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Decisione

14.2015.100

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di leasing. Assunzione cumulativa del debito dall’amministratore unico della società conduttrice. Disdetta e condizioni generali

13 settembre 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi da ottobre a dicembre del 2014 e un’ammonizione, il 12 dicembre 2014 la RE

1 ha disdetto il contratto con effetto immediato.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 gennaio 2015 dall’Ufficio di

esecuzione di Bellinzona, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 6'907.05

oltre agli interessi del 9% dal 12 dicembre 2014, indicando quale titolo di

credito il “contratto leasing n. __________ secondo disdetta del 12.12.2014”.

D. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 13 febbraio 2015

la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’i­­stanza con osservazioni scritte del 12 marzo 2015. All’udienza di discussione tenutasi l’8 maggio 2015, l’istante ha

confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta.

E. Statuendo con decisione 11 maggio 2015, il Pretore aggiunto ha respinto

l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.–.

F. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 20 maggio 2015 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istan­­za,

in via subordinata l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice.

Nelle sue osservazioni del 1° giugno 2015, CO 1 ha

concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 20 maggio 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore

della RE 1 il 12 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate

in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1.

CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di

designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC), salve restando speciali

disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC).

Non

entrando in considerazione quest’ultima eventualità, i documenti (ovvero l’ultimo

sollecito della RE 1 alla G__________ E__________ SA del

16.

giugno 2014 e l’estratto conto dell’8 luglio 2014)

prodotti da CO 1 con le osservazioni al reclamo devono essere estromessi dall’incarto

e non possono essere considerati ai fini del presente giudizio.

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha respinto l’i­­stanza di rigetto

provvisorio ritenendo che l’escusso, nell’apporre la propria firma sopra il

timbro della società sia alla voce “assuntore” che alla voce “conduttore”,

avesse non solo reso verosimile, ma addirittura provato di non avere sottoscritto

il contratto di leasing a titolo personale, bensì unicamente in veste di rappresentante

(ovvero di amministratore unico) della G__________ SA. A conferma della propria

conclusione, il primo giudice ha inoltre osservato come la disdetta del

contratto fosse stata inviata dalla società e non da CO 1 a titolo personale.

3.

Nel

reclamo la RE 1 rimprovera al Pretore di aver fondato il giudizio sulle sole

considerazioni di CO 1 – peraltro, a suo dire, non corroborate da alcuna prova

documentale – anziché sui documenti prodotti con l’istanza. In particolare, l’escutente

ribadisce come il convenuto, che in qualità di amministratore unico e proprietario

della società debitrice aveva un interesse concreto alla conclusione del

contratto, si sia impegnato anche a titolo personale, avendo apposto la propria

firma (anche) sotto la voce “Assunzione cumulativa di debito”, ciò che

lo fa ritenere, unitamente alla conduttrice del leasing, direttamente

responsabile per il debito in questione. Per quanto concerne invece la disdetta

inoltrata il 31 marzo 2014 da CO 1 a nome della G__________ SA, la reclamante

critica la conclusione cui è giunto il Pretore, secondo cui il convenuto si

sarebbe liberato dai propri obblighi, facendo notare che la stessa è stata

inoltrata “per fine della durata regolare”, ossia fino alla scadenza

contrattuale di 24 mesi. Infine, la RE 1 afferma che il primo giudice è incorso

in un errore nell’indicare la tassa di giudizio, non essendo l’importo menzionato

nei considerandi uguale a quello indicato del dispositivo.

4.

Nelle sue osservazioni al reclamo CO 1, rilevando l’esi­­stenza di

incongruenze nel contratto stesso e nella documentazione prodotta dall’istante,

ribadisce nuovamente che il comportamento della RE 1 è ingannevole, nella

misura in cui essa lo avrebbe convinto a sottoscrivere il leasing senza

informarlo che, con la sua firma, non solo avrebbe impegnato la G__________ SA ma

pure sé stesso personalmente. A mente dell’escusso, poiché il contratto era

stato sottoscritto a nome della società, era pertanto “logico” che fosse quest’ultima

ad inoltrare la disdetta. Onde la sua richiesta di respingere il reclamo.

5.

In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a

meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da

infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una

procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za

del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.

4.1

). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587

consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 136 III 530 consid. 3.2).

