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Decisione

14.2014.74

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Eccezione di compensazione. Divieto delle allegazioni e prove nuove

31 luglio 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 17 dicembre 2013

l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore. All’udienza di

discussione tenutasi il 31 marzo 2014, l’istante non si è presentato mentre la

parte convenuta si è opposta all’istanza.

C. Statuendo

con decisione 31 marzo 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e ha rigettato in

via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo

carico le spese processuali di fr. 270.– e un’indennità di

fr. 1'200.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9

aprile 2014 per ottenerne l’annullamento e la convocazione di una nuova udienza

dinnanzi al Pretore. Nelle sue osservazioni del 9 maggio 2014, CO 1 si è

opposto al gravame.

E. Con

scritto del 12 maggio 2014, RE 1 ha comunicato due “nuovi fatti” e precisato

che con il reclamo egli intendeva ottenere la possibilità di “parlare con CO 1

davanti a testimoni legali”.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 9 aprile 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 5 aprile,

in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nella

fattispecie lo scritto inoltrato dal reclamante il 12 maggio 2014 (sopra

consid. E), oltre ad essere tardivo siccome inoltrato ben oltre la scadenza del

termine di reclamo, ad ogni modo è irricevibile poiché tende all’allegazione di

fatti nuovi.

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha constatato che la documentazione prodotta,

in particolare i riconoscimenti di debito dell’11 luglio 2003 e dell’8 aprile

2010.

(doc. A e B), costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione. Egli ha poi argomentato che le allegazioni del convenuto,

proposte all’udienza di discussione, secondo cui quest’ultimo vanterebbe dei

crediti nei confronti dell’istante, sono rimaste allo stadio di puro parlato e

pertanto non sono atte ad infirmare il credito posto in esecuzione.

3.

Nel

reclamo RE 1 chiede l’annullamento della decisione del Pretore e la

convocazione di una nuova udienza. Pur ammettendo che in base agli atti in

possesso del primo giudice, la decisione di quest’ultimo è corretta, il

reclamante riferisce di aver interposto opposizione al precetto esecutivo

perché voleva avere un’udienza con l’avv. CO 1, che, come suo avvocato, sarebbe

in possesso di ricevute per fr. 40'000.– “con i miei soldi consegnati a

lui dal sig. __________ di __________”. Chiede perciò la fissazione di un

“nuovo appuntamento in Pretura” in presenza dell’istante per chiarire la

questione dei suoi versamenti. Da parte sua l’avv. CO 1 si è opposto al

gravame, reputando nuove e comunque infondate tutte le allegazioni del

reclamante e inutile una nuova udienza.

4.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito

posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice

verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1

).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina

d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione

prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità

tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore

designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra

la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139

III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie il reclamante non contesta di avere

sottoscritto i riconoscimenti di debito dell’11 luglio 2003 (doc. A) e dell’8

aprile 2010 (doc. B) né che in sé gli stessi costituiscano un valido titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo richiesto con il precetto

esecutivo.

6.

In

prima sede il reclamante si è nondimeno opposto al rigetto dell’opposizione,

sostenendo di vantare a sua volta “dei crediti” nei confronti dell’istante non

menzionati nell’istanza. In questa sede egli ha precisato che si tratterebbe di

fr. 40'000.– suoi consegnati all’istante da tale __________ di __________.

Nuova, l’allegazione è però irricevibile (sopra consid. 1.2).

6.1

All’escusso

incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF

132.

III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni

non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate

in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono

esserci riscontri oggettivi (Staehelin,

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82

LEF). Ove egli eccepisca la compensazione del credito posto in esecuzione con

una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO) gli spetta rendere

verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla

base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio

credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale

federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art.

82.

con rimandi).

6.2

Il

problema nel caso specifico è che RE 1 non ha documentato in alcun modo le sue

affermazioni relative ai crediti che professa nei confronti del procedente, che

sono da quest’ultimo contestate (risposta al reclamo, ad 4). Rimasta allo

stadio di pure parlato e priva di ogni supporto probatorio, l’eccezione di

compensazione non è verosimile e non può quindi essere accolta.

6.3

RE

1.

postula, invero, l’annullamento della decisione del Pretore e la

convocazione di una nuova udienza alfine di ottenere un incontro chiarificatore

con il procedente in merito alle ricevute in suo possesso relative all’asserito

versamento di fr. 40'000.–. Sennonché, come detto, non solo

l’allegazione è inammissibile, ma anche ciò che pare essere un’offerta di prova

– l’assunzione delle ricevute di pagamento – risulta comunque tardiva (art. 326

CPC e sopra consid. 1.2), a prescindere dall’ammissibilità di un’ e­dizione di

documenti in sede di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 254 CPC). Egli

non pretende infatti di aver già formulato una simile richiesta in occasione

dell’udienza del 31 marzo 2014 né che il Pretore l’avrebbe indebitamente

respinta. Non vi sono quindi validi motivi per annullare la sentenza impugnata

e rinviare la causa al primo giudice. Il reclamo vede così la sua sorte segnata.

7.

La

tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di

fr. 65'000.– raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 450.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di RE

1, che rifonderà all’’avv. CO 1 fr. 500.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).