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Decisione

14.2014.96

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mancata intimazione alla parte istante delle osservazioni di controparte sull’istanza. Violazione del diritto di essere sentito

24 settembre 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 marzo 2014,

l’escutente, designata come “PRE 1”, ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla

Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 12 maggio 2014.

C. Statuendo

con decisione del 10 aprile 2014, il Giudice di pace ha stralciato la procedura

dal ruolo, senza prelievo di alcuna tassa di giustizia.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30

aprile 2014, lamentandosi di non avere avuto la possibilità di essere sentita e

chiedendo “un esame” della decisione impugnata. Nelle sue osservazioni del 12 maggio 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo nella misura in cui fosse

ritenuto tempestivo.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nel caso

concreto la notifica alla reclamante è avvenuta il 17 aprile 2014 durante le ferie esecutive pasquali, cioè nel periodo tra il settimo giorno prima e il

settimo giorno dopo la Pasqua (art. 56 n. 2 LEF, per il rinvio dell’art. 145

cpv. 4 CPC), venuta a cadere nel 2014 il 20 aprile, per cui il termine di 10

giorni per presentare reclamo ha iniziato a decorrere il primo giorno dopo le medesime

(DTF 113 III 6; cfr. art. 146 cpv. 1 CPC), ovvero il 28 aprile 2014, per

scadere mercoledì 7 maggio 2014. Presentato il 2 maggio 2014 il reclamo è quindi tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico il

reclamo non contiene conclusioni formulate in modo esplicito, ma dalla

motivazione si capisce che la reclamante auspica il riesame della decisione impugnata

onde ottenere l’accoglimento dell’istanza.

1.3

Nelle

osservazioni al reclamo, l’escussa contesta la legittimazione della RE 1 a proporre reclamo in quanto non è stata parte alla procedura di primo grado, avviata dalla ditta individuale

“__________ P__________”. Essa, così ragionando, misconosce che la

legittimazione a ricorrere è anche riconosciuta a chi avrebbe dovuto

partecipare al processo di prima istanza (cfr. ad es. Kunz in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber (curatori),

ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, n. 63 segg. ad art. 308 segg.

CPC, in particolare n. 65), ciò che è indubbiamente il caso della RE 1, la

quale ha fatto emettere il precetto esecutivo oggetto della procedura in rassegna.

Ad ogni modo, come si vedrà, tale società in realtà è l’autore dell’istanza

(sotto, consid. 5.1).

2.

Con

la decisione impugnata, il Giudice di pace, “viste le osservazioni formulate

dalla parte convenuta secondo documento allegato”, ha stralciato la procedura

dal ruolo. In quel documento, intimato all’istante solo con la sentenza,

l’escussa aveva chiesto che l’istanza venisse dichiarata inammissibile, poiché

non precisava il tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) postulato, rispettivamente

che fosse respinta senza ulteriore scambio di allegati in assenza d’identità

tra l’istante – la ditta individuale __________ di P__________ – e l’escutente

(la società RE 1).

3.

Nel

reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di non averle dato la possibilità di

essere sentita o di presentare ulteriori osservazioni prima dell’emissione

della decisione.

4.

Il diritto di essere sentito è una

garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), che scaturisce dalla

garanzia generale ad un equo processo di cui agli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1

CEDU (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2). Con l’entrata in vigore del nuovo diritto processuale svizzero esso è

stato concretizzato dall’art. 53 cpv. 1 CPC, norma per la quale torna

applicabile la prassi valida per l’art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribunale

federale 5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.3). Il diritto di essere sentito comprende il diritto di prendere conoscenza di ogni argomento sottoposto

al tribunale e di esprimersi al proposito, a prescindere che contenga argomenti

di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul

giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di

posizione o un documento versato agli atti contiene elementi determinanti che

richiedono osservazioni (sentenza del Tribunale federale 5A_151/2007 del 22 gennaio 2008, consid. 3.2;5A_19/2011 già citata, consid. 2.2;

5A_31/2012 già citata, consid. 4.4). Di conseguenza, ogni presa di posizione o

documento versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere

loro di decidere se vogliono fare uso della loro facoltà di esprimersi (sentenza

del Tribunale federale 5A_19/2011 già citata, consid. 2.2 con rinvii;5A_31/2012

già citata, consid. 4.4 rinvii).

4.1

Nel

caso specifico, il Giudice di pace ha notificato le osservazioni dell’escussa

alla reclamante con la sentenza. Non v’è dubbio che ciò costituisca per

quest’ultima una violazione del suo diritto di essere sentita, dal momento che

essa non ha avuto l’occasione di esprimersi in merito prima dell’adozione della

decisione impugnata. Tale suo diritto è addirittura doppiamente violato poiché

il Giudice di pace ha omesso di motivare la sua sorprendente decisione di

stralciare la procedura dal ruolo – ricordato che lo stralcio della causa si

giustifica solo quando essa termina senza decisione del giudice, segnatamente

in caso di transazione, di acquiescenza o di desistenza (art. 241 CPC) oppure

di altri motivi che rendono la controversia senza oggetto (art. 242 CPC). Non è

quindi dato di sapere se il Giudice di pace intendeva dichiarare l’istanza

inammissibile per mancata indicazione del tipo di rigetto postulato o

respingerla per assenza d’identità tra escutente e istante.

