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Decisione

14.2015.11

Rigetto definitivo dell’opposizione. Transazione omologata dal giudice delle misure a tutela dell’unione coniugale. Decreto cautelare del giudice estero del divorzio. Compensazione

26 giugno 2015Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi RE 1 e CO 1 hanno concordato quanto segue: “il canone di locazione dovuto dal locatario dr. A__________

[padre della moglie] (attualmente fr. 4'750.– mensili) verrà versato su un

conto fiduciario presso l’avv. __________ [patrocinatore della moglie], il

quale si occuperà di corrispondere alla banca gli interessi ipotecari e l’ammor­­tamento

relativo all’immobile part. n. __________ RFD di __________ [di proprietà della

moglie, ma su cui grava un usufrutto a favore del marito]. La differenza verrà

riversata alla moglie CO 1”. A decorrere dal 1°

dicembre 2010, la pigione è stata ridotta di fr. 80.– a fr. 4'670.–

mensili.

B. Adito

dalla moglie, nel frattempo trasferitasi con i due figli in Francia, con un’azione

di divorzio del 15 gennaio 2010, il successivo 14 settembre il giudice

competente per le questioni famigliari del Tribunal de Grande Instance __________

(F) ha emesso un’Ordonnance de non conciliation, con cui egli ha stabilito

in € 150.– per figlio il contributo dovuto dal padre per il loro

mantenimento e educazione. Il 31 gennaio 2014, il Juge de la mise en état dello

stesso tribunale ha, tra l’altro, ingiunto alla moglie di giustificare le somme

ricevute dagli avv. __________ e PA 2 dopo l’ordinanza del 14 settembre 2010 e

respinto la richiesta del marito intesa a sopprimere i contributi alimentari

per i figli.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 settembre 2014 dall’Ufficio di

esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso il marito per l’incasso di fr. 44'940.–

oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2014, indicando quali titoli di credito:

“Accordo del 27.02.2008 Pretura di Locarno-Città e sentenze francesi del

14.09.2010 e 31.01.2014”.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 ottobre 2014

la moglie ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di dichiarare

esecutiva in Svizzera l’Ordonnance de non conciliation del Tribunal

de Grande Instance __________ del 14 settembre 2010 e di conseguenza di rigettare

in via definitiva l’opposizione interposta dal marito. All’udienza

di discussione tenutasi il 4 dicembre 2014, la parte convenuta ha aderito alla

domanda di riconoscimento dell’ordinanza francese ma ha postulato la reiezione

dell’istanza per quanto concerne il rigetto dell’opposizione.

E. Statuendo con decisione 2 gennaio 2015, il Pretore aggiunto ha accolto

l’istanza parzialmente, nel senso che ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in

Svizzera l’ordinanza francese del 14 settembre 2010, ma ha rigettato in via

definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 31'875.–

(anziché fr. 44'940.–) più

interessi del 5% su fr. 14'760.– dal 1° marzo 2014 e su fr. 17'115.–

dal 9 settembre 2014, ponendo le spese processuali di fr. 380.– a carico

dell’istante per 3/10 e per il saldo a carico del convenuto,

tenuto a rifondere a controparte fr. 1'000.– per ripetibili ridotte.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 gennaio 2015 per ottenere,

previa concessione dell’effetto sospensivo e dell’assistenza giudiziaria con il

beneficio del gratuito patrocinio, la riforma dei dispositivi n. 2 (reiezione

della richiesta d’assunzione d’informa­­zioni scritte presso il giudice

competente per il divorzio), 3.2 (accoglimento parziale della domanda di

rigetto) e 4 (spese e ripetibili) “ai sensi dei considerandi”, e in subordine

il loro annullamento e il rinvio della causa al primo giudice per nuova

decisione previo esperimento delle prove richieste. Il 3 febbraio 2015, il

presidente della Camera ha respinto sia la richiesta di effetto sospensivo che

la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Il 5 febbraio, RE 1 ha chiesto alla Camera di poter pagare l’anticipo di fr. 500.–

richiestogli in rate di fr. 20.– e il 25 febbraio 2015 di sospendere la

causa fino al 15 aprile 2015. In risposta, il presidente della Camera ha

informato le parti il 3 marzo 2015 che la sentenza sarebbe stata emessa senza

il prelevamento preventivo di un anticipo delle spese processuali e ha respinto

la richiesta di sospensione. Il 5 marzo, il reclamante ha trasmesso alla Camera

le sue “conclusions récapitulatives” presentate nella causa di divorzio.

