14.2014.96
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mancata intimazione alla parte istante delle osservazioni di controparte sull’istanza. Violazione del diritto di essere sentito
24 settembre 2014Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.96
Lugano
24 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Baur
Martinelli
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 21 marzo 2014 da:
RE 1
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 30 aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 aprile 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 dicembre 2013 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, RE 1 (recte: RE 1) ha escusso CO 1
per l’incasso di fr. 648.– oltre interessi del 12% dal 15 agosto 2005, indicando quale titolo di credito: “Vertrag vom 05.07.2005, Rechnung vom 15.08.2005, Erinnerung/allerletzte Mahnung vom 05.11.2013”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 marzo 2014,
l’escutente, designata come “PRE 1”, ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla
Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 12 maggio 2014.
C. Statuendo
con decisione del 10 aprile 2014, il Giudice di pace ha stralciato la procedura
dal ruolo, senza prelievo di alcuna tassa di giustizia.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30
aprile 2014, lamentandosi di non avere avuto la possibilità di essere sentita e
chiedendo “un esame” della decisione impugnata. Nelle sue osservazioni del 12 maggio 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo nella misura in cui fosse
ritenuto tempestivo.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nel caso
concreto la notifica alla reclamante è avvenuta il 17 aprile 2014 durante le ferie esecutive pasquali, cioè nel periodo tra il settimo giorno prima e il
settimo giorno dopo la Pasqua (art. 56 n. 2 LEF, per il rinvio dell’art. 145
cpv. 4 CPC), venuta a cadere nel 2014 il 20 aprile, per cui il termine di 10
giorni per presentare reclamo ha iniziato a decorrere il primo giorno dopo le medesime
(DTF 113 III 6; cfr. art. 146 cpv. 1 CPC), ovvero il 28 aprile 2014, per
scadere mercoledì 7 maggio 2014. Presentato il 2 maggio 2014 il reclamo è quindi tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico il
reclamo non contiene conclusioni formulate in modo esplicito, ma dalla
motivazione si capisce che la reclamante auspica il riesame della decisione impugnata
onde ottenere l’accoglimento dell’istanza.
1.3
Nelle
osservazioni al reclamo, l’escussa contesta la legittimazione della RE 1 a proporre reclamo in quanto non è stata parte alla procedura di primo grado, avviata dalla ditta individuale
“__________ P__________”. Essa, così ragionando, misconosce che la
legittimazione a ricorrere è anche riconosciuta a chi avrebbe dovuto
partecipare al processo di prima istanza (cfr. ad es. Kunz in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber (curatori),
ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, n. 63 segg. ad art. 308 segg.
CPC, in particolare n. 65), ciò che è indubbiamente il caso della RE 1, la
quale ha fatto emettere il precetto esecutivo oggetto della procedura in rassegna.
Ad ogni modo, come si vedrà, tale società in realtà è l’autore dell’istanza
(sotto, consid. 5.1).
2.
Con
la decisione impugnata, il Giudice di pace, “viste le osservazioni formulate
dalla parte convenuta secondo documento allegato”, ha stralciato la procedura
dal ruolo. In quel documento, intimato all’istante solo con la sentenza,
l’escussa aveva chiesto che l’istanza venisse dichiarata inammissibile, poiché
non precisava il tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) postulato, rispettivamente
che fosse respinta senza ulteriore scambio di allegati in assenza d’identità
tra l’istante – la ditta individuale __________ di P__________ – e l’escutente
(la società RE 1).
3.
Nel
reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di non averle dato la possibilità di
essere sentita o di presentare ulteriori osservazioni prima dell’emissione
della decisione.
4.
Il diritto di essere sentito è una
garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), che scaturisce dalla
garanzia generale ad un equo processo di cui agli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1
CEDU (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2). Con l’entrata in vigore del nuovo diritto processuale svizzero esso è
stato concretizzato dall’art. 53 cpv. 1 CPC, norma per la quale torna
applicabile la prassi valida per l’art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribunale
federale 5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.3). Il diritto di essere sentito comprende il diritto di prendere conoscenza di ogni argomento sottoposto
al tribunale e di esprimersi al proposito, a prescindere che contenga argomenti
di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul
giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di
posizione o un documento versato agli atti contiene elementi determinanti che
richiedono osservazioni (sentenza del Tribunale federale 5A_151/2007 del 22 gennaio 2008, consid. 3.2;5A_19/2011 già citata, consid. 2.2;
5A_31/2012 già citata, consid. 4.4). Di conseguenza, ogni presa di posizione o
documento versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere
loro di decidere se vogliono fare uso della loro facoltà di esprimersi (sentenza
del Tribunale federale 5A_19/2011 già citata, consid. 2.2 con rinvii;5A_31/2012
già citata, consid. 4.4 rinvii).
