Lexipedia

Decisione

14.2014.99

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 maggio 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

4 LEF, siccome l’allegato, pur considerato come petizione, andrebbe nuovamente

dichiarato inammissibile per l’assenza d’indicazione dei fatti rilevanti

e dei mezzi di prova atti a dimostrare il presupposto del non ritorno a miglior

fortuna (art. 221 CPC) come pure della documentazione giustificativa

disponibile, carenza per altro già riscontrata in prima sede e giustamente

sanzionata dal giudice;

che a

futura memoria il Giudice di pace è nondimeno invitato a completare

l’indicazione dei rimedi giuridici relativi alle sentenze emesse in base

all’art. 265a cpv. 1 LEF con una formulazione analoga a quella proposta

dalla Camera nella sentenza inc. 14.2012.137 del 12 settembre 2012 (riassunta

in RtiD 2013 I 849 n. 60a), consultabile all’indirizzo

Considerandi

www.sentenze.ti.ch;

che le

spese della presente decisione seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, la reclamante

risultando sprovvista di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio

di un avvocato, senza contare che la riscossione di spese rischierebbe di

tradursi in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico vista la situazione

economica presumibilmente difficile dell’escussa;

che non

si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla

controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'131.05, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Ticino.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).