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Decisione

14.2014.80

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Eccezione di compensazione fatta valere dall’escusso in base a un contratto di società semplice. Causa e importo del credito opposto in compe

29 agosto 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 27'149.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della

decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza

l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione

del Distretto di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 15'016.–,

oltre interessi del 5% dal 1°marzo 2014.

2. La tassa

di giustizia di fr. 210.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le spese ripetibili.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno, compensate le spese ripetibili.

3. Notificazione

a:

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).