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Decisione

14.2015.10

Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento e di quasi tutti gli altri crediti posti in esecuzione. Solvibilità verosimile

22 gennaio 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 7 gennaio 2015 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 12 gennaio 2015 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della

RE 1 a far tempo dal 13 gennaio 2015 alle ore 09.00, ponendo a carico della

massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 90.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 gennaio 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione. Il presidente della Camera ha conferito al

reclamo effetto sospensivo parziale con decreto del 16 gennaio 2015. Il reclamo

non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso

ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 15 gennaio 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1

il 13 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati

d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento

con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più

probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una dichiarazione della sua banca che

conferma di aver dato seguito il 15 gennaio 2015 all’ordine di pagare

fr. 203'603.70 sul conto dell’UEF di Bellinzona, il quale ha poi informato

la Camera di aver ricevuto e utilizzato tale somma il giorno successivo per

saldare, tra altre, l’esecuzione che ha portato al fallimento, per cui il presupposto

di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – l’UEF di Bellinzona ha pure confermato di

essere riuscito, con la somma ricevuta dalla fallita, a saldare tutte le sue

altre esecuzioni tranne due, sospese allo stadio dell’opposizione, e di avere

tenuto il saldo a garanzia delle proprie spese. Ricordato che secondo giurisprudenza

e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza

della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di

pagamento della reclamante appare ben più probabile della sua incapacità di

pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può

essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.

Risultando adempiuti i due requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il

fallimento della RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure

le spese dell’UEF di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico dalla

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte

per osservazioni. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata

all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 12 gennaio 2015 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti

della RE 1, è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 90.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a

carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 90.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ,;

;

– Ufficio

esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).