14.2014.88
Rigetto definitivo dell’opposizione. Rappresentanza di un comune. Autorizza-zione di stare in giudizio. Perenzione dell’esecuzione. Prescrizione dei crediti fiscali
16 ottobre 2014Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.88
14.2014.89
Lugano
16 ottobre 2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nelle cause SO.2013.202 e SO.2013.208 (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Pretura del Distretto di Leventina promosse con istanze 27 agosto 2013
da:
CO 1
contro
RE 1,
rispettivamente contro
RE 2,
(entrambi patrocinati dall’avv. PA 1,)
giudicando sui reclami del 23 aprile 2014 presentati
da RE 1 e da RE 2 contro le decisioni emesse il 16 aprile 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 aprile 2012 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti (UEF) di Leventina (doc. A), il CO 1 ha escusso RE 1
per l’incasso di fr. 16'240.10, indicando quali titoli di credito le imposte
comunali del 2002 (fr. 4'545.05), del 2003 (fr. 4'776.30) e del 2004
(fr. 5'525.50) nonché i relativi interessi e spese (fr. 1'392.25).
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 febbraio 2013 sempre dall’UEF di
Leventina (doc. A), il CO 1 ha escusso la moglie di RE 1, RE 2, per l’incasso
del medesimo importo di fr. 16'240.10, indicando gli stessi titoli di
credito (imposte comunali del 2002, del 2003 e del 2004 nonché i relativi
interessi e spese).
C. Avendo
sia RE 1 che la moglie interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo,
con istanze del 27 agosto 2013 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Pretura del Distretto di Leventina. All’udienza di discussione unica tenutasi
il 7 ottobre 2013, entrambi i convenuti si sono opposti all’istanza, mentre la
parte istante ha rinunciato a comparire.
D. Statuendo
con due decisioni separate del 16 aprile 2014, il Pretore ha parzialmente
accolto ambedue le istanze e ha rigettato in via definitiva le opposizioni
interposte dai convenuti limitatamente per ognuno a fr. 10'301.80, ponendo
le spese processuali di fr. 350.– a carico dell’istante nella misura di 2/5
e del rispettivo convenuto nella misura di 3/5. Il
Pretore ha pure condannato ciascuno degli escussi a rifondere all’istante un’indennità
di fr. 100.–.
E. Contro
le sentenza appena citate RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con due
reclami distinti del 23 aprile 2014 (inc. 14.2014.88 e 14.2014.89) per
ottenerne l’annullamento e la reiezione delle istanze. Il 25 aprile 2014 il
vicepresidente della Camera ha respinto le domande di effetto sospensivo
formulate dagli escussi. Nelle sue osservazioni del 20 maggio 2014, il CO 1 ha
chiesto la reiezione dei gravami.
F. In
tempestivo ossequio del decreto 11 settembre 2014 del presidente della Camera,
il 23 settembre il CO 1 ha prodotto la risoluzione municipale n. 582/2014 del
giorno precedente con cui il suo Municipio, a scanso di ogni equivoco, ha avallato
e ratificato sia l’istanza di rigetto che tutti i successivi passi messi in
atto per incassare le imposte arretrate dei coniugi RE 1, così come la risoluzione
municipale n. 262/2014 del 19 maggio 2014, con cui il Municipio ha approvato la
risposta ai reclami di RE 1 e RE 2. Questi ultimi, con osservazioni del 1°
ottobre 2014, hanno chiesto che tutti i documenti prodotti dal CO 1 con lo
scritto 23 settembre fossero dichiarati inammissibili.
in diritto: 1. Ambo
Fatti
i reclami sono diretti contro decisioni formalmente distinte, ma che riguardano
lo stesso complesso fattuale, oppongono due convenuti solidali allo stesso
Considerandi
istante e pongono le medesime questioni giuridiche. Per motivi di economia
processuale, si giustifica così di congiungerli (art. 125 CPC) e di statuire in
merito con una sola decisione, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i
Dispositivo
dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
2. Le
sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono
decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG).
