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Decisione

14.2014.85

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 settembre 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al

reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la

sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni

sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale

federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in

linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la documentazione prodotta, in

particolare “l’atto di riconoscimento di debito e di transazione” del 21

novembre 2012 (doc. C), non può essere considerata come un valido riconoscimento

di debito nel senso della giurisprudenza relativa all’art. 82 LEF. Egli è

giunto a tale conclusione dopo aver anzitutto osservato che nell’atto di riconoscimento

di debito non sono stati previsti termini per il pagamento dell’importo di

€ 208'333.– stabilito al punto 3.1/b, di modo che non risulterebbe

possibile determinarne l’esigibilità. Oltre a ciò il Pretore ha osservato come

l’avv. RE 1 abbia accettato pagamenti rateali non previsti dall’accordo

scritto, alcuni dei quali effettuati a favore o da entità estranee allo stesso

accordo.

3. Nel

reclamo l’avv. RE 1 rimprovera in generale al Pretore di aver accertato i fatti

in modo manifestamente errato, senza essersi confrontato con il risultato delle

prove amministrate e prodotte dalle parti. Egli ribadisce come l’accordo sottoscritto

il 21 novembre 2012 costituisca un riconoscimento di debito da cui si evincono

chiaramente sia le parti coinvolte sia la somma dovuta. In merito alla

questione dei pagamenti, il reclamante osserva che, diversamente da quanto

accertato dal primo giudice, la società __________ __________ di __________ è

in realtà menzionata nell’atto di riconoscimento di debito e di transazione. L’avv.

RE 1 rimprovera poi al Pretore di essere andato oltre alle allegazioni di

controparte, rilevando d’ufficio l’as­senza di termine di pagamento per la

somma di € 208'333.–. Ad ogni modo, egli continua, tale mancanza non

costituisce una carenza essenziale del titolo e comunque i termini di pagamento

sono facilmente desumibili dal tenore dell’accordo e dal comportamento delle

debitrici. Richiamandone il punto 6 a pag. 3, l’avv. RE 1 puntualizza infine

che l’accordo, contrariamente all’accertamento errato del primo giudice,

prevede la possibilità di pagamenti rateali e la loro deducibilità dall’importo

originale in caso di disdetta della convenzione per inadempimento.

4. Nelle

sue osservazioni al reclamo CO 1 sostiene che la debitrice dell’avv. RE 1 non è

né lei né la sorella, perlomeno in prima linea e a titolo personale, ma la

società __________ __________ D’altronde, a sua mente già solo l’assenza agli

atti del patto parasociale a cui l’accordo fa riferimento ne inficerebbe la

validità. Ribadisce poi che dalla semplice lettura del noto accordo risulta

impossibile determinare né i termini di pagamento né l’ammontare effettivo del

credito vantato dall’istante (comunque ben al di sotto di quanto da lui richiesto),

rispettivamente da altre società a lui riferibili, per tacere delle pressioni

esercitate dall’istante sulle sorelle affinché sottoscrivessero il riconoscimento

di debito. CO 1 ritiene in conclusione che il contenzioso, data la sua

complessità, può essere dipanato solo nel quadro di una procedura ordinaria.

5. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito

posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice

verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1.1).

6. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

6.1 Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura

privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la

sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve

né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non

è che il riconoscimento di debito sia scritto e sottoscritto dall’escusso o da

un suo rappresentante (Staehe­lin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 82 LEF, Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 74 ad § 19). Dal

riconoscimento di debito deve emergere univocamente che il debitore si ritiene

obbligato a pagare un importo determinato e che riconosce non solo la pretesa,

ma pure il suo obbligo di pagamento senza alcuna limitazione. Per determinare

se costituisce un riconoscimento di debito la dichiarazione della parte dev’essere

interpretata secondo il principio dell’affidamento (Staehelin, op. cit., n. 21 e 22 ad art. 82), valutando le

circostanze complessive in cui essa è stata formulata.

