14.2015.106
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Stralcio della causa in seguito al ritiro dell’opposizione. Fissazione dell’indennità per spese ripetibili
24 settembre 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.106
Lugano
24 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa incarto n. S 072/2015 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di
Mendrisio promossa con istanza 1° aprile 2015 da
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
contro
CO 1
(rappresentata dalla curatrice RA 1,)
giudicando sul reclamo dell’8 giugno 2015 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 22 maggio 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 4 marzo 2015 dall’Ufficio di esecuzione di
Mendrisio, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 709.20 e di fr. 160.80, indicando quali titoli di credito: “1) Attestato di carenza beni n.
__________ di fr. 709.20 emesso il 28.09.2005 dall’Ufficio esecuzione
Leventina – 6760 Faido. Fattura del 25.05.2004, di cessione __________, 8305
Dietlikon. 2) Danno di mora secondo l’art. 103/106 CO”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 1° aprile 2015 la
RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo
di Mendrisio limitatamente all’importo di fr. 709.20. Con scritti del 22
aprile e del 12 maggio 2015, la parte convenuta, per il
tramite della propria curatrice, ha ritirato l’opposizione al precetto esecutivo.
C. Statuendo con decisione 22 maggio 2015, il Giudice di pace ha
stralciato la procedura dai ruoli, ponendo a carico dell’escussa le spese
processuali di fr. 50.– senza assegnare alcun’indennità a favore della
parte istante.
D. Contro
il dispositivo n. 2 della sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 giugno 2015 per ottenere l’assegnazione di fr. 241.35 a titolo di ripetibili
di prima sede. Nelle sue osservazioni del 18 giugno 2015, ritenendo l’indennità richiesta dalla procedente “un po’ eccessiva” CO 1 si è rimessa al giudizio di questa Camera
per stabilirne “l’importo adeguato”.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Tale
competenza, nelle materie affidate alla Camera, si estende ai reclami – come
quello in rassegna – inoltrati a titolo indipendente unicamente contro i dispositivi
sulle spese (art. 110 CPC e 48 lett. e n. 4a LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato lunedì 8 giugno 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore
della RE 1 il 28 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3
CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata il Giudice di pace, a seguito dell’avvenuto ritiro dell’opposizione
da parte dell’escussa, ha stralciato la causa dai ruoli omettendo, senza
motivazione, di statuire sulla richiesta di ripetibili contenuta nell’istanza.
3. Nel
reclamo la RE 1 ricorda che secondo l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [RTar, RL
3.1.1.7.1]) per un valore litigioso di fr. 709.20 le ripetibili
possono essere fissate nel caso specifico in linea di massima tra fr. 21.30
e fr. 124.10. In virtù dell’art. 13 cpv. 2 RTar, tuttavia, se la causa non
termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio
giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili possono essere
ridotte in misura adeguata. Per giurisprudenza tale riduzione viene operata
applicando la formula che media l’onorario ad valorem (OV) con quello ad
horam (OH) nel seguente modo: 2 x OV x OH / (OV + OH). Nella fattispecie,
sostiene la reclamante, il dispendio di tempo del suo patrocinatore per
ricevere le istruzioni della cliente, allestire la procura, controllare la
catena di cessione della pretesa fatta valere contro la convenuta, analizzare
gli atti processuali e redigere l’istanza di rigetto dell’opposizione, così come
per eseguire e verificare il pagamento dell’anticipo degli oneri processuali,
ammonta ad almeno due ore e di conseguenza appare ragionevole, a suo modo di vedere,
assegnarle un’indennità di almeno fr. 241.35, calcolata secondo la
predetta formula giurisprudenziale (ossia: 2 x 124.10 x 560 / (124.10 + 560)],
con l’aggiunta delle spese (10% dell’onorario, art. 6 cpv. 1 LTar) e dell’IVA
(8%, art. 14 LTar).
