14.2015.104
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Inammissibilità della richiesta di nuove prove nella procedura di reclamo. Computo del termine per la replica. Assenza di riconoscimento di debito
1 ottobre 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.104
Lugano
1 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2015.233 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa
con istanza 10 aprile 2015 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 29 maggio 2015 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 21 maggio 2015 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il 12 aprile 2010 la CO 1, i cui soci erano RE 1 e C__________, è
stata trasformata, previo aumento del capitale sociale da fr. 20'000.– a fr. 100'000.–,
in una società anonima avente la ragione sociale CO 1. I precedenti soci e
gerenti della società, che avevano entrambi diritto di firma individuale, sono
stati cancellati dal registro di commercio e quali membri del consiglio di amministrazione
sono stati nominati M__________ e O__________, entrambi con diritto di firma
individuale. Successivamente RE 1 e C__________ hanno sottoscritto una “bozza
12.09.2011” di patto parasociale, dandosi atto di detenere ciascuno il 50%
del capitale azionario della CO 1. Nel medesimo documento i sottoscriventi
hanno pure evidenziato che RE 1 aveva offerto alla società le risorse
finanziarie per sostenerne gli investimenti iniziali e hanno previsto che la CO
1 “dovrà rimborsare le somme anticipate dai soci, rivalutate di interessi al
tasso medio applicato dal mercato”.
B. Il
9 gennaio 2013, RE 1 e C__________ hanno firmato il conteggio aggiornato al 31
dicembre 2012 dei rispettivi finanziamenti di diversi progetti, delle spese
correnti assunte e delle prestazioni professionali fornite, dal quale emerge in
particolare che RE 1 avrebbe fornito alla CO 1 finanziamenti per complessivi fr. 557'152.98,
di cui fr. 99'000.– oggetto di postergazione. Sullo stesso documento i
sottoscriventi hanno convenuto un prelievo di fr. 50'000.– per azionista
sugli utili previo consenso degli amministratori, il reintegro dei finanziamenti
e averi degli azionisti “alla prima occasione utile di diponibilità finanziaria
di CO 1” e la cessione delle azioni di RE 1 a favore di C__________ dietro
pagamento.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 aprile 2014 dall’Ufficio di
esecuzione di Mendrisio, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 698'864.92
oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2010, indicando quale titolo di
credito il “riconoscimento debito datato 09.01.2013 concernente i fr. 557'152.98/fatture
dei vari finanziamenti apportati dal creditore e ammontanti a fr. 141'711.94,
contratto parasociale e sindacale per il 6% di interesse delle quote”, di fr. 6'000
(“interessi al 6% delle quote della società di fr. 100'000.–”, di fr. 150'000.–
(“utile vendita terreno a __________”) nonché di fr. 1'148.75 (“fattura
del 04.02.2011”).
D. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 aprile
2015 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord limitatamente a fr. 703'864.90 più interessi del 5% dal
1° gennaio 2010. Nel termine impartito, la parte convenuta
si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 27
aprile 2015, che l’istante ha contestato con replica del
21 maggio 2015.
E. Statuendo con decisione 21 maggio 2015, il Pretore aggiunto ha respinto
l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 900.–
e un’indennità di fr. 50.– a favore della parte convenuta.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 maggio 2015 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno non sono
state richieste osservazioni alla CO 1.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 29 maggio 2015 contro la sentenza notificata il 22 maggio 2015 al
patrocinatore che RE 1 aveva in prima sede, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel
caso specifico, è pertanto inammissibile la richiesta di RE 1 volta al richiamo
di documenti da terzi e all’audizione di un teste, poiché formulata per la
prima volta con il reclamo, per tacere del fatto che nella procedura di
rigetto dell’opposizione sono ammissibili di norma solo prove documentali
(art. 254 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138 III 639 consid. 4.3.2; sentenza del
Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012, consid. 3.4;
sentenze della CEF 14.2014.35 del 15 febbraio 2014, consid. 1.3; 14.2014.242
dell’8 giugno 2015, consid. 7.3).
2. Prima
di entrare nel merito del reclamo, occorre anzitutto esaminare la censura
secondo cui la replica inoltrata dalla patrocinatrice di RE 1, benché giunta
alla Pretura il giorno prima dell’emanazione della sentenza impugnata, non sarebbe
stata presa in considerazione dal primo giudice.
