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Decisione

14.2015.112

Reclamo contro la reiezione di un’istanza di sequestro vertente su un certificato azionario al portatore e averi bancari della debitrice. Sequestro generico. Verosimiglianza

25 agosto 2015Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

1.4 Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

a)La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso

potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo

della semplice verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati,

riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320

lett. a CPC; cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile

2013, consid. 9.3).

b) La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC). Sono inam­missibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). L’accertamento

dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se

sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; cfr. DTF 138

III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’in­­fluire

sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di

prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di

prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha

tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:

sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i

rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con

rimandi).

2. In virtù dell’art.

272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza

del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti

al debitore (n. 3). I fatti sono resi verosimili quando il

giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254

cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio di prova”, ne ricava l’impressione

che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità

che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II

927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata

dal sequestrante esiste per l’im­­porto enunciato ed è esigibile. Per quanto

attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame

sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una

decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza

contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa). Ciò vale anche per la giurisdizione cantonale superiore, che non agisce

d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati

(art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano notori (art. 150 cpv.

1, 151 e 254 CPC; cfr. sentenza della CEF

14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

3. Nella decisione impugnata, premessa la probabile esistenza del credito

vantato dalla reclamante e di una causa di sequestro, il Pretore non ha invece,

per la terza volta, ritenuto sufficientemente verosimile che i beni di cui è

chiesto il sequestro appartengano alla debitrice, e ciò neppure alla luce dell’unico

nuovo documento prodotto dalla RE 1 in aggiunta agli atti già presentati nelle

precedenti istanze, ossia il verbale del 19 maggio 2015 dell’assemblea generale

ordinaria della società immobiliare D__________ Srl, __________. Da tale

documento, infatti, non si evince secondo il Pretore che sia CO 1, bensì suo

figlio C__________ M__________ il legittimo portatore e unico avente diritto

del certificato azionario incorporante 5'000 azioni della P__________

Ltd, depositato presso l’avv. __________ a __________. A mente del primo

giudice, non è poi di rilievo il fatto che al momento della stipulazione dei

contratti di mandato (nel 1997 e nel 2005) la convenuta fosse titolare del

suddetto certificato, la possibilità di un successivo trasferimento delle

azioni non essendo esclusa. Nemmeno per gli altri conti di cui è richiesto il sequestro,

epiloga il Pretore, la reclamante ha reso verosimile che la convenuta ne sia la

titolare, la documentazione prodotta essendo a suo parere datata (poiché

risalente agli anni 1997 e 1998) e imprecisa circa la designazione delle relazioni

bancarie, sicché l’istanza configurerebbe un caso di sequestro investigativo.

4. Nel

reclamo la RE 1 rimprovera anzitutto al Pretore di aver apprezzato in modo

errato i documenti da essa prodotti, poiché a suo dire dai contratti di mandato

del 1997 e 2005 risulta evidente che CO 1 sia l’unica detentrice delle azioni e

beneficiaria dei beni della U__________ Lda così come della sua socia in ragione

del 100%, la P____________________ Ltd. Afferma inoltre la reclamante che

secondo l’art. 11 del contratto del 1° gennaio 2005 un’eventuale cessione delle

azioni sarebbe dovuta esserle comunicata, ciò che non è mai avvenuto. A suo

dire il figlio C__________ disponeva solo di una procura per effettuare le

operazioni della società, la proprietà dei beni rimanendo della madre. Per

questo motivo, continua la RE 1, la dichiarazione fornita da C__________ all’as­­semblea

del 19 maggio 2015 circa la titolarità del certificato azionario della P__________

Ltd non può essere presa in considerazione, poiché è unilaterale e non è

comprovata da altri elementi. Infine, la reclamante contesta la conclusione cui

è giunto il Pretore in merito alla richiesta di sequestro dei conti o averi

patrimoniali della debitrice presso la Banca __________, rilevando che non si

tratta di un sequestro investigativo (“Sucharrest”), bensì di un

sequestro generico (“Gattungsarrest”), la cui validità è ammessa dalla

dottrina e dalla giurisprudenza, a condizione che il sequestrante abbia reso

verosimile almeno una relazione del debitore presso l’istituto bancario

indicato, ciò che la reclamante pretende di aver fatto con il conto (già

sequestrato) denominato “__________”.