4.1
Nel
caso specifico, il Giudice di pace ha notificato le osservazioni dell’escussa
alla reclamante con la sentenza. Non v’è dubbio che ciò costituisca per
quest’ultima una violazione del suo diritto di essere sentita, dal momento che
essa non ha avuto l’occasione di esprimersi in merito prima dell’adozione della
decisione impugnata. Tale suo diritto è addirittura doppiamente violato poiché
il Giudice di pace ha omesso di motivare la sua sorprendente decisione di
stralciare la procedura dal ruolo – ricordato che lo stralcio della causa si
giustifica solo quando essa termina senza decisione del giudice, segnatamente
in caso di transazione, di acquiescenza o di desistenza (art. 241 CPC) oppure
di altri motivi che rendono la controversia senza oggetto (art. 242 CPC). Non è
quindi dato di sapere se il Giudice di pace intendeva dichiarare l’istanza
inammissibile per mancata indicazione del tipo di rigetto postulato o
respingerla per assenza d’identità tra escutente e istante.
4.2
Ora,
la violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento
della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito,
a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti ad
un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore
che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del
Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3). Nella procedura di reclamo una sanatoria è in linea di massima esclusa, la cognizione
dell’autorità di ricorso in merito ai fatti essendo limitata alla constatazione
di accertamenti manifestamente errati (sopra ad consid. 1.2).
5.
Giusta l’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, l’autorità
giudiziaria superiore, se accoglie il reclamo, può statuire essa stessa se la
causa è matura per il giudizio. Nel caso concreto, l’istruttoria è terminata e
si avvera inutile assegnare un termine alla reclamante per esprimersi
sulle osservazioni presentate dalla controparte in prima sede, siccome le
stesse non giustificano la reiezione dell’istanza.
5.1
Già
in prima sede l’escussa si era opposta all’istanza allegando l’assenza d’identità
tra l’istante menzionato nell’istanza – la ditta individuale __________ di P__________
– e l’escutente indicato sul precetto esecutivo (la società RE 1). Sennonché la
menzione della ditta individuale al posto della società a responsabilità limitata
è manifestamente il frutto di un’inavvertenza, che non ha determinato
conseguenze giuridiche negative, il firmatario dell’istanza, P__________,
essendo titolare di un diritto di firma individuale per entrambe (v. gli
estratti dal registro di commercio prodotti con le osservazioni al reclamo).
Certo, ci si potrebbe aspettare dagli organi di una società che scrivano correttamente
il nome della medesima (e non, come nel caso in rassegna, con differenze
ortografiche, pur lieve, in quasi tutti gli scritti). Ciò non toglie che in
concreto da queste imprecisioni non è risultato alcun rischio di confusione che
possa giustificare la reiezione dell’istanza o la non entrata in materia (cfr.
DTF 102 III 135; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 67 ad art. 82 e n. 12
ad art. 84 LEF). Si è trattata di una carenza formale che il Giudice di pace
avrebbe potuto (e dovuto) correggere d’ufficio (cfr. DTF 120 III 13 consid. 1b)
oppure, in caso di dubbio, mediante interpello dell’istante (art. 132 CPC).
5.2
Contrariamente
a quanto sostiene l’escussa nelle osservazioni all’istanza (ad n. 6-7), la
mancata indicazione nell’istanza del tipo di rigetto (provvisorio o definitivo)
postulato non ne determina l’inammissibilità, giacché secondo la prassi
dominante il giudice esamina d’ufficio la questione a prescindere dalla
domanda, specifica o indeterminata, formulata dall’istante (v. Staehelin, op. cit., n.
38-39 ad art. 84 con numerosi riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.100 del 17
settembre 2014, consid. 1.3).
5.3
Nel
contratto d’iscrizione in cartine locali e di città del 5 luglio 2005 (Bestellung
für Einträge in Orts- und Stadtplänen, doc. A3), l’escussa, con
la sua firma, si è riconosciuta debitrice nei confronti dell’istante di
fr. 600.– (IVA esclusa) pagabili in tre rate annue di fr. 200.–.
Sebbene essa lo neghi, ma senza motivazione (osservazioni all’istanza, ad n.
8-9), tale atto costituisce un valido riconoscimento di debito, che giustifica
il rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). Secondo le
condizioni generali figuranti a tergo del contratto, ed esplicitamente
accettate dall’escussa, la mora nel pagamento di una rata conferisce alla creditrice
il diritto di esigere immediatamente l’intero saldo del debito e di computare
un interesse di mora del 12% a partire dalla data di esigibilità, l’art. 104
cpv. 1 CO – di diritto dispositivo – potendo essere modificato
convenzionalmente dalle parti (DTF 117 V 349 consid. 3b; 125 III 448 consid.
3d), come verificatosi nel caso in rassegna. Non avendo l’escussa reso
verosimile di aver pagato neppure la prima rata alla scadenza del 15 agosto
2005, l’opposizione va rigettata in via provvisoria per l’intero importo posto
in esecuzione (fr. 648.–, compresa l’IVA all’8%, oltre interessi del 12%
dal 15 agosto 2005). Il reclamo merita quindi accoglimento e in riforma della
sentenza impugnata l’opposizione va rigettata in via provvisoria.
6.
Le
spese processuali della seconda sede vanno poste a carico della parte
soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili,
l’istante non avendo formulato alcuna domanda al proposito, né di una
ripartizione delle spese di prima istanza, che il Giudice di pace ha rinunciato
a prelevare. Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di
fr. 648.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata
è annullato e riformato come segue:
1.
L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Bellinzona è rigettata in via provvisoria.
2. Gli
oneri processuali, di fr. 100.–, sono posti a carico di CO 1.
3. Notificazione
a:
–
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).