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Decisione

14.2014.88

Rigetto definitivo dell’opposizione. Rappresentanza di un comune. Autorizza-zione di stare in giudizio. Perenzione dell’esecuzione. Prescrizione dei crediti fiscali

16 ottobre 2014Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i reclami sono diretti contro decisioni formalmente distinte, ma che riguardano

lo stesso complesso fattuale, oppongono due convenuti solidali allo stesso

Considerandi

istante e pongono le medesime questioni giuridiche. Per motivi di economia

processuale, si giustifica così di congiungerli (art. 125 CPC) e di statuire in

merito con una sola decisione, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i

Dispositivo

dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

2. Le

sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­sizione – sono

decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG).

2.1 Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Entrambi

presentati il 23 aprile 2014 contro le sentenze notificate al patrocinatore di RE

1 e RE 2 il 17 aprile, in concreto i reclami sono tempestivi.

2.2 La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

3. Nelle

decisioni impugnate, di analogo contenuto, il Pretore rileva anzitutto che l’istanza

è stata validamente firmata dal sindaco e dal segretario comunale nel senso

degli art. 118 cpv. 1 e 119 lett. d LOC. Per quanto concerne l’eccezione di

reiudicata sollevata dagli escussi, il primo giudice puntualizza, in merito

alle due precedenti sentenze di rigetto dell’opposizione riferite alle esecuzioni

n. __________ (contro RE 1) e n. __________ (contro sua moglie), di non avere

deciso in modo definitivo sull’istanza, ma di avere solo stabilito la mancata

capacità di essere parte dell’istante, rispettivamente la mancata capacità

processuale dei suoi rappresentati. A sua mente, la reiudicata non è data e le

due precedenti procedure hanno sospeso il termine per chiedere la continuazione

dell’esecuzione (art. 88 cpv. 2 LEF).

Dopo

aver accertato l’intervenuta prescrizione assoluta delle imposte comunali del

2002 (giusta l’art. 194 cpv. 3 LT), il primo giudice ha osservato che per le

altre il termine di prescrizione relativo (art. 193 LT) era stato interrotto da

diversi atti, ossia per le imposte comunali del 2003 dal conguaglio 31 dicembre

2004, dal richiamo di pagamento del 31 marzo 2005, dalla diffida di pagamento

del 31 maggio 2005, dal precetto esecutivo 26 ottobre 2005, dal verbale di

pignoramento intimato ad RE 1 l’8 febbraio 2006 e dai pagamenti dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti [UEF] di Leventina di fr. 1'891.– il 22 febbraio

2006 e di fr. 95.– il 22 aprile 2008 “in accredito ai crediti fiscali”, e

per le imposte del 2004 dal conguaglio 30 novembre 2005, dal richiamo di pagamento

28 febbraio 2006, dalla diffida di pagamento del 30 aprile 2006, dal precetto

esecutivo 15 novembre 2006, dal verbale di pignoramento intimato ad RE 1 il 2

gennaio 2007 e dal pagamento dell’UEF di Leventina di fr. 63.35 il 27

ottobre 2008 “in accredito al debito d’imposta”. Il Pretore ne ha dedotto che

al momento della notifica dei precetti esecutivi il 17 aprile 2012, le imposte

2003 e 2004 non erano ancora prescritte, donde il rigetto definitivo di ambedue

le opposizioni limitatamente all’importo delle imposte per quei due anni.

4. Nei

reclami RE 1 e RE 2 contestano nuovamente la legittimazione della cassa

comunale a presentare l’istanza per conto del CO 1, ribadiscono che le due

precedenti decisioni d’irricevibilità delle istanze di rigetto presentate dal

Comune nelle medesime esecuzioni non solo gli impedivano d’inoltrare l’istanza

– la terza – poi accolta con le decisioni impugnate in questa sede, ma non hanno

neppure interrotto il termine annuale di perenzione del diritto di proseguire

le esecuzioni (art. 88 cpv. 2 LEF), e ripropongono infine l’eccezione di

prescrizione dei crediti posti in esecuzione.

