Lexipedia

Decisione

14.2015.116

Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento. Solvibilità resa verosimile

16 luglio 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 15 giugno 2015 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 16 giugno 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a

far tempo dallo stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 19 giugno 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione. Il 22 giugno il presidente della Camera ha conferito all’impugnazione

effetto sospensivo parziale. Il recla­mo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse

alla causa in seguito all’e­stinzione del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 19 giugno 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore

di RE 1 al più presto il 17 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento

(n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati

d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento

con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più

probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 17 giugno

2015.

dall’UE di Mendrisio relativa al versamento di fr. 606.– a saldo dell’esecuzione

promossa dall’istante (doc. C), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv.

2.

n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 17 giugno 2015)

prodotto dalla reclamante (doc. E) dopo avere pagato altre sette esecuzioni si

evince che nei suoi confronti erano pendenti solo due esecuzioni (n. __________

e __________) giunte allo stadio della comminatoria di fallimento, ma che in

realtà erano perente come accertato dal­l’UE di Mendrisio il 23 giugno 2015,

nonché due altre esecuzioni (n. __________ e __________) sospese da opposizione

rispettivamente dal 2011 e dal 2013. Dall’e­­stratto, d’altronde, non risultano

attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a ritenere che la sua

situazione finanziaria è nettamente migliorata. Ricordato che secondo giurisprudenza

e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza

della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di

pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento,

per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere

ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.

Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di

RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anti­­cipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 16 giugno 2015 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord

nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 60.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 170.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 60.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–;

;

– Ufficio

di esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Mendrisio;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,

Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).