14.2015.1
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assenza di prova che il firmatario del documento prodotto quale titolo di rigetto rappresentasse validamente l’escussa.¬
30 marzo 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.1
Lugano
30 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa n. SO.241 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 4 dicembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 5 gennaio 2015
presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 18 dicembre 2014 dal
Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 22 novembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Locarno, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 2'000.–, indicando quale titolo di credito la “fattura del 15.07.2014”.
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 dicembre
2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Locarno. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 10 dicembre 2014, cui è seguita la replica del 15 dicembre dell’istante,
il quale si è sostanzialmente riconfermato nelle sue conclusioni.
C. Statuendo con decisione 18 dicembre 2014, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 220.–.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta con un reclamo del 27 dicembre 2014 – erroneamente inviato alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno e trasmesso a questa Camera il 12 gennaio 2015 – per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Invitato ad esprimersi sul reclamo,
CO 1 è rimasto silente.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) – e non alla Camera civile dei reclami, come erroneamente
indicato nella decisione del Giudice di Pace – senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
in concreto la notifica avvenuta alla RE 1 al più presto il 19 dicembre 2014,
ossia durante le ferie natalizie (art. 56 n. 2 LEF), il termine di 10 giorni, iniziato
a decorrere il primo giorno feriale dopo le ferie, il 2 gennaio 2015, è scaduto
lunedì 12 gennaio 2015. Presentato il 5 gennaio davanti al giudice di primo
grado, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, l’inoltro per errore del
gravame – entro la scadenza di legge – dinanzi all’autorità inferiore non dovendo
nuocere alla reclamante (sentenza del Tribunale federale 4A_476/2014 del 9 dicembre
2014, consid. 3.7 [destinata a pubblicazione]). Ad ogni modo, nella fattispecie
il reclamo sarebbe comunque tempestivo anche se si considerasse determinante la
data in cui è pervenuto alla Camera, ovvero proprio l’ultimo giorno del
termine.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013
del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto come valido riconoscimento
di debito il contratto di “noleggio wc-mobil” sottoscritto il 14 maggio 2014 da
tale L__________ a nome e per conto della RE 1 e ha quindi rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta da quest’ultima.
3. Nel
reclamo la RE 1 ribadisce la propria estraneità alla fattura emessa da CO 1,
sottolineando in particolare come L__________ non sia mai stato alle sue
dipendenze né tantomeno disponesse di una procura che l’autorizzasse a impegnare
la società con la sua firma. Per questi motivi, la reclamante contesta di
essere debitrice dell’istante e conferma l’opposizione al precetto esecutivo.
4. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –
la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
5.In ogni stadio di causa (quindi anche in
sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni
delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo
(e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il
debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito
accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Costituisce un
riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura
privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la
sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve
Considerandi
né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non
è che il riconoscimento di debito sia scritto e sottoscritto dall’escusso o da
un suo rappresentante (Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 82 LEF, Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 74 ad § 19).
5.2
Nel
caso di specie, la fattura del 15 luglio 2014 indicata da CO 1 quale riconoscimento
di debito sia nella domanda di esecuzione che nell’istanza non è firmata,
manco meno dalla RE 1, e non può costituire un valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione nel senso appena ricordato. L’unico documento agli atti che
potrebbe fungere da titolo di rigetto è invero il contratto di “noleggio wc-mobil”
sottoscritto il 14 maggio 2014 – per sua stessa ammissione – da L__________
a nome dell’escussa, indicata come destinataria della fattura. Il contratto
prevedeva il noleggio dei servizi igienici mobili presso la __________ SA di __________
in occasione della manifestazione denominata “__________per un importo totale
di fr. 2'000.–. Sennonché la reclamante contesta che L__________ fosse autorizzato ad agire per conto di lei.
5.3
In
linea di principio l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria in
base a un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante dell’escusso
(art. 32 cpv. 1 CO) o da un suo organo (art. 55 cpv. 2 CC) solo se il potere
del firmatario è attestato in documenti figuranti agli atti o se tale potere
non è contestato o può dedursi da un comportamento concludente del rappresentato
o della persona giuridica nel corso della procedura sommaria di rigetto, da cui
risulta chiaramente che il rappresentante o l’organo era autorizzato a firmare
il riconoscimento di debito (art. 32 cpv. 2 CO). In assenza di prova di tale
potere l’istanza di rigetto dell’opposizione diretta contro il rappresentato
dev’essere respinta (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1; sentenza della CEF
14.2013.4
del 20 febbraio 2013 consid. 4.2; Staehelin,
op. cit., n. 57 ad art. 82 con riferimenti).
5.4
Nel
caso concreto, nulla nella documentazione agli atti permette di ritenere che il
firmatario del contratto di noleggio fosse autorizzato ad impegnare l’escussa.
Intanto, dall’estratto del registro di commercio solo A__________ risulta
essere iscritto quale socio e gerente della RE 1 con diritto di firma
individuale. D’altronde non si evince dagli atti, né l’istante lo dimostra, che
una procura sia stata conferita a L__________ per
rappresentare la convenuta. Tant’è che proprio lui, con una email del 28 luglio
2014.
– ovvero dopo che la fattura del 15 luglio era stata inviata alla RE 1 – ha
invitato l’istante a intestare e trasmettere la fattura all’associazione __________
presso la società P__________ SA. Ciò che CO 1 ha fatto lo stesso giorno, salvo
decidere poi di escutere la convenuta. La documentazione agli atti è quindi
lungi dal dimostrare in modo chiaro e liquido (v. sentenza della CEF
14.2012.113
del 27 settembre 2012 consid. 8) un rapporto di rappresentanza tra la RE 1 e L__________. A nulla vale quanto affermato da quest’ultimo nella
email del 17 dicembre 2014 (doc. Ia), assunta d’ufficio dal Giudice di pace
senza contraddittorio (ossia in violazione del diritto di essere sentite delle
parti), dal momento ch’egli neppure allega di essere stato autorizzato ad agire
a nome dell’escussa e comunque non fornisce alcun indizio oggettivo
suscettibile di dimostrare il proprio potere di rappresentanza. Ne consegue che
il contratto di noleggio non contiene alcun riconoscimento di debito giusta l’art.
82.
cpv. 1 LEF che potesse giustificare il rigetto dell’opposizione interposto
dall’escussa. Onde l’accoglimento del reclamo.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegna un’indennità
d’inconvenienza, non richiesta dalla reclamante. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 2'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 220.–, da anticipare dalla parte istante, è
posta a suo carico.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.
3. Notificazione a:
–
;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).