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura

anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro

non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato

deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

6.1

Nella

fattispecie, la documentazione prodotta dall’istante in merito alla conclusione

del contratto di leasing (doc. C: richiesta, contratto, conferma di

accettazione e condizioni generali) menziona esplicitamente la G__________ SA quale

“conduttrice” (doc. C pagg. 1, 2 e 3 in alto) e CO 1 quale “assuntore” (doc. C,

pag. 2, in basso a sinistra). Non si disconosce che sia nella sezione relativa

all’“assunzione cumulativa di debito” sia in quella riferita al “conduttore del

leasing (CL)” (doc. C in basso) figurano il nome e la firma d’CO 1 così come il

timbro della G__________ SA. Sennonché è giuridicamente e logicamente escluso

che la società abbia assunto il proprio debito in via cumulativa. L’unico senso

razionale attribuibile alla pattuizione in questione è quello per cui CO 1 ha

firmato il contratto sia come amministratore unico della conduttrice (a destra)

sia a titolo personale quale assuntore del debito in via cumulativa (a

sinistra), assumendosi in tal modo “[…] personalmente e direttamente insieme

al CL la responsabilità per ogni debito legato al presente contratto […]”

(testo sotto il titolo “Assunzione cumulativa di debito”). L’interpretazione

divergente adottata dal Pretore aggiunto appare così manifestamente errata,

sicché dev’essere rettificata nel senso che all’escutente va riconosciuta la

legittimazione a escutere il convenuto quale debitore solidale per il pagamento

dell’intero credito (art. 144 cpv. 1 CO).

6.2

Ne discende che la documentazione prodotta dall’istante costituisce un

titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1

LEF per il credito posto in esecuzione, ossia per fr. 6'907.05 arrotondati,

pari al canone trimestrale per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014,

di fr. 1'158.– (fr. 386.– x 3), oltre agli interessi per fr. 20.84 (così come previsto dalle

condizioni generali accettate dalla società debitrice e dall’escus­­so, doc. C

pag. 7 art. 14.1), cui si aggiungono fr. 5'728.20 per i canoni trimestrali

di fr. 1'072.20 l’uno (fr. 357.40.– x 3) per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 1° giugno 2016, dedotto lo

sconto forfettario e aggiunta l’IVA (v. doc. H).

7.

All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che

deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la

giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente

ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a

conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad

art. 82 LEF).

7.1

Nel

caso specifico, CO 1 pretende che la RE 1 ha agito “in modo ingannevole” e

dichiara di essere stato convinto di firmare il contratto per la G__________

SA, usando il timbro ufficiale della ditta, non sapendo d’impe­­gnarsi

personalmente anche con un’assunzione di debito cumulativa. Ribadisce inoltre

che il contratto di leasing è stato disdetto dalla società debitrice undici

giorni dopo la sottoscrizione dello stesso e che una collaboratrice dell’istante

l’avrebbe rassicurato sul fatto che “tutto si sarebbe sistemato”. Afferma

inoltre che in occasione del pagamento della prima rata trimestrale la RE 1

avrebbe “tolto il debito cumulativo a [suo] nome”.

7.2

Quest’ultima

allegazione risulta nuova e pertanto irricevibile in questa sede (v. sopra

consid. 1.2). Ad ogni modo essa non è stata resa verosimile con indizi concreti

e oggettivi. Al riguardo nemmeno i documenti acclusi al reclamo, pure essi

irricevibili, parrebbero confermare l’affermazione in questione.

7.3

Per

quanto riguarda il preteso inganno, il reclamante non spiega in che modo l’istante

l’avrebbe raggirato né adduce indizi a conforto della sua accusa. La clausola

di “Assunzione cumulativa di debito” (doc. C pag. 2 in basso a sinistra) è del

resto chiara e CO 1 l’ha firmata sotto la menzione del proprio nome. Come

specificato in precedenza (sopra consid. 6.1), la predetta clausola non poteva

essere compresa come un’assunzione da parte della G__________ AG del proprio

debito, per tacere del fatto che in qualità di amministratore unico di una

società anonima operante nell’ambito del commercio di prodotti elettromeccanici

il reclamante non può dirsi persona non cognita dell’ambito commerciale e

contrattualistico. L’eccezione sembra così inverosimile.

Per

gli stessi motivi l’ipotesi di un errore, cui allude il reclamante quando asserisce

di non avere saputo d’impegnarsi personalmente, non appare attendibile. Nella

disdetta del 31 marzo 2014 (doc. 2), infatti, egli non accenna né a un dolo né

a un errore e nemmeno contesta che il contratto debba continuare sino alla

“fine della durata regolare”, ciò che collide con la sua tesi secondo cui, reso

attento al proprio impegno personale da un “consulente della banca”

(osservazioni del 12 marzo 2015) o “della posta” (verbale dell’udienza 8 maggio

2015), egli avrebbe contattato telefonicamente un consulente della RE 1, che

gli avrebbe risposto di non preoccuparsi, dal momento che il contratto era intestato

alla società (osservazioni 12 marzo 2015). Il fatto poi che la disdetta sia

intestata alla G__________ SA non è di rilievo, da una parte perché sopra la

firma di CO 1 figura anche il proprio nome, e dall’altra, soprattutto, perché

la disdetta poteva essere data giuridicamente solo dalla conduttrice. Nella misura

in cui sono ricevibili, le eccezioni formulate dal reclamante appaiono

inverosimili, sicché il reclamo dev’essere accolto integralmente.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'907.05,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza

è accolta.

2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 250.–, da anticipare

dalla parte istante, sono poste a carico di CO 1, tenuto a rifondere all’istante

fr. 460.– per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà

alla RE 1 fr. 560.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).