2.1 Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Entrambi
presentati il 23 aprile 2014 contro le sentenze notificate al patrocinatore di RE
1 e RE 2 il 17 aprile, in concreto i reclami sono tempestivi.
2.2 La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
3. Nelle
decisioni impugnate, di analogo contenuto, il Pretore rileva anzitutto che l’istanza
è stata validamente firmata dal sindaco e dal segretario comunale nel senso
degli art. 118 cpv. 1 e 119 lett. d LOC. Per quanto concerne l’eccezione di
reiudicata sollevata dagli escussi, il primo giudice puntualizza, in merito
alle due precedenti sentenze di rigetto dell’opposizione riferite alle esecuzioni
n. __________ (contro RE 1) e n. __________ (contro sua moglie), di non avere
deciso in modo definitivo sull’istanza, ma di avere solo stabilito la mancata
capacità di essere parte dell’istante, rispettivamente la mancata capacità
processuale dei suoi rappresentati. A sua mente, la reiudicata non è data e le
due precedenti procedure hanno sospeso il termine per chiedere la continuazione
dell’esecuzione (art. 88 cpv. 2 LEF).
Dopo
aver accertato l’intervenuta prescrizione assoluta delle imposte comunali del
2002 (giusta l’art. 194 cpv. 3 LT), il primo giudice ha osservato che per le
altre il termine di prescrizione relativo (art. 193 LT) era stato interrotto da
diversi atti, ossia per le imposte comunali del 2003 dal conguaglio 31 dicembre
2004, dal richiamo di pagamento del 31 marzo 2005, dalla diffida di pagamento
del 31 maggio 2005, dal precetto esecutivo 26 ottobre 2005, dal verbale di
pignoramento intimato ad RE 1 l’8 febbraio 2006 e dai pagamenti dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti [UEF] di Leventina di fr. 1'891.– il 22 febbraio
2006 e di fr. 95.– il 22 aprile 2008 “in accredito ai crediti fiscali”, e
per le imposte del 2004 dal conguaglio 30 novembre 2005, dal richiamo di pagamento
28 febbraio 2006, dalla diffida di pagamento del 30 aprile 2006, dal precetto
esecutivo 15 novembre 2006, dal verbale di pignoramento intimato ad RE 1 il 2
gennaio 2007 e dal pagamento dell’UEF di Leventina di fr. 63.35 il 27
ottobre 2008 “in accredito al debito d’imposta”. Il Pretore ne ha dedotto che
al momento della notifica dei precetti esecutivi il 17 aprile 2012, le imposte
2003 e 2004 non erano ancora prescritte, donde il rigetto definitivo di ambedue
le opposizioni limitatamente all’importo delle imposte per quei due anni.
4. Nei
reclami RE 1 e RE 2 contestano nuovamente la legittimazione della cassa
comunale a presentare l’istanza per conto del CO 1, ribadiscono che le due
precedenti decisioni d’irricevibilità delle istanze di rigetto presentate dal
Comune nelle medesime esecuzioni non solo gli impedivano d’inoltrare l’istanza
– la terza – poi accolta con le decisioni impugnate in questa sede, ma non hanno
neppure interrotto il termine annuale di perenzione del diritto di proseguire
le esecuzioni (art. 88 cpv. 2 LEF), e ripropongono infine l’eccezione di
prescrizione dei crediti posti in esecuzione.
5. Quale
prima censura (ad 4.1), i reclamanti sostengono l’irricevibilità delle istanze
di rigetto dell’opposizione, nella misura in cui designano espressamente quale
rappresentante del Comune la “Cassa comunale, __________”. A parere loro
la stampigliatura in calce alle istanze recante la dicitura “per il
Municipio di __________” seguita dalla firma del sindaco e del segretario
comunale, non basta “per sconfessare l’intenzione (irrituale) del Comune di
agire in giudizio per il tramite della propria cassa comunale”. Le decisioni
del Pretore ignorerebbero poi vistosamente l’assenza di una deliberazione del
Municipio riunito in seduta (art. 93 LOC), che autorizzasse la presentazione
delle istanze (art. 110 cpv. 1 lett. l LOC).
