14.2014.95
Fallimento. Termine di perenzione per presentare la domanda di fallimento. Computo. Obbligo di verifica del giudice
1 luglio 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.95
Lugano
1 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5 promossa con istanza 27 febbraio 2014 da:
RE 1,
(patrocinata dall’avv. dott. PA 1)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 30 aprile 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 10 aprile 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, con
istanza del 27 febbraio 2014 RE 1 (l’escutente) ha chiesto il fallimento di CO
1 (l’escussa) per il mancato pagamento di fr. 13'126.20 oltre interessi
del 5% dal 3 ottobre 2011 e spese esecutive.
B. All’udienza
di discussione indetta per il 2 aprile 2014, in seguito rinviata al 9 aprile, è comparso unicamente il rappresentante legale dell’escutente.
C. Statuendo
con decisione 10 aprile 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 80.– a carico dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata l’escutente è insorta a questa Camera con un reclamo
del 30 aprile 2014 per ottenere l’accoglimento dell’istanza e la pronuncia del
fallimento della convenuta.
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di
prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è
dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione di fallimento è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1
LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 30 aprile 2014 contro la sentenza notificata
al patrocinatore dell’istante l’11 aprile 2014, tenuto conto del fatto che il
termine di ricorso è scaduto il terzo giorno feriale dopo la fine delle ferie
pasquali (art. 56 n. 2 e 63 LEF, per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC) –
ovvero venerdì 2 maggio – in concreto il reclamo è tempestivo e quindi, sotto
questo aspetto, ammissibile.
1.2 Giusta
l’art. 174 cpv. 1 LEF, le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si
sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. Tale facoltà
comprende la possibilità di produrre nuovi mezzi di prova compatibili con il
carattere sommario della procedura, quindi essenzialmente documenti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a
ed. 2010, n. 19 ad art. 174 LEF). Siccome anteriori alla decisione impugnata,
nel caso specifico sono quindi ammissibili i documenti (da B a G) acclusi al
reclamo, e segnatamente la decisione del 19 novembre 2013 nella causa __________,
con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, accogliendo parzialmente
la petizione di RE 1, ha condannato CO 1 a pagarle fr. 13'126.20 oltre
interessi al 5% dal 25 giugno 2012 ed entro tali limiti ha rigettato in via
definitiva l’opposizione interposta alla nota esecuzione (doc. C).
2. Nella
decisione impugnata, richiamato l’art. 166 cpv. 2 LEF che stabilisce un termine
di perenzione di 15 mesi per presentare la domanda di fallimento, il Pretore ha
implicitamente constatato come tra la notifica del precetto esecutivo (il 27
giugno 2012) e la presentazione della domanda di fallimento (il 27 febbraio
2014) fossero trascorsi più di 15 mesi e ha quindi respinto la domanda di
fallimento, ritenendo di non poter verificare la durata della sospensione del
termine durante la procedura di rigetto dell’opposizione, dato che l’istante
non aveva prodotto la decisione che rigetta l’opposizione.
3. Nel
reclamo l’escutente rimprovera al Pretore di non aver considerato che sia la
domanda di proseguire l’esecuzione che la comminatoria di fallimento sono state
emesse sulla base di una decisione passata in giudicato, nella quale viene
riconosciuto il credito vantato dalla stessa nei confronti dell’escussa. Per la
reclamante il Pretore avrebbe potuto ottenere tale decisione con una semplice
richiesta alla parte istante, al giudice che l’ha emanata o all’Ufficio di
esecuzione di Lugano. Evidenziando di avere allegato tale decisione al reclamo,
l’istante chiede che sia dichiarato il fallimento della convenuta.
4. In
virtù dell’art. 166 cpv. cpv. 1 LEF, decorso il termine di venti giorni dalla
notificazione della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il
precetto, può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato.
Tale diritto si estingue quindici mesi dopo la notificazione del precetto
esecutivo. Se è stata fatta opposizione, questo termine rimane sospeso a
partire dal giorno in cui l’azione fu promossa sino a quello della sua definizione
giudiziale (art. 166 cpv. 2 LEF). Ciò vale anche sia per le azioni di merito
sia per le procedure sommarie di rigetto dell’opposizione (Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG II,
2a ed. 2010, n. 16 ad art. 166 LEF; Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1146).
Fatti
I termini di perenzione dell’art. 166 cpv. 2 LEF ricominciano a decorrere dal momento
in cui la decisione che rigetta l’opposizione è esecutiva, ovvero dalla sua
notifica ove sia stata emessa in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC; DTF
106 III 51, consid. 3; Hunkeler
in: SchKG, Kurzkommentar, 2009, n.