Con osservazioni del 26 marzo 2015, CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 16 gennaio 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 7

gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate

in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1.

CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di

designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Le

“conclusions récapitulatives” prodotte il 5 marzo 2015 dal reclamante sono

quindi irricevibili come lo è pure la sentenza 28 novembre 2014 della Corte di

appello e di revisione penale acclusa alle osservazioni al reclamo. D’altronde,

la richiesta di assunzione d’informazioni scritte presso il giudice francese,

riproposta dal reclamante in questa sede, va d’acchito respinta, giacché nelle

procedure sommarie della LEF è ammessa solo la produzione di documenti (DTF 138

III 639 consid. 4.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_605/2012 del 5 giugno

2013, consid. 4.2.1), per tacere del fatto che, come si vedrà poi (sotto consid.

7.

), le informazioni richieste sono comunque ininfluenti ai fini del giudizio

odierno.

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha esordito respingendo la richiesta

con cui il convenuto aveva chiesto l’as­­sunzione d’informazioni scritte presso

il giudice francese in merito alla relazione tra il contributo alimentare da

lui fissato e i versamenti percepiti dall’istante attingendo al conto detenuto

in via fiduciaria prima dall’avv. __________ e poi dall’avv. PA 2, ritenendo

tale mezzo di prova incompatibile con il carattere sommario della procedura,

poiché non immediatamente esperibile. In base all’i­­stanza il primo giudice ha

poi appurato che la moglie chiede il pagamento di fr. 28'020.–, pari ai

contributi dovuti dal marito in conformità con la transazione del 27 febbraio

2008.

per i mesi da marzo a settembre del 2014 (calcolati, per errore, in 6

mensilità di fr. 4'670.– anziché 7), e di fr. 16'920.–, corrispondenti

agli alimenti decretati dal giudice francese a favore dei figli dal 14

settembre 2010 alla fine del mese di agosto del 2014 (calcolati, erroneamente,

in 46 mensilità di € 300.– anziché 47). Per il Pretore aggiunto sia la

transazione del 2008 sia la decisione francese, che ha ritenuto esecutiva in

Svizzera, sono validi titoli di rigetto dell’op­­posizione per i menzionati

importi.

Egli

ha d’altronde respinto la tesi del convenuto secondo cui la transazione del

2008.

sarebbe decaduta, riferendosi in particolare a una sentenza di questa

Camera del 17 settembre 2014, e ha accertato che neppure la decisione 19

ottobre 2009 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città né le decisioni

francesi 14 settembre 2010 e 31 gennaio 2014 avevano annullato la transazione. Considerando che l’istante

non fosse titolare della parte della pigione che versava suo padre (fino al 25

febbraio 2014) destinata a saldare gli interessi ipotecari e l’ammortamento,

calcolata in fr. 13'065.–, il Pretore aggiunto ha ridotto i fr. 28'020.–

richiesti a questo titolo a fr. 14'955.–. Rilevata l’indipendenza del­la

transazione del 2008 e dell’ordinanza francese del 2010, il giudice di prime

cure ha inoltre rigettato l’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto,

ha sommato i due alimenti (fr. 14'955.– e fr. 16'920.–) e accolto l’istanza

limitatamente a fr. 31'875.– oltre agli accessori.

3.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce che la transazione del 2008 e la decisione del 19

ottobre 2009 che la conferma sono decadute a partire dal momento in cui il

giudice francese, unico competente per il divorzio e per le questioni relative

ai minori, ha statuito con decisione del 14 settembre 2010 su una nuova domanda

di contributi alimentari presentata dalla moglie. Rimprovera al Pretore

aggiunto di aver ritenuto che il giudice francese si fosse dichiarato

incompetente per decidere le questioni riferite agli affitti versati dal

suocero, lasciando così immutate le precedenti decisioni svizzere. In realtà – sostiene il reclamante – il

giudice francese si è astenuto dallo statuire su questo

punto soltanto perché egli aveva considerato il versamento del saldo del conto

fiduciario a favore della moglie un contributo del padre di lei e non un contributo

alimentare. CO 1 ha del resto lei stessa sostenuto che il giudice francese

fosse incompetente su questo punto e con il ritiro delle procedure da lei

inoltrate in Svizzera e il deposito di una nuova richiesta di alimenti in

Francia avreb­be manifestato che tutto quanto fatto in Svizzera è “decaduto/annullato/sostituito/ecc”.

