14.2014.91
Opposizione al sequestro. Contratto di appalto. Contestazione della verosimiglianza del credito. Prescrizione. Garanzia ex art. 273 LEF
29 ottobre 2014Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.91
Lugano
29 ottobre 2014/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente,
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa SO.2014.18 (opposizione al
sequestro) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con
istanza 10 gennaio 2014 da
RE 1
RE 2
RE 3
(patrocinati dagli avv. PA 1 e PA 2,
)
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 3,)
giudicando sul reclamo del 28 aprile 2014 presentato
da RE 1, RE 2 e RE 3 contro la decisione emessa il 16 aprile 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. La CO 1, __________, è una società attiva nell’importazione, l’esportazione, la fornitura e la
posa di pavimenti, di tappezzeria e di ogni altro articolo connesso all’arredamento
interno. La comunione ereditaria fu E__________ (deceduto il 10 gennaio 2010), di
cui sono membri la moglie RE 1 e i figli RE 2 e RE 3, è titolare della
proprietà per piani n. __________, pari a 40/1000 della
particella n.__________ RFD di __________, con diritto esclusivo sull’appartamento
n. 18. Il 9 luglio 2013, CO 1 ha allestito 5 fatture all’indirizzo di E__________
per opere di tappezziere (doc. C: “cuscini sdraio” per fr. 4'282.10; doc.
D: “cuscini per sedie tavolo da pranzo” per fr. 1'600.90; doc. E:
“tovaglie e tovaglioli per tavolo terrazza” per fr. 1'382.15; doc. F: diverse
forniture per “soggiorni, camere e cucine” per fr. 30'149.10) e di posa
moquette (doc. G, per fr. 23'832.15) svolte negli appartamenti n. 17 e 18
al terzo piano della Residenza __________, che ammontano complessivamente a fr. 61'246.40.
Due richiami di queste fatture sono stati indirizzati a E__________ il 10 settembre
e il 28 ottobre 2013 (doc. H-S).
B. Con
istanza 5 dicembre 2013 diretta contro RE 1, RE 2 e RE 3, CO 1 ha chiesto alla
Pretura di Locarno-Città di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF il
sequestro dell’unità n. __________ della particella n. __________ RFD di __________
fino a concorrenza di fr. 61'246.40 oltre interessi del 5% dall’8 novembre
2013. Quale titolo del credito, CO 1 ha indicato le suddette fatture del 9
luglio 2013.
C. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza con
decreto 6 dicembre 2013 e ordinato il sequestro del fondo, con istanza 10
gennaio 2014 RE 1, RE 2 e RE 3 hanno presentato opposizione al decreto di
sequestro, chiedendo inoltre la prestazione di una garanzia ai sensi dell’art.
273 LEF. All’udienza di discussione tenutasi il 10 febbraio 2014 i debitori
sequestrati hanno confermato la loro opposizione e la relativa richiesta di
garanzia, mentre con risposta scritta incorporata nel verbale la CO 1 ha concluso per la reiezione di entrambe e la conferma del decreto di sequestro. In sede
di replica e di duplica orali le parti hanno ribadito le loro rispettive posizioni.
D. Statuendo
con decisione 16 aprile 2014 il Pretore ha respinto sia l’opposizione che la
domanda di prestazione di garanzia e ha confermato il sequestro, ponendo a
carico della parte opponente le spese processuali di fr. 400.– e
ripetibili di fr. 1'500.– a favore della parte sequestrante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1, RE 2 e RE 3 sono insorti a questa Camera con un
reclamo del 28 aprile 2014 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento dell’opposizione
al sequestro e la revoca dello stesso, nonché la prestazione di una garanzia
bancaria per lo stesso importo di quello vantato dalla sequestrante. Nelle sue
osservazioni del 6 giugno 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione integrale del
reclamo con protesta di tasse, spese e ripetibili.
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC),
contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e
278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). In
concreto, essendo la sentenza stata notificata al patrocinatore dei reclamanti
il 17 aprile 2014 (estratto “Tracciamento degli invii”) durante le ferie
pasquali (art. 56 n. 2 LEF e 145 cpv. 4 CPC), terminate il 27 aprile, il reclamo,
presentato il primo giorno del termine, ossia lunedì 28 aprile 2014 (v. busta
d’intimazione), è più che tempestivo.
1.2 La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III
375, consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre
2013, consid. 3.3).
1.3 Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando
liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;
sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far
valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo
grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid.
1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della
CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234
consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito
della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure
non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha
omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto
deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:
sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i
rinvii; Jeandin in: CPC commenté,
2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è
concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n.
