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Decisione

14.2015.113

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Accordo di collaborazione avente per oggetto determinate mansioni di contabilità e di segretariato. Riconoscimento di una tariffa oraria ma non delle ore prestate

2 novembre 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.

4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587

consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto come valido riconoscimento di

debito l’insieme della documentazione prodotta dall’istante, segnatamente l’accettazione

della nuova tariffa oraria unitamente alle timbrature delle ore effettuate (con

annesso conteggio al 31 gennaio 2013) e alle due fatture del 14 febbraio 2013

di fr. 3'380.– e fr. 4'533.75. Al riguardo egli ha considerato che il

conteggio delle ore, pur essendo contestato dalla convenuta, appare sufficiente

a rendere quanto meno verosimile il tempo lavorativo prestato dall’istante in

favore della convenuta. Per quanto riguarda invece le critiche espresse da

quest’ultima inerenti alla compensazione del “tempo non produttivo” e alla qualità

del lavoro svolto, il Pretore ha constatato che le mere affermazioni della

convenuta, sprovviste di qualsivoglia riscontro oggettivo, sono insufficienti a renderle verosimili. Il primo

giudice ha quindi rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’e­­scussa.

4. Nel

reclamo l’RE 1 riafferma che in concreto non esiste alcuna dichiarazione di

riconoscimento di debito, non risultando da nessuna parte gli elementi

necessari da cui dedurre un tale riconoscimento. Essa ammette di avere

accettato le tariffe proposte da CO 1, ma prima ancora che essa fornisse le

prestazioni poi fatturate il 14 febbraio 2013, sicché non poteva validamente

riconoscere alcun importo determinato. La reclamante sottolinea inoltre di non

avere mai approvato il conteggio delle ore, inviatole solo con le fatture.

5. Nelle

sue osservazioni al reclamo, CO 1 ribadisce che la somma di denaro da lei

richiesta è facilmente determinabile sulla base dei documenti agli atti,

evidenziando come il controllo delle ore tramite l’orologio timbratore

costituisca “un modo di calcolo oggettivo”, che poteva essere verificato in

ogni momento dall’RE 1. Al riguardo l’istante aggiunge che le ore da lei

conteggiate in passato non sono mai state contestate dalla convenuta. Da ultimo

essa fa valere che sulla richiesta di restituzione del 4 febbraio 2013 l’amministratore

unico dell’RE 1 ha sottoscritto una proposta

di compensazione redatta a mano, da cui risulta a suo

parere in modo chiaro che la società è debitrice di fr. 7'913.75 nei suoi confronti.

6. Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv.1 LEF la scrittura

privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la

sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve

né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Incombe all’escutente

provare (e non solo rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale

5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che dal documento o

dai documenti da lui prodotti risulta indiscutibilmente un riconoscimento di

debito a norma di legge (v. Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).

6.1 Occorre

anzitutto notare in concreto che nel suo messaggio elettronico del 7 gennaio 2013 (doc. F) la convenuta ha riconosciuto solo la nuova tariffa oraria per il mese di gennaio

Considerandi

del 2013 senza accennare a un numero di ore determinato né a un orario fisso,

sicché non si è in presenza di una somma agevolmente

determinabile, ma di un impegno ancora solo astratto. Il documento in questione

non comporta così alcun riconoscimento di prestazioni per lo più non ancora

fornite (v. doc. G) e, a quel momento, neppure determinabili.

6.2

Certo,

per essere considerato tale, il riconoscimento di debito può anche fondarsi su più

documenti, non necessariamente tutti sottoscritti dall’escusso, ma solo a

condizione che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente

sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che

menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo, o perlomeno

a circostanze concrete che consentono poi, ove esse siano dimostrate con

documenti, di accertare precisamente il debito (v. DTF 139 III 302 consid.

2.3

; sentenza della CEF 14.2015.21 del 14 ottobre 2015, consid. 6.3).

a) Nel caso specifico, lo scritto 7 gennaio 2013 (doc. F) rinvia unicamente

alla “proposta di accordo di collaborazione” formulata dall’istante l’11

dicembre 2012 (doc. E), ma non contiene alcun rinvio diretto o indiretto né

alle due fatture del 14 febbraio 2013 (doc. I) né alle timbrature per il

gennaio del 2013 prodotte dall’i­­stante (doc. G), non da ultimo perché le

prestazioni su cui vertono non erano a quel momento ancora state tutte fornite.

