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Decisione

14.2015.1

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assenza di prova che il firmatario del documento prodotto quale titolo di rigetto rappresentasse validamente l’escussa.¬

30 marzo 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013

del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto come valido riconoscimento

di debito il contratto di “noleggio wc-mobil” sottoscritto il 14 maggio 2014 da

tale L__________ a nome e per conto della RE 1 e ha quindi rigettato in via

provvisoria l’opposizione interposta da quest’ultima.

3. Nel

reclamo la RE 1 ribadisce la propria estraneità alla fattura emessa da CO 1,

sottolineando in particolare come L__________ non sia mai stato alle sue

dipendenze né tantomeno disponesse di una procura che l’autorizzas­­se a impegnare

la società con la sua firma. Per questi motivi, la reclamante contesta di

essere debitrice dell’istante e conferma l’opposizione al precetto esecutivo.

4. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –

la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

5.In ogni stadio di causa (quindi anche in

sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni

delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto

dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo

(e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il

debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito

accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Costituisce un

riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura

privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la

sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve

Considerandi

né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non

è che il riconoscimento di debito sia scritto e sottoscritto dall’escusso o da

un suo rappresentante (Staehe­lin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 82 LEF, Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 74 ad § 19).

5.2

Nel

caso di specie, la fattura del 15 luglio 2014 indicata da CO 1 quale riconoscimento

di debito sia nella domanda di esecuzione che nell’i­stanza non è firmata,

manco meno dalla RE 1, e non può costituire un valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione nel senso appena ricordato. L’u­nico documento agli atti che

potrebbe fungere da titolo di rigetto è invero il contratto di “noleggio wc-mobil”

sottoscritto il 14 maggio 2014 – per sua stessa ammissione – da L__________

a nome dell’escussa, indicata come destinataria della fattura. Il contratto

prevedeva il noleggio dei servizi igienici mobili presso la __________ SA di __________

in occasione della manifestazione denominata “__________per un importo totale

di fr. 2'000.–. Sennonché la reclamante contesta che L__________ fosse autorizzato ad agire per conto di lei.

5.3

In

linea di principio l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria in

base a un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante dell’escusso

(art. 32 cpv. 1 CO) o da un suo organo (art. 55 cpv. 2 CC) solo se il potere

del firmatario è attestato in documenti figuranti agli atti o se tale potere

non è contestato o può dedursi da un comportamento concludente del rappresentato

o della persona giuridica nel corso della procedura sommaria di rigetto, da cui

risulta chiaramente che il rappresentante o l’or­gano era autorizzato a firmare

il riconoscimento di debito (art. 32 cpv. 2 CO). In assenza di prova di tale

potere l’istanza di rigetto dell’opposizione diretta contro il rappresentato

dev’es­sere respinta (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1; sentenza della CEF

14.2013.4

del 20 febbraio 2013 consid. 4.2; Staehe­lin,

op. cit., n. 57 ad art. 82 con riferimenti).

5.4

Nel

caso concreto, nulla nella documentazione agli atti permette di ritenere che il

firmatario del contratto di noleggio fosse autorizzato ad impegnare l’escussa.

Intanto, dall’estratto del registro di commercio solo A__________ risulta

essere iscritto quale socio e gerente della RE 1 con diritto di firma

individuale. D’altronde non si evince dagli atti, né l’istante lo dimostra, che

una procura sia stata conferita a L__________ per

rappresentare la convenuta. Tant’è che proprio lui, con una email del 28 luglio

2014.

– ovvero dopo che la fattura del 15 luglio era stata inviata alla RE 1 – ha

invitato l’i­­stante a intestare e trasmettere la fattura all’associazione __________

presso la società P__________ SA. Ciò che CO 1 ha fatto lo stesso giorno, salvo

decidere poi di escutere la convenuta. La documentazione agli atti è quindi

lungi dal dimostrare in modo chiaro e liquido (v. sentenza della CEF

14.2012.113

del 27 settembre 2012 consid. 8) un rapporto di rappresentanza tra la RE 1 e L__________. A nulla vale quanto affermato da quest’ultimo nella

email del 17 dicembre 2014 (doc. Ia), assunta d’ufficio dal Giudice di pace

senza contraddittorio (ossia in violazione del diritto di essere sentite delle

parti), dal momento ch’egli neppure allega di essere stato autorizzato ad agire

a nome dell’escussa e comunque non fornisce alcun indizio oggettivo

suscettibile di dimostrare il proprio potere di rappresentanza. Ne consegue che

il contratto di noleggio non contiene alcun riconoscimento di debito giusta l’art.

82.

cpv. 1 LEF che potesse giustificare il rigetto dell’opposizione interposto

dall’escussa. Onde l’accoglimento del reclamo.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegna un’indennità

d’inconvenienza, non richiesta dalla reclamante. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 2'000.–­, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 220.–, da anticipare dalla parte istante, è

posta a suo carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).