14.2015.117
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa per la diffida di pagamento d’interessi di ritardo in ambito fiscale
19 ottobre 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.117
Lugano
19 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 20 gennaio 2015 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 20 giugno 2015 (spedito il 22) presentato da
RE 1 contro la decisione emessa il 17 giugno 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 settembre 2014 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 50.–, indicando quale titolo di credito l’imposta
cantonale 2009 e gli interessi del 3% decorsi dal 1° giugno 2009
rispettivamente dal 31 luglio 2012, di complessivi fr. 78'177.65, gli
interessi di ritardo di fr. 305.10 e la tassa di
diffida di fr. 50.– del 17 giugno 2014, dedotto l’acconto di fr. 78'482.75
versato dall’escutente.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 gennaio 2015 lo
Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di
pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte dell’8 febbraio 2015. Con replica 29 aprile e
duplica 6 maggio 2015 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle
rispettive conclusioni.
C. Statuendo con decisione 17 giugno 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 50.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo 20 giugno 2015 (ma spedito il 22) per
ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni
del 15 luglio 2015, lo Stato del Canton Ticino ha concluso
per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 22 giugno 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto
il 18 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF
132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace, pur ammettendo che l’istante non aveva
prodotto la diffida del 17 giugno 2014 su cui fonda la sua pretesa (ovvero la
tassa di fr. 50.–), ha nondimeno considerato che “trattandosi di documento
standard a noi conosciuto e comunque prova sanabile nel corso dell’istruttoria,
tale mancanza non vincola la decisione”. Per quanto concerne la prova della sua
intimazione, il primo giudice l’ha dedotta dal fatto che l’escusso, mentre non
aveva pagato gli interessi per ben cinque mesi, li ha poi saldati meno di due
settimane dopo la diffida.
4. Nel
reclamo RE 1 ribadisce di non avere mai ricevuto la diffida del 17 giugno 2014,
motivo per cui non l’ha potuta pagare. Egli contesta inoltre l’applicabilità ad
invii postali semplici della norma sulla finzione di notificazione prescritta
all’art 138 cpv. 4 CPC, segnatamente perché a suo dire non è dato di sapere
quando la diffida, per quanto esista, è stata spedita. Ritiene pertanto il precetto
esecutivo privo di fondamento e chiede la conferma dell’opposizione.
5. Nelle
Considerandi
sue osservazioni al reclamo, il Cantone Ticino si limita a rinviare all’allegato
presentato in prima sede il 29 aprile 2015 e postula la reiezione dell’impugnativa.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.
4.1
).
6.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze
civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge
parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute
in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT). Sia l’esecutività che il
passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, la regolare intimazione
della decisione al destinatario, la cui prova incombe all’autorità, ove il
destinatario, come in concreto, contesti di aver ricevuto la decisione (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art.
80).
6.2
Nella
fattispecie l’istante non ha prodotto la diffida del 17 giugno 2014 per cui
pretende di prelevare la tassa di fr. 50.– posta in esecuzione, ma unicamente,
oltre al precetto esecutivo, copia della decisione di tassazione dopo reclamo
del 27 novembre 2013 relativa all’imposta cantonale del 2009 e il conteggio del
10.
dicembre 2014. Il primo documento non menziona la nota tassa, mentre il
secondo non costituisce una decisione amministrativa. In assenza della diffida
stessa, che verosimilmente condannava l’escusso a pagare la tassa prevista all’art.
242.
cpv. 3 LT (stabilita in fr. 50.– dall’art. 19 del Regolamento della
legge tributaria, RL 10.2.1.1.1), o di una decisione separata che accertasse l’obbligo
dell’escusso di pagarla, il Giudice di pace non era autorizzato a rigettare l’opposizione
in via definitiva. Condizione sine qua non del rigetto dell’opposizione
è la produzione effettiva di un titolo di rigetto nel senso della legge. E per
il carattere documentale della procedura (sopra consid. 2) un’ammissione dell’esistenza
del titolo per atti concludenti è esclusa (cfr. sentenza della CEF
14.2011.26
del 16 febbraio 2012, consid. 3.2). Non è quindi necessario, nel
caso concreto, determinare se l’escusso ha ricevuto la diffida. Il reclamo va
di conseguenza accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della
reiezione dell’istanza.
7.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegna invece
alcuna indennità d’inconvenienza, né in prima né in seconda istanza, il
reclamante non avendo adotto alcuna motivazione a sostegno della sua domanda
(v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza della CEF 14.2014.167 del 15 gennaio 2015 consid. 7 e i rinvii).
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia, di fr. 100.–, è a carico dell’istante. Non si assegnano
indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dello Stato del Canton
Ticino. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).