5. Quale

prima censura (ad 4.1), i reclamanti sostengono l’irricevibilità delle istanze

di rigetto dell’opposizione, nella misura in cui designano espressamente quale

rappresentante del Comune la “Cassa comunale, __________”. A parere loro

la stampigliatura in calce alle istanze recante la dicitura “per il

Municipio di __________” seguita dalla firma del sindaco e del segretario

comunale, non basta “per sconfessare l’intenzione (irrituale) del Comune di

agire in giudizio per il tramite della propria cassa comunale”. Le decisioni

del Pretore ignorerebbero poi vistosamente l’assenza di una deliberazione del

Municipio riunito in seduta (art. 93 LOC), che autorizzasse la presentazione

delle istanze (art. 110 cpv. 1 lett. l LOC).

5.1 A

prescindere dall’errata designazione della cassa comunale – che non ha

personalità giuridica – quale rappresentante del CO 1, non v’è dubbio che il

sindaco in unione al segretario comunale abbiano diritto di firma per gli atti

del comune (art. 119 lett. d della legge organica comunale [LOC, RL 2.1.1.2]).

In concreto l’istanza risulta quindi validamente sottoscritta dai legittimi rappresentanti

del Comune. Ricordata l’esigenza di buona fede processuale (art. 52 CPC), non

era così necessario far correggere l’errata designazione della cassa comunale

quale rappresentante dell’istante (cfr. DTF 131 I 63 consid. 2.2; Bohnet in: CPC

commenté, 2011, n. 24 ad art. 132 CPC; Frei

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweiz­erischen

ZPO, 2ª ed. 2013, n. 17 ad art. 132 CPC).

5.2 Non

si nega che l’esazione delle imposte, anche in via esecutiva – comprese le

procedure giudiziarie previste dalla LEF (Rep. 1994 pag. 375 n. 62) – incombe

in linea di massima al municipio (art. 110 cpv. 1 lett. b LOC). Ci si potrebbe

però chiedere se nei confronti dei terzi il Comune non sia vincolato dalla

firma del sindaco e del segretario comunale indipendentemente dal rispetto

interno delle regole di adozione delle decisioni municipali (cfr. per

analogia con la firma degli organi di una società anonima: sentenza del

Tribunale federale 4A_459/2013 del 22 gennaio 2014, consid. 3.1.3). La controparte

non ha infatti alcun interesse giuridicamente protetto a contestare il potere

di rappresentanza di sindaco e segretario comunale eccependo la mancata

produzione della risoluzione municipale che autorizza il comune a stare in

giudizio (peraltro non richiesta dal CPC), poiché nei confronti dei terzi in

buona fede – ovvero che non hanno elementi per dubitare dell’esistenza di tale

risoluzione – il comune in ogni caso risponde degli atti sottoscritti dal

sindaco e dal segretario comunale.

Tuttavia,

secondo la giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del CPC (RtiD 2007 I

748 n. 22c consid. 6; sentenza della II CCA 12.2007.35 del 28 gennaio 2008;

Rep. 2000 pag. 220 n. 38) l’autorizzazione data al comune di stare in giudizio

è un presupposto processuale (nel senso dell’attuale art. 59 cpv. 2 lett. c

CPC) che va verificato, se contestato o dubbio, in ogni stadio di causa (cfr. art.

60 CPC), pena l’irricevibilità dell’atto non autorizzato (cfr. art. 59

cpv. 1 CPC). A scanso di equivoci, la Camera ha dunque chiesto al CO 1 di

produrre le risoluzioni che autorizzano o ratificano la presentazione delle

istanze di rigetto e delle risposte ai reclami, ciò che esso ha prontamente

fatto (v. sopra consid. E).

5.3 Nelle

loro osservazioni del 1° ottobre 2014 (ad 1), i reclamanti ritengono a ragione

che la risoluzione municipale n. 25/2013 del 14 gennaio 2013 prodotta con lo

scritto 23 settembre 2014 non è rilevante nella fattispecie, perché né l’istanza

né le osservazioni al reclamo sono firmate dal vicesegretario comunale, come

invece tale risoluzione avrebbe consentito.