5.1 A
prescindere dall’errata designazione della cassa comunale – che non ha
personalità giuridica – quale rappresentante del CO 1, non v’è dubbio che il
sindaco in unione al segretario comunale abbiano diritto di firma per gli atti
del comune (art. 119 lett. d della legge organica comunale [LOC, RL 2.1.1.2]).
In concreto l’istanza risulta quindi validamente sottoscritta dai legittimi rappresentanti
del Comune. Ricordata l’esigenza di buona fede processuale (art. 52 CPC), non
era così necessario far correggere l’errata designazione della cassa comunale
quale rappresentante dell’istante (cfr. DTF 131 I 63 consid. 2.2; Bohnet in: CPC
commenté, 2011, n. 24 ad art. 132 CPC; Frei
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 2ª ed. 2013, n. 17 ad art. 132 CPC).
5.2 Non
si nega che l’esazione delle imposte, anche in via esecutiva – comprese le
procedure giudiziarie previste dalla LEF (Rep. 1994 pag. 375 n. 62) – incombe
in linea di massima al municipio (art. 110 cpv. 1 lett. b LOC). Ci si potrebbe
però chiedere se nei confronti dei terzi il Comune non sia vincolato dalla
firma del sindaco e del segretario comunale indipendentemente dal rispetto
interno delle regole di adozione delle decisioni municipali (cfr. per
analogia con la firma degli organi di una società anonima: sentenza del
Tribunale federale 4A_459/2013 del 22 gennaio 2014, consid. 3.1.3). La controparte
non ha infatti alcun interesse giuridicamente protetto a contestare il potere
di rappresentanza di sindaco e segretario comunale eccependo la mancata
produzione della risoluzione municipale che autorizza il comune a stare in
giudizio (peraltro non richiesta dal CPC), poiché nei confronti dei terzi in
buona fede – ovvero che non hanno elementi per dubitare dell’esistenza di tale
risoluzione – il comune in ogni caso risponde degli atti sottoscritti dal
sindaco e dal segretario comunale.
Tuttavia,
secondo la giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del CPC (RtiD 2007 I
748 n. 22c consid. 6; sentenza della II CCA 12.2007.35 del 28 gennaio 2008;
Rep. 2000 pag. 220 n. 38) l’autorizzazione data al comune di stare in giudizio
è un presupposto processuale (nel senso dell’attuale art. 59 cpv. 2 lett. c
CPC) che va verificato, se contestato o dubbio, in ogni stadio di causa (cfr. art.
60 CPC), pena l’irricevibilità dell’atto non autorizzato (cfr. art. 59
cpv. 1 CPC). A scanso di equivoci, la Camera ha dunque chiesto al CO 1 di
produrre le risoluzioni che autorizzano o ratificano la presentazione delle
istanze di rigetto e delle risposte ai reclami, ciò che esso ha prontamente
fatto (v. sopra consid. E).
5.3 Nelle
loro osservazioni del 1° ottobre 2014 (ad 1), i reclamanti ritengono a ragione
che la risoluzione municipale n. 25/2013 del 14 gennaio 2013 prodotta con lo
scritto 23 settembre 2014 non è rilevante nella fattispecie, perché né l’istanza
né le osservazioni al reclamo sono firmate dal vicesegretario comunale, come
invece tale risoluzione avrebbe consentito.
