14.2015.118
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21 ottobre 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.118
Lugano
21 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa
con istanza 5 maggio 2015 da
CO 1
(patrocinata dalla PA 2
, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 23 giugno 2015 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 12 giugno 2015 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. J__________ lavorava quale collaboratore del servizio esterno della CO
1 dal 1° ottobre 2012. A quella data le parti avevano firmato un contratto
secondo cui il veicolo __________ acquistato in leasing dalla società il 28
agosto 2012 sarebbe divenuto di proprietà esclusiva del dipendente alla
conclusione del pagamento di 48 rate mensili di fr. 828.–, ch’egli aveva
autorizzato la datrice di lavoro a detrarre dal suo stipendio, oltre al valore
di riscatto finale di fr. 7'000.–. Tutte le spese erano a carico di J__________,
compreso il costo dei chilometri supplementari eccedenti 45'000 all’anno, fatti
salvi i premi di assicurazione del veicolo posti a carico della datrice di
lavoro.
B. Il
27 febbraio 2014, la CO 1 ha disdetto il contratto di lavoro con effetto al 30
aprile 2014, esentando da subito il collaboratore dal presentarsi sul posto di
lavoro. Il 4 aprile 2014 J__________ ha riconsegnato anticipatamente il veicolo
oggetto del contratto del 2012 al garage __________ di __________, che ha
fatturato alla CO 1 un costo di fr. 7'274.95 pari alla differenza tra il
prezzo di ripresa del veicolo e il saldo del leasing, oltre a fr. 7'521.75
per le rate scadute. In una convenzione del 16 aprile 2014, J__________ si è
poi riconosciuto debitore nei confronti della CO 1 del saldo del debito
contratto con il garage __________, pari a fr. 14'796.70, che si è
impegnato a rimborsare in rate mensili di fr. 1'000.–, autorizzando la
datrice di lavoro a detrarle dallo stipendio ancora dovuto fino alla fine del
contratto, tenuto conto della sua incapacità lavorativa per malattia iniziata
il 15 marzo 2014. Tale impegno è stato “personalmente e solidalmente garantito”
da una sua conoscente, RE 1, che anch’essa ha sottoscritto la convenzione. Era
previsto che il mancato versamento di una rata entro i termini stabiliti
avrebbe reso esigibile l’intero importo riconosciuto, dedotti eventuali acconti
già versati.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 ottobre 2014 dall’Ufficio di
esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 11'796.70
oltre agli interessi del 5% dal 6 agosto 2014, indicando quale titolo di
credito i “rimborsi saldi mensili
(agosto 2014 – giugno 2015) quale rimborso leasing automobile, sulla base degli
accordi presi dalle parti in data 01 ottobre 2012 e 15/16 aprile 2014.
Debitrice solidale con __________ J__________ – Via __________ – __________”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 5 maggio 2015 la
CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord, precisando di avere già dedotto dall’importo richiesto tre rate
di fr. 1'000.– trattenute direttamente dal salario di J__________. Nel
termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18 maggio 2015. Nella replica del 1° giugno e nella duplica dell’8 giugno
2015 le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive conclusioni.
E. Statuendo con decisione 12 giugno 2015, il Pretore aggiunto ha accolto
l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 370.– e un’indennità
di fr. 1'100.– a favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 giugno 2015 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Il 25 giugno 2015 il presidente della Camera ha
accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle
sue osservazioni del 24 luglio 2015, la CO 1 ha concluso
per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 23 giugno 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE
1 il 15 giugno (data del timbro postale apposto sulla busta prodotta con il reclamo),
in concreto l’impugnazione è tempestiva.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha dedotto dal tenore della
convenzione del 16 aprile 2014 che RE 1 si è impegnata a pagare personalmente
il debito di J__________ e non solo a garantirne il pagamento, ciò che implica
a sua mente un’assunzione cumulativa del debito nel senso dell’art. 143 CO e
non una fideiussione, di carattere accessorio, come invece sostenuto dall’escussa,
sicché la convenzione costituisce un valido riconoscimento di debito, anche se
non riveste la forma dell’atto pubblico, invero richiesta solo per le
fideiussioni. Il primo giudice ha d’altronde respinto tutte le eccezioni
sollevate dall’escussa, ritenendo che l’automobile fosse stata usata a scopo
privato, che perciò il dipendente, sottoscrivendo la convenzione, non avesse rinunciato
ad alcuna pretesa derivante dal contratto di lavoro e che la legge federale sul
credito al consumo non fosse applicabile al contratto stipulato dalle parti.
