14.2015.115
Fallimento. Pagamento dell’esecuzione che ha portato al fallimento dopo la scadenza del terrine di reclamo. Solvibilità non resa verosimile
15 luglio 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.115
Lugano
15 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 12 febbraio 2015 da
CO 1
(rappr. dalla RA 1)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 19 giugno 2015
presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’8 giugno 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 12 febbraio 2015 la
CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'811.05 più
interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 6 maggio 2015 l’escussa si è opposta all’istanza
manifestando l’intenzione di pagare quanto dovuto nei giorni successivi, mentre
l’istante non è comparsa.
C. Statuendo
con decisione 8 giugno 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a
far tempo dal 9 giugno 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa
di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 giugno 2015 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
23 giugno il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto
sospensivo dopo avere accertato che l’escutente non aveva ritirato l’esecuzione,
che il versamento di fr. 3'000.– fatto dall’escussa il 19 giugno non aveva
interamente estinto il credito posto in esecuzione e che la disponibilità delle
somme indicate dalla reclamante per sostanziare la propria solvibilità non era
stata resa verosimile. Il 10 luglio 2015 la reclamante ha comunicato alla
Camera di avere pagato l’importo di fr. 1'046.95 chiesto dalla procedente
per ritirare la domanda di fallimento e di essere intenzionata “nei prossimi
giorni“ a sostanziare meglio la disponibilità delle somme necessarie al suo risanamento.
Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato all’escutente
per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 19 giugno 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore
della RE 1 il 9 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante non ha provato per mezzo di documenti di avere
integralmente estinto il debito oggetto dell’esecuzione che l’ha condotta al
fallimento, compresi gli interessi e le spese (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né di
avere depositato l’importo dovuto presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e nemmeno risulta
dagli atti che quest’ultima ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv.
2.
n. 3 LEF). Anzi, dalla sua comunicazione del 10 luglio 2015 si evince che il
saldo del credito è stato pagato solo il 10 luglio (doc. G), ossia dopo la
scadenza del termine di reclamo contro la decisione di fallimento (scaduto il 19 giugno 2015, v. sopra consid. 1). Ora, i motivi ostativi al fallimento
devono essere realizzati e sollevati nel termine di ricorso (DTF 136 III 294
segg. consid. 3, 139 III 491 segg. consid. 4). Ne consegue che, già per questo
motivo, il fallimento non può essere annullato. D’altronde, anche il requisito
della solvibilità (sopra consid. 2.1) non è stato reso verosimile entro il
termine di reclamo, non essendo dato di sapere se l’autore (tale __________)
della dichiarazione 18 giugno 2015 prodotta dalla reclamante (doc. C) sia a sua
volta solvibile, per tacere del fatto che la garanzia offerta da lui (di complessivi fr. 21'000.–) non copre l’importo totale
delle esecuzioni in corso contro la stessa (pari a oltre fr. 31'000.–). Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento
non dev’essere nuovamente pronunciato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano
ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.
3. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).