5.4 Errano
invece i reclamanti laddove (ad n. 2) scrivono che la ratifica contenuta nella
risoluzione n. 582/2014 non potrebbe retroagire sugli atti del primo grado di
giudizio. Essendo la capacità processuale una questione di ricevibilità che il
giudice deve verificare d’ufficio in ogni stadio della procedura (art. 60 e 59
cpv. 2 lett. c CPC), non vi si applicano né il principio dispositivo (art. 58
cpv. 2 CPC) né la limitazione dei mezzi di prova (art. 326 cpv. 2 CPC). L’intervento
d’ufficio del giudice, d’altronde, non viola il principio di uguaglianza,
siccome l’obbligo di verifica della legittimazione vale per tutte le parti. Del
resto, l’istanza non potrebbe essere dichiarata irricevibile senza preventiva
fissazione all’istante di un breve termine per sanarla (art. 132 cpv. 1 CPC;
RtiD 2007 I 748 n. 22c consid. 6; Rep. 1993, 224 consid. 5). È ciò che ha fatto
la Camera, prescindendo, per economia di procedura, da un rinvio della causa al
Pretore a tale scopo. La ratifica del Municipio sana quindi anche l’istanza.
5.5 Contrariamente
a quanto allegano i reclamanti (ad n. 3), le sentenze impugnate non sono nulle.
A differenza del previgente CPC ticinese, il CPC federale non conosce la
nozione di nullità e la giurisprudenza riserva tale sanzione a ipotesi estreme
estranee al caso di specie (cfr. DTF 138 II 503 consid. 3.1). D’altronde,
le condizioni di ricevibilità non devono necessariamente esistere all’inizio
della causa (sentenza del Tribunale federale 5A_15/2009 del 2 giugno 2009,
consid. 4.1). Nulla, di conseguenza, impedisce di accertare solo in questa sede
la legittimazione dei rappresentanti del Comune, anzi procedere altrimenti
costituirebbe un formalismo eccessivo (sentenza del Tribunale federale
5A_913/2012 del 24 settembre 2013, consid. 5.2.3). Ciò non contravviene neppure
al divieto della reformatio in peius, dal momento che il primo giudice, nelle
sentenze impugnate, ha già considerato le istanze ricevibili.
5.6 L’istante,
d’altronde, non aveva alcun motivo per chiedere al Pretore di assegnargli un
termine per dimostrare la legittimazione dei suoi rappresentanti, poiché, come
già detto, è una questione che il giudice deve esaminare d’ufficio ove la
ritenga dubbia (art. 60 CPC). Errato quindi il riferimento (ad n. 4) alla
massima dispositiva.
5.7 Per
i reclamanti, infine, la controparte non avrebbe avuto diritto all’assegnazione
di un termine suppletivo, essendosi visto respingere in precedenza dal Pretore
ben due istanze per lacuna di rappresentanza processuale (ad n. 5). Sennonché
nelle due decisioni in questione (del 13 dicembre 2012, inc. SO.2012.165, e del
12 agosto 2013, inc. SO.2013.70), allegate al reclamo presentato da RE 1, il Pretore,
omettendo peraltro di concedere la facoltà al Comune di sanare l’errore in
virtù dell’art. 132 CPC, non ha dichiarato l’istanza irricevibile per mancata
produzione di una risoluzione municipale, bensì perché era firmata dal vicesegretario
comunale e non dal sindaco e dal segretario comunale. La presentazione delle
istanze in esame, sottoscritte proprio da queste ultime due persone, non può
così ritenersi abusiva né preclusa da sanatoria.
6. Rimanendo
sempre sul piano puramente processuale, i reclamanti pretendono che il procedente
non poteva, senza promuovere nuove esecuzioni, inoltrare una terza istanza
nella stessa esecuzione per cui aveva già postulato due volte il rigetto dell’opposizione,
il 10 agosto 2012 per quanto riguarda l’esecuzione contro il marito (inc. n.
SO.2012.165) e il 4 aprile 2013 per quanto attiene alle esecuzioni contro marito
e moglie (inc. n. __________). Esaminando per la terza (rispettivamente seconda)
volta la richiesta di rigettare l’opposizione il Pretore avrebbe contravvenuto
al principio ne bis in idem. D’altronde, le due precedenti istanze di
rigetto dell’opposizione non avrebbero sospeso il diritto del creditore di
chiedere la continuazione dell’esecuzione diretta contro RE 1, che si sarebbe
così estinto un anno dopo la notificazione del precetto giusta l’art. 88 cpv. 2
LEF, ossia il 17 aprile 2013.