5. Il

sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore, rispettivamente

crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),

atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante al

riguardo è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica

(DTF 107 III 104 consid. 1; Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 7 ad §

51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi,

tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono ad una persona

fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III 89, 105 III

112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica

Considerandi

fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165 segg.).

Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino

in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante

deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore

sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio

concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag.

119; Stoffel, op. cit., n. 53-55

ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272), oppure che essi sono stati trasferiti al

terzo con un atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile

(art. 285 segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a

scapito di altri (sentenza della CEF 14.2005.67 del 18 ottobre 2005, consid.

3.

; RtiD 2006 I 770 n. 83c, consid. 3.4).

6.

Nel

caso specifico, la sequestrante fonda la sua allegazione, secondo cui CO 1 sarebbe

unica titolare delle quote di partecipazione nella società U__________ Lda, sul

mandato del 1° luglio 1997 (doc. A, pag. 1 ad A), rinnovato il 1° gennaio 2005

(doc. B, pag. 3).

6.1

Sennonché

essa si contraddice affermando anche che la società P__________ Ltd è titolare

dell’intero capitale azionario della U__________ Lda (reclamo, pag 4 a metà),

ciò che corrisponde invero a quanto figura nel registro di commercio di __________,

le società S__________ Lda, e M__________ Limited avendo ceduto alla P__________

Ltd il 22 aprile 1999 l’intero pacchetto azionario della U__________ Lda, $ 400'000.–,

tranne una quota di $ 20'000.– che la prima cedente si è tenuta per sé (doc. I,

pag. 4 dell’estratto di registro e pag. 3 del contratto di cessione). Che poi CO

1.

fosse anche l’unica titolare delle quote della P__________ Ltd è discutibile,

perché non sussiste alcuna certezza che la menzione manoscritta nell’intestazione

del contratto del 1997, secondo cui “il

mandato comprende anche la società P__________ LTD. – Seychelles come socia

100% della U__________”, figurasse effettivamente sul documento firmato

dalla mandante. La stessa osservazione vale anche per il formulario A del 1°

gennaio 2005 (doc. H), sul quale l’indicazione della P__________ Ltd è pure

stata aggiunta a mano. Quanto alla sua citazione alla voce “Legami con altre società” nel contratto

del 2005 (pag. 5), come visto appare verosimile che la U__________ Lda sia

detenuta dalla P__________ Ltd piuttosto che il contrario. D’altronde il

“formulario cassaforte” del 23 marzo 1999 (doc. F) conferma sì che la busta (n.

147) contenente il certificato azionario al portatore che incorpora 5'000

azioni della P__________ Ltd è stata depositata presso l’avv. __________,

notaio a __________, ma nulla è specificato sulla titolarità del certificato, a

prescindere dal fatto che non vi sono indicazioni sulla persona del firmatario

del formulario né sulla sua funzione, ciò che compromette irrimediabilmente il

valore indiziario.

6.2

In

assenza d’indizi oggettivi e concreti sulla pretesa titolarità di CO 1, diventa

superfluo vagliare l’argomento secondo cui la cessione del certificato

azionario non sarebbe mai stata comunicata alla reclamante, come invece

previsto dall’art. 11 del contratto del 2005. Ad ogni modo, si tratta di una mera

affermazione di parte non corroborata da riscontri concreti e non risulta dalla

norma citata che l’assenza di comunicazione avrebbe invalidato un’eventuale

cessione.

6.3

Relativamente

al verbale del 19 maggio 2015 dell’assemblea ordinaria della società

immobiliare D__________ Srl tenutasi presso lo studio legale dell’avv. __________

(doc. G), come ritenuto dal Pretore ne emerge solo che il notaio ha consegnato

il certificato azionario della P__________ Ltd a C__________ __________, figlio

della debitrice, il quale in tale sede e in presenza del notaio si è dichiarato

esserne legittimo portatore nonché unico avente diritto. In siffatte circostanze,

concludere come il primo giudice che il verbale in questione non rende

verosimile la titolarità di CO 1 sul noto certificato non può di certo dirsi manifestamente

errato. Tanto più che ci si poteva ragionevolmente aspettare dalla reclamante, nella

sua qualità di mandataria di CO 1, che producesse la documentazione relativa

alla P__________ e al deposito dei suoi titoli di partecipazione, a nome della

debitrice, presso l’avv. __________, sicché la decisione impugnata non può

considerarsi eccessivamente rigorosa circa le esigenze di verosimiglianza impostele

(cfr. sentenza della CEF 14.2008.74 del 4 settembre 2008, RtiD 2009 I 737

segg. n. 68c, consid. 8). Sotto questo aspetto, il reclamo va pertanto respinto.

