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Decisione

14.2015.117

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa per la diffida di pagamento d’interessi di ritardo in ambito fiscale

19 ottobre 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF

132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace, pur ammettendo che l’istante non aveva

prodotto la diffida del 17 giugno 2014 su cui fonda la sua pretesa (ovvero la

tassa di fr. 50.–), ha nondimeno considerato che “trattandosi di documento

standard a noi conosciuto e comunque prova sanabile nel corso dell’istruttoria,

tale mancanza non vincola la decisione”. Per quanto concerne la prova della sua

intimazione, il primo giudice l’ha dedotta dal fatto che l’escusso, mentre non

aveva pagato gli interessi per ben cinque mesi, li ha poi saldati meno di due

settimane dopo la diffida.

4. Nel

reclamo RE 1 ribadisce di non avere mai ricevuto la diffida del 17 giugno 2014,

motivo per cui non l’ha potuta pagare. Egli contesta inoltre l’applicabilità ad

invii postali semplici della norma sulla finzione di notificazione prescritta

all’art 138 cpv. 4 CPC, segnatamente perché a suo dire non è dato di sapere

quando la diffida, per quanto esista, è stata spedita. Ritiene pertanto il precetto

esecutivo privo di fondamento e chiede la conferma dell’opposizione.

5. Nelle

Considerandi

sue osservazioni al reclamo, il Cantone Ticino si limita a rinviare all’allegato

presentato in prima sede il 29 aprile 2015 e postula la reiezione dell’impugnativa.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.

4.1

).

6.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze

civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge

parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute

in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT). Sia l’esecutività che il

passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, la regolare intimazione

della decisione al destinatario, la cui prova incombe all’autorità, ove il

destinatario, come in concreto, contesti di aver ricevuto la decisione (Stae­helin, op. cit., n. 124 ad art.

80).

6.2

Nella

fattispecie l’istante non ha prodotto la diffida del 17 giugno 2014 per cui

pretende di prelevare la tassa di fr. 50.– posta in esecuzione, ma unicamente,

oltre al precetto esecutivo, copia della decisione di tassazione dopo reclamo

del 27 novembre 2013 relativa all’imposta cantonale del 2009 e il conteggio del

10.

dicembre 2014. Il primo documento non menziona la nota tassa, mentre il

secondo non costituisce una decisione amministrativa. In assenza della diffida

stessa, che verosimilmente condannava l’escusso a pagare la tassa prevista all’art.

242.

cpv. 3 LT (stabilita in fr. 50.– dall’art. 19 del Regolamento della

legge tributaria, RL 10.2.1.1.1), o di una decisione separata che accertasse l’ob­­bligo

dell’escusso di pagarla, il Giudice di pace non era autorizzato a rigettare l’opposizione

in via definitiva. Condizione sine qua non del rigetto dell’opposizione

è la produzione effettiva di un titolo di rigetto nel senso della legge. E per

il carattere documentale della procedura (sopra consid. 2) un’ammissione dell’e­­sistenza

del titolo per atti concludenti è esclusa (cfr. sentenza della CEF

14.2011.26

del 16 febbraio 2012, consid. 3.2). Non è quindi necessario, nel

caso concreto, determinare se l’escusso ha ricevuto la diffida. Il reclamo va

di conseguenza accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della

reiezione dell’i­stanza.

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegna invece

alcuna indennità d’inconve­­nienza, né in prima né in seconda istanza, il

reclamante non avendo adotto alcuna motivazione a sostegno della sua domanda

(v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza della CEF 14.2014.167 del 15 gennaio 2015 consid. 7 e i rinvii).

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia, di fr. 100.–, è a carico dell’istante. Non si assegnano

indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dello Stato del Canton

Ticino. Non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).