14.2014.76
Rigetto provvisorio dell’esecuzione. Contratto di lavoro non firmato. Conteggio del datore di lavoro a fine contratto, in cui riconosce alcune pretese del lavoratore ma le compensa con altre sue
11 agosto 2014Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.76
Lugano
11 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2013.5397 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 dicembre 2013 da:
CO 1
(patrocinato dall’PA 2)
contro
RE 1
(patrocinata dall’PA 1)
giudicando sul reclamo del 16 aprile 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 7 aprile 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla
base del precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 novembre 2013 dall’Ufficio
esecuzione di Lugano (doc. C), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di
fr. 26'229.17, oltre interessi del 5% dal 6 agosto 2013, indicando quale
titolo di credito il “contratto di lavoro”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 23 dicembre 2013
l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 7 aprile 2014,
l’istante ha confermato la sua domanda mentre la parte convenuta vi si è opposta
con protesta di spese e ripetibili, producendo in quella sede le proprie osservazioni
scritte.
C. Statuendo
con decisione del 7 aprile 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in
via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 600.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16
aprile 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue
osservazioni del 15 maggio 2014, CO 1 ha contestato le argomentazioni della reclamante, chiedendo di respingere il reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 16 aprile 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE
1.
il 9 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rigettato l’opposizione in via provvisoria
considerando che l’intera documentazione prodotta dall’istante (doc. A-H), in
particolare il contratto di lavoro, i conteggi mensili e lo scritto 11 luglio
2013.
di RE 1, costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso
dell’art. 82 LEF e della relativa giurisprudenza. Il primo giudice non ha
d’altronde ammesso l’eccezione di compensazione sollevata da RE 1, ritenendo
che i crediti da essa vantati nei confronti di CO 1 non fossero stati resi sufficientemente
verosimili.
3.
Nel
reclamo RE 1 rimprovera anzitutto al Pretore di aver ignorato la prima
eccezione da lei sollevata in sede di rigetto, secondo cui il riconoscimento da
parte sua di posizioni a favore dell’istante era subordinato al versamento
d’importi dovuti a lei. Secondo la reclamante, la valutazione del conteggio
contenuto nello scritto dell’11 luglio 2013 deve contemplare anche le posizioni
a suo favore. Essa, d’altronde, reputa sbrigativo il giudizio impugnato per
quanto attiene all’eccezione di compensazione, ritenendo di aver reso sufficientemente
verosimile sia la causa che l’importo del credito posto in compensazione sulla
base della documentazione – a suo parere non unilaterale – allegata alle
osservazioni all’istanza.
4.
Nelle
sue osservazioni al reclamo CO 1 sostiene che l’escussa non ha dimostrato il
proprio preteso credito con il grado di verosimiglianza e di liquidità
necessari in una procedura sommaria. Condivide d’altronde il giudizio pretorile
secondo cui la documentazione prodotta da RE 1 è di parte, siccome da essa
stessa allestita in modo unilaterale e parzialmente fondata su un regolamento
del personale da lui non sottoscritto.
5.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata
(cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni
tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto
è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di
accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un
titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie
(DTF 132 III 142, consid. 4.1.1.).
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina
d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione
prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità
tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore
designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra
la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139
III 447 consid. 4.1.1).
6.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura
privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la
sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve
né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di lavoro
sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima come riconoscimento
di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti
gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo
convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel
periodo per cui chiede il salario (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010
del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 126 ad art. 82 LEF).
6.2
Nella
fattispecie il Pretore ha considerato come titolo di rigetto il contratto di
lavoro del 24 aprile 2012 tra RE 1 e CO 1 (doc. D) in relazione con i conteggi
mensili e lo scritto di RE 1 dell’11 luglio 2013 (doc. E e F). Ora, il
contratto agli atti non contiene la firma delle parti, sicché non costituisce
da sé solo un valido titolo di rigetto provvisorio giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF.
Del resto lo stesso istante indica quale titolo di rigetto lo scritto 11 luglio
2013.