5.4 Errano

invece i reclamanti laddove (ad n. 2) scrivono che la ratifica contenuta nella

risoluzione n. 582/2014 non potrebbe retroagire sugli atti del primo grado di

giudizio. Essendo la capacità processuale una questione di ricevibilità che il

giudice deve verificare d’ufficio in ogni stadio della procedura (art. 60 e 59

cpv. 2 lett. c CPC), non vi si applicano né il principio dispositivo (art. 58

cpv. 2 CPC) né la limitazione dei mezzi di prova (art. 326 cpv. 2 CPC). L’intervento

d’ufficio del giudice, d’altronde, non viola il principio di uguaglianza,

siccome l’obbligo di verifica della legittimazione vale per tutte le parti. Del

resto, l’istanza non potrebbe essere dichiarata irricevibile senza preventiva

fissazione al­l’i­stan­te di un breve termine per sanarla (art. 132 cpv. 1 CPC;

RtiD 2007 I 748 n. 22c consid. 6; Rep. 1993, 224 consid. 5). È ciò che ha fatto

la Camera, prescindendo, per economia di procedura, da un rinvio della causa al

Pretore a tale scopo. La ratifica del Municipio sana quindi anche l’istanza.

5.5 Contrariamente

a quanto allegano i reclamanti (ad n. 3), le sentenze impugnate non sono nulle.

A differenza del previgente CPC ticinese, il CPC federale non conosce la

nozione di nullità e la giurisprudenza riserva tale sanzione a ipotesi estreme

estranee al caso di specie (cfr. DTF 138 II 503 consid. 3.1). D’altronde,

le condizioni di ricevibilità non devono necessariamente esistere all’inizio

della causa (sentenza del Tribunale federale 5A_15/2009 del 2 giugno 2009,

consid. 4.1). Nulla, di conseguenza, impedisce di accertare solo in questa sede

la legittimazione dei rappresentanti del Comune, anzi procedere altrimenti

costituirebbe un formalismo eccessivo (sentenza del Tribunale federale

5A_913/2012 del 24 settembre 2013, consid. 5.2.3). Ciò non contravviene neppure

al divieto della reformatio in peius, dal momento che il primo giudice, nelle

sentenze impugnate, ha già considerato le istanze ricevibili.

5.6 L’istante,

d’altronde, non aveva alcun motivo per chiedere al Pretore di assegnargli un

termine per dimostrare la legittimazione dei suoi rappresentanti, poiché, come

già detto, è una questione che il giudice deve esaminare d’ufficio ove la

ritenga dubbia (art. 60 CPC). Errato quindi il riferimento (ad n. 4) alla

massima dispositiva.

5.7 Per

i reclamanti, infine, la controparte non avrebbe avuto diritto all’assegnazione

di un termine suppletivo, essendosi visto respingere in precedenza dal Pretore

ben due istanze per lacuna di rappresentanza processuale (ad n. 5). Sennonché

nelle due decisioni in questione (del 13 dicembre 2012, inc. SO.2012.165, e del

12 agosto 2013, inc. SO.2013.70), allegate al reclamo presentato da RE 1, il Pretore,

omettendo peraltro di concedere la facoltà al Comune di sanare l’errore in

virtù dell’art. 132 CPC, non ha dichiarato l’istanza irricevibile per mancata

produzione di una risoluzione municipale, bensì perché era firmata dal vicesegretario

comunale e non dal sindaco e dal segretario comunale. La presentazione delle

istanze in esame, sottoscritte proprio da queste ultime due persone, non può

così ritenersi abusiva né preclusa da sanatoria.

6. Rimanendo

sempre sul piano puramente processuale, i reclamanti pretendono che il procedente

non poteva, senza promuovere nuove esecuzioni, inoltrare una terza istanza

nella stessa esecuzione per cui aveva già postulato due volte il rigetto dell’opposizione,

il 10 agosto 2012 per quanto riguarda l’esecuzione contro il marito (inc. n.

SO.2012.165) e il 4 aprile 2013 per quanto attiene alle esecuzioni contro marito

e moglie (inc. n. __________). Esaminando per la terza (rispettivamente seconda)

volta la richiesta di rigettare l’opposizione il Pretore avrebbe contravvenuto

al principio ne bis in idem. D’altronde, le due precedenti istanze di

rigetto dell’opposizione non avrebbero sospeso il diritto del creditore di

chiedere la continuazione dell’esecuzione diretta contro RE 1, che si sarebbe

così estinto un anno dopo la notificazione del precetto giusta l’art. 88 cpv. 2

LEF, ossia il 17 aprile 2013.

