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Decisione

14.2015.114

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 ottobre 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza di rigetto dopo aver

innanzitutto rilevato come nel contratto di locazione non vi sia alcuna

indicazione secondo cui la garanzia di fr. 42'000.– sia stata effettivamente

prestata, né l’istante lo abbia reso verosimile, i documenti da essa prodotti

riferendosi unicamente ai canoni di locazione corrisposti. Il primo giudice ha

altresì respinto la richiesta di pagamento di fr. 25'000.– relativi ai

beni di consumo, posto come tale somma fosse riferita ad un versamento da

eseguirsi dalla conduttrice al momento della consegna del bene locato e non

dalla locatrice alla riconsegna del medesimo. Egli ha infine respinto l’eccezione di

compensazione – per le pigioni rimaste impagate – sollevata dalla convenuta,

ritenendo che la stessa non aveva reso verosimile il proprio credito.

4. Nel

reclamo la RE 1 critica la conclusione cui è giunto il Pretore, sostenendo di

aver versato un anticipo di € 12'000.– in contanti “sul totale delle garanzie dovute”

al momento della sottoscrizione del contratto – somma che il primo giudice a

suo dire non ha considerato – e il resto, sempre in contanti, il 31 gennaio

2003, così come risulta dal punto 24 del contratto di locazione, in cui sotto

la scritta “SALDO EFFETTUATO IN DATA ODIERNA 31/1/2003” figura la firma dell’amministratore

della locatrice. A detta della reclamante, l’avvenuta corresponsione delle

garanzie dovute è stata resa verosimile anche perché, in caso contrario, il rapporto

Considerandi

di locazione non sarebbe iniziato. Per quanto concerne la somma di fr. 25'000.–

l’istante sostiene che la stessa non concerne le spese accessorie, bensì i beni

di consumo rimessi a disponibilità della locatrice al momento della riconsegna

dell’ente locato. Motivo per cui rivendica anche tale importo.

5.

Costituisce un

riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la

scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,

ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione

può quindi essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e

non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3

aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza

riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve

risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente

(v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 21 ad art. 82 LEF).

5.1

Nel caso concreto, il 24 gennaio 2003 le parti hanno sottoscritto

per il tramite dei rispettivi rappresentanti il contratto di locazione prodotto

dall’istante (doc. B). Sennonché tale atto non contiene alcuna

dichiarazione scritta della CO 1 con cui essa avrebbe riconosciuto in modo

esplicito e incondizionato l’obbligo di restituire alla RE 1 la somma di fr. 42'000.–

prevista al punto 6 a titolo di “deposito di garanzia”, né il punto n. 9

relativo a tale garanzia contempla una dichiarazione di questo genere. Che la

garanzia sia verosimilmente stata versata, come si evince dal punto n. 24 del

contratto, in cui la locatrice ha riconosciuto di avere ricevuto il saldo di

quanto stabilito dalle parti, nulla cambia dal punto di vista della procedura –

formalista – del rigetto provvisorio dell’opposizione, poiché anche se il

versamento della garanzia fosse dimostrato in modo indiscutibile (e nella

fattispecie non è così, perché il “saldo” o la “cifra rimanente” menzionati nel

punto n. 24 potrebbe anche riferirsi solo ai fr. 25'000.– pattuiti al n.

12.5

per i beni di consumo), una semplice ricevuta di pagamento non adempie il

presupposto di un riconoscimento chiaro dell’obbligo di rimborso posto in

esecuzione (sentenza della CEF 14.2002.51 del 16 settembre 2002, consid. 2/b; Staehelin, op.

cit., n. 23 ad art. 82). In ogni caso spetta all’escutente di provare – e non

solo di rendere verosimile – l’esistenza di un titolo di rigetto (sopra consid.

5), prova che la reclamante non è riuscita a portare nella procedura in esame.

La decisione impugnata merita dunque conferma. Rimane però salva la facoltà per

la reclamante di sottoporre eventualmente il litigio al giudice

ordinario (sopra consid. 2).

5.2

Il contratto di locazione non può essere considerato valido titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione nemmeno per i fr. 25'000.– versati

dalla reclamante per i beni di consumo lasciati dalla locatrice nell’esercizio

pubblico (doc. B punto n. 12.5). Certo, l’avvenu­ta corresponsione degli stessi

è stata riconosciuta dalla convenuta (cfr. osservazioni al reclamo, pag. 1

in fine), ma il contratto di locazione non contiene alcun riconoscimento da parte

della locatrice di un obbligo di restituire la somma alla fine del contratto. Ancora

una volta difetta un titolo di rigetto provvisorio, donde la reiezione

integrale del reclamo.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 67'000.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà alla

CO 1 fr. 700.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).