14.2014.98
Reclamo contro fallimento
22 luglio 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.98
Lugano
22 luglio 2014/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Baur
Martinelli
statuendo quale giudice unico
(art. 48b LOG) nella causa SO.2014.257 (fallimento) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 gennaio 2014 da:
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv.dott. PA 1,)
giudicando sul reclamo dell’8 maggio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 aprile 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, il 20 gennaio 2014 CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'825.80
oltre interessi, dedotti eventuali acconti.
Fatti
B. All’udienza di discussione del 9 aprile 2014 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 28 aprile 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 29 aprile 2014 alle ore 10.00, ponendo la tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese esecutive di fr. 920.– a
carico della massa fallimentare.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 maggio 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il
credito posto in esecuzione. Entro il termine impartitole, la controparte non
ha presentato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di
prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è
dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato l’8 maggio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 29 aprile 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto, o
2) l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore, oppure
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
2.1
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”),
solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli
valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. La norma ha lo scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva, tale da impedire al debitore di
tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi
di una difficoltà solo passeggera. Un indizio di insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica
insolvibilità.
La
solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi,
quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di
credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le
esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono
però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa
appare più verosimile che l’insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la
produzione, già con il reclamo, di estratti dell’Ufficio di esecuzione (Giroud, in: Basler Kommentar zum SchKG II,
2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, §
36.
n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 30 aprile 2014 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 9'378.25 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174
cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo al 5 maggio 2014 prodotto dalla reclamante si evince che nei suoi confronti sono pendenti 21 esecuzioni
per un importo complessivo di fr. 16'808.34. Determinante è che 14 di
queste esecuzioni, tra cui quella in oggetto per un importo che supera la metà
dello scoperto totale, risultano essere state pagate, per tre è stata concessa
una dilazione di pagamento, quattro ulteriori sono allo stadio di opposizione,
per cui i relativi debiti non possono ancora dirsi certi e nell’ultima il precetto
esecutivo è stato notificato alla convenuta non tanto tempo fa. Dall’estratto
non risultano inoltre attestati di carenza di beni a carico della reclamante.
Ciò porta a ritenere che RE 1 dispone di sufficiente liquidità per far fronte
ai suoi impegni e che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando. Va poi
ricordato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre
esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio
legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il
debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità
sufficiente risulta solo passeggera (v. sentenza del Tribunale federale
5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento della convenuta appare più probabile
che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua
situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti
considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità è
stato reso sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui
all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48,
61.
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure a
carico della reclamante. Alla controparte non si assegnano ripetibili, non
avendo presentato osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo
è accolto e di conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento pronunciata il 29 aprile 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2014.257), nei confronti di RE 1, , è
annullata.
2. La tassa
di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è
posta a carico di RE 1.
3. Le spese
dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a
carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–- è posta a carico di
RE 1.
III. Notificazione
a:
–
–;
– Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
– Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).