14.2015.11
Rigetto definitivo dell’opposizione. Transazione omologata dal giudice delle misure a tutela dell’unione coniugale. Decreto cautelare del giudice estero del divorzio. Compensazione
26 giugno 2015Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.11
Lugano
26 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa SO.2014.712 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa
con istanza 24 ottobre 2014 da
CO 1 (F)
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 16 gennaio 2015
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 gennaio 2015 dal Pretore
aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito di una procedura a tutela dell’unione coniugale avviata
davanti alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città, il 27 febbraio 2008
Fatti
i coniugi RE 1 e CO 1 hanno concordato quanto segue: “il canone di locazione dovuto dal locatario dr. A__________
[padre della moglie] (attualmente fr. 4'750.– mensili) verrà versato su un
conto fiduciario presso l’avv. __________ [patrocinatore della moglie], il
quale si occuperà di corrispondere alla banca gli interessi ipotecari e l’ammortamento
relativo all’immobile part. n. __________ RFD di __________ [di proprietà della
moglie, ma su cui grava un usufrutto a favore del marito]. La differenza verrà
riversata alla moglie CO 1”. A decorrere dal 1°
dicembre 2010, la pigione è stata ridotta di fr. 80.– a fr. 4'670.–
mensili.
B. Adito
dalla moglie, nel frattempo trasferitasi con i due figli in Francia, con un’azione
di divorzio del 15 gennaio 2010, il successivo 14 settembre il giudice
competente per le questioni famigliari del Tribunal de Grande Instance __________
(F) ha emesso un’Ordonnance de non conciliation, con cui egli ha stabilito
in € 150.– per figlio il contributo dovuto dal padre per il loro
mantenimento e educazione. Il 31 gennaio 2014, il Juge de la mise en état dello
stesso tribunale ha, tra l’altro, ingiunto alla moglie di giustificare le somme
ricevute dagli avv. __________ e PA 2 dopo l’ordinanza del 14 settembre 2010 e
respinto la richiesta del marito intesa a sopprimere i contributi alimentari
per i figli.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 settembre 2014 dall’Ufficio di
esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso il marito per l’incasso di fr. 44'940.–
oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2014, indicando quali titoli di credito:
“Accordo del 27.02.2008 Pretura di Locarno-Città e sentenze francesi del
14.09.2010 e 31.01.2014”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 ottobre 2014
la moglie ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di dichiarare
esecutiva in Svizzera l’Ordonnance de non conciliation del Tribunal
de Grande Instance __________ del 14 settembre 2010 e di conseguenza di rigettare
in via definitiva l’opposizione interposta dal marito. All’udienza
di discussione tenutasi il 4 dicembre 2014, la parte convenuta ha aderito alla
domanda di riconoscimento dell’ordinanza francese ma ha postulato la reiezione
dell’istanza per quanto concerne il rigetto dell’opposizione.
E. Statuendo con decisione 2 gennaio 2015, il Pretore aggiunto ha accolto
l’istanza parzialmente, nel senso che ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in
Svizzera l’ordinanza francese del 14 settembre 2010, ma ha rigettato in via
definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 31'875.–
(anziché fr. 44'940.–) più
interessi del 5% su fr. 14'760.– dal 1° marzo 2014 e su fr. 17'115.–
dal 9 settembre 2014, ponendo le spese processuali di fr. 380.– a carico
dell’istante per 3/10 e per il saldo a carico del convenuto,
tenuto a rifondere a controparte fr. 1'000.– per ripetibili ridotte.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 gennaio 2015 per ottenere,
previa concessione dell’effetto sospensivo e dell’assistenza giudiziaria con il
beneficio del gratuito patrocinio, la riforma dei dispositivi n. 2 (reiezione
della richiesta d’assunzione d’informazioni scritte presso il giudice
competente per il divorzio), 3.2 (accoglimento parziale della domanda di
rigetto) e 4 (spese e ripetibili) “ai sensi dei considerandi”, e in subordine
il loro annullamento e il rinvio della causa al primo giudice per nuova
decisione previo esperimento delle prove richieste. Il 3 febbraio 2015, il
presidente della Camera ha respinto sia la richiesta di effetto sospensivo che
la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Il 5 febbraio, RE 1 ha chiesto alla Camera di poter pagare l’anticipo di fr. 500.–
richiestogli in rate di fr. 20.– e il 25 febbraio 2015 di sospendere la
causa fino al 15 aprile 2015. In risposta, il presidente della Camera ha
informato le parti il 3 marzo 2015 che la sentenza sarebbe stata emessa senza
il prelevamento preventivo di un anticipo delle spese processuali e ha respinto
la richiesta di sospensione. Il 5 marzo, il reclamante ha trasmesso alla Camera
le sue “conclusions récapitulatives” presentate nella causa di divorzio.