6.1 Secondo

la giurisprudenza di questa Camera (Rep. 1985, 346-347 consid. 1 e 3), conforme

alla giurisprudenza e alla dottrina dominante (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010. n. 80 ad art. 84 e i

numerosi rimandi), la decisione sull’istanza di rigetto dell’opposizione

acquisisce resiudicata nell’esecuzione in corso, sicché un’istanza respinta non

può essere ripresentata senza l’avvio di una nuova esecuzione. Ciò non vale,

tuttavia, per le decisioni di non entrata in materia per motivi processuali (cfr. art.

60 CPC), non avendo le stesse autorità di cosa giudicata materiale. Nel caso

specifico, dunque, le sentenze 10 agosto 2012 e 4 aprile 2013 non ostacolavano

la presentazione dell’istanza del 27 agosto 2013.

6.2 Il

Tribunale federale ha d’altronde avuto modo di precisare che ove il creditore

ripresentasse un’istanza dichiarata irricevibile (nel caso di specie perché il

rappresentante dell’istante non era abilitato a rappresentarlo in giudizio

secondo il codice processuale ticinese) entro il termine di 60 giorni che stabiliva

l’art. 139 vCO, il termine di perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF rimaneva

sospeso fin dalla presentazione della prima istanza (sentenza 5A_600/2008 del 15

dicembre 2008, consid. 3.3).

a) L’art.

139 vCO è però stato abrogato dal Codice di procedura federale e sostituito

dall’art. 63 CPC, che prevede però un termine sanatorio di un mese solo in caso

d’incompetenza del giudice o di errato tipo di procedura. Che si estenda anche

ad altri vizi processuali sanabili (ciò che è verosimile, il legislatore avendo

voluto generalizzare l’applicazione del principio sancito all’art. 139 vCO, v.

FF 2006 6648 ad art. 61) può rimanere indeciso nella fattispecie. Fatto sta che

rimane comunque attuale il principio stabilito dal Tribunale federale, secondo

cui “finché alla parte che ha agito in modo non corretto non viene comunicato

che il suo atto è inficiato da un vizio riparabile, il termine [di perenzione

giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF] non può considerarsi estinto” (sentenza

5A_600/2008 citata sopra), lo scopo dell’art. 88 cpv. 2 LEF continuando a

essere quello di sanzionare l’inattività del creditore. Nel caso specifico, ciò

basta già per confermare che al momento della presentazione della terza istanza

di rigetto il termine di perenzione dell’esecuzione diretta contro RE 1 non era

ancora scaduto.

b) In

effetti, tale termine, iniziato il 17 aprile 2012 con la notifica del precetto

esecutivo n. __________ (doc. A), sarebbe scaduto il 17 aprile 2013, se non

fosse stato sospeso per almeno 125 giorni tra la presentazione della prima

istanza di rigetto (il 10 agosto 2012) e la notifica all’istante della prima

decisione d’irricevibilità (del 13 dicembre 2012, __________) nonché per almeno

ulteriori 131 giorni dalla presentazione della seconda istanza di rigetto (il 4

aprile 2013) alla seconda decisione d’irricevibilità (del 12 agosto 2013, __________),

sicché è stato prorogato al minimo fino al 3 gennaio 2014 (art. 63 LEF). Al

momento dell’avvio della terza causa di rigetto, il 9 settembre 2013, pertanto,

il termine di perenzione non era ancora scaduto ed è stato nuovamente sospeso.

Corretta, quindi, la decisione del Pretore in merito (consid. 5), oltretutto

perché il giudice del rigetto deve respingere l’istanza a motivo della

perenzione dell’esecuzione solo se è evidente (DTF 57 III 429 consid. 1; 69 III

52; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 48 ad art. 88).

7. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica, d’ufficio (DTF 139 III 447 consid.

