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Decisione

14.2014.87

Rigetto provvisorio dellopposizione. Iscrizione in una scuola di estetica. Esigibilità immediata dell'intera tassa d’iscrizione e della retta annuale in mancanza di pattuizione particolare alla voce "

1 maggio 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di discussione RE 1 ha sostenuto che il regolamento della scuola non costituiva

un riconoscimento di debito non menzionando alcun importo, mentre il formulario

di iscrizione non rappresentava un impegno di pagamento incondizionato, poiché

prevedeva che il pagamento sarebbe dovuto avvenire mediante rate mensili da

concordare, che dovevano essere regolate separatamente, il che non è avvenuto;

che con

decisione dell’11 aprile 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ai

sensi dell’art. 82 LEF, atteso che l’esigibilità del credito era stata

esaustivamente regolata al punto 1 del regolamento della scuola, in cui era

stato precisato che la quota di iscrizione andava versata all’atto

dell’iscrizione, e pertanto il 24 luglio 2013 e quella di frequenza il primo giorno del corso, nella fattispecie il 17 settembre 2013 (doc. D punto 1);

che, ha

proseguito il primo giudice, era previsto anche il pagamento rateale, ma che in

mancanza di accordo su tale punto – ovvero non essendo state concordate le rate

– doveva valere la normativa generale contenuta nel punto 1 del regolamento,

debitamente sottoscritto dall’escussa e quindi da quest’ultima accettata senza

alcuna riserva;

che in

sede pretorile la domanda di gratuito patrocinio formulata dalla convenuta non

è stata ammessa, essendo stato ritenuto che la posizione della convenuta era già

apparsa di primo acchito priva di possibilità di successo;

che con

il presente reclamo la convenuta sostiene che il formulario di iscrizione alla

scuola di estetica in esame non rappresenta un impegno di pagamento

incondizionato poiché le modalità e i termini di pagamento prevedevano una

separata pattuizione, che diversamente da quanto ritenuto dal Pretore, non

trova riscontro agli atti;

che

secondo la reclamante in assenza di accordi in merito alle rate, non può valere

la normativa generale di cui al punto 1 del regolamento e che essendo

l’esigibilità della pretesa stata subordinata ad una precisa condizione, spettava

alla creditrice provare che tale presupposto si è realizzato, il che non è

avvenuto;

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo

possono essere censurati sia l’errata applicazione del diritto, che

l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che in

Considerandi

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che la

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai

sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica

necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo

rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 136 III 627 consid. 2 pag. 629; 132 III 480 consid. 4.1

pag. 481);

che con

la sottoscrizione del formulario di iscrizione alla scuola di estetica la

convenuta si è obbligata a versare all’istante quale tassa d’iscrizione fr.

600.

-- e quale retta annuale fr. 6'600.--;

che, con

la firma del regolamento, la reclamante si è impegnata a corrispondere le

citate tasse di fr. 600.-- all’atto dell’iscrizione, ossia il 23 luglio 2013 rispettivamente di fr. 6'600.-- il primo giorno del corso, ossia il 17 settembre 2013 (doc. D punto 1);

che dagli

atti non risulta che questi obblighi di pagamento siano stati sottoposti a

qualsivoglia condizione;

che

pertanto, nonostante l’indicazione apposta sul predetto formulario di

iscrizione “rate mensili di CHF (da concordare)”, non risultando che tra le

parti sia stata concretizzata una deroga a quanto previsto al predetto punto 1

del regolamento in merito al pagamento delle tasse scolastiche rispettivamente

che siano intercorsi concreti accordi in merito ad un pagamento rateale, va

ritenuto che la convenuta si è assunta l’obbligo di pagamento nei confronti

dell’istante senza riserva alcuna;

che ne

consegue, che la tassa d’iscrizione e la retta annuale sono state in prima sede

giustamente ritenute esigibili, per cui l’istanza di rigetto provvisorio

dell’opposizione è stata correttamente accolta;

che ne

consegue la reiezione del reclamo, per cui non occorre decidere in merito alla

richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo;

che la

tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano ripetibili, il

reclamo non essendo stato intimato a controparte (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF,

106.

cpv. 1 CPC);

che RE 1 ha chiesto l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio sia in prima sede che in sede di

reclamo;

che

secondo l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia

sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità

di successo;

che, come

ritenuto ai precedenti considerandi, nella fattispecie l’esito della procedura

appariva già di primo acchito privo di possibilità di successo, per cui il

Pretore, correttamente, non ha ammesso l’istanza di gratuito patrocinio, il che

vale pure in questa sede;

Dispositivo

per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. L’istanza

di gratuito patrocinio è respinta.

3. La

tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico della reclamante.

4. Notificazione a:

-

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente

La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza di fr. 7'200.--, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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