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Decisione

14.2015.101

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisioni fiscali. Attestati di carenza di beni. Richiesta di condono e allegazione di difficoltà economiche. Reclamo irricevibile

16 giugno 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.4 Nel

reclamo RE 1 espone di avere chiesto il condono dell’imposta cantonale 1997 all’Ufficio

esazione e condoni, il quale si sarebbe dichiarato incompetente senza indicare

quale fosse l’autorità competente. Ricorda di avere rispettato per anni il piano

di pagamento rateizzato delle imposte e dei contributi AVS e di non essere più

stato oggetto di esecuzione da 15 anni. Ritiene che se dovesse pagare le

imposte arretrate ora poste in esecuzione contrarrebbe nuovi debiti e

rischierebbe di cadere a carico dell’assistenza pubblica, la concorrenza nella

sua professione (tassista) essendo tanta. Sennonché tale

motivazione è manifestamente insufficiente, perché il reclamante in realtà non

critica le sentenze impugnate bensì le decisioni fiscali prodotte quale titolo

di rigetto definitivo (o meglio la sola tassazione del 1997), e non si

confronta con la motivazione esposta dal Giudice di pace. Il reclamo si rivela

così inammissibile.

1.5 Per

inciso, va del resto osservato come nel merito il reclamo sarebbe in ogni caso

infondato. Infatti, in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il

giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto

in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo

parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione

della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato

Considerandi

prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Akten­pro­zess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza

del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –

la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1

). Ora, nella

fattispecie le decisioni di tassazione agli atti, emesse il 25 ottobre 1999 (imposta

cantonale 1997-1998), l’11 febbraio 1992 (imposta federale diretta 1991-1992) e

il 16 agosto 1993 (imposta federale diretta 1993-1994), risultano passate in

giudicato – ciò che il reclamante non contesta – e costituiscono così,

unitamente ai relativi attestati di carenza di beni per le spese esecutive e

giudiziarie, validi titoli di rigetto definitivo dell’opposi­zione per gli

importi posti in esecuzione, compresi gli interessi maturati fino all’emissione

dei primi attestati di carenza di beni.

il Giudice di pace né la Camera sono invece competenti per esaminare la

questione di un eventuale condono delle imposte poste in esecuzione. E prima

del condono effettivo le decisioni di tassazione rimangono esecutive. Per quanto riguarda le difficoltà economiche

allegate dal reclamante, si ricorda che l’ufficio d’ese­cu­zio­ne potrà pignorare

unicamente la parte del reddito del convenuto che eccede il suo minimo

esistenziale (art. 93 LEF) mentre, ove il pignoramento dovesse vertere su beni

mobili, egli potrà se del caso chiedere la rateazione del pagamento del credito

posto in esecuzione (art. 123 LEF). Ad ogni modo, nella sua qualità di giudice

del rigetto dell’opposizione il Giudice di pace non è competente per valutare

la situazione economica dell’e­scusso e ancora meno per respingere l’istanza di

rigetto dell’opposizione sulla base di tale valutazione.

2.

La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Tuttavia, vista la sua situazione economica verosimilmente difficile (nei suoi confronti sono stati rilasciati una cinquantina di attestati

di carenza di beni), si prescinde – eccezionalmente – dal riscuotere

spese processuali, il cui prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico

in spese d’in­casso infruttuoso supplementari. Non si pone invece problema di

ripetibili, i reclami non essendo stati notificati alle controparti. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di rispettivamente fr. 2'012.90, fr. 2'637.10 e fr. 3'017.10, non raggiunge, in nessuna delle cause, la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa n. 63/2015 (esecuzione

n. (__________) è inammissibile.

2. Il

reclamo nella causa n. 64/2015 (esecuzione n. (__________) è inammissibile.

3. Il

reclamo nella causa n. 65/2015 (esecuzione n. (__________) è inammissibile.

4. Non

si riscuotono oneri processuali.

5. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).