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Decisione

14.2014.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 marzo 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

reclamo è accolto.

Di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 3 gennaio 2014 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco (inc. n. __________) sono così riformati

rispettivamente il dispositivo n. 3 è annullato:

“1.

L’istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante,

resta

a carico di CO 1.”

Considerandi

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.--, anticipata dalla

reclamante, è posta a carico di CO 1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 300.-- a

titolo di ripetibili.

III. Notificazione a:

- avv. ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 2'801.--, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF):

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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