6.1 Secondo
la giurisprudenza di questa Camera (Rep. 1985, 346-347 consid. 1 e 3), conforme
alla giurisprudenza e alla dottrina dominante (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010. n. 80 ad art. 84 e i
numerosi rimandi), la decisione sull’istanza di rigetto dell’opposizione
acquisisce resiudicata nell’esecuzione in corso, sicché un’istanza respinta non
può essere ripresentata senza l’avvio di una nuova esecuzione. Ciò non vale,
tuttavia, per le decisioni di non entrata in materia per motivi processuali (cfr. art.
60 CPC), non avendo le stesse autorità di cosa giudicata materiale. Nel caso
specifico, dunque, le sentenze 10 agosto 2012 e 4 aprile 2013 non ostacolavano
la presentazione dell’istanza del 27 agosto 2013.
6.2 Il
Tribunale federale ha d’altronde avuto modo di precisare che ove il creditore
ripresentasse un’istanza dichiarata irricevibile (nel caso di specie perché il
rappresentante dell’istante non era abilitato a rappresentarlo in giudizio
secondo il codice processuale ticinese) entro il termine di 60 giorni che stabiliva
l’art. 139 vCO, il termine di perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF rimaneva
sospeso fin dalla presentazione della prima istanza (sentenza 5A_600/2008 del 15
dicembre 2008, consid. 3.3).
a) L’art.
139 vCO è però stato abrogato dal Codice di procedura federale e sostituito
dall’art. 63 CPC, che prevede però un termine sanatorio di un mese solo in caso
d’incompetenza del giudice o di errato tipo di procedura. Che si estenda anche
ad altri vizi processuali sanabili (ciò che è verosimile, il legislatore avendo
voluto generalizzare l’applicazione del principio sancito all’art. 139 vCO, v.
FF 2006 6648 ad art. 61) può rimanere indeciso nella fattispecie. Fatto sta che
rimane comunque attuale il principio stabilito dal Tribunale federale, secondo
cui “finché alla parte che ha agito in modo non corretto non viene comunicato
che il suo atto è inficiato da un vizio riparabile, il termine [di perenzione
giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF] non può considerarsi estinto” (sentenza
5A_600/2008 citata sopra), lo scopo dell’art. 88 cpv. 2 LEF continuando a
essere quello di sanzionare l’inattività del creditore. Nel caso specifico, ciò
basta già per confermare che al momento della presentazione della terza istanza
di rigetto il termine di perenzione dell’esecuzione diretta contro RE 1 non era
ancora scaduto.
b) In
effetti, tale termine, iniziato il 17 aprile 2012 con la notifica del precetto
esecutivo n. __________ (doc. A), sarebbe scaduto il 17 aprile 2013, se non
fosse stato sospeso per almeno 125 giorni tra la presentazione della prima
istanza di rigetto (il 10 agosto 2012) e la notifica all’istante della prima
decisione d’irricevibilità (del 13 dicembre 2012, __________) nonché per almeno
ulteriori 131 giorni dalla presentazione della seconda istanza di rigetto (il 4
aprile 2013) alla seconda decisione d’irricevibilità (del 12 agosto 2013, __________),
sicché è stato prorogato al minimo fino al 3 gennaio 2014 (art. 63 LEF). Al
momento dell’avvio della terza causa di rigetto, il 9 settembre 2013, pertanto,
il termine di perenzione non era ancora scaduto ed è stato nuovamente sospeso.
Corretta, quindi, la decisione del Pretore in merito (consid. 5), oltretutto
perché il giudice del rigetto deve respingere l’istanza a motivo della
perenzione dell’esecuzione solo se è evidente (DTF 57 III 429 consid. 1; 69 III
52; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 48 ad art. 88).
7. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica, d’ufficio (DTF 139 III 447 consid.
