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Decisione

14.2015.106

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Stralcio della causa in seguito al ritiro dell’opposizione. Fissazione dell’indennità per spese ripetibili

24 settembre 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata il Giudice di pace, a seguito dell’av­­venuto ritiro dell’opposizione

da parte dell’escussa, ha stralciato la causa dai ruoli omettendo, senza

motivazione, di statuire sulla richiesta di ripetibili contenuta nell’istanza.

3. Nel

reclamo la RE 1 ricorda che secondo l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [RTar, RL

3.1.1.7.1]) per un valore litigioso di fr. 709.20 le ripetibili

possono essere fissate nel caso specifico in linea di massima tra fr. 21.30

e fr. 124.10. In virtù dell’art. 13 cpv. 2 RTar, tuttavia, se la causa non

termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio

giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili possono essere

ridotte in misura adeguata. Per giurisprudenza tale riduzione viene operata

applicando la formula che media l’onorario ad valorem (OV) con quello ad

horam (OH) nel seguente modo: 2 x OV x OH / (OV + OH). Nella fattispecie,

sostiene la reclamante, il dispendio di tempo del suo patrocinatore per

ricevere le istruzioni della cliente, allestire la procura, controllare la

catena di cessione della pretesa fatta valere contro la convenuta, analizzare

gli atti processuali e redigere l’istanza di rigetto dell’oppo­­sizione, così come

per eseguire e verificare il pagamento dell’an­­ticipo degli oneri processuali,

ammonta ad almeno due ore e di conseguenza appare ragionevole, a suo modo di vedere,

assegnarle un’indennità di almeno fr. 241.35, calcolata secondo la

predetta formula giurisprudenziale (ossia: 2 x 124.10 x 560 / (124.10 + 560)],

con l’aggiunta delle spese (10% dell’onorario, art. 6 cpv. 1 LTar) e dell’IVA

(8%, art. 14 LTar).

4. In

virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi

rappresentare nel processo. Tale facoltà non pre­suppone un grado minimo di

complessità della causa (Bohnet, in:

CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; in: Trezzini/Coc­chi/Bernasconi

[curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011,

pag. 243). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza

professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art.

95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106

cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art. 107 CPC permette una ripartizione

secondo equità. Tra i criteri contemplati dalla

norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art.

95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy,

in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art.

95 CPC), invero rilevante solo nel

quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).

Del fattore della difficoltà si tiene conto

nella commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera

Considerandi

questione v. sentenza della CEF 14.2014.58 del

30.

giugno 2014, consid. 4).

4.1

Il

giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.

2.

CPC). Giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato

o determinabile da fr. 20'000.– sino a fr. 50'000.– le ripetibili

sono stabilite tra il 10 e il 20% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11

cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e

fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo

calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono

determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del

lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del

patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il

valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onora­­rio dovuto in base alla

presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi

delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle

disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).

Al

riguardo l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale (sentenza 4C_1/2001 del 3 maggio 2011 consid. 6.2), non garantisce alla

parte un indennizzo minimo e non esclude, pertanto, di fissare una somma

massima per l’in­­dennizzo dell’avvocato, importo differenziato secondo la procedura

e il valore litigioso e che si applica a tutti i casi salvo a quelli che hanno

necessitato un lavoro straordinario. Una siffatta regolamentazione permette, da

una parte, di limitare le ripetibili a una somma ragionevole per rapporto all’importanza

della causa, tenuto conto di una certa compensazione tra cause di valore litigioso

elevato e cause di scarso valore (cfr. in materia di spese giudiziarie:

DTF 130 III 228 consid. 2.3), dall’altra, di consentire alle parti (e ai loro

patrocinatori) di valutare i rischi finanziari di un processo.

4.2

Nel

caso specifico, in linea di massima le ripetibili possono dunque essere fissate

tra fr. 20.– (15% x 20% di fr. 709.20) e fr. 125.–

(25% x 70% di fr. 709.20) arrotondati. Non risulta, d’al­­tronde,

che la causa in esame abbia richiesto un dispendio manifestamente inferiore a

quello usuale in una causa di rigetto dell’opposizione con un valore litigioso

simile, né che il caso o gli interessi delle parti in causa presentassero

particolarità tali da giustificare una deroga rispetto alla tariffa di legge.

Non sussiste neppure in concreto alcun motivo per ridurre le ripetibili conformemente

a quanto previsto all’art. 13 cpv. 2 RTar, perché il ritiro dell’opposizione

comunicato dall’escussa con le osservazioni al­l’istanza non ha comportato per

l’avvocato della procedente una riduzione significativa delle incombenze di

patrocinio.

A

ben vedere, invero, la reclamante non chiede una deroga verso il basso bensì

verso l’alto. Sennonché, in realtà, la causa non ha determinato per il

patrocinatore della reclamante un dispendio manifestamente superiore a quello

usuale in una causa di rigetto dell’opposizione con un valore litigioso simile,

né il caso o gli interessi delle parti in causa presentano

particolarità tali da giustificare una deroga rispetto alla tariffa nel senso

dell’art. 13 cpv. 1 RTar, né verso il basso ma neppure verso l’alto. Tenuto conto del lavoro svolto, l’indennità

massima prevista dalla tariffa, pari come visto a fr. 125.–, appare

una partecipazione adeguata all’o­­norario dell’avvocato e alle spese

sopportate nell’interesse della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le

spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non avendo la reclamante

fatto valere esborsi straordinari né presentato una nota di spese giusta l’art.

105.

cpv. 2 CPC. Il reclamo va pertanto parzialmente accolto e il dispositivo n.

2.

della sentenza di prima sede riformato in tal senso.

5.

Premesso che il valore litigioso in questa sede è

pari all’indennità di fr. 241.35 chiesta dalla reclamante, la tassa del

giudizio odierno, di fr. 100.– (art. 48 OTLEF), segue

la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC), compensate le

ripetibili. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 241.35,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

2. La

tassa di giustizia di fr. 50.– da anticipare dalla parte istante è posta a

carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 125.– per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico delle parti metà ciascuno,

compensate le ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).