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Decisione

14.2014.73

Rigetto provvisorio. Contratto di lavoro confermato in un "patto parasociale". Eccezione di compensazione con un credito già opposto in compensazione con successo in una precedente procedura

8 settembre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 gennaio 2014

l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 1° aprile 2014

(immediatamente dopo una precedente udienza relativa a una causa di rigetto che

oppone le stesse parti, ma in cui CO 1 fa valere pretese salariali [inc. SO.2014.224

e 14.2014.72]), l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte

convenuta vi si è parzialmente opposta, eccependo, come nell’altra causa, la

compensazione con un suo credito di fr. 20'043.–.

C. Statuendo

con decisione del 3 aprile 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in

via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo

carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 1'000.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14

aprile 2014 per ottenerne la riforma e il rigetto dell’opposizione

limitatamente a fr. 15'057.–. Nelle sue osservazioni del 5 maggio 2014, CO

1 si è integralmente opposto al gravame.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 14 aprile 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE

1.

il 4 aprile 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il contratto di locazione del

1° gennaio 2012 sottoscritto dalle parti (doc. B) costituisce un valido

riconoscimento di debito per l’importo dedotto in esecuzione e ha respinto l’eccezione

di compensazione sollevata dall’escussa, considerando di parte la documentazione

da essa prodotta e giudicandola non verificabile in sede di procedura sommaria.

3.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce di vantare un credito nei confronti di CO 1 di

complessivi fr. 20'043.–, che essa pone in compensazione con le pretese

dell’istante. Da parte sua CO 1 contesta nuovamente le contropretese avanzate

dall’escussa.

4.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito

posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice

verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1

).

5.

Nella

fattispecie la reclamante, a ragione, non contesta di aver sottoscritto il

contratto di locazione del 1° gennaio 2012 (doc. B) né che in sé lo stesso

costituisca un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le

pigioni maturate dall’ottobre del 2012 all’aprile del 2013 e dal luglio al dicembre

del 2013.

6.

Come

visto la reclamante, invece, ripropone in questa sede l’eccezione di

compensazione, respinta dal Pretore, con un suo credito di complessivi fr. 20'043.–

così composto:

fr. 1'523.26 per l’utilizzo ingiustificato da parte dell’istante della

carta benzina intestata all’escussa durante la sua assenza per malattia dal

settembre del 2013 al 6 febbraio 2014 (doc. 4 e 5);

fr. 8'030.– per non aver riversato sul conto societario quanto

incassato da un cliente dell’escussa (doc. 6);

fr. 5'028.– per non aver riversato sul conto societario quanto

incassato da __________ (doc. 5 e 7);

fr. 3'000.– per non aver riversato sul conto societario quanto

incassato da __________ (doc. 8);

fr. 2'462.40 per quanto corrisposto dall’escussa alla ditta __________

per i controlli __________ effettuati al posto dell’istante, che vi avrebbe dovuto

provvedere in base alle mansioni affidategli (doc. 5 e 9).

6.1

All’escusso

incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF

132.

III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni

non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate

in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono

esserci riscontri oggettivi (Staehelin,

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82

LEF). Ove egli eccepisca la compensazione del credito posto in esecuzione con

una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO) gli spetta rendere

verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche,

sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del

proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del

Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Stae­helin, op. cit., n. 93 seg. ad art.

82.

con rimandi).

6.2

Nell’ambito

della procedura di rigetto dell’opposizione parallela (inc. SO.2014.224), la

cui udienza di discussione si è tenuta il 1° aprile 2014 alle ore 12.00,

ossia 15 minuti prima di quella riferita all’incarto qui in esame, RE 1 aveva

già sollevato l’eccezione di compensazione con gli stessi crediti. L’ha poi

riproposta in sede di reclamo a questa Camera contro la sentenza del 3 aprile

2014.

del Pretore di Lugano nella causa parallela. E con sentenza di data

odierna (incarto n. 14.2014.72) la Camera ha accolto l’eccezione di compensazione

limitatamente alla pretesa di fr. 3'000.– vantata dall’escussa per quanto

incassato da CO 1 per conto di lei da __________ e mai riversato sul conto dell’escussa.

Siffatta pretesa dovendosi considerare estinta per compensazione prima che iniziasse

la seconda udienza, il rifiuto del Pretore di tenere conto della compensazione

successivamente eccepita nella procedura qui in rassegna va confermato, ancorché

per un altro motivo.

6.3

Quanto

alle rimanenti pretese opposte in compensazione, per economia processuale ci si

può limitare a rinviare alle considerazioni espresse dalla Camera nella

procedura parallela (inc. 14.2014.72), secondo cui l’apprezzamento del Pretore,

che non ha ritenuto tali pretese sufficientemente verosimili, non è manifestamente

errato (nel senso dell’art. 320 lett. b CPC).

7.

Da

quanto precede discende la reiezione del gravame.

La

tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso (giusta l’art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), di fr. 20'043.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di RE

1, che rifonderà a CO 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione

a:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).