14.2014.82
Rigetto provvisorio. Riconoscimento di debito, che l'escusso s'impegna a pagare a rate. Interessi di mora e danno supplementare. Pressioni psicologiche dell'escutente. Timore fondato non reso verosimi
3 settembre 2014Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.82
Lugano
3 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Baur
Martinelli
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 13 febbraio 2014 da:
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 13 aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 aprile 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 novembre 2013 dall’Ufficio esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'668.– oltre
interessi del 6% dal 31 ottobre 2013, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito del 10.08.2011/ 5
fatture del 4.12.2010 al 18.03.2011/ Titolo di credito ceduto dalla ditta __________ __________ ad CO 1 in data 01.06.2011”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 13 febbraio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace
del Circolo di Agno. Nel termine impartito, l’escussa non ha presentato osservazioni.
C. Statuendo
con decisione 8 aprile 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e
rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 125.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 aprile 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Alla controparte
il reclamo non è stato intimato per osservazioni. Con scritto del 5 maggio 2014 la reclamante ha comunicato di non essere in grado di versare l’anticipo e
di ricevere un aiuto finanziario da parte dell’Ufficio del sostegno sociale di
Bellinzona.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 13 aprile 2014 contro la sentenza intimata a RE 1 il 9 aprile, in
concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico sono
quindi irricevibili tutte le allegazioni contenute nel reclamo, non avendo la
reclamante presentato osservazioni in prima istanza.
2.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto la conferma di pagamento
rateale del 10 agosto 2011, sottoscritta dalla convenuta, valido riconoscimento
di debito ai sensi dell’art. 82 LEF e ha quindi rigettato in via provvisoria l’opposizione
da lei interposta.
3.
Nel
reclamo RE 1 sostiene che la pretesa in questione si riferisce a una fattura di
__________ __________ del 4 dicembre 2010, per un importo esiguo che non aveva potuto pagare, trovandosi in quel periodo in una difficile situazione
finanziaria. La predetta società – essa precisa – aveva in seguito disdetto il
contratto per il 18 marzo 2011, imponendole il pagamento di una penale di fr. 500.–,
nonostante il contratto sarebbe venuto a scadere il giorno seguente, nel cui
caso non avrebbe dovuto pagare alcuna penalità. CO 1, alla quale era stata
ceduta la pretesa in oggetto, aveva poi esercitato telefonicamente su di lei una
continua pressione psicologica così che aveva accettato, contro la sua volontà,
un pagamento rateale per un importo spropositato con tassi d’interesse troppo
elevati.
4.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito
posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice
verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1
).
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
5.1
Nella
fattispecie la “conferma per pagamento rateale” (doc. 2) sottoscritta dalla
reclamante il 10 agosto 2011, con cui quest’ultima si è impegnata a versare
all’istante 11 rate di fr. 150.– l’una a far tempo dal 4 agosto 2011 per
estinguere diverse fatture cedute all’escutente da __________ __________ di
complessivi fr. 1065.80 costituisce un valido riconoscimento di debito ai
sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, anche per gli interessi allora scaduti (fr. 52.80),
una “morosità secondo art. 106 CO” di fr. 315.–, “costi di consigliere
giuridico” per fr. 50.–, un “supplemento rateale” di fr. 165.– e
spese per “stabilimento accordo di pagamento” di fr. 20.–, che RE 1,
firmando quel documento, ha riconosciuto, ovvero complessivamente fr. 1'668.60
corrispondenti all’importo posto in esecuzione.
5.2
È comunemente ammesso per motivi di praticità (e quale finzione di
riconoscimento dell’obbligo di corrispondere interessi in caso di mora giusta l’art. 104 CO, sentenza della CEF 14.2003.91 del 15 marzo 2004, consid. 3.3/a) che il procedente possa chiedere il rigetto dell’opposizione
anche per gli interessi di mora, seppure non risultino dal riconoscimento di
debito, purché si tratti di un importo contenuto e agevolmente accertabile (sentenza
della CEF 14.2012.210 del 4 febbraio 2013, consid. 4.4; Staehelin in: Basler Kommentar,
SchKG I, 2a ed. 2010, n. 32 ad art. 82 LEF, con
rif.). Non risultando, tuttavia, nel riconoscimento di debito agli atti
il tasso del 6% rivendicato dall’escutente, l’opposizione può essere rigettata
solo per il tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 2 CO) a far tempo dal 31 ottobre 2013 (data indicata dall’istante, alla quale l’intero credito era già da tempo
esigibile). Per il divieto di computare interessi per ritardo nel pagamento d’interessi
di mora (art. 105 cpv. 3 CO) – cosiddetto divieto dell’anatocismo, l’interesse
di mora da considerare in questa sede va inoltre limitato al capitale riconosciuto
senza gli interessi di mora di fr. 52.80 inclusi nell’importo
riconosciuto. Tale regola non risulta invece applicabile al danno supplementare
ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CO (cfr. Thévenoz
in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a edizione 2008, n.
8.
ad art. 106 CO).
6.
Conformemente
all’art. 82 al. 2 LP, l’escusso può opporsi al rigetto dell’opposizione rendendo
immediatamente verosimili, di principio con documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; sentenza
del Tribunale federale 5A_630/2010 del 1° settembre 2011, consid. 2.2), motivi
che infirmano il riconoscimento di debito (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con
rinvii). L’escusso può prevalersi di tutti i mezzi di difesa del diritto
materiale (eccezioni e obiezioni). Essi non solo devono essere esposti in modo
convincente ma devono anche essere sostanziati in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art.
82).
6.1
L’escusso
può contestare la validità del riconoscimento di debito invocandone l’annullabilità
per un vizio della sua volontà, in particolare per timore ragionevole (art.
29-30 CO; sentenza del Tribunale federale 5A_652/2011 del 28 febbraio 2012,
consid. 3.2.2; Staehelin, op. cit.,
n. 97 ad art. 82).
6.2
Nel
caso specifico già si è detto dell’irricevibilità delle allegazioni della
reclamante (sopra consid. 1.2). Ad ogni modo essa non ha reso verosimili, con
riscontri oggettivi, le pressioni psicologiche che l’escutente avrebbe
esercitato su di lei perché sottoscrivesse il riconoscimento di debito per un
importo a sua mente spropositato, e tanto meno che il comportamento di CO 1
abbia incusso in lei un timore ragionevole – ovvero per la propria vita,
persona, onore o sostanza o quelle di una persona a lei intimamente legata –
nel senso dell’art. 30 CO. Né la reclamante ha minimamente motivato la
contestazione della penale e delle altre spese applicate. Sotto questo profilo il
reclamo va pertanto respinto, fermo restando che l’odierno giudizio non
impedisce all’escussa di riproporre le censure, motivandole, con un’azione di disconoscimento
di debito (art. 83 cpv. 2 LEF).
7.
La
tassa del presente giudizio seguirebbe la pressoché totale soccombenza della
reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Tuttavia, vista la sua situazione finanziaria,
si prescinde eccezionalmente dal prelevare spese, la cui riscossione rischierebbe
di tradursi in oneri d’incasso infruttuoso per l’ente pubblico. Non si
assegnano neppure ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a controparte
per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'668.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il
reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza
il dispositivo n. 1 della sentenza
impugnata è così riformato:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano
è respinta in via provvisoria limitatamente a fr. 1'668.60 oltre interessi
del 5% su fr. 1'615.80 dal 31 ottobre 2013”.
II. Non
si prelevano spese né si assegnano ripetibili.
III. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).