Con osservazioni del 26 marzo 2015, CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 16 gennaio 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 7
gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1.
CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Le
“conclusions récapitulatives” prodotte il 5 marzo 2015 dal reclamante sono
quindi irricevibili come lo è pure la sentenza 28 novembre 2014 della Corte di
appello e di revisione penale acclusa alle osservazioni al reclamo. D’altronde,
la richiesta di assunzione d’informazioni scritte presso il giudice francese,
riproposta dal reclamante in questa sede, va d’acchito respinta, giacché nelle
procedure sommarie della LEF è ammessa solo la produzione di documenti (DTF 138
III 639 consid. 4.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_605/2012 del 5 giugno
2013, consid. 4.2.1), per tacere del fatto che, come si vedrà poi (sotto consid.
7.
), le informazioni richieste sono comunque ininfluenti ai fini del giudizio
odierno.
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha esordito respingendo la richiesta
con cui il convenuto aveva chiesto l’assunzione d’informazioni scritte presso
il giudice francese in merito alla relazione tra il contributo alimentare da
lui fissato e i versamenti percepiti dall’istante attingendo al conto detenuto
in via fiduciaria prima dall’avv. __________ e poi dall’avv. PA 2, ritenendo
tale mezzo di prova incompatibile con il carattere sommario della procedura,
poiché non immediatamente esperibile. In base all’istanza il primo giudice ha
poi appurato che la moglie chiede il pagamento di fr. 28'020.–, pari ai
contributi dovuti dal marito in conformità con la transazione del 27 febbraio
2008.
per i mesi da marzo a settembre del 2014 (calcolati, per errore, in 6
mensilità di fr. 4'670.– anziché 7), e di fr. 16'920.–, corrispondenti
agli alimenti decretati dal giudice francese a favore dei figli dal 14
settembre 2010 alla fine del mese di agosto del 2014 (calcolati, erroneamente,
in 46 mensilità di € 300.– anziché 47). Per il Pretore aggiunto sia la
transazione del 2008 sia la decisione francese, che ha ritenuto esecutiva in
Svizzera, sono validi titoli di rigetto dell’opposizione per i menzionati
importi.
Egli
ha d’altronde respinto la tesi del convenuto secondo cui la transazione del
2008.
sarebbe decaduta, riferendosi in particolare a una sentenza di questa
Camera del 17 settembre 2014, e ha accertato che neppure la decisione 19
ottobre 2009 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città né le decisioni
francesi 14 settembre 2010 e 31 gennaio 2014 avevano annullato la transazione. Considerando che l’istante
non fosse titolare della parte della pigione che versava suo padre (fino al 25
febbraio 2014) destinata a saldare gli interessi ipotecari e l’ammortamento,
calcolata in fr. 13'065.–, il Pretore aggiunto ha ridotto i fr. 28'020.–
richiesti a questo titolo a fr. 14'955.–. Rilevata l’indipendenza della
transazione del 2008 e dell’ordinanza francese del 2010, il giudice di prime
cure ha inoltre rigettato l’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto,
ha sommato i due alimenti (fr. 14'955.– e fr. 16'920.–) e accolto l’istanza
limitatamente a fr. 31'875.– oltre agli accessori.
3.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce che la transazione del 2008 e la decisione del 19
ottobre 2009 che la conferma sono decadute a partire dal momento in cui il
giudice francese, unico competente per il divorzio e per le questioni relative
ai minori, ha statuito con decisione del 14 settembre 2010 su una nuova domanda
di contributi alimentari presentata dalla moglie. Rimprovera al Pretore
aggiunto di aver ritenuto che il giudice francese si fosse dichiarato
incompetente per decidere le questioni riferite agli affitti versati dal
suocero, lasciando così immutate le precedenti decisioni svizzere. In realtà – sostiene il reclamante – il
giudice francese si è astenuto dallo statuire su questo
punto soltanto perché egli aveva considerato il versamento del saldo del conto
fiduciario a favore della moglie un contributo del padre di lei e non un contributo
alimentare. CO 1 ha del resto lei stessa sostenuto che il giudice francese
fosse incompetente su questo punto e con il ritiro delle procedure da lei
inoltrate in Svizzera e il deposito di una nuova richiesta di alimenti in
Francia avrebbe manifestato che tutto quanto fatto in Svizzera è “decaduto/annullato/sostituito/ecc”.
