14.2015.110
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14 ottobre 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.110
Lugano
14 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa incarto n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 18 marzo 2015 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 giugno 2015 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 10 giugno 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 5 febbraio 2015 dall’Ufficio di esecuzione
di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 2'740.50 oltre agli interessi del 6% dal 1° dicembre 2014, indicando quali titoli di credito la “fattura n. 20140877 del 30.11.2014 di fr. 1'209.60,
n. 20140946 del 31.12.2014 di fr. 1'530.90”.
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 18 marzo 2015
la CO 1A ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Agno. Nel termine
impartito, la parte convenuta
si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 17 aprile 2015.
C. Statuendo con decisione 10 giugno 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 50.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 12 giugno 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue
osservazioni del 1°luglio 2015, la CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 12 giugno 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il giorno
prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nella
fattispecie, dunque, il “contratto di fornitura a prestito” del 25 novembre
2014, prodotto per la prima volta sia dalla RE 1 col suo reclamo che dalla CO 1
nelle proprie osservazioni, dev’essere estromesso dall’incarto e non può
essere considerato ai fini del presente giudizio. Stessa sorte spetta alla
dichiarazione scritta del 26 giugno 2015 del collaboratore dell’escutente, M__________
D__________, che essa ha allegato alle sue osservazioni del 1° luglio 2015.
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto come valido riconoscimento
di debito lo scritto del 24 novembre 2014 della CO 1, intitolato “comunicazione
inizio nostro dipendente”, che indica il costo orario del dipendente (__________)
messo a disposizione dall’istante a prestito ed è sottoscritto dalla convenuta
per accettazione. Il primo giudice ha quindi rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta da quest’ultima.
4. Nel
reclamo la RE 1 ribadisce la propria estraneità ai bollettini (rapporti) emessi
dalla CO 1, sottolineando in particolare come gli stessi non siano stati da
essa approvati né sottoscritti da un proprio incaricato. Per questi motivi, la
reclamante contesta di essere debitrice dell’istante e conferma implicitamente
l’opposizione al precetto esecutivo.
5. Nelle
sue osservazioni al reclamo, la CO 1 riafferma la validità della lettera
riconosciuta dal Giudice di pace come titolo di rigetto e rileva la propria
flessibilità nell’accettare bollettini di lavoro soltanto sottoscritti e non
timbrati dalla controparte, essendo spesso il personale impiegato in cantiere
dove non sempre vi è a disposizione il timbro della società. Essa sottolinea
inoltre come la richiesta di acconto, la fattura mensile e i solleciti di
pagamento inviati alla RE 1 non siano mai stati da quest’ultima contestati per
quanto riguarda la loro esistenza né per l’avvenuta prestazione di lavoro del
proprio collaboratore all’interno della società escussa.
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice
esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 446 consid. 4.1.1).
6.1 Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv.1 LEF la scrittura
privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la
sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve
né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Incombe all’escutente
provare (e non solo rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale
5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che dal documento o
dai documenti da lui prodotti risulta indiscutibilmente un riconoscimento di
debito a norma di legge (v. Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).
6.2 Ora, contrariamente a quanto ritenuto dal
Giudice di Pace, il documento del 24 novembre 2014 prodotto dall’istante, intitolato
“comunicazione inizio nostro dipendente” e sottoscritto dalla convenuta
non può, da solo, assurgere a valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione,
poiché non verte su alcun debito concreto determinato o determinabile al
momento della sua sottoscrizione, a differenza di quanto ad esempio avviene
invece solitamente in un contratto di locazione, di lavoro o di mandato. Il documento
in questione si limita infatti a indicare la tariffa oraria della manodopera
prestata dalla CO 1 conformemente a quella stabilita dal contratto collettivo
di lavoro (CCL) sugli autotrasporti (fr. 35.– all’ora + IVA), la cui accettazione
non comporta ancora il riconoscimento di prestazioni non ancora fornite e, a
quel momento, neppure determinabili.
6.3 Certo,
per essere considerato tale, il riconoscimento di debito può anche fondarsi su più
documenti, non necessariamente tutti sottoscritti dall’escusso, ma solo a
condizione che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente
sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che
menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo, o perlomeno
a circostanze concrete che consentono poi, ove esse siano dimostrate con
documenti, di accertare precisamente il debito (v. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1;
sentenza della CEF 14.2015.21 del 7 maggio 2015, consid. 5.3).
a) Nella
fattispecie, tuttavia, lo scritto in rassegna non contiene alcun rinvio diretto
o indiretto né ai bollettini (“rapporti di lavoro”) né alle due fatture
prodotte dall’istante, siccome le prestazioni su cui vertono non erano a quel
momento ancora state definite. Il testo del documento rimanda del resto a una
successiva “conferma d’ordine con tutti i dettagli relativi alla missione”
che non figura agli atti – ricordato che il “contratto di fornitura a prestito”
accluso al reclamo è irricevibile (sopra consid. 1.3).
b) D’altronde,
le due fatture prodotte dalla CO 1, poiché non sottoscritte dalla RE 1, non
possono costituire un titolo di rigetto a sé stante né la prova che il
dipendente ha prestato le ore di lavoro ivi indicate. Al riguardo non si giunge
a una conclusione diversa nemmeno prendendo in considerazione i due rapporti di
lavoro allegati all’istanza. Non è dato di sapere, infatti, chi li ha firmati
per conto “del cliente” mentre la reclamante contesta che lo sia stato da un
suo incaricato, giacché afferma di non avere dipendenti. Sta comunque di fatto
che l’istante non ha indicato l’identità del firmatario né ha
dimostrato – come le incombeva (sopra consid. 6.1) – che tale persona fosse a
beneficio di una procura conferitale dalla convenuta. Ad ogni modo, la firma
sui rapporti di lavoro non corrisponde a quella riportata sul reclamo e sulle
osservazioni all’istanza di rigetto in prima sede, verosimilmente vergata
dalla socia e gerente della RE 1, __________, ovvero dall’unica persona
abilitata a impegnare la società con diritto di firma individuale
(come si evince dal registro di commercio). Non da ultimo, l’assenza del
timbro della RE 1, seppure previsto dai rapporti di lavoro prestampati, rappresenta
un ulteriore motivo di dubbio sul fatto che il lavoro prestato dal dipendente
sia stato riconosciuto e quindi dimostrato. E il silenzio della convenuta a
ricezione delle fatture e dei solleciti non può supplire l’assenza
di un titolo di rigetto. Non
emergendo indiscutibilmente dalla documentazione agli atti che l’escussa ha
riconosciuto il debito posto in esecuzione, l’istanza andava respinta, donde l’accoglimento
del reclamo. Rimane impregiudicata la facoltà per la CO 1
di far valere le sue ragioni in una procedura ordinaria di merito (sopra consid.
2).
7. A
scanso di equivoci si ricorda che sulle spese esecutive non decide il giudice
del rigetto bensì l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (v. art.
68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003
consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).
8. In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità
d’inconvenienza né in prima né in seconda istanza, la reclamante non avendo
formulato alcuna richiesta in merito né adotto alcuna motivazione (v. art. 95
cpv. 3 lett. c CPC). Circa i
rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 2'740.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e
di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è
respinta.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia per complessivi fr. 180.–, da anticipare dalla parte
istante, è posta a suo carico.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1.
3.
Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).