4.1.1), solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie
(DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Nella fattispecie la parte istante fonda la propria pretesa nei confronti dei convenuti
sulle decisioni 15 dicembre 2004 e 26 ottobre 2005 (doc. O), mediante le quali l’ammontare dovuto in via solidale
da RE 1 e RE 2 per le imposte comunali del 2003 e del 2004 è stato determinato
in rispettivamente fr. 4'776.30 e fr. 5'525.50. Le menzionate
decisioni, che risultano passate in giudicato in assenza di impugnative, costituiscono,
in principio, validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per gli
importi richiesti con i precetti esecutivi in riferimento ai due citati periodi
fiscali (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 244 cpv. 3 LT).
8. Per
i reclamanti il Pretore ha arbitrariamente sottaciuto la loro contestazione in
merito alla ricezione dei richiami di pagamento e dei verbali di pignoramento
indicati come all’origine dell’interruzione della prescrizione. A parere loro l’atto
interruttivo più recente è quindi la notifica del precetto esecutivo n. __________
(doc. M, pag. 4), avvenuta il 26 ottobre 2005, motivo per cui il credito
fiscale per l’imposta 2003 è perento a norma dell’art. 194 cpv. 1 LT dal 26 ottobre
2010. D’altronde, i reclamanti sostengono che l’estratto conto riportante un
versamento di fr. 95.– effettuato dall’UEF di Leventina al CO 1 con la
menzione “esecuzione n. __________” rappresenta una semplice comunicazione, dalla
quale non risulta, in assenza del corrispondente documento contabile, in che
misura e a quale scopo egli ha versato questo importo all’UEF di Leventina.
Ritenere, come il primo giudice, che il versamento è avvenuto in “accredito ai
crediti fiscali” costituisce per i reclamanti “un’inammissibile illazione” e
viola il principio attitatorio, perché l’istante non ha allegato tale circostanza.
Oltretutto, essi proseguono, dal pagamento episodico di due importi (fr. 1'891.–
e fr. 95.–) non è possibile dedurre il riconoscimento di un’intera somma
di debito, riconoscimento che giusta l’art. 193 cpv. 4 LT dev’essere esplicito.
Stando
ai reclamanti, le considerazioni che precedono valgono anche per l’imposta del
2004, specialmente perché il primo giudice è incappato in “un abbaglio
incredibile”, non avvedendosi che i documenti da lui citati (plico doc. L),
così come la girata di fr. 63.35, si riferiscono invero all’imposta
comunale del 2005, collegata all’esecuzione n. __________. A mente loro,
dunque, anche il credito fiscale per il 2004 si è prescritto al più tardi nel
2010.
9. In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 5 ad art. 81).
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti
assolutamente chiari ed univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF
115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con
rimandi). Anche la prescrizione dev’essere espressamente eccepita, giacché il
giudice del rigetto non la deve esaminare d’ufficio, nemmeno per quanto
riguarda le pretese di diritto pubblico. L’escusso, tuttavia, non è tenuto a dimostrarne
il compimento con documenti, ma incombe al contrario all’escutente provare di averla
interrotta (sentenze del Tribunale federale 5A_216/2013 del 24 luglio 2013 consid.
2.2.2;5A_755/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.3.2 e i rinvii). Non spetta al
giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui
soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad es. abuso di
diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito
essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).
10. Per l’art. 194 cpv. 1 LT i crediti fiscali si prescrivono in cinque
anni dal passaggio in giudicato della tassazione. Sospensioni ed interruzioni
sono possibili in virtù dell’art. 193 cpv. 3 e 4 LT (art. 194 cpv. 2 LT). Il
termine di prescrizione assoluto del diritto di riscossione è di 10 anni (art.
194 cpv. 3 LT). Nel caso in esame, il termine quinquennale di prescrizione
del diritto di riscossione ha cominciato a decorrere il 15 gennaio 2005 per l’imposta
comunale del 2003 e il 26 novembre 2005 per l’imposta comunale del 2004, una
volta trascorso il termine di 30 giorni previsto all’art. 206 cpv. 1 LT, ed è così
scaduto il 15 gennaio 2010, rispettivamente il 26 novembre 2010, ovvero prima
dell’emissione dei precetti esecutivi qui in rassegna (il 16 aprile 2012 per il
n. __________ e il 14 febbraio 2013 per il n. __________). I crediti in
questione appaiono quindi prescritti, ciò che i reclamanti hanno esplicitamente
eccepito.
