14.2015.113
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Accordo di collaborazione avente per oggetto determinate mansioni di contabilità e di segretariato. Riconoscimento di una tariffa oraria ma non delle ore prestate
2 novembre 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.113
Lugano
2 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa SO.2015.143 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 13 gennaio 2015 da
CO 1
(patrocinata dallo studio legale PA 2,)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 15 giugno 2015 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 9 giugno 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 29 novembre 2012 l’RE 1 ha notificato a CO 1 disdetta del loro
accordo di collaborazione del 30 dicembre 2009, avente per oggetto determinate
mansioni di contabilità e di segretariato. Tramite la fantasmatica D__________
SA, l’11 dicembre 2012 CO 1 ha inviato all’RE 1 una proposta di nuovo accordo
di collaborazione che prevedeva una tariffa oraria di fr. 65.– netti. In
risposta, l’RE 1 ha chiesto a CO 1 con e-mail del 7 gennaio 2013 di concludere tutti i suoi lavori entro il
30 gennaio 2013, comunicandole di contestare le sue nuove tariffe, ma di essere
tuttavia costretta ad accettarle per quell’ultimo mese di lavoro e di conseguenza
di voler retribuire le sue prestazioni conclusive come da lei richiesto. Il 4
febbraio 2013, l’RE 1 ha poi preteso per iscritto da CO 1 la restituzione di fr. 8'579.25
per “il tempo non produttivo”, valutato nel 5% delle ore fatturate, generato
dalle varie pause prese liberamente da lei durante l’orario di lavoro. Da parte
sua, CO 1 ha spedito il 14 febbraio 2013 alla società due fatture di fr. 3'380.–
e fr. 4'533.75 per complessive 121.75 ore di lavoro.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 agosto 2014 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 7'913.75
oltre agli interessi del 5% dal 15 marzo 2013, indicando quale titolo di
credito la “fattura del
14.2.2013 per prestazioni di segretariato e contabilità gennaio 2013”.
C. Avendo
l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 13 gennaio
2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi l’8
giugno 2015 la parte convenuta si è opposta all’istanza, producendo delle osservazioni
scritte, mentre l’istante ha confermato la sua domanda.
D. Statuendo con decisione 9 giugno 2015, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200. – e un’indennità di fr. 500.–
a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 15 giugno 2015 per
ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, e la
reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 17 luglio 2015, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 15 giugno 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore dell’RE 1 il
10 giugno 2015, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto
esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587
consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;
DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto come valido riconoscimento di
debito l’insieme della documentazione prodotta dall’istante, segnatamente l’accettazione
della nuova tariffa oraria unitamente alle timbrature delle ore effettuate (con
annesso conteggio al 31 gennaio 2013) e alle due fatture del 14 febbraio 2013
di fr. 3'380.– e fr. 4'533.75. Al riguardo egli ha considerato che il
conteggio delle ore, pur essendo contestato dalla convenuta, appare sufficiente
a rendere quanto meno verosimile il tempo lavorativo prestato dall’istante in
favore della convenuta. Per quanto riguarda invece le critiche espresse da
quest’ultima inerenti alla compensazione del “tempo non produttivo” e alla qualità
del lavoro svolto, il Pretore ha constatato che le mere affermazioni della
convenuta, sprovviste di qualsivoglia riscontro oggettivo, sono insufficienti a renderle verosimili. Il primo
giudice ha quindi rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa.
4. Nel
reclamo l’RE 1 riafferma che in concreto non esiste alcuna dichiarazione di
riconoscimento di debito, non risultando da nessuna parte gli elementi
necessari da cui dedurre un tale riconoscimento. Essa ammette di avere
accettato le tariffe proposte da CO 1, ma prima ancora che essa fornisse le
prestazioni poi fatturate il 14 febbraio 2013, sicché non poteva validamente
riconoscere alcun importo determinato. La reclamante sottolinea inoltre di non
avere mai approvato il conteggio delle ore, inviatole solo con le fatture.
5. Nelle
sue osservazioni al reclamo, CO 1 ribadisce che la somma di denaro da lei
richiesta è facilmente determinabile sulla base dei documenti agli atti,
evidenziando come il controllo delle ore tramite l’orologio timbratore
costituisca “un modo di calcolo oggettivo”, che poteva essere verificato in
ogni momento dall’RE 1. Al riguardo l’istante aggiunge che le ore da lei
conteggiate in passato non sono mai state contestate dalla convenuta. Da ultimo
essa fa valere che sulla richiesta di restituzione del 4 febbraio 2013 l’amministratore
unico dell’RE 1 ha sottoscritto una proposta
di compensazione redatta a mano, da cui risulta a suo
parere in modo chiaro che la società è debitrice di fr. 7'913.75 nei suoi confronti.
6. Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv.1 LEF la scrittura
privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la
sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve
né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Incombe all’escutente
provare (e non solo rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale
5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che dal documento o
dai documenti da lui prodotti risulta indiscutibilmente un riconoscimento di
debito a norma di legge (v. Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).
6.1 Occorre
anzitutto notare in concreto che nel suo messaggio elettronico del 7 gennaio 2013 (doc. F) la convenuta ha riconosciuto solo la nuova tariffa oraria per il mese di gennaio
Considerandi
del 2013 senza accennare a un numero di ore determinato né a un orario fisso,
sicché non si è in presenza di una somma agevolmente
determinabile, ma di un impegno ancora solo astratto. Il documento in questione
non comporta così alcun riconoscimento di prestazioni per lo più non ancora
fornite (v. doc. G) e, a quel momento, neppure determinabili.