4.1.1), solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie

(DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

Nella fattispecie la parte istante fonda la propria pretesa nei confronti dei convenuti

sulle decisioni 15 dicembre 2004 e 26 ottobre 2005 (doc. O), mediante le quali l’ammontare dovuto in via solidale

da RE 1 e RE 2 per le imposte comunali del 2003 e del 2004 è stato determinato

in rispettivamente fr. 4'776.30 e fr. 5'525.50. Le menzionate

decisioni, che risultano passate in giudicato in assenza di impugnative, costituiscono,

in principio, validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per gli

importi richiesti con i precetti esecutivi in riferimento ai due citati periodi

fiscali (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 244 cpv. 3 LT).

8. Per

i reclamanti il Pretore ha arbitrariamente sottaciuto la loro contestazione in

merito alla ricezione dei richiami di pagamento e dei verbali di pignoramento

indicati come all’origine dell’interruzione della prescrizione. A parere loro l’atto

interruttivo più recente è quindi la notifica del precetto esecutivo n. __________

(doc. M, pag. 4), avvenuta il 26 ottobre 2005, motivo per cui il credito

fiscale per l’imposta 2003 è perento a norma dell’art. 194 cpv. 1 LT dal 26 ottobre

2010. D’altronde, i reclamanti sostengono che l’estratto conto riportante un

versamento di fr. 95.– effettuato dall’UEF di Leventina al CO 1 con la

menzione “esecuzione n. __________” rappresenta una semplice comunicazione, dalla

quale non risulta, in assenza del corrispondente documento contabile, in che

misura e a quale scopo egli ha versato questo importo all’UEF di Leventina.

Ritenere, come il primo giudice, che il versamento è avvenuto in “accredito ai

crediti fiscali” costituisce per i reclamanti “un’inammissibile illazione” e

viola il principio attitatorio, perché l’istante non ha allegato tale circostanza.

Oltretutto, essi proseguono, dal pagamento episodico di due importi (fr. 1'891.–

e fr. 95.–) non è possibile dedurre il riconoscimento di un’intera somma

di debito, riconoscimento che giusta l’art. 193 cpv. 4 LT dev’essere esplicito.

Stando

ai reclamanti, le considerazioni che precedono valgono anche per l’imposta del

2004, specialmente perché il primo giudice è incappato in “un abbaglio

incredibile”, non avvedendosi che i documenti da lui citati (plico doc. L),

così come la girata di fr. 63.35, si riferiscono invero all’imposta

comunale del 2005, collegata all’esecuzione n. __________. A mente loro,

dunque, anche il credito fiscale per il 2004 si è prescritto al più tardi nel

2010.

9. In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (cfr. Staehelin,

op. cit., n. 5 ad art. 81).

Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti

assolutamente chiari ed univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF

115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con

rimandi). Anche la prescrizione dev’essere espressamente eccepita, giacché il

giudice del rigetto non la deve esaminare d’ufficio, nemmeno per quanto

riguarda le pretese di diritto pubblico. L’escusso, tuttavia, non è tenuto a dimostrarne

il compimento con documenti, ma incombe al contrario all’escutente provare di averla

interrotta (sentenze del Tribunale federale 5A_216/2013 del 24 luglio 2013 consid.

2.2.2;5A_755/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.3.2 e i rinvii). Non spetta al

giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui

soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad es. abuso di

diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito

essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).

10. Per l’art. 194 cpv. 1 LT i crediti fiscali si prescrivono in cinque

anni dal passaggio in giudicato della tassazione. Sospensioni ed interruzioni

sono possibili in virtù dell’art. 193 cpv. 3 e 4 LT (art. 194 cpv. 2 LT). Il

termine di prescrizione assoluto del diritto di riscossione è di 10 anni (art.

194 cpv. 3 LT). Nel caso in esame, il termine quinquennale di prescrizione

del diritto di riscossione ha cominciato a decorrere il 15 gennaio 2005 per l’imposta

comunale del 2003 e il 26 novembre 2005 per l’imposta comunale del 2004, una

volta trascorso il termine di 30 giorni previsto all’art. 206 cpv. 1 LT, ed è così

scaduto il 15 gennaio 2010, rispettivamente il 26 novembre 2010, ovvero prima

dell’emissione dei precetti esecutivi qui in rassegna (il 16 aprile 2012 per il

n. __________ e il 14 febbraio 2013 per il n. __________). I crediti in

questione appaiono quindi prescritti, ciò che i reclamanti hanno esplicitamente

eccepito.

