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Decisione

14.2015.110

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 ottobre 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nella

fattispecie, dunque, il “contratto di fornitura a prestito” del 25 novembre

2014, prodotto per la prima volta sia dalla RE 1 col suo reclamo che dalla CO 1

nelle proprie osservazioni, dev’essere estromesso dall’incar­to e non può

essere considerato ai fini del presente giudizio. Stessa sorte spetta alla

dichiarazione scritta del 26 giugno 2015 del collaboratore dell’escutente, M__________

D__________, che essa ha allegato alle sue osservazioni del 1° luglio 2015.

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto come valido riconoscimento

di debito lo scritto del 24 novembre 2014 della CO 1, intitolato “comunicazione

inizio nostro dipendente”, che indica il costo orario del dipendente (__________)

messo a disposizione dall’istante a prestito ed è sottoscritto dalla convenuta

per accettazione. Il primo giudice ha quindi rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta da quest’ultima.

4. Nel

reclamo la RE 1 ribadisce la propria estraneità ai bollettini (rapporti) emessi

dalla CO 1, sottolineando in particolare come gli stessi non siano stati da

essa approvati né sottoscritti da un proprio incaricato. Per questi motivi, la

reclamante contesta di essere debitrice dell’istante e conferma implicitamente

l’opposizione al precetto esecutivo.

5. Nelle

sue osservazioni al reclamo, la CO 1 riafferma la validità della lettera

riconosciuta dal Giudice di pace come titolo di rigetto e rileva la propria

flessibilità nell’accettare bollettini di lavoro soltanto sottoscritti e non

timbrati dalla controparte, essendo spesso il personale impiegato in cantiere

dove non sempre vi è a disposizione il timbro della società. Essa sottolinea

inoltre come la richiesta di acconto, la fattura mensile e i solleciti di

pagamento inviati alla RE 1 non siano mai stati da quest’ultima contestati per

quanto riguarda la loro esistenza né per l’avvenuta prestazione di lavoro del

proprio collaboratore all’interno della società escussa.

6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice

esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 446 consid. 4.1.1).

6.1 Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv.1 LEF la scrittura

privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la

sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve

né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Incombe all’escutente

provare (e non solo rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale

5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che dal documento o

dai documenti da lui prodotti risulta indiscutibilmente un riconoscimento di

debito a norma di legge (v. Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).

6.2 Ora, contrariamente a quanto ritenuto dal

Giudice di Pace, il documento del 24 novembre 2014 prodotto dall’istante, intitolato

“comunicazione inizio nostro dipendente” e sottoscritto dalla con­venuta

non può, da solo, assurgere a valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione,

poiché non verte su alcun debito concreto determinato o determinabile al

momento della sua sottoscrizione, a differenza di quanto ad esempio avviene

invece solitamente in un contratto di locazione, di lavoro o di mandato. Il documento

in questione si limita infatti a indicare la tariffa oraria della manodopera

prestata dalla CO 1 conformemente a quella stabilita dal contratto collettivo

di lavoro (CCL) sugli autotrasporti (fr. 35.– all’ora + IVA), la cui accettazione

non comporta ancora il riconoscimento di prestazioni non ancora fornite e, a

quel momento, neppure determinabili.

6.3 Certo,

per essere considerato tale, il riconoscimento di debito può anche fondarsi su più

documenti, non necessariamente tutti sottoscritti dall’escusso, ma solo a

condizione che il documento in cui l’e­scusso si riconosce debitore dell’escutente

sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che

menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo, o perlomeno

a circostanze concrete che consentono poi, ove esse siano dimostrate con

documenti, di accertare precisamente il debito (v. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1;

sentenza della CEF 14.2015.21 del 7 maggio 2015, consid. 5.3).

a) Nella

fattispecie, tuttavia, lo scritto in rassegna non contiene alcun rinvio diretto

o indiretto né ai bollettini (“rapporti di lavoro”) né alle due fatture

prodotte dall’istante, siccome le prestazioni su cui vertono non erano a quel

momento ancora state definite. Il testo del documento rimanda del resto a una

successiva “conferma d’ordine con tutti i dettagli relativi alla missione”

che non figura agli atti – ricordato che il “contratto di fornitura a prestito”

accluso al reclamo è irricevibile (sopra consid. 1.3).

b) D’altronde,

le due fatture prodotte dalla CO 1, poiché non sottoscritte dalla RE 1, non

possono costituire un titolo di rigetto a sé stante né la prova che il

dipendente ha prestato le ore di lavoro ivi indicate. Al riguardo non si giunge

a una conclusione diversa nemmeno prendendo in considerazione i due rapporti di

lavoro allegati all’istanza. Non è dato di sapere, infatti, chi li ha firmati

per conto “del cliente” mentre la reclamante contesta che lo sia stato da un

suo incaricato, giacché afferma di non avere dipendenti. Sta comunque di fatto

che l’istante non ha indicato l’identità del firmatario né ha

dimostrato – come le incombeva (sopra consid. 6.1) – che tale persona fosse a

beneficio di una procura conferitale dalla convenuta. Ad ogni modo, la firma

sui rapporti di lavoro non corrisponde a quella riportata sul reclamo e sulle

osservazioni all’i­­stanza di rigetto in prima sede, verosimilmente vergata

dalla socia e gerente della RE 1, __________, ovvero dal­l’unica persona

abilitata a impegnare la società con diritto di firma individuale

(come si evince dal registro di commercio). Non da ultimo, l’assenza del

timbro della RE 1, seppure previsto dai rapporti di lavoro prestampati, rappresenta

un ulteriore motivo di dubbio sul fatto che il lavoro prestato dal dipendente

sia stato riconosciuto e quindi dimostrato. E il silenzio della convenuta a

ricezione delle fatture e dei solleciti non può supplire l’assenza

di un titolo di rigetto. Non

emergendo indiscutibilmente dalla documentazione agli atti che l’escussa ha

riconosciuto il debito posto in esecuzione, l’istanza andava respinta, donde l’ac­coglimento

del reclamo. Rimane impregiudicata la facoltà per la CO 1

di far valere le sue ragioni in una procedura ordinaria di merito (sopra consid.

2).

7. A

scanso di equivoci si ricorda che sulle spese esecutive non decide il giudice

del rigetto bensì l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (v. art.

68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003

consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

8. In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità

d’inconvenienza né in prima né in seconda istanza, la reclamante non avendo

formulato alcuna richiesta in merito né adotto alcuna motivazione (v. art. 95

cpv. 3 lett. c CPC). Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 2'740.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e

di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è

respinta.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia per complessivi fr. 180.–, da anticipare dalla parte

istante, è posta a suo carico.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1.

3.

Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).