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Decisione

14.2014.95

Fallimento. Termine di perenzione per presentare la domanda di fallimento. Computo. Obbligo di verifica del giudice

1 luglio 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I termini di perenzione dell’art. 166 cpv. 2 LEF ricominciano a decorrere dal momento

in cui la decisione che rigetta l’opposizione è esecutiva, ovvero dalla sua

notifica ove sia stata emessa in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC; DTF

106 III 51, consid. 3; Hunkeler

in: SchKG, Kurzkommentar, 2009, n.

6 ad art. 166 LEF) rispettivamente dal suo passaggio in giudicato qualora, come

nella fattispecie, sia stata pronunciata in procedura ordinaria o semplificata,

l’appello, contrariamente al reclamo, avendo effetto sospensivo automatico

(art. 315 cpv. 1 e 325 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_866/2012

del 1° febbraio 2013 consid. 4.1).

4.1 Nella

fattispecie, tra la notifica del precetto esecutivo alla convenuta, avvenuta il

27 giugno 2012 (doc. B), e la presentazione dell’istanza di fallimento,

verificatasi il 27 febbraio 2014, sono trascorsi venti mesi. Il termine di quindici

mesi stabilito dall’art. 166 cpv. 2 LEF è tuttavia rimasto sospeso durante la

causa a procedura semplificata promossa dalla reclamante il 5 febbraio 2013

davanti alla Pretura di Lugano, sezione 3, al termine della quale, con sentenza

del 19 novembre notificata all’attrice il 21 novembre 2013, il Pretore ha in

particolare rigettato l’opposi­zi­one interposta dall’escussa limitatamente a fr. 13'126.30

oltre interessi (v. sopra consid. 1.2). Deducendo i circa dieci mesi e mezzo intercorrenti

tra la petizione 5 febbraio 2013 e il passaggio in giudicato della sentenza del

19 novembre 2013 dai venti mesi che separano la notifica del precetto dall’istanza

di fallimento, si verifica che il termine di perenzione di 15 mesi è stato ampiamente

rispettato, senza che sia necessario stabilire se il termine è rimasto sospeso

anche durante la procedura di conciliazione, obbligatoria (art. 197 CPC),

iniziata con l’istanza di conciliazione (a una data che non si evince dagli

atti) e terminata con il rilascio dell’autorizzazione ad agire (il 12 novembre

Considerandi

2012).

4.2

A

futura memoria, è opportuno ricordare che il giudice di fallimento deve

accertare d’ufficio il rispetto del termine di perenzione dell’art. 166 cpv. 2

LEF (DTF 106 III 54 consid. 2) e pertanto anche dei fatti rilevanti al riguardo

(cfr. art. 255 lett. a CPC). Non vi

sono validi motivi per pensare che tale dovere non si estenda anche alle

circostanze a favore dell’istante (cfr. DTF 128 III 411 seg. consid. 3.2.1;

Bohnet, in: CPC commenté, 2011, n.

5.

ad art. 255 CPC), almeno quando il giudice ne ha conoscenza, ciò che è

verosimile nell’ipotesi in esame. Dal fatto che l’ufficio d’ese­cu­zione

abbia emesso la comminatoria di fallimento si può infatti dedurre con buona

probabilità la preesistenza di una procedura di rigetto dell’opposizione. Ad

ogni modo respingere l’istanza senza fissare all’istante un termine per

produrre gli atti necessari alla pronuncia del fallimento – compresa un’eventuale

decisione che rigetta l’opposizione – è costitutiva di formalismo eccessivo se

sussiste il rischio ch’egli non possa più ripresentare la domanda di fallimento

prima della perenzione del suo diritto (Nordmann,

op. cit., n. 7 ad art. 166; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 11 ad art. 166 LEF). L’interpello dell’istan­te

(possibile anche in procedura sommaria: ad es. Hurni,

in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 56 CPC) è

del resto conforme al principio di economia di procedura, nella misura in cui è

idoneo a prevenire l’in­oltro di reclami manifestamente fondati come quello in esame.

5.

Ciò

posto, il Pretore avrebbe dovuto entrare nel merito dell’istanza. Essendo la

causa matura per il giudizio, la Camera può ad ogni modo statuire essa stessa

sull’istanza (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), come peraltro chiede la reclamante.

Ora, in assenza di motivi di reiezione della domanda di fallimento (art. 172

LEF) o di differimento della decisione (art. 173 e 173a LEF), l’istanza

merita accoglimento (art. 171 LEF). La decisione impugnata va riformata nel

senso della pronuncia del fallimento di CO 1. La tassa di giustizia e le

ripetibili in ambo le sedi sono poste a carico della massa fallimentare (art.

52, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il

reclamo è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:

1.

È pronunciato il fallimento di

CO 1, __________, a far tempo da mercoledì 2 luglio 2014 alle ore 10:00.

2.

La creditrice è responsabile

delle spese fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivo o alla

pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 169 LEF). L’Ufficio dei

fallimenti di Lugano ne potrà chiedere l’anticipazione (art. 68 LEF).

3.

La tassa di giustizia di

complessivi fr. 80.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico

della massa fallimentare, che rifonderà all’istante fr. 100.– per

ripetibili.

II. La

tassa di giustizia di fr. 150.–, già anticipata dalla reclamante, è posta

a carico della massa fallimentare, che rifonderà all’istante fr. 200.– per

ripetibili.

III. Notificazione

a:

– ;

– ;

– Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

– Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).