Per il reclamante la decisione francese del 2010 ha sostituito la decisione cautelare del 2008, che comunque non potrebbe più essere modificata, difettando

ogni competenza del giudice svizzero, visto che i minori e la procedura di

divorzio si trovano in Francia. Donde il diritto per lui di compensare quanto

indebitamente percepito dalla moglie dal conto fiduciario con gli alimenti

decisi dal giudice francese.

4.

L’istante,

nelle sue osservazioni al reclamo, riafferma di avere diritto sia ai contributi

decretati dal giudice francese sia alla pigione netta versata dal padre fino

alla fine del febbraio del 2014, da considerare come contributo alimentare per

moglie e figli, nella misura in cui i giudici francesi non hanno revocato o

modificato né la transazione del 2008 né il decreto del 2010 e il reclamante

non ha impugnato nessuna di queste decisioni. La resistente sottolinea inoltre

come non sia il compito del giudice del rigetto entrare nel merito di quei

fatti nell’ambito di una procedura d’indole sommaria.

5.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

6.1

Nella

fattispecie, il reclamante non contesta – anzi ammette – che l’ordinanza 14

settembre 2010 con cui il giudice competente per le questioni famigliari del Tribunal

de Grande Instance __________ (doc. I accluso all’istanza) l’ha condannato a versare un contributo di mantenimento di € 150.– per

figlio sia esecutiva in Svizzera. E nell’ordinanza 31 gennaio 2014 (doc.

11) il Juge de la mise en état non ha revocato o modificato l’ordinanza

del 14 settembre 2010, respingendo al contrario la richiesta di RE 1 intesa

alla soppressione degli alimenti per i figli. Questo titolo

giustifica quindi in linea di massima il rigetto definitivo dell’opposizione

(art. 80 cpv. 1 LEF) per € 14'100.– (€ 300.– x i 47 mesi del periodo

dal settembre del 2010 all’agosto del 2014), pari a fr. 17'004.60 al tasso

di cambio dell’1.206 al 9 settembre 2014 applicato dal Pretore aggiunto e non

contestato dalle parti. Per quanto riguarda gli interessi di mora, per

semplificazione potrebbero essere calcolati dalla data media del periodo, ma ci

si deve attenere alla richiesta dell’escutente (art. 58 CPC), che nel precetto

esecutivo e nell’istanza ha indicato quale data di decorrenza il 1° marzo 2014.

6.2

Anche

la transazione raggiunta il 27 febbraio 2008 da RE 1 con la moglie nell’ambito

della procedura a tutela dell’uni­one coniugale avviata davanti alla Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Città (inc. __________, doc. L ad 4) – una transazione

giudiziaria giusta l’art. 353 cpv. 1 CPC ticinese – costituirebbe in sé un valido

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF) per il

saldo delle pigioni versate dal padre della moglie per il periodo dal marzo all’agosto

del 2014 dopo il pagamento degli interessi ipotecari e dell’ammortamento

relativo alla particella n. __________ RFD di __________ (sopra ad A). In cifre

il primo giudice ha ritenuto che la transazione giustifica il rigetto

definitivo dell’op­posizione per fr. 14'955.–, ossia per le 6 mensilità di

fr. 4'670.– (cfr. doc. H) dovute da A__________, pari a complessivi fr. 28'020.–,

dedotti gli interessi ipotecari e l’ammorta­mento calcolati in fr. 13'065.–

(sentenza impugnata, consid. 11.3 e 12.2). Sta però di fatto che il

padre della moglie ha smesso di pagare l’affitto a fine febbraio del 2014 dopo

che il contratto di locazione era giunto a scadenza e che il genero aveva

chiesto la sua espulsione (v. istanza, pag. 3 ad 1 e doc. H; risposta, pag. 3 e

doc. 17). Al riguardo, nondimeno, il Pretore aggiunto ha considerato che l’obbligo

alimentare pattuito con la nota transazione non era mutato, poiché sfrattando l’inquilino

senza avere la certezza di trovarne un altro, RE 1 si era posto volontariamente

nella situazione di non più incassare quanto necessario al pagamento degli alimenti.

