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Decisione

14.2014.77

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione di tassazione passata in giudicato. Richiesta di rateazione non proponibile all'autorità giudiziaria

12 agosto 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 14 febbraio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace del

Circolo di Olivone. Nel termine impartito, l’escusso si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 13 marzo 2014. All’udienza di discussione tenutasi il 24 marzo 2014, il convenuto si è nuovamente opposto all’istanza.

C. Statuendo

con decisione 2 aprile 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e

rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 aprile 2014. A controparte il reclamo non è stato intimato.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato l’11 aprile 2014 contro la sentenza intimata a RE 1 il 2 aprile 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto i documenti prodotti

dall’istante valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo

posto in esecuzione.

3.

Con

il reclamo RE 1 non contesta il debito d’imposta, che dice di voler pagare.

Allegando difficoltà finanziarie egli ne chiede però la rateazione.

4.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

4.1

Nella

fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del

convenuto sulla decisione di tassazione del 6 febbraio 2013 dell’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca per la riscossione dell’imposta annua intera

su prestazioni in capitale provenienti della previdenza, su cui è stato apposto

il timbro di passaggio in giudicato e di regolare intimazione all’interessato

(doc. B). Questo documento costituisce un valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione, ciò che il reclamante

d’altronde non nega.

4.2

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Nel caso

specifico, il convenuto non solleva nessuna di quelle eccezioni. Egli si limita

a chiedere la rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione. Tale

richiesta, tuttavia, non è un motivo che secondo la legge – e segnatamente

l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per

respingere o sospendere l’istanza di rigetto

dell’opposizione. Semmai, l’escusso deve chiedere la rateazione all’Ufficio

esazione e condoni o al competente ufficio di esecuzione e fallimenti in

sede di realizzazione dei beni pignorati (cfr. art. 123 LEF). Il Giudice

di pace non era dunque abilitato ad accogliere la richiesta del reclamante né a

prendere in considerazione la sua situazione economica. Donde la reiezione del

reclamo.

5.

La

tassa del presente giudizio segue la soccombenza, mentre non si assegnano

ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per

osservazioni (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 1'430.–, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione

a:

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Olivone.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una

questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove

tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso

durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).