6.2
Certo,
per essere considerato tale, il riconoscimento di debito può anche fondarsi su più
documenti, non necessariamente tutti sottoscritti dall’escusso, ma solo a
condizione che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente
sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che
menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo, o perlomeno
a circostanze concrete che consentono poi, ove esse siano dimostrate con
documenti, di accertare precisamente il debito (v. DTF 139 III 302 consid.
2.3
; sentenza della CEF 14.2015.21 del 14 ottobre 2015, consid. 6.3).
a) Nel caso specifico, lo scritto 7 gennaio 2013 (doc. F) rinvia unicamente
alla “proposta di accordo di collaborazione” formulata dall’istante l’11
dicembre 2012 (doc. E), ma non contiene alcun rinvio diretto o indiretto né
alle due fatture del 14 febbraio 2013 (doc. I) né alle timbrature per il
gennaio del 2013 prodotte dall’istante (doc. G), non da ultimo perché le
prestazioni su cui vertono non erano a quel momento ancora state tutte fornite.
Il Pretore non poteva quindi tenere conto di questi documenti per completare lo
scritto del 7 gennaio 2013.
b) D’altra parte, né le due fatture, tra l’altro intestate alla D__________
Sagl e non a CO 1 personalmente (doc. I) né le timbrature (doc. G) possono
costituire un titolo di rigetto a sé stante o la prova che l’istante ha
prestato le ore di lavoro ivi indicate, poiché non sono state controfirmate
dall’RE 1.
6.3
Per quanto riguarda la “proposta di compensazione” del 19 febbraio
2013, firmata dall’amministratore unico dell’RE 1 (doc. H), secondo la quale CO
1.
risulterebbe essere debitrice nei confronti della convenuta per fr. 665.50
(fr. 8'579.25 di onorario non dovuto ./. fr. 4'533.75 ./. fr. 3'380.–),
vale quanto segue.
a) Dal
riconoscimento di debito deve emergere univocamente che il debitore si ritiene
obbligato a pagare un importo determinato e che riconosce non solo la pretesa,
ma pure il suo obbligo di pagamento senza alcuna limitazione. Per determinare
se costituisce un riconoscimento di debito la dichiarazione della parte dev’essere
interpretata secondo il principio dell’affidamento (Staehelin, op. cit., n. 21 e 22 ad art. 82 LEF), valutando
le circostanze complessive in cui essa è stata formulata.
b) Secondo
questo principio, non vi è quindi riconoscimento di debito incondizionato ove
il debitore riconosce l’esistenza della pretesa posta in esecuzione, ma allo
stesso tempo nega l’obbligo di pagamento, ad esempio dichiarando o riservando
un diritto di compensazione con una pretesa sua. Condizionato, in quanto
subordinato all’avverarsi della compensazione, il riconoscimento di debito, in
tal caso, legittima l’escutente a ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
unicamente se dimostra – con documenti – che la condizione è realizzata (il
rigetto è allora limitato alla parte del credito posto in esecuzione che eccede
la pretesa posta in compensazione) o è (diventata) senza oggetto, ciò che si
verifica quando la compensazione gli è inopponibile, ad esempio perché la
pretesa dell’escusso si è estinta (cfr. sentenza
del Tribunale federale 5A_83/2011 del 2 settembre 2011, consid. 5.1, con
rinvii; sentenza della CEF 14.2014.76 dell’11 agosto 2014, consid. 6.3/a).
c) In
concreto, nella sua richiesta di restituzione del 4 febbraio 2013 completata con
la proposta di compensazione scritta a mano il 19 febbraio 2013 (doc. H) l’RE 1
non ha riconosciuto l’importo di fr. 7'913.75 (fr. 4'533.75
+ fr. 3'380.–) all’istante indipendentemente dalle pretese
vantate nei suoi confronti, bensì ha bilanciato in un conteggio le poste “dare
e avere” residue per il periodo dal 2010 al 2012, giungendo a un saldo attivo a
proprio favore di fr. 665.50. Non ha quindi riconosciuto incondizionatamente
alcun importo a favore dell’escutente, anzi l’ha invitata così a rimborsare il
saldo in questione aggiungendo di restare “in attesa” del pagamento. In queste
circostanze, è escluso considerare le posizioni a favore dell’escutente
disgiuntamente da quelle a favore dell’escussa. Unicamente il saldo del conteggio
rappresenta ciò che essa ha riconosciuto (la fattispecie è su questo punto analoga
a quella del credito in conto corrente, di cui solo il saldo riconosciuto vale
titolo di rigetto, v. DTF 132 III 481 consid. 4.2 e 138 III 798 consid.
4.
).
6.4
In definitiva, non emergendo indiscutibilmente
dalla documentazione agli atti che l’escussa ha riconosciuto il debito posto in
esecuzione, l’istanza andava respinta, donde l’accoglimento del reclamo.
La domanda di effetto sospensivo diventa così senza oggetto. Rimane
impregiudicata la facoltà per CO 1 di far valere le sue ragioni in una procedura
ordinaria di merito (sopra consid. 2).
7.
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e
61.
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.
11.
cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'913.75, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
Dispositivo
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.–, da anticipare
dalla parte istante, sono poste a carico di CO 1, tenuta a rifondere all’RE 1 fr. 500.–
per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuta a rifondere all’RE 1 fr. 500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).