4.2

Ora,

la violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento

della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito,

a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti ad

un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore

che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del

Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3). Nella procedura di reclamo una sanatoria è in linea di massima esclusa, la cognizione

dell’autorità di ricorso in merito ai fatti essendo limitata alla constatazione

di accertamenti manifestamente errati (sopra ad consid. 1.2).

5.

Giusta l’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, l’autorità

giudiziaria superiore, se accoglie il reclamo, può statuire essa stessa se la

causa è matura per il giudizio. Nel caso concreto, l’istruttoria è terminata e

si avvera inutile assegnare un termine alla reclamante per esprimersi

sulle osservazioni presentate dalla controparte in prima sede, siccome le

stesse non giustificano la reiezione dell’istanza.

5.1

Già

in prima sede l’escussa si era opposta all’istanza allegando l’assenza d’identità

tra l’istante menzionato nell’istanza – la ditta individuale __________ di P__________

– e l’escutente indicato sul precetto esecutivo (la società RE 1). Sennonché la

menzione della ditta individuale al posto della società a responsabilità limitata

è manifestamente il frutto di un’inavvertenza, che non ha determinato

conseguenze giuridiche negative, il firmatario dell’istanza, P__________,

essendo titolare di un diritto di firma individuale per entrambe (v. gli

estratti dal registro di commercio prodotti con le osservazioni al reclamo).

Certo, ci si potrebbe aspettare dagli organi di una società che scrivano correttamente

il nome della medesima (e non, come nel caso in rassegna, con differenze

ortografiche, pur lieve, in quasi tutti gli scritti). Ciò non toglie che in

concreto da queste imprecisioni non è risultato alcun rischio di confusione che

possa giustificare la reiezione dell’istanza o la non entrata in materia (cfr.

DTF 102 III 135; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 67 ad art. 82 e n. 12

ad art. 84 LEF). Si è trattata di una carenza formale che il Giudice di pace

avrebbe potuto (e dovuto) correggere d’ufficio (cfr. DTF 120 III 13 consid. 1b)

oppure, in caso di dubbio, mediante interpello dell’istante (art. 132 CPC).

5.2

Contrariamente

a quanto sostiene l’escussa nelle osservazioni al­l’istanza (ad n. 6-7), la

mancata indicazione nell’istanza del tipo di rigetto (provvisorio o definitivo)

postulato non ne determina l’inammissibilità, giacché secondo la prassi

dominante il giudice esamina d’ufficio la questione a prescindere dalla

domanda, specifica o indeterminata, formulata dall’istante (v. Staehelin, op. cit., n.

38-39 ad art. 84 con numerosi riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.100 del 17

settembre 2014, consid. 1.3).

5.3

Nel

contratto d’iscrizione in cartine locali e di città del 5 luglio 2005 (Bestellung

für Einträge in Orts- und Stadtplänen, doc. A3), l’escussa, con

la sua firma, si è riconosciuta debitrice nei confronti dell’istante di

fr. 600.– (IVA esclusa) pagabili in tre rate annue di fr. 200.–.

Sebbene essa lo neghi, ma senza motivazione (osservazioni all’istanza, ad n.

8-9), tale atto costituisce un valido riconoscimento di debito, che giustifica

il rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). Secondo le

condizioni generali figuranti a tergo del contratto, ed esplicitamente

accettate dall’escussa, la mora nel pagamento di una rata conferisce alla creditrice

il diritto di esigere immediatamente l’intero saldo del debito e di computare

un interesse di mora del 12% a partire dalla data di esigibilità, l’art. 104

cpv. 1 CO – di diritto dispositivo – potendo essere modificato

convenzionalmente dalle parti (DTF 117 V 349 consid. 3b; 125 III 448 consid.

3d), come verificatosi nel caso in rassegna. Non avendo l’escussa reso

verosimile di aver pagato neppure la prima rata alla scadenza del 15 agosto

2005, l’opposizione va rigettata in via provvisoria per l’intero importo posto

in esecuzione (fr. 648.–, compresa l’IVA all’8%, oltre interessi del 12%

dal 15 agosto 2005). Il reclamo merita quindi accoglimento e in riforma della

sentenza impugnata l’opposizione va rigettata in via provvisoria.

6.

Le

spese processuali della seconda sede vanno poste a carico della parte

soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili,

l’istante non avendo formulato alcuna domanda al proposito, né di una

ripartizione delle spese di prima istanza, che il Giudice di pace ha rinunciato

a prelevare. Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di

fr. 648.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata

è annullato e riformato come segue:

1.

L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di

Bellinzona è rigettata in via provvisoria.

2. Gli

oneri processuali, di fr. 100.–, sono posti a carico di CO 1.

3. Notificazione

a:

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).