14.2014.87
Rigetto provvisorio dellopposizione. Iscrizione in una scuola di estetica. Esigibilità immediata dell'intera tassa d’iscrizione e della retta annuale in mancanza di pattuizione particolare alla voce "
1 maggio 2014Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2014.87
Data decisione, Autorità:
01.05.2014, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dellopposizione. Iscrizione in una scuola di estetica. Esigibilità immediata dell'intera tassa d’iscrizione e della retta annuale in mancanza di pattuizione particolare alla voce "rate mensili di CHF (da concordare)"
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2014.87
Lugano
1 maggio 2014
B/ww/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sul reclamo presentato il 23 aprile 2014 da
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
contro la
decisione emanata l’11 aprile 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e
fallimenti promossa con istanza del 4 febbraio 2014 nei suoi confronti da
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 16/20 gennaio 2014 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il pagamento di fr. 7'200.-- oltre
interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con sentenza
dell’11 aprile 2014 (inc. n. SO.2014.745) ha così deciso:
“1. L’istanza di
rigetto provvisorio dell’opposizione è accolta e di conseguenza
l’opposizione
interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in
via provvisoria.
2. L’istanza si
assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio 7 aprile 2014 non è ammessa.
3. La tassa di
giustizia in fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico
della parte
convenuta:”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che
con reclamo del 23 aprile 2014
postula la reiezione dell’istanza;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 16/20 gennaio 2014 dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr.
7'200.--oltre interessi al 5% dal 24 luglio 2013, indicando quale titolo di credito: “Si è iscritta all’anno scolastico diurno di estetica e non ha mai
versato nessun acconto”;
che
interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il
rigetto provvisorio al Pretore;
che
l’istante fonda la sua pretesa sul formulario di iscrizione alla scuola di
estetica così come sul regolamento della scuola, entrambi sottoscritti il 24 luglio 2013 dalla convenuta (doc. B e D), con cui quest’ultima si è impegnata a pagare una
tassa d’iscrizione di fr. 600.-- e una retta annuale di fr. 6'600.--,
complessivamente fr. 7'200.--;
che all’udienza
Fatti
di discussione RE 1 ha sostenuto che il regolamento della scuola non costituiva
un riconoscimento di debito non menzionando alcun importo, mentre il formulario
di iscrizione non rappresentava un impegno di pagamento incondizionato, poiché
prevedeva che il pagamento sarebbe dovuto avvenire mediante rate mensili da
concordare, che dovevano essere regolate separatamente, il che non è avvenuto;
che con
decisione dell’11 aprile 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ai
sensi dell’art. 82 LEF, atteso che l’esigibilità del credito era stata
esaustivamente regolata al punto 1 del regolamento della scuola, in cui era
stato precisato che la quota di iscrizione andava versata all’atto
dell’iscrizione, e pertanto il 24 luglio 2013 e quella di frequenza il primo giorno del corso, nella fattispecie il 17 settembre 2013 (doc. D punto 1);
che, ha
proseguito il primo giudice, era previsto anche il pagamento rateale, ma che in
mancanza di accordo su tale punto – ovvero non essendo state concordate le rate
– doveva valere la normativa generale contenuta nel punto 1 del regolamento,
debitamente sottoscritto dall’escussa e quindi da quest’ultima accettata senza
alcuna riserva;
che in
sede pretorile la domanda di gratuito patrocinio formulata dalla convenuta non
è stata ammessa, essendo stato ritenuto che la posizione della convenuta era già
apparsa di primo acchito priva di possibilità di successo;
che con
il presente reclamo la convenuta sostiene che il formulario di iscrizione alla
scuola di estetica in esame non rappresenta un impegno di pagamento
incondizionato poiché le modalità e i termini di pagamento prevedevano una
separata pattuizione, che diversamente da quanto ritenuto dal Pretore, non
trova riscontro agli atti;
che
secondo la reclamante in assenza di accordi in merito alle rate, non può valere
la normativa generale di cui al punto 1 del regolamento e che essendo
l’esigibilità della pretesa stata subordinata ad una precisa condizione, spettava
alla creditrice provare che tale presupposto si è realizzato, il che non è
avvenuto;
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo
possono essere censurati sia l’errata applicazione del diritto, che
l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che in
Considerandi
virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che la
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai
sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari (DTF 136 III 627 consid. 2 pag. 629; 132 III 480 consid. 4.1
pag. 481);
che con
la sottoscrizione del formulario di iscrizione alla scuola di estetica la
convenuta si è obbligata a versare all’istante quale tassa d’iscrizione fr.
600.
-- e quale retta annuale fr. 6'600.--;
che, con
la firma del regolamento, la reclamante si è impegnata a corrispondere le
citate tasse di fr. 600.-- all’atto dell’iscrizione, ossia il 23 luglio 2013 rispettivamente di fr. 6'600.-- il primo giorno del corso, ossia il 17 settembre 2013 (doc. D punto 1);
che dagli
atti non risulta che questi obblighi di pagamento siano stati sottoposti a
qualsivoglia condizione;
che
pertanto, nonostante l’indicazione apposta sul predetto formulario di
iscrizione “rate mensili di CHF (da concordare)”, non risultando che tra le
parti sia stata concretizzata una deroga a quanto previsto al predetto punto 1
del regolamento in merito al pagamento delle tasse scolastiche rispettivamente
che siano intercorsi concreti accordi in merito ad un pagamento rateale, va
ritenuto che la convenuta si è assunta l’obbligo di pagamento nei confronti
dell’istante senza riserva alcuna;
che ne
consegue, che la tassa d’iscrizione e la retta annuale sono state in prima sede
giustamente ritenute esigibili, per cui l’istanza di rigetto provvisorio
dell’opposizione è stata correttamente accolta;
che ne
consegue la reiezione del reclamo, per cui non occorre decidere in merito alla
richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo;
che la
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano ripetibili, il
reclamo non essendo stato intimato a controparte (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF,
106.
cpv. 1 CPC);
che RE 1 ha chiesto l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio sia in prima sede che in sede di
reclamo;
che
secondo l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia
sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità
di successo;
che, come
ritenuto ai precedenti considerandi, nella fattispecie l’esito della procedura
appariva già di primo acchito privo di possibilità di successo, per cui il
Pretore, correttamente, non ha ammesso l’istanza di gratuito patrocinio, il che
vale pure in questa sede;
Dispositivo
per questi motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. L’istanza
di gratuito patrocinio è respinta.
3. La
tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico della reclamante.
4. Notificazione a:
-
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente
La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza di fr. 7'200.--, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello
stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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