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Decisione

14.2015.104

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Inammissibilità della richiesta di nuove prove nella procedura di reclamo. Computo del termine per la replica. Assenza di riconoscimento di debito

1 ottobre 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel

caso specifico, è pertanto inammissibile la richiesta di RE 1 volta al richiamo

di documenti da terzi e all’audi­­zione di un teste, poiché formulata per la

prima volta con il reclamo, per tacere del fatto che nella procedura di

rigetto dell’op­­posizione sono ammissibili di norma solo prove documentali

(art. 254 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138 III 639 consid. 4.3.2; sentenza del

Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012, consid. 3.4;

sentenze della CEF 14.2014.35 del 15 febbraio 2014, consid. 1.3; 14.2014.242

dell’8 giugno 2015, consid. 7.3).

2. Prima

di entrare nel merito del reclamo, occorre anzitutto esaminare la censura

secondo cui la replica inoltrata dalla patrocinatrice di RE 1, benché giunta

alla Pretura il giorno prima dell’emanazione della sentenza impugnata, non sarebbe

stata presa in considerazione dal primo giudice.

2.1 Orbene,

in realtà la replica è stata inoltrata per posta proprio il 21 maggio 2015

(data del timbro postale sulla busta e sulla replica, act. IV), giorno in cui

il Pretore aggiunto ha emesso e spedito la decisione impugnata. Vero, tuttavia,

che l’atto in questione potrebbe essere considerato tempestivo, ove la proroga

di ulteriori 10 giorni del termine iniziale di 10 giorni impartito il 28 aprile

2015 dal Pretore aggiunto per la presentazione di un’eventuale replica fosse

computata dalla scadenza del primo termine, verificatasi lunedì 11 maggio 2015

(il decimo giorno cadendo di sabato, v. art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31 LEF) come esplicitamente specificato dall’istante nella richiesta di proroga

dell’8 maggio 2015, mentre la replica sarebbe tardiva qualora si aggiungessero

20 giorni alla data di ricezione della prima ordinanza (il 29 aprile 2015).

2.2 Non è tuttavia necessario risolvere la

questione. Anche se la replica fosse tempestiva, difatti, non si

giustificherebbe di annullare la sentenza di primo grado e di rinviare l’incarto

al primo giudice, da una parte perché il reclamante non ha formulato alcuna

richiesta in questo senso, ma si è limitato a chiedere alla Camera di

rettificare la sentenza impugnata nel senso dell’accoglimento parziale dell’istanza,

e dall’altra poiché l’esercizio si ridurrebbe a una mera formalità priva di

contenuto, fonte di ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle parti

ad ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale

4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205

dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3; v. anche le sentenze della CEF 14.2015.72

del 16 settembre 2015 consid. 4 e 14.2015.89 dell’11 agosto 2015 consid. 4), dal momento che la causa è matura per il giudizio e la Camera potrebbe

dunque statuire essa stessa con pieno potere di cognizione senza retrocederla

al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), la questione decisiva da

risolvere essendo di natura giuridica (v. sotto consid. 6).

3. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

Considerandi

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

4.

A

giustificazione della reiezione dell’istanza, il Pretore ha argomentato che dai

documenti agli atti non è evincibile alcun impegno chiaro, esplicito e

inequivocabile, sottoscritto dalle persone autorizzate a rappresentare la CO 1,

di versare all’istante l’importo posto in esecuzione.

5.

Per

quanto attiene al merito, nel reclamo RE 1 rileva di aver sempre messo a

disposizione della convenuta i soldi a lei necessari per l’acquisto dei

terreni. A mente sua dal conteggio sottoscritto da entrambe le parti il 9

gennaio 2013 “si riconosce perfettamente l’obbligazione assunta dalla convenuta

a rifornire all’istante una somma di denaro”.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

6.1

Sotto

questo profilo i documenti prodotti da RE 1 non possono assurgere a titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione. In particolare il conteggio da lui sottoscritto

il 9 gennaio 2013 con C__________ (doc. B) non è stato firmato anche

dalle persone abilitate a rappresentare la CO 1, ossia in quel momento il presidente

del consiglio d’amministrazione M__________ o il membro O__________ (entrambi titolari

del diritto di firma individuale dal 21 aprile 2010 al 25 febbraio 2013 come si

evince dal registro di commercio). Neppure gli altri documenti contenuti nell’incarto,

segnatamente la bozza di patto parasociale del 12 settembre 2011 (doc. A),

possono costituire valido titolo di rigetto nei confronti della CO 1, atteso

che in nessuno degli stessi la società escussa, tramite i suoi legittimi

rappresentanti, si è riconosciuta incondizionatamente e in modo chiaro

debitrice di un determinato importo nei confronti di RE 1. La decisione

impugnata merita dunque conferma e il reclamo va respinto.

6.2

Ciò posto, la decisione odierna non pregiudica le

ragioni delle parti nel merito, su cui né il primo giudice né la Camera hanno

la competenza a decidere (sopra consid. 3). In altre parole, ad RE 1 rimane

salva la possibilità, promuovendo una procedura creditoria ordinaria (art. 79

LEF), di dimostrare l’esistenza delle pretese che pretende sue e di produrre le

prove di cui ha chiesto l’assunzione con il reclamo, in modo da ottenere un

titolo che gli permetta di far rigettare l’opposizione interposta dalla CO 1 in

via definitiva.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48

e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto

presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

in concreto di fr. 703'864.90,

raggiunge senz’altro la soglia

di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 1'350.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo

carico.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).