Il

primo giudice, tuttavia, misconosce che la transazione conclusa dai coniugi non

pone esplicitamente a carico del marito l’ob­­bligo di corrispondere alla moglie

e ai figli un contributo di mantenimento precisamente quantificato, ma solo

quello di trasferire le pigioni ricevute al netto degli interessi ipotecari e

dell’ammor­­tamento sul conto fiduciario del patrocinatore della moglie. Sospeso

il versamento del canone di locazione l’obbligo del marito è diventato senza

oggetto. Non si disconosce che la moglie avrebbe potuto chiedere la modifica

del provvedimento cautelare al giudice competente – se sia quello francese o,

in virtù dell’art. 31 CLug, quello svizzero

può rimanere indeciso in questa sede –, ma in assenza di una nuova

decisione in merito ai fini del giudizio odierno resta il fatto che la

transazione del 2008 non configura un titolo di rigetto definitivo per alimenti

successivi al febbraio del 2014. Su questo punto il reclamo merita dunque

accoglimento, ancorché per un motivo diverso da quanto sostenuto dal reclamante.

Inoltre, contrariamente a quanto deciso dal Pretore aggiunto, il rigetto

dell’opposizione non dev’essere esteso alle spese esecutive, sulle quali spetta

all’ufficio d’ese­cuzio­ne di statuire con competenza esclusiva (DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2014.132 del 5 novembre

2014.

consid. 5 e i rinvii).

7.

Stando

alla tesi centrale del reclamo, la decisione francese del 2010

avrebbe sostituito la transazione dei coniugi omologata dal giudice svizzero

nel 2008. Il reclamante ne deduce due conseguenze: anzitutto, siccome decaduta,

tale transazione non costituirebbe un

titolo di rigetto per la somma di fr. 14'955.–

stabilita dal Pretore aggiunto. Non è però necessario determinarsi su questo

punto in questa sede, poiché, come visto, anche se è ancora valida la

transazione non consente di obbligare il marito a versare canoni di locazione

che non riceve più. In secondo luogo, egli pretende di potere opporre in

compensazione tutte le somme che la moglie ha prelevato – secondo la sua tesi

in modo indebito – dal conto fiduciario dopo l’emissione della decisione francese

del 2010. Su questo punto giova invece statuire.

7.1

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (cfr. Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF).

a) Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit

völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III

100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di

quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente

rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto

definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova

rigorosa del contrario. Non spetta al giudice del rigetto, d’altronde, statuire

su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento

gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole

della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del

merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).

b) Tra

i motivi di estinzione del credito figura anche la compensazione. Al riguardo l’escusso

deve dimostrare con documenti non solo la causa dell’estinzione (il credito

compensante) ma anche l’importo esatto per cui il credito risulta estinto. La

compensazione non è reputata provata se il credito vantato dall’e­scusso, pur

fondato su un riconoscimento di debito sottoscritto dall’escu­­tente, è

contestato (DTF 136 III 627 consid. 4.2.3).

7.2

Nel

caso specifico, il reclamante continua a ripetere come un

mantra che la decisione francese avrebbe sostituito quella svizzera, senza però

confrontarsi direttamente con la decisione impugnata, che rinvia alla sentenza 17

settembre 2014 di questa Camera (v. inc. 14.2014.100, consid. 6.2 lett. c),

secondo cui nell’ordinanza del 14 settembre 2010 il giudice francese ha

preso atto, senza modificarli, degli accordi presi in merito all’attri­bu­zio­­ne

dell’ap­partamento coniugale e delle pigioni versate dal padre dell’attrice

(doc. I pag. 2 verso il basso). E quel giudice, così come il Pretore aggiunto

(sentenza impugnata, pag. 13) e questa stessa Camera nella decisione appena

citata, hanno considerato che la transazione del 2008 riguardava i rapporti tra

i coniugi (v. il titolo “En ce qui

concerne les époux” che precede il passo in cui egli riferisce della

transazione), limitandosi a statuire sul contributo (di € 400.– mensili) chiesto

dalla madre per i figli, stabilito in € 150.– mensili per figlio

conformemente a quanto offerto dal pa­dre (doc. I pag. 5 in alto).

a) Ora,

dal punto di vista svizzero una decisione a tutela dell’unione coniugale

permane anche dopo l’avvio della causa di divorzio fintanto che il giudice del

divorzio non la sopprima o la modifichi (v. DTF 129 III 61 consid. 2, ora art.

276.

cpv. 2 CPC). Nel caso specifico è pacifico che il giudice francese non ha

(ancora) disposto nulla del genere né ha voluto statuire sul mantenimento

dei coniugi. Che gli importi prelevati dalla moglie in virtù della transazione

del 2008 fossero alimenti versati dal marito o un “aiuto padre-figlia” nulla

cambia al fatto che il giudice francese, considerando il sostentamento della

moglie assicurato, si è dispensato dall’attribuirle un contributo supplementare.

