14.2014.72
Rigetto provvisorio. Contratto di lavoro confermato in un "patto parasociale". Eccezione di compensazione. Valore probatorio di una dichiarazione del direttore dell'escussa senza diritto di firma
8 settembre 2014Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.72
Lugano
8 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2014.224 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 17 gennaio 2014 da:
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2,)
Contro
RE 1
(patrocinata dall’PA 1,)
giudicando sul reclamo del 14 aprile 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 3 aprile 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 gennaio 2014 dall’Ufficio
esecuzione di Lugano (doc. A), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 38'062.50
oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2014, indicando quale titolo di credito: “stipendio
marzo, aprile, maggio, giugno, agosto, novembre di fr. 6'343.75 x 6”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 17 gennaio 2014
l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore. All’udienza di
discussione tenutasi il 1° aprile 2014, l’istante ha confermato la sua domanda
mentre la parte convenuta vi si è opposta.
C. Statuendo
con decisione del 3 aprile 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in
via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 1'000.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14
aprile 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue
osservazioni del 5 maggio 2014, CO 1 si è integralmente opposto al gravame.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 14 aprile 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE
1.
il 7 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Espressa
per la prima volta con il reclamo, è pertanto irricevibile l’allegazione
secondo cui il contratto di lavoro invocato quale titolo di rigetto non
vincolerebbe l’escussa a causa di diverse inadempienze dell’escutente (reclamo
ad 3 e sotto consid. 8). Pure nuove ed inammissibili le allegazioni di quest’ultimo
in merito alla compensazione di un importo di fr. 3'000.– da lui incassato
per conto dell’escussa (osservazioni al reclamo ad 3-4 e sotto consid. 7.2/d).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il documento denominato “patti
parasociali” del 7 marzo 2013 (doc. B) costituisce un valido riconoscimento
di debito a favore dell’istante per l’importo dedotto in esecuzione e ha respinto
l’eccezione di compensazione sollevata dall’escussa, considerando di parte la documentazione
da essa prodotta e giudicandola non verificabile in sede di procedura sommaria.
3.
Nel
reclamo RE 1 contesta che i “patti parasociali” rappresentino un valido
riconoscimento di debito. Sul documento, essa osserva, figurano infatti le sole
firme dei soci di RE 1 ma non quella della stessa RE 1. Inoltre, volendo anche
ritenere che __________ l’abbia sottoscritto quale rappresentante legale della
società, il patto parasociale sarebbe comunque nullo in quanto privo della
firma della socia __________. A mente dell’escussa, quand’anche si supponesse
poi che la socia abbia vincolato con un’unica firma sia la società sia sé
stessa, si paleserebbe un conflitto di interessi atto ad inficiare la validità
del patto. RE 1 pone infine in compensazione un suo credito nei confronti di CO
1.
di complessivi fr. 20'043.–.
Da
parte sua CO 1 ricorda che i patti parasociali sono stati firmati da tutti gli
interessati e contesta le contropretese avanzate dall’escussa, accennando ad un
accordo di compensazione parziale per fr. 3'000.– con pigioni a lui dovute
e affermando che la reclamante non gli ha riversato l’indennità di malattia
incassata per il mese di novembre del 2013.
4.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito
posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice
verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1
).
5.
Nella
fattispecie, diversamente da quanto sostenuto dall’escussa, risulta dal
preambolo dei “patti parasociali” del 7 marzo 2013 (doc. B) che alla
loro sottoscrizione sono intervenuti __________ quale presidente della gerenza
e __________ quale gerente di RE 1, entrambi aventi diritto di firma collettiva
a due per la società escussa e pertanto legittimati a vincolarla
giuridicamente. Il documento è d’altronde pure stato sottoscritto dal
procedente come partecipante al patto (doc. B, ultima pagina). Esso costituisce
quindi un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per gli
stipendi da marzo a giugno, agosto e novembre 2013, RE 1 essendosi
espressamente impegnata a garantire al procedente, sino al raggiungimento dell’età
pensionistica, il contratto di lavoro con una retribuzione annua di fr. 91'000.–
lordi (doc. B pto 6.1). Risulta poi priva di pregio l’eccezione secondo cui il
contratto parasociale sarebbe nullo a causa del conflitto d’interesse in cui si
troverebbe __________ come rappresentante dell’escussa e di sé stessa, poiché
il credito posto in esecuzione non è di lei bensì di CO 1, che non è organo
dell’escussa, ciò che esclude ogni conflitto d’interesse. Ad ogni buon conto, i
patti sono sottoscritti da entrambi gli organi di RE 1 e da tutti soci. La loro
qualità di titolo di rigetto provvisorio è dunque innegabile.
6.
Sempre
in merito al titolo di rigetto, la reclamante eccepisce che il comportamento
dell’escutente, che ha abusato della carta benzina della società, ha incassato
pagamenti di clienti senza riversarli alla stessa e si è rifiutato di eseguire mansioni
che gli spettavano (v. sotto consid. 7.2), costituisce una causa di “grave inadempimento”,
che comporta l’inefficacia dell’impegno a garantire il contratto di lavoro stabilito
al punto 6.1 dei patti parasociali. Già si è detto al proposito che la censura
poggia su un’allegazione nuova e quindi irricevibile (sopra consid. 1.3). Sia
aggiunto, per abbondanza, che le mancanze rimproverate all’escutente non risultano
comunque essere state rese sufficientemente verosimili (v. sotto consid. 7.2).