(istanza, pag. 4), il quale in effetti è firmato dalla convenuta. La questione
da risolvere è quindi quella di sapere se il riconoscimento da parte di RE 1 di
un importo di fr. 26'229.17 “ancora dovuto” all’istante per “rimborsi
forfettari e diarie”, stipendio di luglio e tredicesima pro rata temporis
configura un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF,
quand’anche la convenuta giunge nella parte conclusiva dello scritto a un
“saldo conteggi a fine luglio 2013” a suo favore di fr. 19'328.46, dopo
aver conteggiato come suo attivo il rimborso dei costi di formazione da essa
sostenuti, che il regolamento del personale pone a carico del dipendente in
caso di disdetta prematura (fr. 31'645.96), così come la deduzione del
salario per le giornate lavorative ancora dovute fino alla scadenza del contratto
(fr. 13'911.67).
6.3
Orbene,
dal riconoscimento di debito deve emergere univocamente che il debitore si
ritiene obbligato a pagare un importo determinato e che riconosce non solo la
pretesa, ma pure il suo obbligo di pagamento senza alcuna limitazione. Per
determinare se costituisce un riconoscimento di debito la dichiarazione della
parte dev’essere interpretata secondo il principio dell’affidamento (Staehelin, op. cit., n. 21 e 22 ad art.
82), valutando le circostanze complessive in cui essa è stata formulata.
a) Secondo
questo principio, non vi è quindi riconoscimento di debito incondizionato ove
il debitore riconosce l’esistenza della pretesa posta in esecuzione, ma allo
stesso tempo nega l’obbligo di pagamento, ad esempio dichiarando o riservando
un diritto di compensazione con una pretesa sua. Condizionato, in quanto
subordinato all’avverarsi della compensazione, il riconoscimento di debito, in
tal caso, legittima l’escutente a ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione unicamente se dimostra – con documenti – che la condizione è
realizzata (il rigetto è allora limitato alla parte del credito posto in
esecuzione che eccede la pretesa posta in compensazione) o è (diventata) senza
oggetto, ciò che si verifica quando la compensazione gli è inopponibile, ad
esempio perché la pretesa dell’escusso si è estinta (cfr. sentenza del
Tribunale federale 5A_83/2011 del 2 settembre 2011, consid. 5.1, con rinvii).
b) Diverso
è invece il caso in cui il debitore riconosce il credito senza limitazione e
solo in un secondo tempo solleva un’eccezione, che gli spetta allora di rendere
verosimile (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 e rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_83/2011 del 2 settembre
2011, consid. 5.1), oppure dichiara, indipendentemente dal riconoscimento del
proprio debito, che lo estinguerà per compensazione (si tratta allora di
semplice modalità di estinzione).
6.4
Nel
caso specifico, nel suo scritto dell’11 luglio 2013 (doc. F) RE 1 non ha
riconosciuto l’importo di fr. 26'229.17 ancora dovuto all’istante
indipendentemente dalle pretese vantate nei suoi confronti, bensì ha bilanciato
in un conteggio le poste attive e passive residue fino al termine del contratto
di lavoro, giungendo a un saldo attivo a suo favore (della datrice di lavoro)
di fr. 19'328.46. Non ha quindi riconosciuto incondizionatamente alcun
importo a favore del dipendente, anzi l’ha invitato nello stesso scritto a
rimborsare il saldo in questione entro il 30 settembre 2013. In queste circostanze, è escluso considerare le posizioni a favore dell’escutente disgiuntamente
da quelle a favore dell’escussa. Unicamente il saldo del conteggio rappresenta
ciò che essa ha riconosciuto (la fattispecie è su questo punto analoga a quella
del credito in conto corrente, di cui solo il saldo riconosciuto vale titolo di
rigetto, cfr. DTF 132 III 481 consid. 4.2 e 138 III 798 consid. 4.2).
L’istante, d’altronde, non ha dimostrato che la compensazione gli era
inopponibile. In assenza di un valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione, il reclamo merita accoglimento e la sentenza impugnata va riformata
nel senso della reiezione dell’istanza.
7.
La
tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 26'229.17,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione
impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa
di giustizia di fr. 250.– è posta a carico dell’istante, che rifonderà alla
controparte fr. 600.– a titolo di ripetibili.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative
al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO
1, il quale rifonderà a RE 1, fr. 1'000.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).