Lexipedia

Decisione

14.2014.76

Rigetto provvisorio dell’esecuzione. Contratto di lavoro non firmato. Conteggio del datore di lavoro a fine contratto, in cui riconosce alcune pretese del lavoratore ma le compensa con altre sue

11 agosto 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 23 dicembre 2013

l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 5. Al­l’udienza di discussione tenutasi il 7 aprile 2014,

l’istante ha confermato la sua domanda mentre la parte convenuta vi si è opposta

con protesta di spese e ripetibili, producendo in quella sede le proprie osservazioni

scritte.

C. Statuendo

con decisione del 7 aprile 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in

via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo

carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 600.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16

aprile 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue

osservazioni del 15 maggio 2014, CO 1 ha contestato le argomentazioni della reclamante, chiedendo di respingere il reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 16 aprile 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE

1.

il 9 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rigettato l’opposizione in via provvisoria

considerando che l’intera documentazione prodotta dall’istante (doc. A-H), in

particolare il contratto di lavoro, i conteggi mensili e lo scritto 11 luglio

2013.

di RE 1, costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso

dell’art. 82 LEF e della relativa giurisprudenza. Il primo giudice non ha

d’altronde ammesso l’eccezione di compensazione sollevata da RE 1, ritenendo

che i crediti da essa vantati nei confronti di CO 1 non fossero stati resi sufficientemente

verosimili.

3.

Nel

reclamo RE 1 rimprovera anzitutto al Pretore di aver ignorato la prima

eccezione da lei sollevata in sede di rigetto, secondo cui il riconoscimento da

parte sua di posizioni a favore dell’istante era subordinato al versamento

d’importi dovuti a lei. Secondo la reclamante, la valutazione del conteggio

contenuto nello scritto dell’11 luglio 2013 deve contemplare anche le posizioni

a suo favore. Essa, d’altronde, reputa sbrigativo il giudizio impugnato per

quanto attiene all’eccezione di compensazione, ritenendo di aver reso sufficientemente

verosimile sia la causa che l’importo del credito posto in compensazione sulla

base della documentazione – a suo parere non unilaterale – allegata alle

osservazioni all’istanza.

4.

Nelle

sue osservazioni al reclamo CO 1 sostiene che l’escussa non ha dimostrato il

proprio preteso credito con il grado di verosimiglianza e di liquidità

necessari in una procedura sommaria. Condivide d’altronde il giudizio pretorile

secondo cui la documentazione prodotta da RE 1 è di parte, siccome da essa

stessa allestita in modo unilaterale e parzialmente fondata su un regolamento

del personale da lui non sottoscritto.

5.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata

(cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni

tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto

è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di

accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un

titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie

(DTF 132 III 142, consid. 4.1.1.).

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina

d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione

prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità

tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore

designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra

la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139

III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura

privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la

sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve

né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di lavoro

sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima come riconoscimento

di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti

gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo

convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel

periodo per cui chiede il salario (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010

del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 126 ad art. 82 LEF).

6.2

Nella

fattispecie il Pretore ha considerato come titolo di rigetto il contratto di

lavoro del 24 aprile 2012 tra RE 1 e CO 1 (doc. D) in relazione con i conteggi

mensili e lo scritto di RE 1 dell’11 luglio 2013 (doc. E e F). Ora, il

contratto agli atti non contiene la firma delle parti, sicché non costituisce

da sé solo un valido titolo di rigetto provvisorio giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF.

Del resto lo stesso istante indica quale titolo di rigetto lo scritto 11 luglio

2013.