7.
Come
visto la reclamante, d’altronde, ripropone in questa sede l’eccezione di
compensazione, respinta dal Pretore, con un suo credito di complessivi fr. 20'043.–
così composto:
–
fr. 1'523.26 per l’utilizzo ingiustificato da parte dell’istante della
carta benzina intestata all’escussa durante la sua assenza per malattia dal
settembre del 2013 al 6 febbraio 2014 (doc. 4 e 5);
–
fr. 8'030.– per non aver riversato sul conto societario quanto
incassato da un cliente dell’escussa (doc. 6);
–
fr. 5'028.– per non aver riversato sul conto societario quanto
incassato da __________ (doc. 5 e 7);
–
fr. 3'000.– per non aver riversato sul conto societario quanto
incassato da __________ (doc. 8);
–
fr. 2'462.40 per quanto corrisposto dall’escussa alla ditta __________ Sagl
per i controlli RASI effettuati al posto dell’istante, che vi avrebbe dovuto
provvedere in base alle mansioni affidategli (doc. 5 e 9).
7.1
All’escusso
incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF
132.
III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni
non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate
in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono
esserci riscontri oggettivi (Staehelin,
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82
LEF). Ove egli eccepisca la compensazione del credito posto in esecuzione con
una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO) gli spetta rendere
verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche,
sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del
proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del
Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art.
82.
con rimandi).
7.2
Nel
caso specifico il Pretore non ha considerato verosimili le pretese opposte in
compensazione essenzialmente perché ha ritenuto di parte i documenti prodotti
dall’escussa. Se tale apprezzamento sia da qualificare come manifestamente errato
va verificato separatamente per ognuna di esse.
a) A
sostegno della prima pretesa, l’escussa ha prodotto, da un canto, la
dichiarazione 31 marzo 2014 nella quale __________, direttore di RE 1, dichiara
che CO 1 era in possesso della carta benzina intestata a suo nome e ch’egli è
stato assente dal lavoro per malattia dal 2 settembre 2013 al 5 febbraio 2014
(doc. 5), e dall’altro le fatture 3 ottobre, 5 novembre e 4 dicembre 2013 (doc.
4), dalle quali emerge che tra il 4 settembre e l’8 novembre 2013 con la carta
intestata a CO 1 sono state acquistate forniture di benzina per complessivi fr. 1'523.26.
Ora, il Pretore ha rilevato che tale carta non indica chi l’ha utilizzata e non
ha ritenuto affidabile la dichiarazione di __________, considerato “persona
direttamente coinvolta nella vertenza in atto” (sentenza impugnata, pag. 3 in basso). La reclamante obietta che egli è un suo dipendente senza alcuna carica nella società né
tantomeno alcun diritto di firma, sicché è un “soggetto terzo rispetto alla società”
(reclamo pag. 3 ad 3).
Sennonché
in una procedura di reclamo non ci si può limitare a contrapporre la propria
visione dei fatti, ma il reclamante deve dimostrare che l’apprezzamento del
primo giudice è manifestamente errato (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrario.
Ad ogni modo che nella fattispecie __________ non sia da considerare esterno
alla causa non può dirsi insostenibile, dal momento ch’egli, in qualità di
direttore della reclamante con poteri di ordinaria amministrazione (doc. 2 ad E
e 5.2), secondo ogni probabilità dirige il personale e si occupa quindi anche
delle questioni di salario, che sono proprio al cuore della causa in oggetto. L’art. 159 CPC, del resto, assimila a una parte
gli organi di una persona giuridica che partecipa a un procedimento
giudiziario, e ciò si estende agli organi di fatto, compresi eventuali
direttori senza diritto di firma ove concretamente essi curino la direzione
operativa della società e contribuiscano così in modo determinante alla formazione
della sua volontà (cfr. DTF 117 II 441 consid. 2b; Schweizer
in: CPC commenté, 2011, n. 17 e 18 ad art. 159 CPC; Rüetschi, in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I,
2012, n. 2 ad art. 169 CPC; Hasenböhler
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 2ª ed. 2013, n. 9 e 10 ad art. 159 CPC).
