14.2014.99
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16 maggio 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.99
Lugano
16 maggio 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla
causa SO.2014.28 (opposizione per non ritorno a miglior fortuna) della
Giudicatura di pace del Circolo del Ticino promossa con istanza 27 febbraio
2014 da:
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 maggio 2014 presentato da
RE 1 contro la decisione emessa il 18 aprile 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
che,
come giustamente indicato in calce alla sentenza impugnata (alla voce
"rimedi giuridici"), contro la decisione che statuisce sull’opposizione
per non ritorno a miglior fortuna secondo la procedura sommaria non è dato
alcun mezzo d’impugnazione (art. 265a cpv. 1, ultimo periodo), se non un
reclamo indipendente (art. 110 CPC), limitatamente però al solo dispositivo
sulle spese e le ripetibili (DTF 138 III 131, consid. 2.2);
che
già per questo motivo il reclamo in esame è irricevibile;
che ad
ogni buon conto secondo l’art. 321 cpv. 1 CPC il reclamo dev’essere scritto e
“motivato”, ciò che impone al reclamante di formulare delle conclusioni chiare
e di spiegare perché la sentenza impugnata è a parer suo erronea (DTF 138 III
375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre
2013, consid. 3.3);
che
nel suo scritto del 7 maggio 2014 RE 1 si limita invece ad inoltrare reclamo
senza addurre alcuna motivazione;
che il
reclamo si rivela così inammissibile anche per questo secondo motivo;
che in
queste condizioni non si pone la questione di una trasmissione del reclamo al
primo giudice per esame quale azione di contestazione del ritorno a miglior
fortuna nel senso dell’art. 265a cpv.
Fatti
4 LEF, siccome l’allegato, pur considerato come petizione, andrebbe nuovamente
dichiarato inammissibile per l’assenza d’indicazione dei fatti rilevanti
e dei mezzi di prova atti a dimostrare il presupposto del non ritorno a miglior
fortuna (art. 221 CPC) come pure della documentazione giustificativa
disponibile, carenza per altro già riscontrata in prima sede e giustamente
sanzionata dal giudice;
che a
futura memoria il Giudice di pace è nondimeno invitato a completare
l’indicazione dei rimedi giuridici relativi alle sentenze emesse in base
all’art. 265a cpv. 1 LEF con una formulazione analoga a quella proposta
dalla Camera nella sentenza inc. 14.2012.137 del 12 settembre 2012 (riassunta
in RtiD 2013 I 849 n. 60a), consultabile all’indirizzo
Considerandi
www.sentenze.ti.ch;
che le
spese della presente decisione seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, la reclamante
risultando sprovvista di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio
di un avvocato, senza contare che la riscossione di spese rischierebbe di
tradursi in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico vista la situazione
economica presumibilmente difficile dell’escussa;
che non
si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla
controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'131.05, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Ticino.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).