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Decisione

14.2014.75

Eccezione di non ritorno a miglior fortuna. Possibilità d’impugnazione

8 maggio 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di contestazione di ritorno a miglior fortuna;

che non si

prelevano spese, né si assegnano indennità,

che a

futura memoria s’invita la Pretura del Distretto di Lugano, in conformità con

lo spirito dell’art. 238 lett. f CPC, a indicare nelle sue decisioni in merito

ad opposizioni per non ritorno a miglior fortuna che: “La presente decisione

è impugnabile mediante reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello entro dieci giorni unicamente per quanto concerne le spese e

ripetibili (art. 110 CPC e 265a cpv. 1 LEF; DTF 138 III 130 seg.). Per

il resto, il debitore e il creditore possono promuovere l’azio­ne di

contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice

del luogo dell’esecuzione, entro venti giorni dalla comunicazione della

decisione sull’opposizione (art. 265a cpv. 4 LEF)”;

per

questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è evaso nel senso dei considerandi, con trasmissione degli atti al Pretore

del Distretto di Lugano per le sue incombenze.

Considerandi

2.

Non

si riscuotono spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente

Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza è di fr. 117'917.-, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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