6.2 Nella

fattispecie il Pretore ha negato all’“atto di riconoscimento di debito e di

transazione del 21 novembre 2012” (doc. C) la qualità di titolo di rigetto dell’opposizione,

Considerandi

non essendo per lui possibile, in assenza di termini di pagamento del credito

stabilito al punto 3.1/b dell’accordo, determinarne l’esigibilità né fare

chiarezza sui pagamenti parziali effettuati in adempimento dell’accordo, i beneficiari

essendo entità estranee allo stesso.

6.3

Ora,

non vi è dubbio che il doc. C costituisce un valido riconoscimento di debito

nella misura in cui le sorelle CO 1 vi hanno esplicitamente dichiarato che gli

obblighi posti a loro carico dalle previsioni contrattuali costituivano un

riconoscimento di debito ai sensi della LEF (pag. 3 ad 7), tra cui rientra

incontestabilmente il debito originario di € 343'000.– dovuto dalle

“debitrici” CO 1 all’avv. RE 1 secondo il punto 6 dell’accordo in caso d’inadempimento

degli impegni stabiliti al punto 3.1. E

contrariamente a quanto sostenuto dall’escussa per la prima volta con le osservazioni

al reclamo – in modo quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid.

1.

) – nulla nell’accordo lascia intendere che la debitrice dell’avv. RE 1

sarebbe a titolo principale la società __________ __________. Al contrario, il

pagamento da parte di questa società della fattura di € 208'333.–

emessa dalla società __________ __________ di __________ (doc. C ad 3.1/b) è

esplicitamente qualificato dalle parti come una “forma di pagamento” del debito

di CO 1 e __________, la società __________ __________. subentrando per surrogazione

nelle posizioni debitorie delle stesse solo in caso di pagamento (doc. C ad

3.

), fermo restando che le debitrici non sarebbero state liberate dai

pagamenti della società prima della “totale estinzione del debito” (doc. C ad

7). Sotto questo profilo il reclamo è senz’altro fondato.

6.4

La

pretesa posta in esecuzione dev’essere esigibile al momento della promozione

dell’esecuzione. L’esigibilità è verificata d’uffi­cio dal giudice.

Determinante è secondo giurisprudenza e dottrina il giorno della notificazione

del precetto esecutivo all’escusso (STAEHELIN,

op. cit., n. 77 ad art. 82).

a) Con

l’accordo del 21 novembre 2012, le parti si sono accordate nel senso che la

somma di € 41'667.– sarebbe stata versata in 12 rate di € 3'472,25 l’una

tra il 30 novembre 2012 e il 30 ottobre 2013 (doc. C, n. 3.1/a), mentre i

rimanenti € 208'333.– sarebbero stati saldati tramite il pagamento di una

fattura emessa dalla società __________ __________ di __________ nei confronti

della __________ __________, rimasta impagata. Al creditore è stata data la

facoltà di “disdire l’accordo in caso di mancato pagamento del debito nei

termini e/o la persistenza nella condizione di morosità per un tempo superiore

a 6 mesi della società __________ __________.”, le parti accordandosi che

in tal caso ”al creditore sarebbe stata dovuta l’originaria somma di Euro 343'000.–,

(…) dedotti i versamenti effettuati dalle debitrici e dalla __________ __________.,

sino alla data dell’inadem­pimento” (doc. C ad 6). Risulta dunque in modo inequivocabile dall’atto che il diritto di

disdire l’accordo e di esigere il pagamento della somma originaria di € 343'000.–

è sorto sei mesi dopo la conclusione dell’accordo (ossia il 21 maggio 2013),

non essendo contestato che a quel momento la __________ __________. non avesse

saldato integralmente la fattura di € 208'333.– (già in sofferenza

il 21 novembre 2012), persistendo così “nella condizione di morosità”. E ciò

bastava, stante il carattere alternativo (“e/o”) della condizione del mancato pagamento

di € 41'667.–. Il credito originario è così diventato esigibile a

ricezione da parte dell’escussa della disdetta del 27 dicembre 2013, ossia il 7

gennaio 2014 (doc. F), prima dell’emissione del precetto esecutivo, avvenuta il

3.

febbraio 2014 (doc. B). Il dubbio del Pretore in merito all’esigibilità del

credito si rivela così manifestamente errato (giusta l’art. 320 lett. b CPC),

ciò che giustifica la riforma della sentenza impugnata.

b) Dall’importo

originario di € 343'000.– l’istante, nella disdetta del 27 dicembre 2013

(doc. F), ha dedotto gli acconti di € 3'472.25 accreditati dalle debitrici

il 10 dicembre 2012 e di € 25'437.– accreditati dalla società __________ __________.

in date 29 novembre 2011, 10 aprile 2013 e 26 giugno 2013, giungendo a un

totale di € 314'090.75, che sommato agli interessi di mora dal 26 giugno

2013.