2.1 Orbene,
in realtà la replica è stata inoltrata per posta proprio il 21 maggio 2015
(data del timbro postale sulla busta e sulla replica, act. IV), giorno in cui
il Pretore aggiunto ha emesso e spedito la decisione impugnata. Vero, tuttavia,
che l’atto in questione potrebbe essere considerato tempestivo, ove la proroga
di ulteriori 10 giorni del termine iniziale di 10 giorni impartito il 28 aprile
2015 dal Pretore aggiunto per la presentazione di un’eventuale replica fosse
computata dalla scadenza del primo termine, verificatasi lunedì 11 maggio 2015
(il decimo giorno cadendo di sabato, v. art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31 LEF) come esplicitamente specificato dall’istante nella richiesta di proroga
dell’8 maggio 2015, mentre la replica sarebbe tardiva qualora si aggiungessero
20 giorni alla data di ricezione della prima ordinanza (il 29 aprile 2015).
2.2 Non è tuttavia necessario risolvere la
questione. Anche se la replica fosse tempestiva, difatti, non si
giustificherebbe di annullare la sentenza di primo grado e di rinviare l’incarto
al primo giudice, da una parte perché il reclamante non ha formulato alcuna
richiesta in questo senso, ma si è limitato a chiedere alla Camera di
rettificare la sentenza impugnata nel senso dell’accoglimento parziale dell’istanza,
e dall’altra poiché l’esercizio si ridurrebbe a una mera formalità priva di
contenuto, fonte di ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle parti
ad ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale
4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205
dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3; v. anche le sentenze della CEF 14.2015.72
del 16 settembre 2015 consid. 4 e 14.2015.89 dell’11 agosto 2015 consid. 4), dal momento che la causa è matura per il giudizio e la Camera potrebbe
dunque statuire essa stessa con pieno potere di cognizione senza retrocederla
al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), la questione decisiva da
risolvere essendo di natura giuridica (v. sotto consid. 6).
3. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
Considerandi
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
4.
A
giustificazione della reiezione dell’istanza, il Pretore ha argomentato che dai
documenti agli atti non è evincibile alcun impegno chiaro, esplicito e
inequivocabile, sottoscritto dalle persone autorizzate a rappresentare la CO 1,
di versare all’istante l’importo posto in esecuzione.
5.
Per
quanto attiene al merito, nel reclamo RE 1 rileva di aver sempre messo a
disposizione della convenuta i soldi a lei necessari per l’acquisto dei
terreni. A mente sua dal conteggio sottoscritto da entrambe le parti il 9
gennaio 2013 “si riconosce perfettamente l’obbligazione assunta dalla convenuta
a rifornire all’istante una somma di denaro”.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
6.1
Sotto
questo profilo i documenti prodotti da RE 1 non possono assurgere a titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione. In particolare il conteggio da lui sottoscritto
il 9 gennaio 2013 con C__________ (doc. B) non è stato firmato anche
dalle persone abilitate a rappresentare la CO 1, ossia in quel momento il presidente
del consiglio d’amministrazione M__________ o il membro O__________ (entrambi titolari
del diritto di firma individuale dal 21 aprile 2010 al 25 febbraio 2013 come si
evince dal registro di commercio). Neppure gli altri documenti contenuti nell’incarto,
segnatamente la bozza di patto parasociale del 12 settembre 2011 (doc. A),
possono costituire valido titolo di rigetto nei confronti della CO 1, atteso
che in nessuno degli stessi la società escussa, tramite i suoi legittimi
rappresentanti, si è riconosciuta incondizionatamente e in modo chiaro
debitrice di un determinato importo nei confronti di RE 1. La decisione
impugnata merita dunque conferma e il reclamo va respinto.
6.2
Ciò posto, la decisione odierna non pregiudica le
ragioni delle parti nel merito, su cui né il primo giudice né la Camera hanno
la competenza a decidere (sopra consid. 3). In altre parole, ad RE 1 rimane
salva la possibilità, promuovendo una procedura creditoria ordinaria (art. 79
LEF), di dimostrare l’esistenza delle pretese che pretende sue e di produrre le
prove di cui ha chiesto l’assunzione con il reclamo, in modo da ottenere un
titolo che gli permetta di far rigettare l’opposizione interposta dalla CO 1 in
via definitiva.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48
e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto
presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
in concreto di fr. 703'864.90,
raggiunge senz’altro la soglia
di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2.
Le spese processuali di complessivi fr. 1'350.–
relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo
carico.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).