Per il reclamante la decisione francese del 2010 ha sostituito la decisione cautelare del 2008, che comunque non potrebbe più essere modificata, difettando
ogni competenza del giudice svizzero, visto che i minori e la procedura di
divorzio si trovano in Francia. Donde il diritto per lui di compensare quanto
indebitamente percepito dalla moglie dal conto fiduciario con gli alimenti
decisi dal giudice francese.
4.
L’istante,
nelle sue osservazioni al reclamo, riafferma di avere diritto sia ai contributi
decretati dal giudice francese sia alla pigione netta versata dal padre fino
alla fine del febbraio del 2014, da considerare come contributo alimentare per
moglie e figli, nella misura in cui i giudici francesi non hanno revocato o
modificato né la transazione del 2008 né il decreto del 2010 e il reclamante
non ha impugnato nessuna di queste decisioni. La resistente sottolinea inoltre
come non sia il compito del giudice del rigetto entrare nel merito di quei
fatti nell’ambito di una procedura d’indole sommaria.
5.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
6.1
Nella
fattispecie, il reclamante non contesta – anzi ammette – che l’ordinanza 14
settembre 2010 con cui il giudice competente per le questioni famigliari del Tribunal
de Grande Instance __________ (doc. I accluso all’istanza) l’ha condannato a versare un contributo di mantenimento di € 150.– per
figlio sia esecutiva in Svizzera. E nell’ordinanza 31 gennaio 2014 (doc.
11) il Juge de la mise en état non ha revocato o modificato l’ordinanza
del 14 settembre 2010, respingendo al contrario la richiesta di RE 1 intesa
alla soppressione degli alimenti per i figli. Questo titolo
giustifica quindi in linea di massima il rigetto definitivo dell’opposizione
(art. 80 cpv. 1 LEF) per € 14'100.– (€ 300.– x i 47 mesi del periodo
dal settembre del 2010 all’agosto del 2014), pari a fr. 17'004.60 al tasso
di cambio dell’1.206 al 9 settembre 2014 applicato dal Pretore aggiunto e non
contestato dalle parti. Per quanto riguarda gli interessi di mora, per
semplificazione potrebbero essere calcolati dalla data media del periodo, ma ci
si deve attenere alla richiesta dell’escutente (art. 58 CPC), che nel precetto
esecutivo e nell’istanza ha indicato quale data di decorrenza il 1° marzo 2014.
6.2
Anche
la transazione raggiunta il 27 febbraio 2008 da RE 1 con la moglie nell’ambito
della procedura a tutela dell’unione coniugale avviata davanti alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Città (inc. __________, doc. L ad 4) – una transazione
giudiziaria giusta l’art. 353 cpv. 1 CPC ticinese – costituirebbe in sé un valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF) per il
saldo delle pigioni versate dal padre della moglie per il periodo dal marzo all’agosto
del 2014 dopo il pagamento degli interessi ipotecari e dell’ammortamento
relativo alla particella n. __________ RFD di __________ (sopra ad A). In cifre
il primo giudice ha ritenuto che la transazione giustifica il rigetto
definitivo dell’opposizione per fr. 14'955.–, ossia per le 6 mensilità di
fr. 4'670.– (cfr. doc. H) dovute da A__________, pari a complessivi fr. 28'020.–,
dedotti gli interessi ipotecari e l’ammortamento calcolati in fr. 13'065.–
(sentenza impugnata, consid. 11.3 e 12.2). Sta però di fatto che il
padre della moglie ha smesso di pagare l’affitto a fine febbraio del 2014 dopo
che il contratto di locazione era giunto a scadenza e che il genero aveva
chiesto la sua espulsione (v. istanza, pag. 3 ad 1 e doc. H; risposta, pag. 3 e
doc. 17). Al riguardo, nondimeno, il Pretore aggiunto ha considerato che l’obbligo
alimentare pattuito con la nota transazione non era mutato, poiché sfrattando l’inquilino
senza avere la certezza di trovarne un altro, RE 1 si era posto volontariamente
nella situazione di non più incassare quanto necessario al pagamento degli alimenti.
