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Decisione

14.2015.115

Fallimento. Pagamento dell’esecuzione che ha portato al fallimento dopo la scadenza del terrine di reclamo. Solvibilità non resa verosimile

15 luglio 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 6 maggio 2015 l’escussa si è opposta all’istanza

manifestando l’intenzione di pagare quanto dovuto nei giorni successivi, mentre

l’istante non è comparsa.

C. Statuendo

con decisione 8 giugno 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a

far tempo dal 9 giugno 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa

di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 giugno 2015 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

23 giugno il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto

sospensivo dopo avere accertato che l’escutente non aveva ritirato l’esecuzione,

che il versamento di fr. 3'000.– fatto dall’escussa il 19 giugno non aveva

interamente estinto il credito posto in esecuzione e che la disponibilità delle

somme indicate dalla reclamante per sostanziare la propria solvibilità non era

stata resa verosimile. Il 10 luglio 2015 la reclamante ha comunicato alla

Camera di avere pagato l’importo di fr. 1'046.95 chiesto dalla procedente

per ritirare la domanda di fallimento e di essere intenzionata “nei prossimi

giorni“ a sostanziare meglio la disponibilità delle somme necessarie al suo risanamento.

Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato all’escutente

per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 19 giugno 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore

della RE 1 il 9 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati

d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento

con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più

probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante non ha provato per mezzo di documenti di avere

integralmente estinto il debito oggetto dell’e­­secuzione che l’ha condotta al

fallimento, compresi gli interessi e le spese (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né di

avere depositato l’im­­porto dovuto presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e nemmeno risulta

dagli atti che quest’ultima ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv.

2.

n. 3 LEF). Anzi, dalla sua comunicazione del 10 luglio 2015 si evince che il

saldo del credito è stato pagato solo il 10 luglio (doc. G), ossia dopo la

scadenza del termine di reclamo contro la decisione di fallimento (scaduto il 19 giugno 2015, v. sopra consid. 1). Ora, i motivi ostativi al fallimento

devono essere realizzati e sollevati nel termine di ricorso (DTF 136 III 294

segg. consid. 3, 139 III 491 segg. consid. 4). Ne consegue che, già per questo

motivo, il fallimento non può essere annullato. D’altronde, anche il requisito

della solvibilità (sopra consid. 2.1) non è stato reso verosimile entro il

termine di reclamo, non essendo dato di sapere se l’autore (tale __________)

della dichiarazione 18 giugno 2015 prodotta dalla reclamante (doc. C) sia a sua

volta solvibile, per tacere del fatto che la garanzia offerta da lui (di complessivi fr. 21'000.–) non copre l’importo totale

delle esecuzioni in corso contro la stessa (pari a oltre fr. 31'000.–). Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento

non dev’essere nuovamente pronunciato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano

ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

3. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).