1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).
2.1 I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che
risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138
III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve
convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo
enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,
il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al
termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.
4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto
sorpresa).
2.2 Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo
che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure
siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il
decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275
LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte
valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF
129 III 207 consid. 2.3).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato verosimile l’esistenza del
credito vantato da CO 1 nei confronti degli eredi del defunto E__________ __________,
che ha commissionato i lavori eseguiti nel noto appartamento, sulla scorta di
diverse offerte, dei rapporti di lavoro, delle fatture e di uno scritto dello
Studio d’architettura __________ del 17 giugno 2008. A parer suo non vi è dubbio che la documentazione prodotta, in particolare i rapporti di lavoro
e le fotocopie di un’agenda dell’istante, sia stata allestita nel periodo per
cui è stato richiesto il pagamento e che, pertanto, la stessa costituisca
perlomeno un valido e sufficiente “inizio di prova”. E questo malgrado nessun
documento sia stato controfirmato dal committente. Da un esame delle
annotazioni presenti nell’agenda, da cui emerge che gli ultimi lavori per E__________
__________ si sono svolti nel corso del maggio del 2009, il primo giudice ha
ritenuto che il credito non sia ancora prescritto, considerato che il 9
dicembre 2013 è stata interrotta la prescrizione mediante l’avvio di esecuzioni
nei confronti di ogni singolo membro della comunione ereditaria. Il Pretore ha
infine respinto la richiesta di prestazione di una garanzia da parte della CO 1,
ritenuto come gli eredi non abbiano sufficientemente dimostrato la fondatezza,
l’entità e l’ammontare di un loro eventuale danno.
4.Nel
reclamo RE 1, RE 2 e RE 3 contestano la decisione cui è giunto il Pretore, il
quale, a loro dire, ha erroneamente valutato la verosimiglianza del credito
basandosi soltanto sulla documentazione allestita unilateralmente dalla
sequestrante. Tali documenti, mai approvati dal defunto E__________, non
possono secondo loro costituire un “inizio di prova”, poiché non sono sorretti
da alcun elemento (indizio) oggettivo e concreto atto a dimostrare la
fondatezza delle pretese sollevate. In particolare, i rapporti di lavoro e le
fotocopie dell’agenda dell’istante presentati per la prima volta solo dopo la
formulazione dell’opposizione al sequestro, non sarebbero altro che un tentativo
per dimostrare come i lavori si siano protratti fino al maggio del 2009, così
da paralizzare l’eccezione di prescrizione sollevata dagli eredi. A mente loro
il prezzo della moquette sarebbe quello indicato nell’offerta sottoposta all’impresa
generale L__________ SA il 18 giugno 2008, poi fatturatole il 23 luglio 2008 e
dalla stessa saldato. In merito alla prescrizione, i reclamanti ribadiscono che
Fatti
i lavori si sono conclusi nel mese di luglio del 2008, data in cui la fattura è
stata inviata alla L__________ SA, motivo per cui il credito, fatto valere solo
nel dicembre 2013, sarebbe ampiamente prescritto, ritenuto che le singole
prestazioni della sequestrante non costituiscono un unico contratto. Oltre a
ciò gli eredi rimproverano al Pretore di avere considerato la prescrizione
interrotta sulla base di documenti (le domande di esecuzione) ch’egli stesso
aveva estromesso dagli atti. Infine i reclamanti ribadiscono la necessità d’imporre
alla sequestrante la prestazione di una garanzia.
5. Nelle
sue osservazioni al reclamo CO 1 riafferma che i lavori sono stati svolti tra
la primavera del 2008 e quella del 2009, e che le fatture sono state spedite
all’unico indirizzo noto alla sequestrante, ovvero a quello di __________.
Richiamate poi le due offerte della ditta __________ AG per la moquette (doc. V
e Z), la sequestrante osserva che lo stesso E__________ aveva optato per il
modello più caro, come si evince dalla lettera 17 giugno 2008 dello Studio d’architettura
__________. Per tale motivo, la fattura emessa alla L__________ SA riporta
unicamente la quota parte che tale società era disposta ad assumere, mentre l’importo
rimanente è stato messo a carico di E__________. Infine la sequestrante
contesta la prescrizione e la richiesta di prestazione di una garanzia.
6.Come
sostengono i reclamanti, le singole prestazioni fornite dalla sequestrante non
formano un’unità, e ad ogni modo la posa della moquette si distingue dagli
altri lavori, sia per natura che per i tempi di esecuzione (la posa della
moquette avendo preceduto, secondo le stesse allegazioni della sequestrante, le
altre prestazioni). Occorre quindi esaminare separatamente le due questioni.
