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Decisione

14.2014.82

Rigetto provvisorio. Riconoscimento di debito, che l'escusso s'impegna a pagare a rate. Interessi di mora e danno supplementare. Pressioni psicologiche dell'escutente. Timore fondato non reso verosimi

3 settembre 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 13 febbraio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace

del Circolo di Agno. Nel termine impartito, l’escussa non ha presentato osservazioni.

C. Statuendo

con decisione 8 aprile 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e

rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 125.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 aprile 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Alla controparte

il reclamo non è stato intimato per osservazioni. Con scritto del 5 maggio 2014 la reclamante ha comunicato di non essere in grado di versare l’anticipo e

di ricevere un aiuto finanziario da parte dell’Ufficio del sostegno sociale di

Bellinzona.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 13 aprile 2014 contro la sentenza intimata a RE 1 il 9 aprile, in

concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico sono

quindi irricevibili tutte le allegazioni contenute nel reclamo, non avendo la

reclamante presentato osservazioni in prima istanza.

2.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto la conferma di pagamento

rateale del 10 agosto 2011, sottoscritta dalla convenuta, valido riconoscimento

di debito ai sensi dell’art. 82 LEF e ha quindi rigettato in via provvisoria l’opposizione

da lei interposta.

3.

Nel

reclamo RE 1 sostiene che la pretesa in questione si riferisce a una fattura di

__________ __________ del 4 dicembre 2010, per un importo esiguo che non aveva potuto pagare, trovandosi in quel periodo in una difficile situazione

finanziaria. La predetta società – essa precisa – aveva in seguito disdetto il

contratto per il 18 marzo 2011, imponendole il pagamento di una penale di fr. 500.–,

nonostante il contratto sarebbe venuto a scadere il giorno seguente, nel cui

caso non avrebbe dovuto pagare alcuna penalità. CO 1, alla quale era stata

ceduta la pretesa in oggetto, aveva poi esercitato telefonicamente su di lei una

continua pressione psicologica così che aveva accettato, contro la sua volontà,

un pagamento rateale per un importo spropositato con tassi d’interesse troppo

elevati.

4.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito

posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice

verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1

).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

5.1

Nella

fattispecie la “conferma per pagamento rateale” (doc. 2) sottoscritta dalla

reclamante il 10 agosto 2011, con cui quest’ul­ti­ma si è impegnata a versare

all’istante 11 rate di fr. 150.– l’una a far tempo dal 4 agosto 2011 per

estinguere diverse fatture cedute all’escutente da __________ __________ di

complessivi fr. 1065.80 costituisce un valido riconoscimento di debito ai

sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, anche per gli interessi allora scaduti (fr. 52.80),

una “morosità secondo art. 106 CO” di fr. 315.–, “costi di consigliere

giuridico” per fr. 50.–, un “supplemento rateale” di fr. 165.– e

spese per “stabilimento accordo di pagamento” di fr. 20.–, che RE 1,

firmando quel documento, ha riconosciuto, ovvero complessivamente fr. 1'668.60

corrispondenti all’importo posto in esecuzione.

5.2

È comunemente ammesso per motivi di praticità (e quale finzione di

riconoscimento dell’obbligo di corrispondere interessi in caso di mora giusta l’art. 104 CO, sentenza della CEF 14.2003.91 del 15 marzo 2004, consid. 3.3/a) che il procedente possa chiedere il rigetto dell’opposizione

anche per gli interessi di mora, seppure non risultino dal riconoscimento di

debito, purché si tratti di un importo contenuto e agevolmente accertabile (sentenza

della CEF 14.2012.210 del 4 febbraio 2013, consid. 4.4; Staehe­lin in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 32 ad art. 82 LEF, con

rif.). Non risultando, tuttavia, nel riconoscimento di debito agli atti

il tasso del 6% rivendicato dall’escutente, l’opposizione può essere rigettata

solo per il tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 2 CO) a far tempo dal 31 ottobre 2013 (data indicata dall’istante, alla quale l’intero credito era già da tempo

esigibile). Per il divieto di computare interessi per ritardo nel pagamento d’interessi

di mora (art. 105 cpv. 3 CO) – cosiddetto divieto dell’anatocismo, l’interesse

di mora da considerare in questa sede va inoltre limitato al capitale riconosciuto

senza gli interessi di mora di fr. 52.80 inclusi nell’importo

riconosciuto. Tale regola non risulta invece applicabile al danno supplementare

ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CO (cfr. Thévenoz

in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a edizione 2008, n.

8.

ad art. 106 CO).

6.

Conformemente

all’art. 82 al. 2 LP, l’escusso può opporsi al rigetto dell’opposizione rendendo

immediatamente verosimili, di principio con documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; sentenza

del Tribunale federale 5A_630/2010 del 1° settembre 2011, consid. 2.2), motivi

che infirmano il riconoscimento di debito (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con

rinvii). L’escusso può prevalersi di tutti i mezzi di difesa del diritto

materiale (eccezioni e obiezioni). Essi non solo devono essere esposti in modo

convincente ma devono anche essere sostanziati in modo perlomeno verosimile nel

senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art.

82).

6.1

L’escusso

può contestare la validità del riconoscimento di debito invocandone l’annullabilità

per un vizio della sua volontà, in particolare per timore ragionevole (art.

29-30 CO; sentenza del Tribunale federale 5A_652/2011 del 28 febbraio 2012,

consid. 3.2.2; Staehelin, op. cit.,

n. 97 ad art. 82).

6.2

Nel

caso specifico già si è detto dell’irricevibilità delle allegazioni della

reclamante (sopra consid. 1.2). Ad ogni modo essa non ha reso verosimili, con

riscontri oggettivi, le pressioni psicologiche che l’escutente avrebbe

esercitato su di lei perché sottoscrivesse il riconoscimento di debito per un

importo a sua mente spropositato, e tanto meno che il comportamento di CO 1

abbia incusso in lei un timore ragionevole – ovvero per la propria vita,

persona, onore o sostanza o quelle di una persona a lei intimamente legata –

nel senso dell’art. 30 CO. Né la reclamante ha minimamente motivato la

contestazione della penale e delle altre spese applicate. Sotto questo profilo il

reclamo va pertanto respinto, fermo restando che l’odierno giudizio non

impedisce all’escussa di riproporre le censure, motivandole, con un’azione di disconoscimento

di debito (art. 83 cpv. 2 LEF).

7.

La

tassa del presente giudizio seguirebbe la pressoché totale soccombenza della

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Tuttavia, vista la sua situazione finanziaria,

si prescinde eccezionalmente dal prelevare spese, la cui riscossione rischierebbe

di tradursi in oneri d’incasso infruttuoso per l’ente pubblico. Non si

assegnano neppure ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a controparte

per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'668.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il

reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza

il dispositivo n. 1 della sentenza

impugnata è così riformato:

“1. L’istanza è parzialmente accolta e l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano

è respinta in via provvisoria limitatamente a fr. 1'668.60 oltre interessi

del 5% su fr. 1'615.80 dal 31 ottobre 2013”.

II. Non

si prelevano spese né si assegnano ripetibili.

III. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).