14.2014.86
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10 settembre 2014Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.86
Lugano
10 settembre 2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.834 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 febbraio 2014 da:
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2,)
giudicando sul reclamo del 23 aprile 2014 presentato
dall’avv. RE 1 contro la decisione emessa il 14 aprile 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. 1672476-02 emesso il 3
febbraio 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. B), l’avv. RE 1 ha
escusso CO 1, solidalmente con la sorella __________, per l’incasso di fr. 388'869.47
oltre interessi del 5% dal 26 giugno 2013, indicando quale titolo di credito l’“atto
di riconoscimento di debito del 21 novembre 2012”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza 17 febbraio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 4 aprile
2014, l’istante ha confermato la sua domanda mentre la parte convenuta
vi si è opposta.
C. Statuendo
con decisione 14 aprile 2014, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a
carico di RE 1 le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 4'000.–
a favore della parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo
del 23 aprile 2014 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza.
Nelle sue osservazioni del 12 maggio 2014, CO 1 ha chiesto la conferma
integrale della decisione impugnata.
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 23 aprile 2014 contro la sentenza notificata all’avv. RE 1 il 15
aprile 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente,
Fatti
i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al
reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la
sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni
sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale
federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in
linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la documentazione prodotta, in
particolare “l’atto di riconoscimento di debito e di transazione” del 21
novembre 2012 (doc. C), non può essere considerata come un valido riconoscimento
di debito nel senso della giurisprudenza relativa all’art. 82 LEF. Egli è
giunto a tale conclusione dopo aver anzitutto osservato che nell’atto di riconoscimento
di debito non sono stati previsti termini per il pagamento dell’importo di
€ 208'333.– stabilito al punto 3.1/b, di modo che non risulterebbe
possibile determinarne l’esigibilità. Oltre a ciò il Pretore ha osservato come
l’avv. RE 1 abbia accettato pagamenti rateali non previsti dall’accordo
scritto, alcuni dei quali effettuati a favore o da entità estranee allo stesso
accordo.
3. Nel
reclamo l’avv. RE 1 rimprovera in generale al Pretore di aver accertato i fatti
in modo manifestamente errato, senza essersi confrontato con il risultato delle
prove amministrate e prodotte dalle parti. Egli ribadisce come l’accordo sottoscritto
il 21 novembre 2012 costituisca un riconoscimento di debito da cui si evincono
chiaramente sia le parti coinvolte sia la somma dovuta. In merito alla
questione dei pagamenti, il reclamante osserva che, diversamente da quanto
accertato dal primo giudice, la società __________ __________ di __________ è
in realtà menzionata nell’atto di riconoscimento di debito e di transazione. L’avv.
RE 1 rimprovera poi al Pretore di essere andato oltre alle allegazioni di
controparte, rilevando d’ufficio l’assenza di termine di pagamento per la
somma di € 208'333.–. Ad ogni modo, egli continua, tale mancanza non
costituisce una carenza essenziale del titolo e comunque i termini di pagamento
sono facilmente desumibili dal tenore dell’accordo e dal comportamento delle
debitrici. Richiamandone il punto 6 a pag. 3, l’avv. RE 1 puntualizza infine
che l’accordo, contrariamente all’accertamento errato del primo giudice,
prevede la possibilità di pagamenti rateali e la loro deducibilità dall’importo
originale in caso di disdetta della convenzione per inadempimento.
4. Nelle
sue osservazioni al reclamo CO 1 sostiene che la debitrice dell’avv. RE 1 non è
né lei né la sorella, perlomeno in prima linea e a titolo personale, ma la società
__________ __________. D’altronde, a sua mente già solo l’assenza agli atti del
patto parasociale a cui l’accordo fa riferimento ne inficerebbe la validità.
Ribadisce poi che dalla semplice lettura del noto accordo risulta impossibile
determinare né i termini di pagamento né l’ammontare effettivo del credito
vantato dall’istante (comunque ben al di sotto di quanto da lui richiesto),
rispettivamente da altre società a lui riferibili, per tacere delle pressioni
esercitate dall’istante sulle sorelle affinché sottoscrivessero il riconoscimento
di debito. CO 1 ritiene in conclusione che il contenzioso, data la sua
complessità, può essere dipanato solo nel quadro di una procedura ordinaria.
5. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito
posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice
verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1.1).
6. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
6.1 Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura
privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la
sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve
né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non
è che il riconoscimento di debito sia scritto e sottoscritto dall’escusso o da
un suo rappresentante (Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 82 LEF, Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 74 ad § 19). Dal
riconoscimento di debito deve emergere univocamente che il debitore si ritiene
obbligato a pagare un importo determinato e che riconosce non solo la pretesa,
ma pure il suo obbligo di pagamento senza alcuna limitazione. Per determinare
se costituisce un riconoscimento di debito la dichiarazione della parte dev’essere
interpretata secondo il principio dell’affidamento (Staehelin, op. cit., n. 21 e 22 ad art. 82), valutando le
circostanze complessive in cui essa è stata formulata.
6.2 Nella
fattispecie il Pretore ha negato all’“atto di riconoscimento di debito e di
transazione del 21 novembre 2012” (doc. C) la qualità di titolo di rigetto dell’opposizione,
Considerandi
non essendo per lui possibile, in assenza di termini di pagamento del credito
stabilito al punto 3.1/b dell’accordo, determinarne l’esigibilità né fare
chiarezza sui pagamenti parziali effettuati in adempimento dell’accordo, i beneficiari
essendo entità estranee allo stesso.
6.3
Ora,
non vi è dubbio che il doc. C costituisce un valido riconoscimento di debito
nella misura in cui le sorelle CO 1 vi hanno esplicitamente dichiarato che gli
obblighi posti a loro carico dalle previsioni contrattuali costituivano un
riconoscimento di debito ai sensi della LEF (pag. 3 ad 7), tra cui rientra
incontestabilmente il debito originario di € 343'000.– dovuto dalle
“debitrici” CO 1 all’avv. RE 1 secondo il punto 6 dell’accordo in caso d’inadempimento
degli impegni stabiliti al punto 3.1. E
contrariamente a quanto sostenuto dall’escussa per la prima volta con le osservazioni
al reclamo – in modo quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid.
1.
) – nulla nell’accordo lascia intendere che la debitrice dell’avv. RE 1
sarebbe a titolo principale la società __________ __________. Al contrario, il
pagamento da parte di questa società della fattura di € 208'333.–
emessa dalla società __________ __________ di __________ (doc. C ad 3.1/b) è
esplicitamente qualificato dalle parti come una “forma di pagamento” del debito
di __________ e CO 1, la società __________ S.p.A. subentrando per surrogazione
nelle posizioni debitorie delle stesse solo in caso di pagamento (doc. C ad
3.
), fermo restando che le debitrici non sarebbero state liberate dai pagamenti
della società prima della “totale estinzione del debito” (doc. C ad 7). Sotto
questo profilo il reclamo è senz’altro fondato.
6.4
La
pretesa posta in esecuzione dev’essere esigibile al momento della promozione
dell’esecuzione. L’esigibilità è verificata d’ufficio dal giudice.
Determinante è secondo giurisprudenza e dottrina il giorno della notificazione
del precetto esecutivo all’escusso (STAEHELIN,
op. cit., n. 77 ad art. 82).
a) Con
l’accordo del 21 novembre 2012, le parti si sono accordate nel senso che la
somma di € 41'667.– sarebbe stata versata in 12 rate di € 3'472,25 l’una
tra il 30 novembre 2012 e il 30 ottobre 2013 (doc. C, n. 3.1/a), mentre i
rimanenti € 208'333.– sarebbero stati saldati tramite il pagamento di una
fattura emessa dalla società __________ __________ di __________ nei confronti
della __________ S.p.A, rimasta impagata. Al creditore è stata data la facoltà
di “disdire l’accordo in caso di mancato pagamento del debito nei termini
e/o la persistenza nella condizione di morosità per un tempo superiore a 6 mesi
della società __________ __________.”, le parti accordandosi che in tal
caso ”al creditore sarebbe stata dovuta l’originaria somma di Euro 343'000.–,
(…) dedotti i versamenti effettuati dalle debitrici e dalla __________ __________.,
sino alla data dell’inadempimento” (doc. C ad 6). Risulta dunque in modo inequivocabile dall’atto che il diritto di disdire
l’accordo e di esigere il pagamento della somma originaria di € 343'000.–
è sorto sei mesi dopo la conclusione dell’accordo (ossia il 21 maggio 2013),
non essendo contestato che a quel momento la __________ __________ non avesse
saldato integralmente la fattura di € 208'333.– (già in sofferenza
il 21 novembre 2012), persistendo così “nella condizione di morosità”. E ciò
bastava, stante il carattere alternativo (“e/o”) della condizione del mancato
pagamento di € 41'667.–. Il credito originario è così diventato esigibile
a ricezione da parte dell’escussa della disdetta del 27 dicembre 2013, ossia il
7.