Poco
importa poi che gli organi, anche formali, possano partecipare alla procedura
probatoria in altra forma (interrogatorio o deposizione giusta gli art. 191
seg. CPC), perché in concreto si ha a che fare con una dichiarazione scritta, a
cui non è arbitrario negare, alla stregua degli allegati delle parti, qualsiasi
valore probatorio, non da ultimo perché è stata redatta un giorno prima
dell’udienza di discussione dell’istanza quale conferma di parte dell’allegato
di risposta e ne riproduce del resto un errore (v. sotto consid. c). In queste
circostanze l’accertamento del primo giudice, secondo cui il credito di fr. 1'523.26
opposto in compensazione non è verosimile, non può essere considerato manifestamente
errato.
b) Per
quanto riguarda l’importo di fr. 8'030.– che CO 1 avrebbe incassato da un
cliente (non identificato né identificabile) senza riversarlo alla datrice di
lavoro, non è certo arbitrario ritenere che l’estratto di email prodotto dall’escussa
(doc. 6), apparentemente composto di un frammento di testo (mal) sovrapposto
sull’intestazione di una email del 29 luglio 2013, non rende verosimile quanto
sostenuto dall’escussa. Nulla, infatti, indica chi di “__________”
(apparentemente __________) o di CO 1 ha incassato i fr. 8'500.– (sembrerebbe, anzi, essere piuttosto il primo, vista l’annotazione a mano
”Addebitare l’ammanco a __________”) e neppure per conto di chi né per quale
motivo, mentre gli altri importi (in totale: fr. 8030.–) sembrano
riferirsi a pagamenti eseguiti a favore di terzi (e non della società).
c) Quanto alla compensazione dell’importo di fr. 5'028.–
che l’escutente avrebbe incassato da tale __________ senza riversarlo sul
conto societario, la fattura su cui si fonda l’escussa (doc. 7) è invero
intestata alla “__________di __________” (e non ad __________) e il suo importo
– di fr. 5'028.55 – è stato ridotto consensualmente dai contraenti
a fr. 3'000.–. Tale fattura riguarda in realtà un altro incasso (di fr. 3'000.–),
per cui l’escussa ha anche invocato la compensazione (sotto consid. d). La dichiarazione di __________ (doc. 5), che si
riferisce esplicitamente alla fattura n. __________ prodotta quale doc. 7,
appare quindi pure essa manifestamente errata. Anche su questo punto il
reclamo si rivela infondato.
d) Relativamente
invece all’importo di fr. 3'000.– versato da __________ l’8 novembre 2013,
il Pretore ha effettivamente omesso di considerare che la fattura del 22 maggio
2013.
(doc. 7), intestata a RE 1, e la dichiarazione 15 gennaio 2014 del titolare
della ditta committente __________ (doc. 8) attestano senz’altro un versamento
di fr. 3'000.– a contanti a favore di CO 1 per conto dell’escussa, che questi
non ha sostenuto in prima sede di aver riversato alla società. In queste
condizioni, la decisione del Pretore di non ammettere la compensazione si rivela
fondata su un accertamento manifestamente errato o incompleto, ciò che
giustifica l’accoglimento del reclamo su questo punto. A nulla serve l’obiezione
che CO 1 ha espresso nelle osservazioni al reclamo nella causa parallela (inc.
14.2014
), secondo cui egli avrebbe compensato l’importo di fr. 3'000.–
con affitti a lui dovuti per giugno 2013 e per il saldo di settembre 2012 e la
reclamante non gli avrebbe riversato l’indennità di malattia incassata per il
mese di novembre del 2013, perché è fondata su fatti allegati per la prima
volta in questa sede, di cui non si può tenere conto (sopra consid. 1.2), per
tacere il fatto che essi non sono comunque stati resi verosimili con indizi
oggettivi e concreti.
e) La
reclamante contesta infine la decisione del primo giudice di non riconoscere la
compensazione del credito posto in esecuzione con il costo di fr. 2'462.40
(doc. 9) fatturatole dalla __________ perché eseguisse i controlli __________
che CO 1 si era rifiutato di svolgere, benché – a detta della reclamante –
fossero di sua competenza. Ora, le fatture prodotte (doc. 9) attestano semmai
il costo da essa invocato (anche se il totale delle somme fatturate non
corrisponde a l’importo vantato dalla stessa) ma sicuramente non l’asserita
responsabilità di CO 1. Per i motivi già enunciati (sopra consid. 7.2/a), non
era poi insostenibile ritenere di parte la dichiarazione di __________ (doc. 5).
8.
Da
quanto precede discende il parziale accoglimento del gravame, la data di
compensazione, determinante per il calcolo degli interessi, essendo quella dell’udienza
in prima sede (ossia il 1° aprile 2014). La tassa del presente giudizio e le
ripetibili seguono il grado di reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 38'062.50 raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il
reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della
sentenza impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza
17 gennaio 2014 di rigetto dell’opposizione è parzialmente accolta. Di
conseguenza, l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è respinta in via provvisoria per fr. 35'062.50,
oltre interessi del 5% su fr. 38'062.50 dal 1° gennaio
2014 al 31 marzo 2014 e su fr. 35'062.50 dal 1° aprile 2014.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di fr. 250.–, da anticipare
dalla parte istante, sono poste a carico di CO 1 nella misura di fr. 20.– RE
1 nella misura di fr. 230.–. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 850.– per
ripetibili ridotte”.
II. La tassa di giustizia e le spese processuali di
complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante,
sono poste in ragione di fr. 30.– a carico di CO 1 e di fr. 390.– a
carico di RE 1, che rifonderà a CO 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili
ridotte.
III. Notificazione
a:
–
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).