(arrotondati a € 7'850.–) sale a € 321'940.75, equivalente a fr. 398'588.40

al corso (probabilmente di quel giorno) di €/CHF 1.23808. Nell’esecuzione in

rassegna l’istante ha però chiesto fr. 388'869.47, pari all’importo senza

interessi (di € 314'090.75) allo stesso corso. Il tasso di conversione determinante

è però quello alla data della presentazione della domanda di esecuzione

(verosimilmente il 3 febbraio 2014, cfr. doc. B), ovvero €/CHF 1.2226

secondo il sito www.fxtop.com che fornisce i tassi diffusi dalla Banca centrale

europea (DTF 137 III 625 consid. 3). In linea di massima, il riconoscimento di

debito del 21 novembre 2012 giustifica, quindi, il rigetto provvisorio dell’oppo­sizione

per fr. 384'007.35 oltre interessi del 5% dal 26 giugno 2013.

6.5

A

scanso di equivoci, l’eventuale mancanza di chiarezza in merito ai pagamenti

parziali effettuati in adempimento dell’accordo e all’identità dei loro

beneficiari è irrilevante per quanto riguarda l’esame del titolo di rigetto. La

questione rientra infatti nelle eccezioni che in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF

spetta semmai all’escussa di rendere verosimili (v. sotto consid. 7.1). Nemmeno

lei, del resto, sostiene che la società __________ __________. avrebbe posto

fine alla propria inadempienza pagando interamente la fattura di € 208'333.–

entro i sei mesi stabiliti nell’accordo. Contrariamente a quanto essa pare

credere, l’accordo non prevede poi un’interruzione del termine ad ogni

versamento di un acconto, e per vero nemmeno prevede alcuna rateazione del pagamento

della fattura (ma solo della somma di € 41'667.– pattuita al punto 3.1/a).

7.

L’escussa

asserisce che l’importo residuo sarebbe di soli € 182'426.89 e adombra di

essere stata, con la sorella, oggetto di pressioni da parte dell’istante

affinché sottoscrivessero il riconoscimento di debito.

7.1

All’escusso

incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF

132.

III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni

non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate

in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono

esserci riscontri oggettivi (Staehelin,

op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

7.2

Fondata

su fatti nuovi allegati per la prima volta con le osservazioni al reclamo – e

perciò inammissibili (sopra ad 1.2) –, la prima eccezione va d’acchito

respinta. Ad ogni modo, il saldo di € 182'426.89 cui giunge l’escussa non

può dirsi verosimile, perché i pagamenti da lei allegati (a pag. 5) non sono

documentati.

7.3

Per

quanto riguarda le asserite pressioni esercitate dall’istante, l’escussa non le

ha rese verosimili con indizi oggettivi e concreti, e nemmeno tenta di

sostenere che hanno viziato la propria volontà (nel senso degli art. 21 o 29

CO). In definitiva, il reclamo merita quindi accoglimento, nei limiti stabiliti

in precedenza (consid. 6.4/b).

8.

La

tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza quasi totale

di CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di fr. 388'869.47, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della

decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. 1672476-01 dell’Ufficio esecuzione di

Lugano è rigettata in via provvisoria per fr. 384'007.35 oltre interessi

del 5% dal 26 febbraio 2013.

2. La tassa di giustizia di fr. 400.–,

anticipata dall’istante, è posta a carico della parte convenuta, che rifonderà

all’avv. RE 1 fr. 3'900.– a titolo di ripetibili ridotte.

2. La tassa di giustizia e le spese processuali di

complessivi fr. 650.– relative al presente giudizio, già anticipate

dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a controparte fr. 1'700.–

per ripetibili ridotte.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).