6.1 Per
quanto riguarda la prima questione, si evince dalla lettera 17 giugno 2008
dello Studio __________ alla CO 1 (doc. BB) che “i signori” __________ avevano
deciso di sostituire la moquette prevista dalla committente L__________ SA nei
loro appartamenti (n. 17 e 18) con un altro modello, di tipo “Ruckstuhl
Roller Wolle” (doc. G). Non è neppure seriamente contestato che il lavoro
sia stato svolto. Dal profilo della prescrizione, la questione da risolvere è
piuttosto quella volta a stabilire quando il credito di CO 1 è diventato
esigibile. Orbene, salvo pattuizioni diverse non rese verosimili nel caso
concreto, il committente è tenuto a pagare la mercede prevista dal contratto di
appalto al momento della consegna dell’opera: ciò significa che la mercede è
esigibile non dal momento in cui l’opera è terminata e neppure dopo il suo esame
da parte del committente, ma dal momento della consegna (art. 372 cpv. 1 CO; Zindel/Pulver in: Basler Kommentar, Obligationenrecht
I, 4a ed. 2007, n. 2 e 5 ad art. 372 CO) o perlomeno dell’offerta di
consegna dell’opera (cfr. art. 82 CO). L’esigibilità del credito per
mercede è dunque indipendente dalla data in cui viene emessa la fattura, e ciò
per evitare che l’appaltatore posticipi a suo piacimento l’inizio del termine
di prescrizione (Zindel/Pulver, op.
cit., n. 6 ad art. 372; Chaix in:
Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 8 ad art. 372 CO).
6.2 Ora,
contrariamente a quanto reputa il primo giudice, dalle annotazioni riportate
nell’agenda (doc. EE) non si può dedurre che “non dovrebbe apparentemente
essere subentrata la prescrizione del credito” (sentenza impugnata, pag.
8). A prescindere dall’affidabilità di queste annotazioni verosimilmente
redatte dalla stessa sequestrante, esse comunque non si riferiscono ai lavori
di posa della moquette ma agli altri (e successivi) lavori. Il Pretore ha d’altronde
manifestamente misconosciuto che l’ultimo intervento per la “posa del tappeto”
secondo i precedenti rapporti di lavoro risulta avvenuto il 1° luglio 2008
(doc. CC), ciò che trova conferma nel fatto che la sequestrante ha trasmesso la
fattura alla L__________ SA per la quota di sua pertinenza il 21 luglio 2008
(doc. DD). Appare quindi verosimile che la mercede per la moquette sia
diventata esigibile nel mese di luglio 2008 e che il relativo credito si sia
prescritto cinque anni dopo, e meglio nel luglio del 2013 (art. 128 n. 3 CO). E
le domande di esecuzione del 9 dicembre 2013 (doc. GG, HH e II), che il
Pretore, contraddicendosi, ha considerato interruttive della prescrizione quand’anche
non le avesse ammesse agli atti (disposizione ordinatoria del 7 marzo 2014, ad
1§§), sono state presentate mentre il credito era già prescritto da ben quattro
mesi. La conclusione contraria del primo giudice si rivela quindi
manifestamente insostenibile alla luce della documentazione agli atti. Il
reclamo, sotto questo profilo, merita accoglimento.
6.3 Relativamente
alla parte del credito vantata dalla sequestrante per l’esecuzione degli altri
lavori che sostiene di aver svolto nell’abitazione di E__________, i reclamanti
rimproverano al Pretore di averne ammessa la verosimiglianza fondandosi
esclusivamente su atti processuali e documenti allestiti unilateralmente dalla
stessa e che non risultano mai essere stati resi noti al de cujus, ai
suoi eredi o alla convivente __________,né da loro approvati (reclamo, pag. 5
ad 2). Lamentano d’altronde l’assenza d’indicazioni sul momento in cui tali
prestazioni sarebbero state eseguite (pag. 11 in alto).
a) E
difatti, a parte le fatture (doc. C-G), che di regola non sono indizi oggettivi
idonei a rendere verosimili le prestazioni che elencano (sentenza della CEF 14.2010.65
del 7 ottobre 2010, consid. 5; Rep. 1998, pag. 298, consid. 1a), solo l’agenda
della sequestrante (doc. EE) accenna ad alcuni dei lavori in questione, anzi
quasi esclusivamente alla posa delle tende. Inoltre non è dato di sapere chi ha
redatto le annotazioni ivi contenute. Ora, come le fatture, gli altri elementi
allestiti unilateralmente dal creditore sequestrante, dai suoi organi o da
persone ausiliarie non sono di regola indizi oggettivi su cui fondare un
giudizio di verosimiglianza (cfr. le sentenze citate sopra). A sostegno
della sua decisione, il Pretore cita ancora le offerte relative ai tappeti
(doc. V-AA), lo scritto 17 giugno 2008 dello Studio d’architettura __________
(doc. BB), i rapporti di lavoro (doc. CC) e la fattura del 21 luglio 2008 (doc.
