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Decisione

14.2014.91

Opposizione al sequestro. Contratto di appalto. Contestazione della verosimiglianza del credito. Prescrizione. Garanzia ex art. 273 LEF

29 ottobre 2014Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori si sono conclusi nel mese di luglio del 2008, data in cui la fattura è

stata inviata alla L__________ SA, motivo per cui il credito, fatto valere solo

nel dicembre 2013, sarebbe ampiamente prescritto, ritenuto che le singole

prestazioni della sequestrante non costituiscono un unico contratto. Oltre a

ciò gli eredi rimproverano al Pretore di avere considerato la prescrizione

interrotta sulla base di documenti (le domande di esecuzione) ch’egli stesso

aveva estromesso dagli atti. Infine i reclamanti ribadiscono la necessità d’imporre

alla sequestrante la prestazione di una garanzia.

5. Nelle

sue osservazioni al reclamo CO 1 riafferma che i lavori sono stati svolti tra

la primavera del 2008 e quella del 2009, e che le fatture sono state spedite

all’unico indirizzo noto alla sequestrante, ovvero a quello di __________.

Richiamate poi le due offerte della ditta __________ AG per la moquette (doc. V

e Z), la sequestrante osserva che lo stesso E__________ aveva optato per il

modello più caro, come si evince dalla lettera 17 giugno 2008 dello Studio d’architettura

__________. Per tale motivo, la fattura emessa alla L__________ SA riporta

unicamente la quota parte che tale società era disposta ad assumere, mentre l’importo

rimanente è stato messo a carico di E__________. Infine la sequestrante

contesta la prescrizione e la richiesta di prestazione di una garanzia.

6.Come

sostengono i reclamanti, le singole prestazioni fornite dalla sequestrante non

formano un’unità, e ad ogni modo la posa della moquette si distingue dagli

altri lavori, sia per natura che per i tempi di esecuzione (la posa della

moquette avendo preceduto, secondo le stesse allegazioni della sequestrante, le

altre prestazioni). Occorre quindi esaminare separatamente le due questioni.

6.1 Per

quanto riguarda la prima questione, si evince dalla lettera 17 giugno 2008

dello Studio __________ alla CO 1 (doc. BB) che “i signori” __________ avevano

deciso di sostituire la moquette prevista dalla committente L__________ SA nei

loro appartamenti (n. 17 e 18) con un altro modello, di tipo “Ruckstuhl

Roller Wolle” (doc. G). Non è neppure seriamente contestato che il lavoro

sia stato svolto. Dal profilo della prescrizione, la questione da risolvere è

piuttosto quella volta a stabilire quando il credito di CO 1 è diventato

esigibile. Orbene, salvo pattuizioni diverse non rese verosimili nel caso

concreto, il committente è tenuto a pagare la mercede prevista dal contratto di

appalto al momento della consegna dell’opera: ciò significa che la mercede è

esigibile non dal momento in cui l’opera è terminata e neppure dopo il suo esame

da parte del committente, ma dal momento della consegna (art. 372 cpv. 1 CO; Zindel/Pulver in: Basler Kommentar, Obligationenrecht

I, 4a ed. 2007, n. 2 e 5 ad art. 372 CO) o perlomeno dell’offerta di

consegna dell’opera (cfr. art. 82 CO). L’esigibilità del credito per

mercede è dunque indipendente dalla data in cui viene emessa la fattura, e ciò

per evitare che l’appaltatore posticipi a suo piacimento l’inizio del termine

di prescrizione (Zindel/Pulver, op.

cit., n. 6 ad art. 372; Chaix in:

Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 8 ad art. 372 CO).

6.2 Ora,

contrariamente a quanto reputa il primo giudice, dalle annotazioni riportate

nell’agenda (doc. EE) non si può dedurre che “non dovrebbe apparentemente

essere subentrata la prescrizione del credito” (sentenza impugnata, pag.