gennaio 2014 (doc. F), prima dell’emissione del precetto esecutivo, avvenuta
il 3 febbraio 2014 (doc. B). Il dubbio del Pretore in merito all’esigibilità
del credito si rivela così manifestamente errato (giusta l’art. 320 lett. b
CPC), ciò che giustifica la riforma della sentenza impugnata.
b) Dall’importo
originario di € 343'000.– l’istante, nella disdetta del 27 dicembre 2013
(doc. F), ha dedotto gli acconti di € 3'472.25 accreditati dalle debitrici
il 10 dicembre 2012 e di € 25'437.– accreditati dalla società __________ __________.
in date 29 novembre 2011, 10 aprile 2013 e 26 giugno 2013, giungendo a un
totale di € 314'090.75, che sommato agli interessi di mora dal 26 giugno
2013.
(arrotondati a € 7'850.–) sale a € 321'940.75, equivalente a fr. 398'588.40
al corso (probabilmente di quel giorno) di €/CHF 1.23808. Nell’esecuzione in
rassegna l’istante ha però chiesto fr. 388'869.47, pari all’importo senza
interessi (di € 314'090.75) allo stesso corso. Il tasso di conversione determinante
è però quello alla data della presentazione della domanda di esecuzione
(verosimilmente il 3 febbraio 2014, cfr. doc. B), ovvero €/CHF 1.2226
secondo il sito www.fxtop.com che fornisce i tassi diffusi dalla Banca centrale
europea (DTF 137 III 625 consid. 3). In linea di massima, il riconoscimento di
debito del 21 novembre 2012 giustifica, quindi, il rigetto provvisorio dell’opposizione
per fr. 384'007.35 oltre interessi del 5% dal 26 giugno 2013.
6.5
A
scanso di equivoci, l’eventuale mancanza di chiarezza in merito ai pagamenti
parziali effettuati in adempimento dell’accordo e all’identità dei loro
beneficiari è irrilevante per quanto riguarda l’esame del titolo di rigetto. La
questione rientra infatti nelle eccezioni che in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF
spetta semmai all’escussa di rendere verosimili (v. sotto consid. 7.1). Nemmeno
lei, del resto, sostiene che la società __________ __________. avrebbe posto
fine alla propria inadempienza pagando interamente la fattura di € 208'333.–
entro i sei mesi stabiliti nell’accordo. Contrariamente a quanto essa pare
credere, l’accordo non prevede poi un’interruzione del termine ad ogni versamento
di un acconto, e per vero nemmeno prevede alcuna rateazione del pagamento della
fattura (ma solo della somma di € 41'667.– pattuita al punto 3.1/a).
7.
L’escussa
asserisce che l’importo residuo sarebbe di soli € 182'426.89 e adombra di
essere stata, con la sorella, oggetto di pressioni da parte dell’istante
affinché sottoscrivessero il riconoscimento di debito.
7.1
All’escusso
incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF
132.
III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni
non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate
in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono
esserci riscontri oggettivi (Staehelin,
op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
7.2
Fondata
su fatti nuovi allegati per la prima volta con le osservazioni al reclamo – e
perciò inammissibili (sopra ad 1.2) –, la prima eccezione va d’acchito
respinta. Ad ogni modo, il saldo di € 182'426.89 cui giunge l’escussa non
può dirsi verosimile, perché i pagamenti da lei allegati (a pag. 5) non sono
documentati.
7.3
Per
quanto riguarda le asserite pressioni esercitate dall’istante, l’escussa non le
ha rese verosimili con indizi oggettivi e concreti, e nemmeno tenta di sostenere
che hanno viziato la propria volontà (nel senso degli art. 21 o 29 CO). In
definitiva, il reclamo merita quindi accoglimento, nei limiti stabiliti in
precedenza (consid. 6.4/b).
8.
La
tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza quasi totale
di CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i
rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
di fr. 388'869.47, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della
decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. 1672476-02 dell’Ufficio esecuzione di
Lugano è rigettata in via provvisoria per fr. 384'007.35 oltre interessi
del 5% dal 26 febbraio 2013.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.–,
anticipata dall’istante, è posta a carico della parte convenuta, che rifonderà
all’avv. RE 1 fr. 3'900.– a titolo di ripetibili ridotte.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di
complessivi fr. 650.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante,
sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a controparte fr. 1'700.– per
ripetibili ridotte.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).