DD), che però riguardano tutti unicamente la posa della moquette. Insomma, non
vi sono nell’incarto indizi oggettivi e concreti che rendano verosimili, all’infuori
Considerandi
della posa della moquette, le prestazioni che la sequestrante allega di aver
fornito.
b) L’affidabilità
dell’agenda è poi dubbia perché sulle fotocopie di diverse pagine sono state
aggiunte alcune indicazioni manoscritte (ad es. “__________” sulle due prime
pagine). E ad ogni modo l’agenda non menziona chi ha ordinato i lavori né quali
essi di preciso fossero. Ora, dalle fatture inviate dalla sequestrante si
evince che una parte dei lavori sarebbero stati eseguiti nell’appartamento n.
17.
di proprietà della convivente del defunto E__________. Che essi siano stati
ordinati da quest’ultimo non risulta dagli atti. Non si sa neppure nulla sulla
data di consegna di cuscini, tovaglie e tovaglioli. Tutto s’ignora altresì sull’ordinazione:
non è credibile che le maestranze abbiano lavorato senza indicazioni scritte né
che le fatture siano state allestite senza l’ausilio di appunti scritti più
precisi delle scarne annotazioni dell’agenda. Contrariamente a quanto afferma
nelle osservazioni al reclamo (ad n. 4), la sequestrante avrebbe quindi avuto
modo di sostanziare meglio le proprie pretese. Non avendolo fatto, le sue rimangono
semplici affermazioni di parte.
c) Disturba,
invero, che i reclamanti non abbiano in questa sede esplicitamente contestato
la fornitura delle tende e delle altre opere di tappezziere, limitandosi a
sostenere che la stessa non è stata resa verosimile. In effetti, fatti non contestati
non devono essere – in procedure sommaria – resi verosimili (cfr. art. 150
cpv. 1 CPC). Sta però di fatto che in prima sede i reclamanti hanno scritto
nell’opposizione al sequestro (pag. 3 ad 2) che i lavori non risultavano loro
essere stati effettivamente eseguiti, tanto meno nell’appartamento n. 18 di
proprietà del de cujus. Tale contestazione non essendo stata messa in
discussione né dal Pretore né dalla controparte i reclamanti non avevano motivo
di ripresentarla in seconda istanza. E non può essere rimproverato loro di
porre in dubbio una relazione contrattuale che gli atti non rendono verosimile,
visto che non vi hanno partecipato e ne sono venuti a conoscenza oltre tre anni
dopo il decesso del preteso committente.
d) In
presenza di così tanti e seri dubbi, il Pretore non poteva senza arbitrio
ritenere che la tesi della sequestrante fosse corroborata da un “inizio di
prova” (secondo la terminologia della DTF 107 III 36 segg. consid. 3 e 5),
tanto meno richiamando la lettera 5 febbraio 2014 (doc. 7) del patrocinatore
della sequestrante al collega di controparte (sentenza impugnata, pag. 6). E
senza indizi oggettivi egli non poteva considerare verosimile il credito della
sequestrante (sentenza della CEF 14.2010.65 del 7 ottobre 2010, consid. 5). Il
reclamo va quindi accolto anche su questo punto.
7.
Per
l’art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore
che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può
obbligarlo a prestare garanzia.
7.1
Il creditore può essere costretto d’ufficio a
prestare garanzia già con lo stesso decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 n. 5
LEF), ove il credito o la causa di sequestro siano dubbi. Lo può essere anche a
uno stadio ulteriore, a richiesta del debitore o del terzo che si pretende leso
dal provvedimento, in particolare quando la verosimiglianza del credito sia poi scemata (v. DTF 113 III 94 consid. 6; DTF 112 III
112.
consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_757/2010 del 20 aprile 2011 consid.
2.
). Al giudice del sequestro è lasciato un ampio margine di apprezzamento, onde
tenere conto delle particolarità della fattispecie.
