nella

fattispecie, i “patti parasociali” (doc. C) sono stati firmati per conto di RE

1.

da CO 1 e __________ in qualità di rappresentanti legali, abilitati in quel

momento ad impegnare la società con firma collettiva a due (cfr. estratto

dal Registro di commercio al 28 luglio 2014), per cui la reclamante era validamente rappresentata. Ora, con tale firma, RE 1 si è obbligata a versare all’istante

un compenso lordo di fr. 30'000.– annui, “di cui fr. 24'000.–

relativi alla concessione e la restante parte a livello di retribuzione da

lavoro dipendente” (doc. C, punto 6.2).

5.1

Checché

ne dica la reclamante, l’istante è ovviamente parte personalmente dei patti

parasociali quale socia di RE 1 (titolare di 20 quote sociali dopo averne

cedute 80 a __________) e sua dipendente, i patti avendo proprio quale scopo di

regolamentare i rapporti tra i soci (cfr. doc. C, punto n. 1) e tutelare

quelli di minoranza (punto 6). Tra le persone che esplicitamente “partecipano e

sottoscrivono il [presente] patto” figura (anche) a titolo personale la stessa CO

1.

(doc. C, ultima pagina).

5.2

Per

quel che riguarda invece il conflitto d’interesse eccepito dalla reclamante, va

osservato che ove non sia d’acchito escluso un pregiudizio a danno della

persona giuridica, la validità di un negozio concluso da un organo con sé

stesso non è esclusa ma richiede una speciale autorizzazione, espressa o

tacita, o la ratifica ulteriore da parte di un organo superiore o dello stesso

rango (cfr. DTF 126 III 361 consid. 3 e 5). Nella fattispecie, il presupposto

dell’autorizzazione speciale è sicuramente adempiuto, i patti essendo stati

firmati da entrambi i rappresentanti legali della reclamante (e non solo dall’istante)

e da tutti i suoi soci, come d’uso nei patti parasociali (cfr. DTF 127 III

332.

consid. 2; 126 III 361 consid. 3 e 5). L’impegno assunto dalla convenuta

nei confronti dell’istante è pure conforme all’art. 718b CO (a cui

rinvia l’art. 814 cpv. 4 CO), che richiede la stesura scritta nei casi di

contratti tra la società e il suo rappresentante in cui la prestazione della

società supera fr. 1'000.– (Watter/Pellanda

in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 3a ed. 2008, n. 4 e 5 ad

art. 718b CO). D’altro canto la reclamante non ha nemmeno indicato quale

pregiudizio avrebbe subito. Il documento denominato “Patti parasociali”

costituisce pertanto, in via di principio, un valido riconoscimento di debito

ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione.

6.

La

reclamante solleva inoltre due eccezioni, entrambe fondate su una pretesa

violazione del patto di non concorrenza (punto 7 dei “Patti parasociali”): da

una parte, ciò costituisce a parer suo, oltre a una mancanza all’obbligo di

diligenza e fedeltà del dipendente giusta l’art. 321 CO, una causa di “grave

inadempimento”, che comporta l’inefficacia del proprio impegno a garantire il

contratto di lavoro; dall’altra, la reclamante pone in compensazione una sua

contropretesa di fr. 134'890.60, pari al 10% del fatturato da lei

realizzato negli ultimi 12 mesi, vantata a titolo di penale per la violazione

del patto di non concorrenza. L’istante, per conto suo, ricorda di avere

iniziato la sua attività presso un’altra ditta dopo aver richiamato la

reclamante a rispettare i propri obblighi, segnatamente il pagamento del

salario.

6.1

All’escusso

incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF

132.

III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni

non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate

in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono

esserci riscontri oggettivi (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82

LEF). Ove eccepisca la compensazione del credito posto in esecuzione con una

sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO), l’escusso deve rendere

verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche,

sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del

proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale

federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con

rimandi).

6.2

Per

quanto riguarda la prima eccezione, già si è detto che essa poggia su un’allegazione

nuova e quindi irricevibile (sopra consid. 1.3). Sia aggiunto, per abbondanza,

che l’istante ha apparentemente iniziato la sua attività presso una concorrente

di RE 1 solo nel marzo del 2014 (cfr. doc. 3 e 5), ovvero in un momento in

cui l’escussa era in mora da mesi con il pagamento del salario. Rimproverare

all’istante, in queste circostanze, una grave inadempienza sarebbe quantomeno

opinabile e in ogni caso la censura non raggiungerebbe il grado di

verosimiglianza sufficiente ad ostacolare il rigetto dell’opposizione.

6.3

A

sostegno dell’eccezione di compensazione la convenuta ha prodotto un estratto

dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (doc. 5),

puntualizzando che CO 1, nel ruolo di responsabile tecnico della società __________

Sagl – società pure attiva nell’istallazione e commercializzazione di impianti

elettrici (cfr. doc. 4) –, avrebbe svolto un’attività che viola il patto

di non concorrenza pattuito dalle parti. Ora, non si disconosce che questo

documento, in cui l’istante è indicata quale responsabile tecnico della __________

Sagl con un grado di occupazione del 20%, possa costituire un indizio di lesione

del patto di non concorrenza. Sennonché, per tacere delle proprie inadempienze

dell’escussa (sopra consid. 6.2), essa non ha fornito alcun riscontro oggettivo

in merito alla cifra d’affari da lei realizzata nei 12 mesi precedenti il momento

in cui è venuta a conoscenza degli atti di concorrenza (cfr. doc. C punto

7), per cui, in ogni caso, mancano gli elementi necessari a rendere verosimile

l’importo della sua contropretesa.

6.4

La

decisione impugnata merita dunque conferma, l’escussa essendo se del caso

rinviata a far valere le proprie pretese in una procedura separata.

7.

La

tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'127.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 320.– relative

al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

RE 1 rifonderà inoltre a CO 1 fr. 500.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).