14.2014.9
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14 marzo 2014Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2014.9
Data decisione, Autorità:
14.03.2014, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. manca un riconoscimento di debito sottoscritto dalla convenuta, mancanza che - nella procedura sommaria di Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assenza di un riconoscimento di debito firmato dall'escusso
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2014.9
Lugano
14 marzo 2014
B/ww/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sul reclamo presentato il 17 gennaio 2014 da
RE 1
patrocinata dall’avv. PA 1
contro la
decisione emanata il 3 gennaio 2014 dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti
(inc. n. __________) promossa con istanza del 5 novembre 2013 da
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con precetto
esecutivo n. __________ del 9 ottobre 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona la CO 1 ha escusso la RE 1 (già __________) per l’incasso di fr.
2'801.95 oltre interessi del 5% dall’11 aprile 2013, indicando quale titolo di credito: “Lavori di pittura presso la ditta debitrice a __________”.
che, interpostavi tempestiva opposizione
dall’escussa, l’istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di
pace;
che la procedente fonda la sua pretesa su
due fatture, la no. 43 del 15 maggio 2012 per fr. 4'968.-- (doc. A) rispettivamente la no. 58 del 6 giugno 2012 per fr. 1'333.95 (doc. B) - inviate dall’istante
a __________ - su due richiami di pagamento (doc. C e D), così come su un
estratto conto della __________ del 1° gennaio 2013, da cui risultano tre
accrediti del 18 luglio 2012 di fr. 1'000.--, dell’8 ottobre 2012 di fr. 1'000.-- e del 10 aprile 2013 di fr. 1'500.-- effettuati dalla convenuta a favore
dell’istante (doc. H);
che con
osservazioni del 6 dicembre 2013 la convenuta ha rilevato che tra i documenti
prodotti dall’istante non figura alcun riconoscimento di debito e che dal
versamento di acconti non può essere tratta alcuna conclusione, atteso che tali
versamenti sono avvenuti senza indicazione della causale e sono stati
effettuati quasi un anno dopo l’emissione delle fatture prodotte;
che con
decisione del 3 gennaio 2014 il Giudice di pace del circolo di Giubiasco ha accolto
l’istanza, avendo ritenuto verosimile che l’istante aveva eseguito lavori per
la convenuta, per i quali erano state emesse due fatture di fr. 4'968.-- e fr.
1'333.95, per complessivamente fr. 6'301.95, di cui la convenuta aveva pagato
tre acconti di fr. 1'000.-- il 18 luglio 2012, di fr. 1'000.-- l’8 ottobre 2012 e di fr. 1'500.-- il 10 aprile 2013, che addizionati all’importo posto in esecuzione di fr. 2'801.95, dava l’importo totale delle fatture ammontante a fr.
6'301.95, per cui non vi era indeterminazione dell’esatto valore dell’importo
posto in esecuzione;
che con
reclamo del 17 gennaio 2014 RE 1 chiede la reiezione dell’istanza per mancanza
di un valido riconoscimento di debito per l’importo fatto valere dall’istante;
che con
disposizione ordinatoria del 23 gennaio 2014 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;
che con
osservazioni del 5 febbraio 2014 l’istante rileva che è insostenibile che la
convenuta contesti l’esecuzione dei lavori, dopo avere versato tre acconti, ritenuto
poi che la loro esecuzione può essere testimoniata da più persone;
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che
giusta l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’errata
applicazione del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che le
due testimonianze offerte dall’istante la prima volta con le sue osservazioni al
reclamo non possono venire accolte, atteso che secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC in
questa sede non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi
fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il
credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell’opposizione;
che la nozione di riconoscimento di debito
constatato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che non
è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari (DTF 136 III 627 consid. 2 pag 629, 132
III 480 consid. 4.1 pag 481);
che se il
riconoscimento di debito non è constatato mediante un atto pubblico, deve
essere sottoscritto (Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed., Basilea 2010, n. 12 ad art. 82);
che nella
fattispecie manca un riconoscimento di debito sottoscritto dalla convenuta, mancanza
che - nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione - la verosimiglianza
dell’effettiva esecuzione dei lavori da parte della convenuta non è sufficiente
a colmare;
che
d’altro canto il versamento da parte dell’escussa di tre acconti a favore
dell’istante, la cui deduzione dall’importo complessivo delle fatture dà
l’importo posto in esecuzione, non permette ancora di ammettere l’esistenza di un
riconoscimento di debito, ritenuto peraltro che questi versamenti non indicano
alcuna causale né alcun riferimento alle fatture in questione e che non è
compito della convenuta dimostrare che concernevano altre fatture, bensì
dell’istante di disporre di un riconoscimento di debito firmato dalla
convenuta;
che in
mancanza di un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF
l’istanza va respinta con conseguente riforma del giudizio pretorile;
che tassa
di giustizia e indennità di seconda sede - in prima sede non è stata richiesta
indennità alcuna - seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95
cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
Fatti
I. Il
reclamo è accolto.
Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 3 gennaio 2014 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco (inc. n. __________) sono così riformati
rispettivamente il dispositivo n. 3 è annullato:
“1.
L’istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante,
resta
a carico di CO 1.”
Considerandi
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.--, anticipata dalla
reclamante, è posta a carico di CO 1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 300.-- a
titolo di ripetibili.
III. Notificazione a:
- avv. ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza, di fr. 2'801.--, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF):
Nello
stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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