10.1 Conformemente

all’art. 193 cpv. 4 LT un nuovo termine di prescrizione decorre

in particolare con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla

riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al

corresponsabile dell’imposta (lett. a) e con ogni

riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del

corresponsabile dell’imposta (lett. b). Per costante giurisprudenza gli

atti di riscossione comprendono non soltanto gli atti di esazione vera e

propria, ma anche tutte le comunicazioni ufficiali che annunciano semplicemente

una tassazione futura e il cui scopo è essenzialmente quello di interrompere la

prescrizione, nella misura in cui esse portano a conoscenza del contribuente la

volontà delle autorità di proseguire il loro lavoro in vista della concretizzazione

del credito fiscale (sentenza del Tribunale federale 2A.546/2001 del 1° maggio

2002 consid. 3d, in: ASA 73 pag. 239; decisione della Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello n. 80.2011.70 del 16 agosto 2012, consid.

3.3).

10.2 In

materia di diritto civile, il termine di prescrizione del credito posto in

esecuzione è interrotto ad ogni singolo atto esecutivo valido (art.

138 cpv. 2 CO), in particolare dalla domanda d’esecuzione (seppure il precetto

esecutivo non è poi stato notificato all’escusso, v. DTF 114 II 262

consid. a; 104 III 22 consid. 2), dall’istanza e dalla sentenza

di rigetto dell’opposizione (DTF 91 II 371 consid. 10; 136 V 82 consid. 5.2.1).

Secondo la giurisprudenza e la dottrina la stessa regola vale per

analogia in materia fiscale (DTF 88 I 46 consid. 1a; Beusch in: Basler Kommentar, DBG I/2b, 2a

ed. 2008, n. 46 ad art. 120 LIFD; Thomas Meier,

Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlicher Forderungen, AISUF n. 328,

2013, pag. 235 ad c, con rinvii in nota 1111; Känzig/Beh­nisch,

Die direkte Bundessteuer (Wehrsteuer), III. parte, 2a ed. 1992, n. 9

ad art. 128 DIN; Markus Binder,

Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, tesi Zurigo 1985, pag. 265 ad b

e pag. 280 ad C, con numerosi rinvii), giacché l’esecuzione

forzata dei debiti fiscali soggiace alla LEF (art. 165 cpv. 1 LIFD e 244 cpv. 1

LT), sicché in tale ambito l’ufficio d’esecuzione o dei fallimenti si sostituisce

all’autorità fiscale per l’esazione. Ogni atto esecutivo interrompe la

prescrizione per l’intero importo posto in esecuzione (Meier, op. cit., pag. 327 ad aa).

10.3 Nel

caso di specie può rimanere aperta la questione di sapere se il richiamo di pagamento

spedito il 31 marzo 2005, la diffida di pagamento inviata il 31 maggio 2005, il

verbale di pignoramento spedito l’8 febbraio 2006 e il pagamento di fr. 1'891.10

che l’UEF di Faido ha bonificato il 22 febbraio 2006 sul conto dell’istante

possano considerarsi validi atti interruttivi della prescrizione. Questo perché dall’ultimo di questi atti all’emissione

dei precetti esecutivi n. __________ (il 16 aprile 2012) e n. __________ (il 14

febbraio 2013) sono trascorsi più di 5 anni e quindi il credito fiscale sarebbe

comunque prescritto (art. 194 cpv. 1 LT). Come atto interruttivo della

prescrizione potrebbe dunque entrare in considerazione tutt’al più il bonifico

nell’esecuzione n. __________ dell’acconto di fr. 95.– sul conto

dell’istante in data 22 aprile 2008 (doc. I, quinto foglio).