6 ad art. 166 LEF) rispettivamente dal suo passaggio in giudicato qualora, come
nella fattispecie, sia stata pronunciata in procedura ordinaria o semplificata,
l’appello, contrariamente al reclamo, avendo effetto sospensivo automatico
(art. 315 cpv. 1 e 325 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_866/2012
del 1° febbraio 2013 consid. 4.1).
4.1 Nella
fattispecie, tra la notifica del precetto esecutivo alla convenuta, avvenuta il
27 giugno 2012 (doc. B), e la presentazione dell’istanza di fallimento,
verificatasi il 27 febbraio 2014, sono trascorsi venti mesi. Il termine di quindici
mesi stabilito dall’art. 166 cpv. 2 LEF è tuttavia rimasto sospeso durante la
causa a procedura semplificata promossa dalla reclamante il 5 febbraio 2013
davanti alla Pretura di Lugano, sezione 3, al termine della quale, con sentenza
del 19 novembre notificata all’attrice il 21 novembre 2013, il Pretore ha in
particolare rigettato l’opposizione interposta dall’escussa limitatamente a fr. 13'126.30
oltre interessi (v. sopra consid. 1.2). Deducendo i circa dieci mesi e mezzo intercorrenti
tra la petizione 5 febbraio 2013 e il passaggio in giudicato della sentenza del
19 novembre 2013 dai venti mesi che separano la notifica del precetto dall’istanza
di fallimento, si verifica che il termine di perenzione di 15 mesi è stato ampiamente
rispettato, senza che sia necessario stabilire se il termine è rimasto sospeso
anche durante la procedura di conciliazione, obbligatoria (art. 197 CPC),
iniziata con l’istanza di conciliazione (a una data che non si evince dagli
atti) e terminata con il rilascio dell’autorizzazione ad agire (il 12 novembre
Considerandi
2012).
4.2
A
futura memoria, è opportuno ricordare che il giudice di fallimento deve
accertare d’ufficio il rispetto del termine di perenzione dell’art. 166 cpv. 2
LEF (DTF 106 III 54 consid. 2) e pertanto anche dei fatti rilevanti al riguardo
(cfr. art. 255 lett. a CPC). Non vi
sono validi motivi per pensare che tale dovere non si estenda anche alle
circostanze a favore dell’istante (cfr. DTF 128 III 411 seg. consid. 3.2.1;
Bohnet, in: CPC commenté, 2011, n.
5.
ad art. 255 CPC), almeno quando il giudice ne ha conoscenza, ciò che è
verosimile nell’ipotesi in esame. Dal fatto che l’ufficio d’esecuzione
abbia emesso la comminatoria di fallimento si può infatti dedurre con buona
probabilità la preesistenza di una procedura di rigetto dell’opposizione. Ad
ogni modo respingere l’istanza senza fissare all’istante un termine per
produrre gli atti necessari alla pronuncia del fallimento – compresa un’eventuale
decisione che rigetta l’opposizione – è costitutiva di formalismo eccessivo se
sussiste il rischio ch’egli non possa più ripresentare la domanda di fallimento
prima della perenzione del suo diritto (Nordmann,
op. cit., n. 7 ad art. 166; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 11 ad art. 166 LEF). L’interpello dell’istante
(possibile anche in procedura sommaria: ad es. Hurni,
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 56 CPC) è
del resto conforme al principio di economia di procedura, nella misura in cui è
idoneo a prevenire l’inoltro di reclami manifestamente fondati come quello in esame.
5.
Ciò
posto, il Pretore avrebbe dovuto entrare nel merito dell’istanza. Essendo la
causa matura per il giudizio, la Camera può ad ogni modo statuire essa stessa
sull’istanza (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), come peraltro chiede la reclamante.
Ora, in assenza di motivi di reiezione della domanda di fallimento (art. 172
LEF) o di differimento della decisione (art. 173 e 173a LEF), l’istanza
merita accoglimento (art. 171 LEF). La decisione impugnata va riformata nel
senso della pronuncia del fallimento di CO 1. La tassa di giustizia e le
ripetibili in ambo le sedi sono poste a carico della massa fallimentare (art.
52, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il
reclamo è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:
1.
È pronunciato il fallimento di
CO 1, __________, a far tempo da mercoledì 2 luglio 2014 alle ore 10:00.
2.
La creditrice è responsabile
delle spese fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivo o alla
pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 169 LEF). L’Ufficio dei
fallimenti di Lugano ne potrà chiedere l’anticipazione (art. 68 LEF).
3.
La tassa di giustizia di
complessivi fr. 80.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico
della massa fallimentare, che rifonderà all’istante fr. 100.– per
ripetibili.
II. La
tassa di giustizia di fr. 150.–, già anticipata dalla reclamante, è posta
a carico della massa fallimentare, che rifonderà all’istante fr. 200.– per
ripetibili.
III. Notificazione
a:
– ;
– ;
– Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
– Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).