(istanza, pag. 4), il quale in effetti è firmato dalla convenuta. La questione

da risolvere è quindi quella di sapere se il riconoscimento da parte di RE 1 di

un importo di fr. 26'229.17 “ancora dovuto” all’istante per “rimborsi

forfettari e diarie”, stipendio di luglio e tredicesima pro rata temporis

configura un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF,

quand’anche la convenuta giunge nella parte conclusiva dello scritto a un

“saldo conteggi a fine luglio 2013” a suo favore di fr. 19'328.46, dopo

aver conteggiato come suo attivo il rimborso dei costi di formazione da essa

sostenuti, che il regolamento del personale pone a carico del dipendente in

caso di disdetta prematura (fr. 31'645.96), così come la deduzione del

salario per le giornate lavorative ancora dovute fino alla scadenza del contratto

(fr. 13'911.67).

6.3

Orbene,

dal riconoscimento di debito deve emergere univocamente che il debitore si

ritiene obbligato a pagare un importo determinato e che riconosce non solo la

pretesa, ma pure il suo obbligo di pagamento senza alcuna limitazione. Per

determinare se costituisce un riconoscimento di debito la dichiarazione della

parte dev’essere interpretata secondo il principio dell’affidamento (Staehelin, op. cit., n. 21 e 22 ad art.

82), valutando le circostanze complessive in cui essa è stata formulata.

a) Secondo

questo principio, non vi è quindi riconoscimento di debito incondizionato ove

il debitore riconosce l’esistenza della pretesa posta in esecuzione, ma allo

stesso tempo nega l’obbligo di pagamento, ad esempio dichiarando o riservando

un diritto di compensazione con una pretesa sua. Condizionato, in quanto

subordinato all’avverarsi della compensazione, il riconoscimento di debito, in

tal caso, legittima l’escutente a ottenere il rigetto provvisorio

dell’opposizione unicamente se dimostra – con documenti – che la condizione è

realizzata (il rigetto è allora limitato alla parte del credito posto in

esecuzione che eccede la pretesa posta in compensazione) o è (diventata) senza

oggetto, ciò che si verifica quando la compensazione gli è inopponibile, ad

esempio perché la pretesa dell’escusso si è estinta (cfr. sentenza del

Tribunale federale 5A_83/2011 del 2 settembre 2011, consid. 5.1, con rinvii).

b) Diverso

è invece il caso in cui il debitore riconosce il credito senza limitazione e

solo in un secondo tempo solleva un’eccezione, che gli spetta allora di rendere

verosimile (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 e rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_83/2011 del 2 settembre

2011, consid. 5.1), oppure dichiara, indipendentemente dal riconoscimento del

proprio debito, che lo estinguerà per compensazione (si tratta allora di

semplice modalità di estinzione).

6.4

Nel

caso specifico, nel suo scritto dell’11 luglio 2013 (doc. F) RE 1 non ha

riconosciuto l’importo di fr. 26'229.17 ancora dovuto all’istante

indipendentemente dalle pretese vantate nei suoi confronti, bensì ha bilanciato

in un conteggio le poste attive e passive residue fino al termine del contratto

di lavoro, giungendo a un saldo attivo a suo favore (della datrice di lavoro)

di fr. 19'328.46. Non ha quindi riconosciuto incondizionatamente alcun

importo a favore del dipendente, anzi l’ha invitato nello stesso scritto a

rimborsare il saldo in questione entro il 30 settembre 2013. In queste circostanze, è escluso considerare le posizioni a favore dell’escutente disgiuntamente

da quelle a favore dell’escussa. Unicamente il saldo del conteggio rappresenta

ciò che essa ha riconosciuto (la fattispecie è su questo punto analoga a quella

del credito in conto corrente, di cui solo il saldo riconosciuto vale titolo di

rigetto, cfr. DTF 132 III 481 consid. 4.2 e 138 III 798 consid. 4.2).

L’istante, d’altronde, non ha dimostrato che la compensazione gli era

inopponibile. In assenza di un valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione, il reclamo merita accoglimento e la sentenza impugnata va riformata

nel senso della reiezione dell’istanza.

7.

La

tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 26'229.17,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione

impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. La tassa

di giustizia di fr. 250.– è posta a carico dell’istante, che rifonderà alla

controparte fr. 600.– a titolo di ripetibili.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO

1, il quale rifonderà a RE 1, fr. 1'000.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).