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Decisione

14.2015.107

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assegni bancari tratti su una banca italiana. Diritto applicabile. Diritto di regresso. Presentazione e prescrizione

12 ottobre 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata il Pretore, ricordato che nell’esecu­­zione ordinaria l’assegno

bancario giustifica di principio la pronuncia del rigetto dell’opposizione in

favore del detentore del titolo contro il debitore cambiario, ha ritenuto che

la documentazione prodotta dall’istante – cinque assegni bancari – costituisca

un valido riconoscimento di debito nell’ambito della procedura in og­getto.

Egli ha d’altronde considerato inutile esaminare, a prescin­dere dalla loro ammissibilità,

le argomentazioni scritte dell’escus­­so, poiché esse sono incentrate

unicamente sul diritto cambiario italiano, di cui egli non ha dimostrato il

contenuto sulla base di elementi affidabili, e non possono comunque essere

fatte valere in una procedura di rigetto dell’opposizione ma solo in una procedura

cambiaria o di merito. Donde l’accoglimento dell’istanza.

4. Nel

reclamo RE 1 contesta la conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure,

sostenendo che gli assegni bancari in oggetto non possono costituire un

riconoscimento di debito a favore dell’escutente, dal momento che l’ordine di

pagamento del traente è rivolto a un terzo (la banca). Solo il diritto di

regresso previsto dall’art. 1128 CO avrebbe potuto conferire agli assegni il carattere

di titolo di rigetto. Sennonché

– sostiene il reclamante – l’istante non ha dimostrato, come gli incombeva, di

averli presentati tempestivamente al pagamento né di

essersi visto opporre un rifiuto constatato mediante un atto autentico o una

dichiarazione scritta così come richiesto dall’art. 1128 CO. A tal proposito RE

1 rimprovera al primo giudice un’errata applicazione del diritto per non

essersi confrontato con la giurisprudenza di questa Camera citata nelle sue

osservazioni, che giunge alla stessa conclusione ed è pertinente anche per il

diritto italiano. Egli osserva poi come nella procedura di rigetto, a differenza

di quanto stabilito dal Pretore, non vi sia alcuna limitazione delle contestazioni

proponibili dall’escusso. Infine, in via subordinata RE 1 invoca nuovamente l’eccezione

di prescrizione degli assegni prodotti dall’escutente.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.

4.1.1). Anche nelle fattispecie che presentano, come nel caso concreto,

elementi di estraneità la nozione di riconoscimento di debito è disciplinata

dall’art. 82 LEF quale lex fori, mentre il diritto applicabile al credito

riconosciuto si determina secondo il diritto internazionale privato svizzero (Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 174 ad art.

82 LEF).

5.1 In prima

istanza, l’escusso ha sostenuto che gli effetti degli assegni bancari sono

disciplinati dal diritto italiano. E difatti ciò è vero per le due questioni

centrali nella fattispecie, ovvero sapere se occorre al portatore un protesto o

una constatazione equivalente per preservare il suo diritto di regresso contro

il traente, e quali sono i termini di esercizio e di prescrizione del regresso.

La prima questione, infatti, è disciplinata dalla legge del luogo di pagamento

(art. 1141 n. 9 CO) – nel caso in esame la sede milanese della banca __________

– e la seconda dalla legge del luogo dov’è emesso il titolo (art. 1089 per il

rinvio dell’art. 1143 cpv. 1 n. 21 CO), in concreto ancora una volta __________.

Sen­nonché, considerando che il convenuto non aveva provato il contenuto del

Considerandi

diritto italiano, il Pretore si è ritenuto autorizzato ad applicare il diritto

svizzero, ciò che nelle procedure sommarie in materia patrimoniale era

invero abilitato a fare (art. 16 cpv. 2 LDIP) senza dover preventivamente

invitare la parte a dimostrare il contenuto del diritto straniero (DTF 140 III

456, consid. 2.4). Il problema è che nel 2012 la Camera ha già avuto modo di

trattare un caso di assegni tratti su una banca italiana (sentenza della CEF

14.2012.96

del 16 agosto 2012 consid. 3.3), sicché il diritto italiano le è

noto per quanto concerne l’esercizio del regresso contro il traente. Sapere,

tuttavia, se il diritto italiano debba in queste circostanze essere applicato d’ufficio

(come risulta dall’art. 57 CPC) può rimanere indeciso, perché nella

fattispecie, come sostiene il reclamante, l’esito della causa è

lo stesso che si faccia riferimento

al diritto svizzero (sotto consid. 5.2) o a quello italiano (sotto consid. 5.3).

5.2

L’assegno

bancario, quale ordine di pagamento rivolto dal traente alla banca, non

rappresenta in sé un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso

dell’art. 82 cpv. 1 LEF a favore del portatore. Lo diventa solo se sono

adempiute le condizioni che conferiscono al portatore un diritto di regresso

contro il traente, condizioni che in diritto svizzero sono definite all’art.

1128.