Il Pretore non poteva quindi tenere conto di questi documenti per completare lo

scritto del 7 gennaio 2013.

b) D’altra parte, né le due fatture, tra l’altro intestate alla D__________

Sagl e non a CO 1 personalmente (doc. I) né le timbrature (doc. G) possono

costituire un titolo di rigetto a sé stante o la prova che l’istante ha

prestato le ore di lavoro ivi indicate, poiché non sono state controfirmate

dall’RE 1.

6.3

Per quanto riguarda la “proposta di compensazione” del 19 febbraio

2013, firmata dall’amministratore unico dell’RE 1 (doc. H), secondo la quale CO

1.

risulterebbe essere debitrice nei confronti della convenuta per fr. 665.50

(fr. 8'579.25 di onorario non dovuto ./. fr. 4'533.75 ./. fr. 3'380.–),

vale quanto segue.

a) Dal

riconoscimento di debito deve emergere univocamente che il debitore si ritiene

obbligato a pagare un importo determinato e che riconosce non solo la pretesa,

ma pure il suo obbligo di pagamento senza alcuna limitazione. Per determinare

se costituisce un riconoscimento di debito la dichiarazione della parte de­v’essere

interpretata secondo il principio dell’affidamento (Stae­helin, op. cit., n. 21 e 22 ad art. 82 LEF), valutando

le circostanze complessive in cui essa è stata formulata.

b) Secondo

questo principio, non vi è quindi riconoscimento di debito incondizionato ove

il debitore riconosce l’esistenza della pretesa posta in esecuzione, ma allo

stesso tempo nega l’obbligo di pagamento, ad esempio dichiarando o riservando

un diritto di compensazione con una pretesa sua. Condizionato, in quanto

subordinato all’avverarsi della compensazione, il riconoscimento di debito, in

tal caso, legittima l’escutente a ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione

unicamente se dimostra – con documenti – che la condizione è realizzata (il

rigetto è allora limitato alla parte del credito posto in esecuzione che eccede

la pretesa posta in compensazione) o è (diventata) senza oggetto, ciò che si

verifica quando la compensazione gli è inopponibile, ad esempio perché la

pretesa dell’escusso si è estinta (cfr. sentenza

del Tribunale federale 5A_83/2011 del 2 settembre 2011, consid. 5.1, con

rinvii; sentenza della CEF 14.2014.76 dell’11 agosto 2014, consid. 6.3/a).

c) In

concreto, nella sua richiesta di restituzione del 4 febbraio 2013 completata con

la proposta di compensazione scritta a mano il 19 febbraio 2013 (doc. H) l’RE 1

non ha riconosciuto l’importo di fr. 7'913.75 (fr. 4'533.75

+ fr. 3'380.–) all’istan­­te indipendentemente dalle pretese

vantate nei suoi confronti, bensì ha bilanciato in un conteggio le poste “dare

e avere” residue per il periodo dal 2010 al 2012, giungendo a un saldo attivo a

proprio favore di fr. 665.50. Non ha quindi riconosciuto incondizionatamente

alcun importo a favore dell’escutente, anzi l’ha invitata così a rimborsare il

saldo in questione aggiungendo di restare “in attesa” del pagamento. In queste

circostanze, è esclu­so considerare le posizioni a favore dell’escutente

disgiuntamente da quelle a favore dell’escussa. Unicamente il saldo del conteggio

rappresenta ciò che essa ha riconosciuto (la fattispecie è su questo punto analoga

a quella del credito in conto corrente, di cui solo il saldo riconosciuto vale

titolo di rigetto, v. DTF 132 III 481 consid. 4.2 e 138 III 798 consid.

4.

).

6.4

In definitiva, non emergendo indiscutibilmente

dalla documentazione agli atti che l’escussa ha riconosciuto il debito posto in

ese­cuzione, l’istanza andava respinta, donde l’accoglimento del reclamo.

La domanda di effetto sospensivo diventa così senza oggetto. Rimane

impregiudicata la facoltà per CO 1 di far valere le sue ragioni in una procedura

ordinaria di merito (sopra consid. 2).

7.

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e

61.

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.

11.

cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'913.75, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

Dispositivo

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.–, da anticipare

dalla parte istante, sono poste a carico di CO 1, tenuta a rifondere all’RE 1 fr. 500.–

per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuta a rifondere all’RE 1 fr. 500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).