Il
primo giudice, tuttavia, misconosce che la transazione conclusa dai coniugi non
pone esplicitamente a carico del marito l’obbligo di corrispondere alla moglie
e ai figli un contributo di mantenimento precisamente quantificato, ma solo
quello di trasferire le pigioni ricevute al netto degli interessi ipotecari e
dell’ammortamento sul conto fiduciario del patrocinatore della moglie. Sospeso
il versamento del canone di locazione l’obbligo del marito è diventato senza
oggetto. Non si disconosce che la moglie avrebbe potuto chiedere la modifica
del provvedimento cautelare al giudice competente – se sia quello francese o,
in virtù dell’art. 31 CLug, quello svizzero
può rimanere indeciso in questa sede –, ma in assenza di una nuova
decisione in merito ai fini del giudizio odierno resta il fatto che la
transazione del 2008 non configura un titolo di rigetto definitivo per alimenti
successivi al febbraio del 2014. Su questo punto il reclamo merita dunque
accoglimento, ancorché per un motivo diverso da quanto sostenuto dal reclamante.
Inoltre, contrariamente a quanto deciso dal Pretore aggiunto, il rigetto
dell’opposizione non dev’essere esteso alle spese esecutive, sulle quali spetta
all’ufficio d’esecuzione di statuire con competenza esclusiva (DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2014.132 del 5 novembre
2014.
consid. 5 e i rinvii).
7.
Stando
alla tesi centrale del reclamo, la decisione francese del 2010
avrebbe sostituito la transazione dei coniugi omologata dal giudice svizzero
nel 2008. Il reclamante ne deduce due conseguenze: anzitutto, siccome decaduta,
tale transazione non costituirebbe un
titolo di rigetto per la somma di fr. 14'955.–
stabilita dal Pretore aggiunto. Non è però necessario determinarsi su questo
punto in questa sede, poiché, come visto, anche se è ancora valida la
transazione non consente di obbligare il marito a versare canoni di locazione
che non riceve più. In secondo luogo, egli pretende di potere opporre in
compensazione tutte le somme che la moglie ha prelevato – secondo la sua tesi
in modo indebito – dal conto fiduciario dopo l’emissione della decisione francese
del 2010. Su questo punto giova invece statuire.
7.1
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (cfr. Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF).
a) Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit
völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III
100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di
quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente
rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto
definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova
rigorosa del contrario. Non spetta al giudice del rigetto, d’altronde, statuire
su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento
gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole
della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del
merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).
b) Tra
i motivi di estinzione del credito figura anche la compensazione. Al riguardo l’escusso
deve dimostrare con documenti non solo la causa dell’estinzione (il credito
compensante) ma anche l’importo esatto per cui il credito risulta estinto. La
compensazione non è reputata provata se il credito vantato dall’escusso, pur
fondato su un riconoscimento di debito sottoscritto dall’escutente, è
contestato (DTF 136 III 627 consid. 4.2.3).
7.2
Nel
caso specifico, il reclamante continua a ripetere come un
mantra che la decisione francese avrebbe sostituito quella svizzera, senza però
confrontarsi direttamente con la decisione impugnata, che rinvia alla sentenza 17
settembre 2014 di questa Camera (v. inc. 14.2014.100, consid. 6.2 lett. c),
secondo cui nell’ordinanza del 14 settembre 2010 il giudice francese ha
preso atto, senza modificarli, degli accordi presi in merito all’attribuzione
dell’appartamento coniugale e delle pigioni versate dal padre dell’attrice
(doc. I pag. 2 verso il basso). E quel giudice, così come il Pretore aggiunto
(sentenza impugnata, pag. 13) e questa stessa Camera nella decisione appena
citata, hanno considerato che la transazione del 2008 riguardava i rapporti tra
i coniugi (v. il titolo “En ce qui
concerne les époux” che precede il passo in cui egli riferisce della
transazione), limitandosi a statuire sul contributo (di € 400.– mensili) chiesto
dalla madre per i figli, stabilito in € 150.– mensili per figlio
conformemente a quanto offerto dal padre (doc. I pag. 5 in alto).
a) Ora,
dal punto di vista svizzero una decisione a tutela dell’unione coniugale
permane anche dopo l’avvio della causa di divorzio fintanto che il giudice del
divorzio non la sopprima o la modifichi (v. DTF 129 III 61 consid. 2, ora art.
276.
cpv. 2 CPC). Nel caso specifico è pacifico che il giudice francese non ha
(ancora) disposto nulla del genere né ha voluto statuire sul mantenimento
dei coniugi. Che gli importi prelevati dalla moglie in virtù della transazione
del 2008 fossero alimenti versati dal marito o un “aiuto padre-figlia” nulla
cambia al fatto che il giudice francese, considerando il sostentamento della
moglie assicurato, si è dispensato dall’attribuirle un contributo supplementare.