10.4 Orbene,

i reclamanti rilevano a ragione che l’istante non ha allegato l’esistenza di

tale bonifico né ha sostenuto che quell’atto abbia interrotto la prescrizione,

anzi, rinunciando a presenziare all’udienza (scritto 4 ottobre 2013 al

Pretore), il CO 1 si è precluso ogni possibilità di contestare l’eccezione di

compensazione sollevata dagli escussi. In queste circostanze, stante il

principio dispositivo (art. 55 cpv. 1CPC) su cui poggia la procedura di rigetto,

il Pretore non poteva sostituirsi all’istante accertando d’ufficio i fatti e

individuando le prove necessarie a stabilire un’eventuale interruzione del

termine di prescrizione, ma avrebbe dovuto constatare che l’istante non aveva

dimostrato – e nemmeno allegato – di aver interrotto il termine di prescrizione

(sopra consid. 9). Non avendo la Camera un potere di cognizione più ampio di

quello del Pretore, i reclami risultano fondati su questo punto.

10.5 Anche

per quanto concerne l’imposta per il 2004 l’istante non ha dimostrato di averne

interrotto la prescrizione, giunta a compimento il 26 novembre 2010. In particolare esso non ha allegato l’esistenza di un bonifico di fr. 63.35 eseguito sul

suo conto dall’UEF di Faido il 27 ottobre 2008 nell’esecuzione n. __________

(che contrariamente a quanto allegano i ricorrenti e all’indicazione errata sul

precetto esecutivo non concerne l’imposta del 2005 bensì quella del 2004, come

risulta dalle domande di esecuzione e di proseguire l’esecuzione [doc. L]) né

di un suo eventuale effetto interruttivo sulla prescrizione. Pure per l’imposta

del 2004 i reclami risultano fondati sulla questione della prescrizione e vanno

perciò accolti.

11. La

tassa di giustizia e le ripetibili seguono – per entrambe le sedi – la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). I reclamanti chiedono, ognuno, l’assegnazione

di ripetibili di prima sede per almeno fr. 1'000.–, applicando le aliquote

medie previste dal Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL

3.1.1.7.1). Ora, tenuto conto del carattere semplice della causa, in cui bastava

per gli escussi eccepire la prescrizione, e del valore litigioso di fr. 16'240.10,

comune ad entrambi, siccome sono escussi in via solidale, appare adeguata un’indennità

complessiva di fr. 900.– (art. 11 cpv. 2 lett. b RTar), da suddividere tra

i convenuti in parti uguali. In sede di reclamo, le ripetibili vanno calcolate

in base a un valore litigioso di fr. 10'301.80

e un grado di difficoltà lieve, fatto astrazione delle inutili quanto infondate

censure processuali. Tenuto conto di una leggera maggiorazione per la necessità

di allestire due allegati, si ritiene congrua un’indennità per ripetibili

complessiva di fr. 1'000.– (art. 11 cpv. 2 lett. a e b RTar), da suddividere

in parti uguali tra i convenuti.

12. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 10'301.80,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo di RE 1 è accolto

e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 16 aprile 2014 del

Pretore del Distretto di Leventina (inc. SO.2013.202) vengono riformati come

segue:

“1. L’istanza è

respinta.

2. La tassa

di giustizia e le spese processuali di fr. 350.–, da anticipare dalla

parte istante, sono poste a carico del CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 450.–

per ripetibili”.

II. Gli

oneri processuali di fr. 420.– relativi al presente giudizio, già

anticipati dal reclamante, sono posti a carico del CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 500.–

per ripetibili.

III. Il reclamo di RE 2 è accolto e di conseguenza i dispositivi

n. 1 e n. 2 della sentenza 16 aprile 2014 del Pretore del Distretto di Leventina

(inc. SO 2013.208) vengono riformati come segue:

“1. L’istanza

è respinta.

2. La tassa

di giustizia e le spese processuali di fr. 350.–, da anticipare dalla

parte istante, sono poste a carico del CO 1, che rifonderà a RE 2 fr. 450.–

per ripetibili”.

IV. Gli

oneri processuali di fr. 420.– relativi al presente giudizio, già

anticipati dal reclamante, sono posti a carico del CO 1, che rifonderà a RE 2

fr. 500.– per ripetibili.

V. Notificazione

a:

– ,;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).