Al riguardo l’assunzione d’informazioni scritte presso il giudice

francese – come richiesta dal reclamante – è inutile, per tacere del fatto che

stabilire se egli sia stato eventualmente “tratto in inganno”, come allega il

reclamante, è una questione delicata che va riservata al

giudice del merito (sopra consid. 6.1/a).

b) D’altronde,

come già specificato in altra sede (sentenza della CEF 14.2014.100 del 17

settembre 2014, consid. 6d), la decisione di stralcio del 10 febbraio 2011

(doc. 5) non dispone l’annul­­lamento della nota transazione né il ritiro dell’istanza

da parte dell’ex-moglie comporta, in assenza di esplicita dichiarazione

contraria di lei, la rinuncia a tale transazione, la quale continua pertanto a

spiegare i suoi effetti almeno fino alla conclusione della procedura di

divorzio, fatta salva un’eventuale modifica o revoca consensuale o decisa dal

giudice del divorzio. Su questo punto il reclamo si rivela dunque infondato.o o a un “aiuto padre-figlia”erminarsi in merito,

poiché della CEF cons

7.3

Ancorché il reclamante non l’abbia evidenziato,

non si può certo ignorare che nella seconda procedura a tutela dell’unione coniugale promossa dalla

moglie il 5 agosto 2008 per ottenere contributi alimentari di fr. 1'500.–

per sé e di fr. 1'250.– mensili per ciascun figlio (inc. DI.2008.159), trattata

dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città come istanza di modifica dell’accordo

del 27 febbraio 2008 nel senso dell’art. 179 cpv. 1 CC e respinta per l’as­­senza

di un importante e durevole cambiamento della situazione finanziaria delle

parti, il giudice ha specificato che l’ec­­cedenza della pigione pagata dal

padre della moglie (di fr. 2'434.–) era da

suddividere tra quest’ultima e i figli in ragione di fr. 600.– per lei

(25%) e di fr. 900.– per ciascun figlio (37.5%) (doc. 3, consid. 10 i.f.).

Contrariamente a quanto ritenuto finora, si avvera così che una parte di quanto

incassato dalla moglie fosse in realtà verosimilmente dovuta ai figli. Ciò, tuttavia,

non significa ancora che il giudice francese, se l’avesse saputo, avrebbe

revocato la transazione del 2008 per la parte destinata ai figli e non avrebbe

attribuito alla moglie come contributo di mantenimento l’intera pigione al

netto degli interessi ipotecari e dell’ammortamento. Il credito di restituzione

delle somme secondo il reclamante indebitamente percepite dalla moglie non

risulta pertanto dimostrato con documenti assolutamente

chiari e univoci, sicché la sua eccezione di compensazione non può essere accolta.

A lui incombeva d’investire tempestivamente il giudice francese di una richiesta

di restituzione o di compensazione delle somme contese e di contestare le

decisioni a lui sfavorevoli, e non a questa Camera di statuire su una questione

giuridica delicata e contestata (v. sopra consid. 7.1).

8.

La tassa del presente giudizio seguirebbe

la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Sennonché,

per esigenza di celerità, la Camera si è astenuta dall’esigere l’anticipa­­zione

degli oneri processuali. Ora, le condizioni economiche presumibilmente difficili

in cui versano le parti (cfr. le ordinanze francesi del 2010 [doc. I pag.

2] e del 2014 [doc. 11 pag. 5]) inducono a rinunciare – eccezionalmente – a

ogni prelievo delle spese processuali, il quale rischierebbe di tradursi in

oneri d’in­cas­so infruttuosi per l’ente pubblico, mentre le ripetibili, visto

l’esito del giudizio odierno, vanno compensate. Sulla domanda di gratuito

patrocinio si è già statuito con decisione passata in giudicato. Infine, giova

riformare anche il dispositivo sulle spese e ripetibili di prima istanza tenendo

conto che in definitiva l’istanza viene accolta limitatamente a fr. 17'004.60 a fronte di una domanda che verteva su fr. 44'940.–.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 31'875.–, raggiunge la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 3.2 e 4 della decisione impugnata sono così

riformati:

3.2 L’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Uffi­cio

esecuzione e fallimenti di Locarno è rigettata in via definitiva per fr. 17'004.60 oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2014.

4. Le

spese processuali di complessivi fr. 380.–, anticipate dall’istan­­te,

sono poste a suo carico in ragione di 3/5 e per i restanti 2/5

a carico di RE 1, cui CO 1 rifonderà fr. 660.– per ripetibili ridotte

2. Non

si riscuotono spese processuali, mentre le ripetibili sono compensate.

3. Notificazione a:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).