Al riguardo l’assunzione d’informazioni scritte presso il giudice
francese – come richiesta dal reclamante – è inutile, per tacere del fatto che
stabilire se egli sia stato eventualmente “tratto in inganno”, come allega il
reclamante, è una questione delicata che va riservata al
giudice del merito (sopra consid. 6.1/a).
b) D’altronde,
come già specificato in altra sede (sentenza della CEF 14.2014.100 del 17
settembre 2014, consid. 6d), la decisione di stralcio del 10 febbraio 2011
(doc. 5) non dispone l’annullamento della nota transazione né il ritiro dell’istanza
da parte dell’ex-moglie comporta, in assenza di esplicita dichiarazione
contraria di lei, la rinuncia a tale transazione, la quale continua pertanto a
spiegare i suoi effetti almeno fino alla conclusione della procedura di
divorzio, fatta salva un’eventuale modifica o revoca consensuale o decisa dal
giudice del divorzio. Su questo punto il reclamo si rivela dunque infondato.o o a un “aiuto padre-figlia”erminarsi in merito,
poiché della CEF cons
7.3
Ancorché il reclamante non l’abbia evidenziato,
non si può certo ignorare che nella seconda procedura a tutela dell’unione coniugale promossa dalla
moglie il 5 agosto 2008 per ottenere contributi alimentari di fr. 1'500.–
per sé e di fr. 1'250.– mensili per ciascun figlio (inc. DI.2008.159), trattata
dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città come istanza di modifica dell’accordo
del 27 febbraio 2008 nel senso dell’art. 179 cpv. 1 CC e respinta per l’assenza
di un importante e durevole cambiamento della situazione finanziaria delle
parti, il giudice ha specificato che l’eccedenza della pigione pagata dal
padre della moglie (di fr. 2'434.–) era da
suddividere tra quest’ultima e i figli in ragione di fr. 600.– per lei
(25%) e di fr. 900.– per ciascun figlio (37.5%) (doc. 3, consid. 10 i.f.).
Contrariamente a quanto ritenuto finora, si avvera così che una parte di quanto
incassato dalla moglie fosse in realtà verosimilmente dovuta ai figli. Ciò, tuttavia,
non significa ancora che il giudice francese, se l’avesse saputo, avrebbe
revocato la transazione del 2008 per la parte destinata ai figli e non avrebbe
attribuito alla moglie come contributo di mantenimento l’intera pigione al
netto degli interessi ipotecari e dell’ammortamento. Il credito di restituzione
delle somme secondo il reclamante indebitamente percepite dalla moglie non
risulta pertanto dimostrato con documenti assolutamente
chiari e univoci, sicché la sua eccezione di compensazione non può essere accolta.
A lui incombeva d’investire tempestivamente il giudice francese di una richiesta
di restituzione o di compensazione delle somme contese e di contestare le
decisioni a lui sfavorevoli, e non a questa Camera di statuire su una questione
giuridica delicata e contestata (v. sopra consid. 7.1).
8.
La tassa del presente giudizio seguirebbe
la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Sennonché,
per esigenza di celerità, la Camera si è astenuta dall’esigere l’anticipazione
degli oneri processuali. Ora, le condizioni economiche presumibilmente difficili
in cui versano le parti (cfr. le ordinanze francesi del 2010 [doc. I pag.
2] e del 2014 [doc. 11 pag. 5]) inducono a rinunciare – eccezionalmente – a
ogni prelievo delle spese processuali, il quale rischierebbe di tradursi in
oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico, mentre le ripetibili, visto
l’esito del giudizio odierno, vanno compensate. Sulla domanda di gratuito
patrocinio si è già statuito con decisione passata in giudicato. Infine, giova
riformare anche il dispositivo sulle spese e ripetibili di prima istanza tenendo
conto che in definitiva l’istanza viene accolta limitatamente a fr. 17'004.60 a fronte di una domanda che verteva su fr. 44'940.–.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 31'875.–, raggiunge la
soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 3.2 e 4 della decisione impugnata sono così
riformati:
3.2 L’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno è rigettata in via definitiva per fr. 17'004.60 oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2014.
4. Le
spese processuali di complessivi fr. 380.–, anticipate dall’istante,
sono poste a suo carico in ragione di 3/5 e per i restanti 2/5
a carico di RE 1, cui CO 1 rifonderà fr. 660.– per ripetibili ridotte
2. Non
si riscuotono spese processuali, mentre le ripetibili sono compensate.
3. Notificazione a:
–
–
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).