10.1 Conformemente
all’art. 193 cpv. 4 LT un nuovo termine di prescrizione decorre
in particolare con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla
riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al
corresponsabile dell’imposta (lett. a) e con ogni
riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del
corresponsabile dell’imposta (lett. b). Per costante giurisprudenza gli
atti di riscossione comprendono non soltanto gli atti di esazione vera e
propria, ma anche tutte le comunicazioni ufficiali che annunciano semplicemente
una tassazione futura e il cui scopo è essenzialmente quello di interrompere la
prescrizione, nella misura in cui esse portano a conoscenza del contribuente la
volontà delle autorità di proseguire il loro lavoro in vista della concretizzazione
del credito fiscale (sentenza del Tribunale federale 2A.546/2001 del 1° maggio
2002 consid. 3d, in: ASA 73 pag. 239; decisione della Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello n. 80.2011.70 del 16 agosto 2012, consid.
3.3).
10.2 In
materia di diritto civile, il termine di prescrizione del credito posto in
esecuzione è interrotto ad ogni singolo atto esecutivo valido (art.
138 cpv. 2 CO), in particolare dalla domanda d’esecuzione (seppure il precetto
esecutivo non è poi stato notificato all’escusso, v. DTF 114 II 262
consid. a; 104 III 22 consid. 2), dall’istanza e dalla sentenza
di rigetto dell’opposizione (DTF 91 II 371 consid. 10; 136 V 82 consid. 5.2.1).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina la stessa regola vale per
analogia in materia fiscale (DTF 88 I 46 consid. 1a; Beusch in: Basler Kommentar, DBG I/2b, 2a
ed. 2008, n. 46 ad art. 120 LIFD; Thomas Meier,
Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlicher Forderungen, AISUF n. 328,
2013, pag. 235 ad c, con rinvii in nota 1111; Känzig/Behnisch,
Die direkte Bundessteuer (Wehrsteuer), III. parte, 2a ed. 1992, n. 9
ad art. 128 DIN; Markus Binder,
Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, tesi Zurigo 1985, pag. 265 ad b
e pag. 280 ad C, con numerosi rinvii), giacché l’esecuzione
forzata dei debiti fiscali soggiace alla LEF (art. 165 cpv. 1 LIFD e 244 cpv. 1
LT), sicché in tale ambito l’ufficio d’esecuzione o dei fallimenti si sostituisce
all’autorità fiscale per l’esazione. Ogni atto esecutivo interrompe la
prescrizione per l’intero importo posto in esecuzione (Meier, op. cit., pag. 327 ad aa).
10.3 Nel
caso di specie può rimanere aperta la questione di sapere se il richiamo di pagamento
spedito il 31 marzo 2005, la diffida di pagamento inviata il 31 maggio 2005, il
verbale di pignoramento spedito l’8 febbraio 2006 e il pagamento di fr. 1'891.10
che l’UEF di Faido ha bonificato il 22 febbraio 2006 sul conto dell’istante
possano considerarsi validi atti interruttivi della prescrizione. Questo perché dall’ultimo di questi atti all’emissione
dei precetti esecutivi n. __________ (il 16 aprile 2012) e n. __________ (il 14
febbraio 2013) sono trascorsi più di 5 anni e quindi il credito fiscale sarebbe
comunque prescritto (art. 194 cpv. 1 LT). Come atto interruttivo della
prescrizione potrebbe dunque entrare in considerazione tutt’al più il bonifico
nell’esecuzione n. __________ dell’acconto di fr. 95.– sul conto
dell’istante in data 22 aprile 2008 (doc. I, quinto foglio).
