14.2014.73
Rigetto provvisorio. Contratto di lavoro confermato in un "patto parasociale". Eccezione di compensazione con un credito già opposto in compensazione con successo in una precedente procedura
8 settembre 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.73
Lugano
8 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2014.334 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 22 gennaio 2014 da:
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 14 aprile 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 3 aprile 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 gennaio 2014 dall’Ufficio
esecuzione di Lugano (doc. A), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 35'100.–
oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2014, indicando quale titolo di credito: “affitto fr. 2'700/mese, per i mesi di:
ottobre ’12, novembre ’12, dicembre ’12, gennaio ’13, febbraio ’13, marzo ’13,
aprile ’13, luglio ’13, agosto ’13, settembre ’13, ottobre ’13, novembre ’13,
dicembre ’13”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 gennaio 2014
l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 1° aprile 2014
(immediatamente dopo una precedente udienza relativa a una causa di rigetto che
oppone le stesse parti, ma in cui CO 1 fa valere pretese salariali [inc. SO.2014.224
e 14.2014.72]), l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte
convenuta vi si è parzialmente opposta, eccependo, come nell’altra causa, la
compensazione con un suo credito di fr. 20'043.–.
C. Statuendo
con decisione del 3 aprile 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in
via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 1'000.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14
aprile 2014 per ottenerne la riforma e il rigetto dell’opposizione
limitatamente a fr. 15'057.–. Nelle sue osservazioni del 5 maggio 2014, CO
1 si è integralmente opposto al gravame.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 14 aprile 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE
1.
il 4 aprile 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il contratto di locazione del
1° gennaio 2012 sottoscritto dalle parti (doc. B) costituisce un valido
riconoscimento di debito per l’importo dedotto in esecuzione e ha respinto l’eccezione
di compensazione sollevata dall’escussa, considerando di parte la documentazione
da essa prodotta e giudicandola non verificabile in sede di procedura sommaria.
3.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce di vantare un credito nei confronti di CO 1 di
complessivi fr. 20'043.–, che essa pone in compensazione con le pretese
dell’istante. Da parte sua CO 1 contesta nuovamente le contropretese avanzate
dall’escussa.
4.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito
posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice
verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1
).
5.
Nella
fattispecie la reclamante, a ragione, non contesta di aver sottoscritto il
contratto di locazione del 1° gennaio 2012 (doc. B) né che in sé lo stesso
costituisca un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le
pigioni maturate dall’ottobre del 2012 all’aprile del 2013 e dal luglio al dicembre
del 2013.
6.
Come
visto la reclamante, invece, ripropone in questa sede l’eccezione di
compensazione, respinta dal Pretore, con un suo credito di complessivi fr. 20'043.–
così composto:
–
fr. 1'523.26 per l’utilizzo ingiustificato da parte dell’istante della
carta benzina intestata all’escussa durante la sua assenza per malattia dal
settembre del 2013 al 6 febbraio 2014 (doc. 4 e 5);
–
fr. 8'030.– per non aver riversato sul conto societario quanto
incassato da un cliente dell’escussa (doc. 6);
–
fr. 5'028.– per non aver riversato sul conto societario quanto
incassato da __________ (doc. 5 e 7);
–
fr. 3'000.– per non aver riversato sul conto societario quanto
incassato da __________ (doc. 8);
–
fr. 2'462.40 per quanto corrisposto dall’escussa alla ditta __________
per i controlli __________ effettuati al posto dell’istante, che vi avrebbe dovuto
provvedere in base alle mansioni affidategli (doc. 5 e 9).
6.1
All’escusso
incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF
132.
III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni
non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate
in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono
esserci riscontri oggettivi (Staehelin,
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82
LEF). Ove egli eccepisca la compensazione del credito posto in esecuzione con
una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO) gli spetta rendere
verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche,
sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del
proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del
Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art.
82.
con rimandi).
6.2
Nell’ambito
della procedura di rigetto dell’opposizione parallela (inc. SO.2014.224), la
cui udienza di discussione si è tenuta il 1° aprile 2014 alle ore 12.00,
ossia 15 minuti prima di quella riferita all’incarto qui in esame, RE 1 aveva
già sollevato l’eccezione di compensazione con gli stessi crediti. L’ha poi
riproposta in sede di reclamo a questa Camera contro la sentenza del 3 aprile
2014.
del Pretore di Lugano nella causa parallela. E con sentenza di data
odierna (incarto n. 14.2014.72) la Camera ha accolto l’eccezione di compensazione
limitatamente alla pretesa di fr. 3'000.– vantata dall’escussa per quanto
incassato da CO 1 per conto di lei da __________ e mai riversato sul conto dell’escussa.
Siffatta pretesa dovendosi considerare estinta per compensazione prima che iniziasse
la seconda udienza, il rifiuto del Pretore di tenere conto della compensazione
successivamente eccepita nella procedura qui in rassegna va confermato, ancorché
per un altro motivo.
6.3
Quanto
alle rimanenti pretese opposte in compensazione, per economia processuale ci si
può limitare a rinviare alle considerazioni espresse dalla Camera nella
procedura parallela (inc. 14.2014.72), secondo cui l’apprezzamento del Pretore,
che non ha ritenuto tali pretese sufficientemente verosimili, non è manifestamente
errato (nel senso dell’art. 320 lett. b CPC).
7.
Da
quanto precede discende la reiezione del gravame.
La
tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso (giusta l’art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), di fr. 20'043.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative
al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di RE
1, che rifonderà a CO 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione
a:
–
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).