14.2015.10
Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento e di quasi tutti gli altri crediti posti in esecuzione. Solvibilità verosimile
22 gennaio 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.10
Lugano
22 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.1198 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza 23 ottobre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 15 gennaio 2015
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 gennaio 2015 dal Pretore
aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona, il
23 ottobre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di
decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'300.00
più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 7 gennaio 2015 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 12 gennaio 2015 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della
RE 1 a far tempo dal 13 gennaio 2015 alle ore 09.00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 90.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 gennaio 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
il credito posto in esecuzione. Il presidente della Camera ha conferito al
reclamo effetto sospensivo parziale con decreto del 16 gennaio 2015. Il reclamo
non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso
ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 15 gennaio 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1
il 13 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una dichiarazione della sua banca che
conferma di aver dato seguito il 15 gennaio 2015 all’ordine di pagare
fr. 203'603.70 sul conto dell’UEF di Bellinzona, il quale ha poi informato
la Camera di aver ricevuto e utilizzato tale somma il giorno successivo per
saldare, tra altre, l’esecuzione che ha portato al fallimento, per cui il presupposto
di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – l’UEF di Bellinzona ha pure confermato di
essere riuscito, con la somma ricevuta dalla fallita, a saldare tutte le sue
altre esecuzioni tranne due, sospese allo stadio dell’opposizione, e di avere
tenuto il saldo a garanzia delle proprie spese. Ricordato che secondo giurisprudenza
e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza
della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di
pagamento della reclamante appare ben più probabile della sua incapacità di
pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può
essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i due requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il
fallimento della RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure
le spese dell’UEF di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico dalla
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte
per osservazioni. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata
all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 12 gennaio 2015 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti
della RE 1, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 90.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a
carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 90.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ,;
–
;
– Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).