10.4 Orbene,
i reclamanti rilevano a ragione che l’istante non ha allegato l’esistenza di
tale bonifico né ha sostenuto che quell’atto abbia interrotto la prescrizione,
anzi, rinunciando a presenziare all’udienza (scritto 4 ottobre 2013 al
Pretore), il CO 1 si è precluso ogni possibilità di contestare l’eccezione di
compensazione sollevata dagli escussi. In queste circostanze, stante il
principio dispositivo (art. 55 cpv. 1CPC) su cui poggia la procedura di rigetto,
il Pretore non poteva sostituirsi all’istante accertando d’ufficio i fatti e
individuando le prove necessarie a stabilire un’eventuale interruzione del
termine di prescrizione, ma avrebbe dovuto constatare che l’istante non aveva
dimostrato – e nemmeno allegato – di aver interrotto il termine di prescrizione
(sopra consid. 9). Non avendo la Camera un potere di cognizione più ampio di
quello del Pretore, i reclami risultano fondati su questo punto.
10.5 Anche
per quanto concerne l’imposta per il 2004 l’istante non ha dimostrato di averne
interrotto la prescrizione, giunta a compimento il 26 novembre 2010. In particolare esso non ha allegato l’esistenza di un bonifico di fr. 63.35 eseguito sul
suo conto dall’UEF di Faido il 27 ottobre 2008 nell’esecuzione n. __________
(che contrariamente a quanto allegano i ricorrenti e all’indicazione errata sul
precetto esecutivo non concerne l’imposta del 2005 bensì quella del 2004, come
risulta dalle domande di esecuzione e di proseguire l’esecuzione [doc. L]) né
di un suo eventuale effetto interruttivo sulla prescrizione. Pure per l’imposta
del 2004 i reclami risultano fondati sulla questione della prescrizione e vanno
perciò accolti.
11. La
tassa di giustizia e le ripetibili seguono – per entrambe le sedi – la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). I reclamanti chiedono, ognuno, l’assegnazione
di ripetibili di prima sede per almeno fr. 1'000.–, applicando le aliquote
medie previste dal Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL
3.1.1.7.1). Ora, tenuto conto del carattere semplice della causa, in cui bastava
per gli escussi eccepire la prescrizione, e del valore litigioso di fr. 16'240.10,
comune ad entrambi, siccome sono escussi in via solidale, appare adeguata un’indennità
complessiva di fr. 900.– (art. 11 cpv. 2 lett. b RTar), da suddividere tra
i convenuti in parti uguali. In sede di reclamo, le ripetibili vanno calcolate
in base a un valore litigioso di fr. 10'301.80
e un grado di difficoltà lieve, fatto astrazione delle inutili quanto infondate
censure processuali. Tenuto conto di una leggera maggiorazione per la necessità
di allestire due allegati, si ritiene congrua un’indennità per ripetibili
complessiva di fr. 1'000.– (art. 11 cpv. 2 lett. a e b RTar), da suddividere
in parti uguali tra i convenuti.
12. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 10'301.80,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo di RE 1 è accolto
e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 16 aprile 2014 del
Pretore del Distretto di Leventina (inc. SO.2013.202) vengono riformati come
segue:
“1. L’istanza è
respinta.
2. La tassa
di giustizia e le spese processuali di fr. 350.–, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico del CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 450.–
per ripetibili”.
II. Gli
oneri processuali di fr. 420.– relativi al presente giudizio, già
anticipati dal reclamante, sono posti a carico del CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 500.–
per ripetibili.
III. Il reclamo di RE 2 è accolto e di conseguenza i dispositivi
n. 1 e n. 2 della sentenza 16 aprile 2014 del Pretore del Distretto di Leventina
(inc. SO 2013.208) vengono riformati come segue:
“1. L’istanza
è respinta.
2. La tassa
di giustizia e le spese processuali di fr. 350.–, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico del CO 1, che rifonderà a RE 2 fr. 450.–
per ripetibili”.
IV. Gli
oneri processuali di fr. 420.– relativi al presente giudizio, già
anticipati dal reclamante, sono posti a carico del CO 1, che rifonderà a RE 2
fr. 500.– per ripetibili.
V. Notificazione
a:
– ,;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).