14.2014.74
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Eccezione di compensazione. Divieto delle allegazioni e prove nuove
31 luglio 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.74
Lugano
31 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2013.5313 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 dicembre 2013 da:
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 9 aprile 2014 presentato da
RE 1 contro la decisione emessa il 31 marzo 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 febbraio 2013 dall’Ufficio
esecuzione di Lugano (doc. D), RE 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di
fr. 65'000.– oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2013, indicando quale
titolo di credito “diversi titoli di riconoscimento di debito, 11.07.2003,
08.04.2010 e accordo del 18.09.2012”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 17 dicembre 2013
l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore. All’udienza di
discussione tenutasi il 31 marzo 2014, l’istante non si è presentato mentre la
parte convenuta si è opposta all’istanza.
C. Statuendo
con decisione 31 marzo 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e ha rigettato in
via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 270.– e un’indennità di
fr. 1'200.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9
aprile 2014 per ottenerne l’annullamento e la convocazione di una nuova udienza
dinnanzi al Pretore. Nelle sue osservazioni del 9 maggio 2014, CO 1 si è
opposto al gravame.
E. Con
scritto del 12 maggio 2014, RE 1 ha comunicato due “nuovi fatti” e precisato
che con il reclamo egli intendeva ottenere la possibilità di “parlare con CO 1
davanti a testimoni legali”.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 9 aprile 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 5 aprile,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nella
fattispecie lo scritto inoltrato dal reclamante il 12 maggio 2014 (sopra
consid. E), oltre ad essere tardivo siccome inoltrato ben oltre la scadenza del
termine di reclamo, ad ogni modo è irricevibile poiché tende all’allegazione di
fatti nuovi.
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha constatato che la documentazione prodotta,
in particolare i riconoscimenti di debito dell’11 luglio 2003 e dell’8 aprile
2010.
(doc. A e B), costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione. Egli ha poi argomentato che le allegazioni del convenuto,
proposte all’udienza di discussione, secondo cui quest’ultimo vanterebbe dei
crediti nei confronti dell’istante, sono rimaste allo stadio di puro parlato e
pertanto non sono atte ad infirmare il credito posto in esecuzione.
3.
Nel
reclamo RE 1 chiede l’annullamento della decisione del Pretore e la
convocazione di una nuova udienza. Pur ammettendo che in base agli atti in
possesso del primo giudice, la decisione di quest’ultimo è corretta, il
reclamante riferisce di aver interposto opposizione al precetto esecutivo
perché voleva avere un’udienza con l’avv. CO 1, che, come suo avvocato, sarebbe
in possesso di ricevute per fr. 40'000.– “con i miei soldi consegnati a
lui dal sig. __________ di __________”. Chiede perciò la fissazione di un
“nuovo appuntamento in Pretura” in presenza dell’istante per chiarire la
questione dei suoi versamenti. Da parte sua l’avv. CO 1 si è opposto al
gravame, reputando nuove e comunque infondate tutte le allegazioni del
reclamante e inutile una nuova udienza.
4.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito
posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice
verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1
).
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina
d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione
prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità
tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore
designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra
la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139
III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie il reclamante non contesta di avere
sottoscritto i riconoscimenti di debito dell’11 luglio 2003 (doc. A) e dell’8
aprile 2010 (doc. B) né che in sé gli stessi costituiscano un valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo richiesto con il precetto
esecutivo.
6.
In
prima sede il reclamante si è nondimeno opposto al rigetto dell’opposizione,
sostenendo di vantare a sua volta “dei crediti” nei confronti dell’istante non
menzionati nell’istanza. In questa sede egli ha precisato che si tratterebbe di
fr. 40'000.– suoi consegnati all’istante da tale __________ di __________.
Nuova, l’allegazione è però irricevibile (sopra consid. 1.2).
6.1
All’escusso
incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF
132.
III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni
non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate
in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono
esserci riscontri oggettivi (Staehelin,
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82
LEF). Ove egli eccepisca la compensazione del credito posto in esecuzione con
una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO) gli spetta rendere
verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla
base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio
credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale
federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art.
82.
con rimandi).
6.2
Il
problema nel caso specifico è che RE 1 non ha documentato in alcun modo le sue
affermazioni relative ai crediti che professa nei confronti del procedente, che
sono da quest’ultimo contestate (risposta al reclamo, ad 4). Rimasta allo
stadio di pure parlato e priva di ogni supporto probatorio, l’eccezione di
compensazione non è verosimile e non può quindi essere accolta.
6.3
RE
1.
postula, invero, l’annullamento della decisione del Pretore e la
convocazione di una nuova udienza alfine di ottenere un incontro chiarificatore
con il procedente in merito alle ricevute in suo possesso relative all’asserito
versamento di fr. 40'000.–. Sennonché, come detto, non solo
l’allegazione è inammissibile, ma anche ciò che pare essere un’offerta di prova
– l’assunzione delle ricevute di pagamento – risulta comunque tardiva (art. 326
CPC e sopra consid. 1.2), a prescindere dall’ammissibilità di un’ edizione di
documenti in sede di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 254 CPC). Egli
non pretende infatti di aver già formulato una simile richiesta in occasione
dell’udienza del 31 marzo 2014 né che il Pretore l’avrebbe indebitamente
respinta. Non vi sono quindi validi motivi per annullare la sentenza impugnata
e rinviare la causa al primo giudice. Il reclamo vede così la sua sorte segnata.
7.
La
tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di
fr. 65'000.– raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 450.– relative
al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di RE
1, che rifonderà all’’avv. CO 1 fr. 500.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).