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Decisione

14.2014.90

Reclamo contro fallimento. Solvibilità non resa verosimile

25 giugno 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione la convenuta non è comparsa.

C. Statuendo

con decisione 16 aprile 2014 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di

Locarno-Città ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.

D. Contro

la sentenza appena citata la convenuta è insorta a questa Camera con un reclamo

del 28 aprile 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di

avere saldato il credito posto in esecuzione e di essere solvibile. A controparte

il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo stato saldato.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di

prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è

dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 28 aprile 2014 contro la sentenza notificata alla debitrice il 17 aprile 2014 in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto, o

2) l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore, oppure

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

2.1

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”),

solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli

valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. La norma ha lo scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva, tale da impedire al debitore di

tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi

di una difficoltà solo passeggera. Un indizio di insolvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica

insolvibilità.

La

solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi,

quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di

credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le

esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono

però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa

appare più verosimile che l’insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la

produzione, già con il reclamo, di estratti dell’Ufficio di esecuzione (Giroud, in: Basler Kommentar zum SchKG II,

2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, §

36.

n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 22 aprile 2014 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di fr. 5'284.50 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv.

2.

n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile

per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il

pagamento della somma posta in esecuzione è

avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo accluso

al reclamo (doc. G) si evince che nei confronti della reclamante sono

pendenti 8 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 8'438.55.

a) Ora,

determinante è che nel corso del 2013 in tre procedure (oltre a quella in esame), rispettivamente nell’anno in corso in due ulteriori procedure è stata

emessa la comminatoria di fallimento e in un’altra esecuzione è stata

presentata la domanda di proseguimento. Inoltre il 20 marzo 2014 è stato emesso nei confronti della reclamante un atto di carenza di beni per fr. 2'297.35 in una procedura esecutiva promossa per il mancato pagamento di imposte, ciò che lascia

pensare che le sue difficoltà di pagamento non sono solo di natura transitoria

rispettivamente che non si tratta di una mancanza di liquidità a breve (cfr. SJZ

99.

(2003) n. 12 pag. 308). Tutto ciò porta a concludere che la situazione finanziaria

della reclamante non sta sostanzialmente migliorando e che essa non dispone di

liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le

tasse.

b) Al

riguardo la documentazione prodotta dalla reclamante a dimostrazione

della propria solvibilità (lista delle forniture di merce già ordinata [doc. D],

lista delle fatture da incassare [doc. E] e previsione delle forniture catering

allestita sulla base degli anni precedenti [doc. F]) non consente di giungere a

una conclusione diversa. I documenti in questione non sono infatti riscontri

oggettivi bensì semplici dichiarazioni del debitore. D’altronde non è dato

sapere se e quando i crediti menzionati dalla reclamante potranno essere

incassati né quale sia il suo margine di guadagno, mentre la solvibilità – così

come i predetti presupposti di cui al­l’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF – va resa

verosimile entro il termine di ricorso (DTF 139 III 491 segg.). Del resto,

sebbene a rigore di diritto non se ne potrebbe tenere conto, la Camera ha

accertato d’ufficio che al 24 giugno 2014 la situazione esecutiva della reclamante

non era cambiata rispetto a quella esistente al 22 aprile 2014 (doc. G).

c) Si

può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più

probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non

essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento confermato.

4.

Con

la decisione odierna la domanda di effetto sospensivo diviene senza oggetto.

Non è quindi necessario pronunciare nuovamente il fallimento.

5.

La

tassa di giustizia è posta a carico della parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1

OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il

reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia di fr. 150.–- è posta a carico della reclamante.

3. Notificazione

a:

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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PROPOSTA

DI SCHEDA FINDINFO

Titolo

Reclamo contro

fallimento. Solvibilità non resa verosimile.

Articoli

citati

Art. 174 cpv. 2

LEF

Tipo sentenza

Conferma

Riassunto

Liste di crediti

da incassare allestite dal debitore non sono riscontri oggettivi idonei a rendere

verosimile la sua solvibilità semplici dichiarazioni. Del resto non è dato

sapere se e quando tali crediti potrebbero essere incassati né quale sia il

margine di guadagno del debitore. Ora la solvibilità – così come i predetti

presupposti di cui al­l’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF – va resa verosimile entro

il termine di ricorso. D’altronde, sebbene a rigore di diritto non se ne

potrebbe tenere conto, il fatto che il debitore non abbia pagato alcun

credito dopo la presentazione del reclamo indizia ulteriormente la sua

insolvibilità (consid. 2.3b).