7.

Per

quanto riguarda gli altri conti o averi patrimoniali di cui CO 1 sarebbe intestataria

o cointestataria presso la banca __________, la reclamante rileva a ragione che

il sequestro in esame si caratterizza quale sequestro generico ("Gattungsarrest"),

il quale è ammesso, purché il luogo di deposito degli attivi, rispettivamente l’identità

del terzo debitore siano indicati e resi verosimili (cfr. DTF 130 III 579,

consid. 2.2.3; sentenza del Tribunale federale del 17 febbraio 1999, pubblicata

in BlSchK 2000, pag. 142; DTF 103 III 86 e 91; RtiD 2011 I 771 seg. n.

58c, consid. 5.2 e i rinvii). Ed è pure corretto che in materia

bancaria, per evitare il rischio di sequestri puramente esplorativi (cosiddetti

"Sucharreste"), si esige dal sequestrante che renda

verosimile, mediante documenti, l’esistenza di almeno una relazione del debitore

presso la banca indicata (sentenza della CEF 14.2010.40 del 18 giugno 2010,

consid. 4.2 con rinvii), ciò che, nel caso concreto, la RE 1 ha fatto convincendo

il Pretore che CO 1 è titolare del conto denominato “__________” presso la sede

luganese della __________, tanto da averne già ottenuto il sequestro.

Ora,

come detto, a questa condizione la sequestrante può anche chiedere il sequestro

di altri conti o cassette di sicurezza presso la medesima banca, indicandoli

solo per il loro genere (Stoffel, op. cit., n. 35 ad art. 272). È del resto escluso di parlare in

siffatte circostanze di un sequestro esplorativo, dal momento che la

sequestrante ha già reso verosimile di conoscere il fatto che la debitrice

abbia attivi presso l’istituto bancario in questione. Su questo punto la

decisione impugnata si rivela quindi errata dal profilo giuridico e dev’essere

riformata nel senso di estendere il sequestro a eventuali altri conti intestati

e cointestati alla debitrice presso la medesima banca fino a concorrenza dell’importo

da essa vantato.

8.

Per

quanto concerne invece il sequestro di ulteriori conti o averi patrimoniali di

cui CO 1 risulterebbe solo procuratrice o beneficiaria economica, il Tribunale

federale ha ammesso la possibilità di sequestri di questo genere, a condizione

che il sequestrante indichi l’identità del terzo detentore dei beni, renda

verosimile la loro esistenza e il fatto che, contrariamente all’ap­­parenza

formale, essi appartengono in realtà al debitore (DTF 130 III 581 consid.

2.2

). Per giustificare il sequestro di beni formalmente intestati a un terzo,

perciò, è determinante l’esi­­stenza di una connivenza tra il terzo e il

debitore volta a danneggiare gli interessi dei creditori di quest’ultimo

tramite atti di disposizione revocabili (art. 285 segg. LEF) o manifestamente

abusivi (art. 2 cpv. 2 CC), a prescindere dalla forma giuridica adottata

(sentenza della CEF 14.2010.40 del 18 giugno 2010, consid. 3.2

con rinvii).

Nel

caso di specie, la RE 1 non ha menzionato il nome dei terzi che deterrebbero

averi “per conto” della debitrice, o di cui la stessa sarebbe procuratrice, e

men che meno ha reso verosimile il carattere revocabile o manifestamente

abusivo di un (ipotetico) trasferimento o intestazione di conti che in realtà

apparterrebbero a lei. Nulla può dunque essere rimproverato al Pretore sotto

questo profilo.

9.

Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC;

48.

e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza parziale della

reclamante (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili,

essendo la procedura unilaterale. Circa

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 93'118.35, supera la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della

decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza

è parzialmente accolta. Di conseguenza è ordinato il sequestro presso la banca __________

di __________ di tutti i conti o averi patrimoniali di cui CO 1 risulta

intestataria o cointestataria, compresa la relazione “E__________”

già sequestrata, sino a concorrenza di complessivi fr. 93'118.35,

più interessi del 5% dal 7 settembre 2012.

2. La

tassa di giustizia in fr. 500.– è posta a suo carico per fr. 400.–.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 400.–.

3. Notificazione all’.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).