4. In
virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi
rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado minimo di
complessità della causa (Bohnet, in:
CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi
[curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011,
pag. 243). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza
professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art.
95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106
cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art. 107 CPC permette una ripartizione
secondo equità. Tra i criteri contemplati dalla
norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art.
95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy,
in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art.
95 CPC), invero rilevante solo nel
quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).
Del fattore della difficoltà si tiene conto
nella commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera
Considerandi
questione v. sentenza della CEF 14.2014.58 del
30.
giugno 2014, consid. 4).
4.1
Il
giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.
2.
CPC). Giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato
o determinabile da fr. 20'000.– sino a fr. 50'000.– le ripetibili
sono stabilite tra il 10 e il 20% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11
cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e
fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo
calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono
determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del
lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del
patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il
valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla
presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi
delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle
disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
Al
riguardo l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale (sentenza 4C_1/2001 del 3 maggio 2011 consid. 6.2), non garantisce alla
parte un indennizzo minimo e non esclude, pertanto, di fissare una somma
massima per l’indennizzo dell’avvocato, importo differenziato secondo la procedura
e il valore litigioso e che si applica a tutti i casi salvo a quelli che hanno
necessitato un lavoro straordinario. Una siffatta regolamentazione permette, da
una parte, di limitare le ripetibili a una somma ragionevole per rapporto all’importanza
della causa, tenuto conto di una certa compensazione tra cause di valore litigioso
elevato e cause di scarso valore (cfr. in materia di spese giudiziarie:
DTF 130 III 228 consid. 2.3), dall’altra, di consentire alle parti (e ai loro
patrocinatori) di valutare i rischi finanziari di un processo.
4.2
Nel
caso specifico, in linea di massima le ripetibili possono dunque essere fissate
tra fr. 20.– (15% x 20% di fr. 709.20) e fr. 125.–
(25% x 70% di fr. 709.20) arrotondati. Non risulta, d’altronde,
che la causa in esame abbia richiesto un dispendio manifestamente inferiore a
quello usuale in una causa di rigetto dell’opposizione con un valore litigioso
simile, né che il caso o gli interessi delle parti in causa presentassero
particolarità tali da giustificare una deroga rispetto alla tariffa di legge.
Non sussiste neppure in concreto alcun motivo per ridurre le ripetibili conformemente
a quanto previsto all’art. 13 cpv. 2 RTar, perché il ritiro dell’opposizione
comunicato dall’escussa con le osservazioni all’istanza non ha comportato per
l’avvocato della procedente una riduzione significativa delle incombenze di
patrocinio.
A
ben vedere, invero, la reclamante non chiede una deroga verso il basso bensì
verso l’alto. Sennonché, in realtà, la causa non ha determinato per il
patrocinatore della reclamante un dispendio manifestamente superiore a quello
usuale in una causa di rigetto dell’opposizione con un valore litigioso simile,
né il caso o gli interessi delle parti in causa presentano
particolarità tali da giustificare una deroga rispetto alla tariffa nel senso
dell’art. 13 cpv. 1 RTar, né verso il basso ma neppure verso l’alto. Tenuto conto del lavoro svolto, l’indennità
massima prevista dalla tariffa, pari come visto a fr. 125.–, appare
una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e alle spese
sopportate nell’interesse della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le
spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non avendo la reclamante
fatto valere esborsi straordinari né presentato una nota di spese giusta l’art.
105.
cpv. 2 CPC. Il reclamo va pertanto parzialmente accolto e il dispositivo n.
2.
della sentenza di prima sede riformato in tal senso.
5.
Premesso che il valore litigioso in questa sede è
pari all’indennità di fr. 241.35 chiesta dalla reclamante, la tassa del
giudizio odierno, di fr. 100.– (art. 48 OTLEF), segue
la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC), compensate le
ripetibili. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 241.35,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
2. La
tassa di giustizia di fr. 50.– da anticipare dalla parte istante è posta a
carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 125.– per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico delle parti metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).