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Decisione

14.2014.98

Reclamo contro fallimento

22 luglio 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza di discussione del 9 aprile 2014 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 28 aprile 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 29 aprile 2014 alle ore 10.00, ponendo la tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese esecutive di fr. 920.– a

carico della massa fallimentare.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 maggio 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il

credito posto in esecuzione. Entro il termine impartitole, la controparte non

ha presentato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di

prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è

dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato l’8 maggio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 29 aprile 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto, o

2) l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore, oppure

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

2.1

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”),

solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 LEF. I nova

autentici non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli

valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. La norma ha lo scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva, tale da impedire al debitore di

tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi

di una difficoltà solo passeggera. Un indizio di insolvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica

insolvibilità.

La

solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi,

quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di

credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le

esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono

però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa

appare più verosimile che l’insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la

produzione, già con il reclamo, di estratti dell’Ufficio di esecuzione (Giroud, in: Basler Kommentar zum SchKG II,

2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, §

36.

n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 30 aprile 2014 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 9'378.25 a saldo dell’esecuzione promossa dal­l’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174

cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo al 5 maggio 2014 prodotto dalla reclamante si evince che nei suoi confronti sono pendenti 21 esecuzioni

per un importo complessivo di fr. 16'808.34. Determinante è che 14 di

queste esecuzioni, tra cui quella in oggetto per un importo che supera la metà

dello scoperto totale, risultano essere state pagate, per tre è stata concessa

una dilazione di pagamento, quattro ulteriori sono allo stadio di opposizione,

per cui i relativi debiti non possono ancora dirsi certi e nell’ultima il pre­cetto

esecutivo è stato notificato alla convenuta non tanto tempo fa. Dall’estratto

non risultano inoltre attestati di carenza di beni a carico della reclamante.

Ciò porta a ritenere che RE 1 dispone di sufficiente liquidità per far fronte

ai suoi impegni e che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando. Va poi

ricordato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre

esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio

legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il

debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità

sufficiente risulta solo passeggera (v. sentenza del Tribunale federale

5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della convenuta appare più probabile

che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua

situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti

considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità è

stato reso sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui

all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48,

61.

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure a

carico della reclamante. Alla controparte non si assegnano ripetibili, non

avendo presentato osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo

è accolto e di conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento pronunciata il 29 aprile 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2014.257), nei confronti di RE 1, , è

annullata.

2. La tassa

di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è

posta a carico di RE 1.

3. Le spese

dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a

carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–- è posta a carico di

RE 1.

III. Notificazione

a:

–;

– Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

– Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).