8). A prescindere dall’affidabilità di queste annotazioni verosimilmente

redatte dalla stessa sequestrante, esse comunque non si riferiscono ai lavori

di posa della moquette ma agli altri (e successivi) lavori. Il Pretore ha d’altronde

manifestamente misconosciuto che l’ultimo intervento per la “posa del tappeto”

secondo i precedenti rapporti di lavoro risulta avvenuto il 1° luglio 2008

(doc. CC), ciò che trova conferma nel fatto che la sequestrante ha trasmesso la

fattura alla L__________ SA per la quota di sua pertinenza il 21 luglio 2008

(doc. DD). Appare quindi verosimile che la mercede per la moquette sia

diventata esigibile nel mese di luglio 2008 e che il relativo credito si sia

prescritto cinque anni dopo, e meglio nel luglio del 2013 (art. 128 n. 3 CO). E

le domande di esecuzione del 9 dicembre 2013 (doc. GG, HH e II), che il

Pretore, contraddicendosi, ha considerato interruttive della prescrizione quand’anche

non le avesse ammesse agli atti (disposizione ordinatoria del 7 marzo 2014, ad

1§§), sono state presentate mentre il credito era già prescritto da ben quattro

mesi. La conclusione contraria del primo giudice si rivela quindi

manifestamente insostenibile alla luce della documentazione agli atti. Il

reclamo, sotto questo profilo, merita accoglimento.

6.3 Relativamente

alla parte del credito vantata dalla sequestrante per l’esecuzione degli altri

lavori che sostiene di aver svolto nell’abitazione di E__________, i reclamanti

rimproverano al Pretore di averne ammessa la verosimiglianza fondandosi

esclusivamente su atti processuali e documenti allestiti unilateralmente dalla

stessa e che non risultano mai essere stati resi noti al de cujus, ai

suoi eredi o alla convivente __________,né da loro approvati (reclamo, pag. 5

ad 2). Lamentano d’altronde l’assenza d’indicazioni sul momento in cui tali

prestazioni sarebbero state eseguite (pag. 11 in alto).

a) E

difatti, a parte le fatture (doc. C-G), che di regola non sono indizi oggettivi

idonei a rendere verosimili le prestazioni che elencano (sentenza della CEF 14.2010.65

del 7 ottobre 2010, consid. 5; Rep. 1998, pag. 298, consid. 1a), solo l’agenda

della sequestrante (doc. EE) accenna ad alcuni dei lavori in questione, anzi

quasi esclusivamente alla posa delle tende. Inoltre non è dato di sapere chi ha

redatto le annotazioni ivi contenute. Ora, come le fatture, gli altri elementi

allestiti unilateralmente dal creditore sequestrante, dai suoi organi o da

persone ausiliarie non sono di regola indizi oggettivi su cui fondare un

giudizio di verosimiglianza (cfr. le sentenze citate sopra). A sostegno

della sua decisione, il Pretore cita ancora le offerte relative ai tappeti

(doc. V-AA), lo scritto 17 giugno 2008 dello Studio d’architettura __________

(doc. BB), i rapporti di lavoro (doc. CC) e la fattura del 21 luglio 2008 (doc.

DD), che però riguardano tutti unicamente la posa della moquette. Insomma, non

vi sono nell’incarto indizi oggettivi e concreti che rendano verosimili, all’infuori

Considerandi

della posa della moquette, le prestazioni che la sequestrante allega di aver

fornito.

b) L’affidabilità

dell’agenda è poi dubbia perché sulle fotocopie di diverse pagine sono state

aggiunte alcune indicazioni manoscritte (ad es. “__________” sulle due prime

pagine). E ad ogni modo l’agenda non menziona chi ha ordinato i lavori né quali

essi di preciso fossero. Ora, dalle fatture inviate dalla sequestrante si

evince che una parte dei lavori sarebbero stati eseguiti nell’appartamento n.