CO. Presupposto imprescindibile del regresso è che il rifiuto di pagare

del trattario (ossia la banca) sia stato constatato in uno dei modi prescritti

da tale norma, ossia tramite atto autentico (protesto), con una dichiarazione

del trattario scritta sull’assegno bancario con l’indicazione del luogo e del

giorno della presentazione oppure con dichiarazione di una stanza di

compensazione datata e attestante che l’assegno bancario è stato trasmesso in

tempo utile e non è stato pagato (sentenze della CEF 14.2012.155

dell’11 dicembre 2012 consid. 8 e 14.2012.96 già citata, consid. 3.2; Staehelin, op. cit., n. 157 ad art. 82 LEF). In particolare solo l’as­­segno

presentato tempestivamente permette il regresso, i termini stabiliti negli

artt. 1116-1118 CO dovendo essere rispettati. Diversamente dalla cambiale (art.

1033.

cpv. 1 CO) il mancato pagamento dell’assegno non deve necessariamente

essere constatato in un atto autentico – il cosiddetto protesto – bensì è sufficiente

una dichiarazione scritta della banca trattaria sull’assegno, firmata e datata

(Bauer in: Basler

Kommentar, Obligationenrecht II, 4a ed. 2007, n. 8, n. 11, 17-19 ad

art. 1128 CO).

a) Nella

fattispecie, l’istante non ha allegato di avere presentato al

pagamento i cinque assegni bancari tratti da RE 1 sulla banca italiana __________

(quattro dei quali emessi per € 4'000.–

ciascuno rispettivamente il 30 settembre, 30 ottobre, 30 novembre e 30 dicembre

2009.

[doc. A-D] e uno di € 1'000.– il 30 gennaio 2010 [doc. E]). Non

figura neppure agli atti un protesto, una dichiarazione equivalente di

una stanza di compensazione né un’attestazione della banca trattaria scritta sugli

stessi assegni bancari. Al riguardo l’avviso di addebito di

€ 1'000.– notificato dalla banca __________ all’escutente il 16 ottobre

2014.

in relazione con il quinto assegno (doc. E) non assurge a prova nel senso

dell’art. 1128 CO, la dichiarazione della banca non essendo scritta sul titolo

né firmata. E il timbro “valuta per l’incasso” apposta sopra la firma di CO 1 a

tergo dello chèque non pare documentare una presentazione formale ma solo una girata

per procura giusta l’art. 1008 CO, mentre sugli altri titoli figura soltanto

una girata in bianco (al portatore).

b) Anche

nel caso dell’assegno di € 1'000.–, d’altronde, manca ogni indicazione sulla

data di un’eventuale presentazione, che seppure fosse avvenuta risulterebbe

esserlo stata solo nel 2014 (v. scritti allegati all’assegno, doc. E), ovvero a

un momento in cui il termine di presentazione, di 8 giorni a partire dal giorno

successivo a quello della data di emissione indicata sull’assegno stesso (art.

1116.

cpv. 1 e 4 CO), sarebbe stato ampiamente superato. Ne consegue

altresì che lo stesso diritto di regresso, ove sia mai esistito, sarebbe comunque

da considerare prescritto (art. 1134 cpv. 1 CO), come sostiene il reclamante. Contrariamente

a quanto ritiene il Pretore, infatti, le eccezioni cambiarie possono essere

fatte valere nell’ambito di un’esecuzione ordinaria, bastando per l’escusso

renderle verosimili (cfr. Staehelin,

op. cit., n. 153 ad art. 82 LEF; sentenza della CEF 14.2012.96 già citata,

consid. 4.1), senza le limitazioni prescritte dall’art. 182 LEF per l’esecu­­zione

cambiaria. Non avendo CO 1 dimostrato il (implicitamente) preteso diritto di

regresso secondo il diritto svizzero, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza.

Fosse applicabile tale legge, il reclamo andrebbe così accolto.

5.3

A differenza del diritto svizzero, avvalendosi di un’apposita riserva

contemplata dalle Convenzioni di Ginevra del 19 marzo 1931 che stabiliscono una

legge uniforme sull’assegno bancario (RS 0.221.555.1-4) la legge italiana

prevede che “il traente risponde del pagamento” (art. 16 del Regio decreto n.

1736.

del 21 dicembre 1933, G.U. 29 dicembre 1933, n. 300) e che “il portatore

mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l’assegno bancario non sia

stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la

constatazione equivalente” (art. 45 cpv. 2 primo periodo del medesimo decreto; sentenza

della CEF 14.2012.96 già citata, consid. 3.3). La presentazione

dell’assegno al pagamento è però necessaria perché il portatore possa procedere

contro il traente (Alberto Asquini, Titoli di credito, Padova 1966,

pag. 420). Orbene, già si è detto che nel caso specifico l’escu­­tente non ha

recato tale prova. Per tacere del fatto che, come secondo il diritto svizzero,

il suo potenziale diritto di regresso sarebbe comunque prescritto, essendo

decorsi più di sei mesi dallo spirare del termine di presentazione (art. 75

cpv. 1 del decreto), di otto o quindici giorni a seconda che l’assegno sia o no

pagabile nel comune in cui è stato emesso (art. 32). Se ne deduce che il

reclamo sarebbe fondato anche sotto il profilo del diritto italiano.

6.

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48

e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.

11.

cpv. 1-2 RTar (RL

3.1.1.7

) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). L’im­­porto delle ripetibili stabilite dal Pretore può

così essere confermato, il reclamante non avendo giustificato la sua richiesta

di aumentarle a fr. 1'500.–, Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 20'400.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia per complessivi fr. 250.–, da anticipare dalla parte

istante, è posta a carico di CO 1, tenuto a rifondere a RE 1 fr. 1'000.–

per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1 che rifonderà a RE 1 fr. 900.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).