Tra i
criteri pertinenti per determinare l’eventuale danno consecutivo ad un
sequestro ingiustificato si annoverano, segnatamente, gli oneri processuali, la
durata presumibile e la complessità della procedura di opposizione e del
processo di convalida del sequestro (cfr. DTF 113 III 100 segg.), così
come gli interessi – pari in linea di massima a due anni – dei prestiti contratti
dal debitore (o dal terzo) quale palliativo per la privazione dei propri averi
(sentenza 5A_757/2010 citata sopra, consid. 2.2). Non vi rientrano invece le
spese di sequestro e dell’esecuzione a convalida del sequestro, in quanto sono
anticipate dal preteso creditore (art. 68 cpv. 1 LEF). Incombe al richiedente l’onere
di rendere verosimile il danno che ritiene di subire (cfr. DTF 126 III
100, consid. 5c). L’obbligo di risarcimento è ridotto se il debitore o il terzo
non adempiono il proprio dovere di diminuire il danno e decade del tutto se
essi commettono una colpa così grave da interrompere il nesso di causalità
(decisione del Tribunale federale 5A_165/2010 del 10 maggio 2010, consid.
2.3
).
7.2
Nel
caso concreto, gli eredi fu __________ ripropongono in questa sede la richiesta
di condannare la sequestrante a prestare una garanzia equivalente almeno all’importo
(di fr. 61'246.40) del credito vantato nei loro confronti. Espongono che
la restrizione della facoltà di disporre annotata sul fondo messo in vendita distoglierà
l’attenzione di potenziali acquirenti, così che per procedere alla sua vendita
essi potrebbero essere costretti a pagare tale somma per rientrare nella libera
disponibilità del fondo, tanto più che l’esecuzione promossa dalla sequestrante
a convalida del sequestro nei confronti di RE 1 potrebbe condurre a breve alla
vendita forzata del fondo, avendo la stessa omesso d’interporre opposizione. A
ciò si aggiungono – essi sostengono – le “ingenti” spese già esposte nella fase
preprocessuale. Ora, ricordano i reclamanti, la sequestrante potrebbe trovarsi
in uno stato d’insolvenza, essendone stato recentemente dichiarato il fallimento.
Il rischio di un’infruttuosa rivalsa per i danni causati da un sequestro
infondato è quindi a parer loro elevatissimo.
7.3
Al
di là del fatto che i reclamanti non hanno reso verosimile che nel caso
concreto possibili interessati si siano ritirati a causa dell’annotazione del
sequestro a registro fondiario, essi potrebbero comunque ovviare al problema
fornendo al (potenziale) acquirente una garanzia per l’importo oggetto dell’annotazione.
In caso di vittoria nella procedura di opposizione – come si verifica in questa
sede – il sequestro sarà revocato e i reclamanti potranno svincolare la
garanzia; nell’ipotesi inversa, ad ogni modo essi non potrebbero vantare alcuna
pretesa risarcitoria nei confronti della sequestrante sulla scorta dell’art.
273.
LEF. Il danno a cui accennano non pare quindi verosimile, tanto meno per
l’importo rivendicato. Quanto all’esecuzione
contro RE 1, con ogni verosimiglianza essa decadrà insieme al foro del
sequestro (v. sentenza della CEF 15.2014.21 del 27 marzo 2014, consid. 2). Per
quanto riguarda infine le spese preprocessuali, la documentazione citata (doc.
5-7) non contiene alcuna indicazione su dispendio o onorari né i reclamanti
quantificano e sostanziano la loro pretesa, che sicuramente non raggiungerà fr. 61'246.40.
E l’art. 42 cpv. 2 CO concerne il merito, non la fissazione della garanzia
giusta l’art. 273 LEF. Il reclamo non merita dunque accoglimento su questo punto.
8.
In
definitiva, il reclamo va così accolto limitatamente alla conclusione intesa
alla revoca del sequestro. Le spese processuali
(art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) e le ripetibili (art. 95 cpv.
3.
CPC) seguono la reciproca ed equivalente soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 61'246.40
supera la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il
reclamo è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 della
sentenza impugnata sono riformati come segue:
1.
L’istanza (opposizione al sequestro) di RE 1, RE 2 e RE 3 è accolta e di
conseguenza il sequestro n. __________ del 6 dicembre 2013 è revocato.
È
invece respinta la richiesta di prestazione di garanzia.
2.
Le spese processuali di fr. 400.– sono poste a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Le
spese processuali di fr. 650.– relative al presente giudizio, già
anticipate dai reclamanti, sono poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Notificazione
a:
–e
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).