17.

di proprietà della convivente del defunto E__________. Che essi siano stati

ordinati da quest’ultimo non risulta dagli atti. Non si sa neppure nulla sulla

data di consegna di cuscini, tovaglie e tovaglioli. Tutto s’ignora altresì sull’ordinazione:

non è credibile che le maestranze abbiano lavorato senza indicazioni scritte né

che le fatture siano state allestite senza l’ausilio di appunti scritti più

precisi delle scarne annotazioni dell’agenda. Contrariamente a quanto afferma

nelle osservazioni al reclamo (ad n. 4), la sequestrante avrebbe quindi avuto

modo di sostanziare meglio le proprie pretese. Non avendolo fatto, le sue rimangono

semplici affermazioni di parte.

c) Disturba,

invero, che i reclamanti non abbiano in questa sede esplicitamente contestato

la fornitura delle tende e delle altre opere di tappezziere, limitandosi a

sostenere che la stessa non è stata resa verosimile. In effetti, fatti non contestati

non devono essere – in procedure sommaria – resi verosimili (cfr. art. 150

cpv. 1 CPC). Sta però di fatto che in prima sede i reclamanti hanno scritto

nell’opposizione al sequestro (pag. 3 ad 2) che i lavori non risultavano loro

essere stati effettivamente eseguiti, tanto meno nell’appartamento n. 18 di

proprietà del de cujus. Tale contestazione non essendo stata messa in

discussione né dal Pretore né dalla controparte i reclamanti non avevano motivo

di ripresentarla in seconda istanza. E non può essere rimproverato loro di

porre in dubbio una relazione contrattuale che gli atti non rendono verosimile,

visto che non vi hanno partecipato e ne sono venuti a conoscenza oltre tre anni

dopo il decesso del preteso committente.

d) In

presenza di così tanti e seri dubbi, il Pretore non poteva senza arbitrio

ritenere che la tesi della sequestrante fosse corroborata da un “inizio di

prova” (secondo la terminologia della DTF 107 III 36 segg. consid. 3 e 5),

tanto meno richiamando la lettera 5 febbraio 2014 (doc. 7) del patrocinatore

della sequestrante al collega di controparte (sentenza impugnata, pag. 6). E

senza indizi oggettivi egli non poteva considerare verosimile il credito della

sequestrante (sentenza della CEF 14.2010.65 del 7 ottobre 2010, consid. 5). Il

reclamo va quindi accolto anche su questo punto.

7.

Per

l’art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore

che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può

obbligarlo a prestare garanzia.

7.1

Il creditore può essere costretto d’ufficio a

prestare garanzia già con lo stesso decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 n. 5

LEF), ove il credito o la causa di sequestro siano dubbi. Lo può essere anche a

uno stadio ulteriore, a richiesta del debitore o del terzo che si pretende leso

dal provvedimento, in particolare quando la verosimiglianza del credito sia poi scemata (v. DTF 113 III 94 con­sid. 6; DTF 112 III

112.

consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_757/2010 del 20 aprile 2011 consid.

2.

). Al giudice del sequestro è lasciato un ampio margine di apprezzamento, onde

tenere conto delle particolarità della fattispecie.

Tra i

criteri pertinenti per determinare l’eventuale danno consecutivo ad un

sequestro ingiustificato si annoverano, segnatamente, gli oneri processuali, la

durata presumibile e la complessità della procedura di opposizione e del

processo di convalida del sequestro (cfr. DTF 113 III 100 segg.), così

come gli interessi – pari in linea di massima a due anni – dei prestiti contratti

dal debitore (o dal terzo) quale palliativo per la privazione dei propri averi

(sentenza 5A_757/2010 citata sopra, consid. 2.2). Non vi rientrano invece le

spese di sequestro e dell’esecuzione a convalida del sequestro, in quanto sono

anticipate dal preteso creditore (art. 68 cpv. 1 LEF). Incombe al richiedente l’onere

di rendere verosimile il danno che ritiene di subire (cfr. DTF 126 III

100, consid. 5c). L’obbligo di risarcimento è ridotto se il debitore o il terzo

non adempiono il proprio dovere di diminuire il danno e decade del tutto se

essi commettono una colpa così grave da interrompere il nesso di causalità

(decisione del Tribunale federale 5A_165/2010 del 10 maggio 2010, consid.

2.3

).

7.2

Nel

caso concreto, gli eredi fu __________ ripropongono in questa sede la richiesta

di condannare la sequestrante a prestare una garanzia equivalente almeno all’importo

(di fr. 61'246.40) del credito vantato nei loro confronti. Espongono che

la restrizione della facoltà di disporre annotata sul fondo messo in vendita distoglierà

l’attenzione di potenziali acquirenti, così che per procedere alla sua vendita

essi potrebbero essere costretti a pagare tale somma per rientrare nella libera

disponibilità del fondo, tanto più che l’esecuzione promossa dalla sequestrante

a convalida del sequestro nei confronti di RE 1 potrebbe condurre a breve alla

vendita forzata del fondo, avendo la stessa omesso d’interporre opposizione. A

ciò si aggiungono – essi sostengono – le “ingenti” spese già esposte nella fase

preprocessuale. Ora, ricordano i reclamanti, la sequestrante potrebbe trovarsi

in uno stato d’insolvenza, essendone stato recentemente dichiarato il fallimento.

Il rischio di un’infruttuosa rivalsa per i danni causati da un sequestro

infondato è quindi a parer loro elevatissimo.

7.3

Al

di là del fatto che i reclamanti non hanno reso verosimile che nel caso

concreto possibili interessati si siano ritirati a causa dell’annotazione del

sequestro a registro fondiario, essi potrebbero comunque ovviare al problema

fornendo al (potenziale) acquirente una garanzia per l’importo oggetto dell’annotazione.

In caso di vittoria nella procedura di opposizione – come si verifica in questa

sede – il sequestro sarà revocato e i reclamanti potranno svincolare la

garanzia; nell’ipotesi inversa, ad ogni modo essi non potrebbero vantare alcuna

pretesa risarcitoria nei confronti della sequestrante sulla scorta dell’art.

273.

LEF. Il danno a cui accennano non pare quindi verosimile, tanto meno per

l’importo rivendicato. Quanto all’esecuzione

contro RE 1, con ogni verosimiglianza essa decadrà insieme al foro del

sequestro (v. sentenza della CEF 15.2014.21 del 27 marzo 2014, consid. 2). Per

quanto riguarda infine le spese preprocessuali, la documentazione citata (doc.

5-7) non contiene alcuna indicazione su dispendio o onorari né i reclamanti

quantificano e sostanziano la loro pretesa, che sicuramente non raggiungerà fr. 61'246.40.

E l’art. 42 cpv. 2 CO concerne il merito, non la fissazione della garanzia

giusta l’art. 273 LEF. Il reclamo non merita dunque accoglimento su questo punto.

8.

In

definitiva, il reclamo va così accolto limitatamente alla conclusione intesa

alla revoca del sequestro. Le spese processuali

(art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) e le ripetibili (art. 95 cpv.

3.

CPC) seguono la reciproca ed equivalente soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 61'246.40

supera la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il

reclamo è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 della

sentenza impugnata sono riformati come segue:

1.

L’istanza (opposizione al sequestro) di RE 1, RE 2 e RE 3 è accolta e di

conseguenza il sequestro n. __________ del 6 dicembre 2013 è revocato.

È

invece respinta la richiesta di prestazione di garanzia.

2.

Le spese processuali di fr. 400.– sono poste a carico delle parti

in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

II. Le

spese processuali di fr. 650.– relative al presente giudizio, già

anticipate dai reclamanti, sono poste a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

III. Notificazione

a:

–e

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).