4. Nel
reclamo RE 1 critica la qualifica giuridica data dal primo giudice alla nota convenzione,
ribadendo di non avere avuto alcun interesse personale distinto da quello di J__________,
il quale era l’unico a utilizzare il veicolo per svolgere il suo lavoro di collaboratore
esterno della CO 1. La reclamante sottolinea di essere intervenuta come
semplice amica, senza interesse economico personale, così che la sua
sottoscrizione, secondo la dottrina, è da considerarsi una fideiussione.
Inoltre, essa soggiunge, il proprio impegno è accessorio rispetto a quello di J__________
e ne segue pertanto la nullità, avendo egli rinunciato, a suo dire, a diritti
imperativi quali il diritto al salario e alle provvigioni (art. 349c
CO). La reclamante considera altresì che l’interpretazione del Pretore aggiunto
non sia conforme al principio dell’affidamento poiché non ha tenuto conto del
fatto che lei non è persona avvezza all’utilizzo della terminologia giuridica e
non ha perciò riconosciuto la portata del tenore letterale del suo impegno. Stante
il dubbio sulla qualifica giuridica da dare a tale impegno – il giudice stesso
avendo ammesso che gli atti non permettono di stabilire i motivi della
sottoscrizione – egli non avrebbe dovuto rigettare l’opposizione, in base a
semplici deduzioni, tanto più che per costante dottrina e giurisprudenza in
caso di dubbio va privilegiata la qualifica come fideiussione rispetto ad altri
contratti di garanzia. In queste circostanze, la reclamante considera la convenzione
nulla poiché non riveste la forma dell’atto pubblico richiesta dalla legge
(art. 493 cpv. 2 CO). Postula quindi l’accoglimento del reclamo nel senso della
reiezione dell’istanza.
5. Nelle
osservazioni al reclamo, l’istante obietta che l’eccezione di nullità sollevata
dalla reclamante è tipica del processo di merito e comunque non è stata
sostanziata da sufficienti riscontri oggettivi e affidabili. Ripete inoltre che
la determinazione del reale significato della dichiarazione di volontà dell’escussa
non rientra nel limitato potere di cognizione del giudice del rigetto. L’istante
contesta infine l’affermazione secondo cui l’escussa non avrebbe potuto usare
il veicolo, che a suo parere aveva carattere privato e non aziendale.
6. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.
4.1.1).
Nella
fattispecie RE 1 ha garantito “personalmente e solidalmente” l’impegno assunto
da J__________ di rimborsare alla CO 1 fr. 14'796.70 in rate di fr. 1'000.–
mensili (doc. E pag. 2 ad 4). Non è contestato, d’altronde, che l’intero importo
è diventato esigibile dopo che la quarta mensilità non è stata versata alla scadenza
pattuita (le tre prime essendo invece state trattenute sul suo salario),
neppure in seguito a un richiamo comunicato in copia alla reclamante. Essa si è
così riconosciuta debitrice “dell’intero importo residuo” (doc. E pag. 3 ad 4)
di fr. 11'796.70 (fr. 14'796.70 ./. fr. 3'000.–), pari alla
somma posta in esecuzione. La convenzione costituisce dunque in principio un
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF), indipendentemente
dal fatto di sapere se è da qualificare come fideiussione – il debitore
principale (J__________) avendo anch’esso riconosciuto il proprio debito (v.
sentenza della CEF 14.2001.30 del 27 luglio 2001) – o come assunzione cumulativa
di debito. In effetti, la censura di nullità per vizio di forma sollevata dall’escussa
è un’eccezione da esaminare, ancorché d’ufficio (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 48 ad art. 82 LEF, che rinvia in particolare alla
sentenza della CEF del 28 giugno 1979 citata in Rep. 1980 pag. 292, relativa
proprio a un caso di fideiussione giudicata nulla), soltanto
sotto il profilo della semplice verosimiglianza giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF (v.
sotto consid. 7).
7. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
7.1 Nel
caso specifico, incombeva dunque alla reclamante di rendere verosimile che l’impegno
assunto sottoscrivendo la convenzione si caratterizza come una fideiussione, da
considerarsi nulla siccome non riveste la forma dell’atto pubblico. Ora, RE 1
ha sostenuto già in prima sede di non avere alcun interesse proprio all’esecuzione
Considerandi
del contratto né di trarne alcun beneficio, giacché si è limitata a promettere
l’adempimento stesso dell’obbligo assunto da J__________, ciò che a suo parere costituisce
un chiaro indizio di un impegno accessorio tipico della fideiussione e non di
un’assunzione cumulativa di debito né di una garanzia indipendente nel senso
dell’art. 111 CO (osservazioni all’istanza, pag. 4). Al riguardo, l’istante rileva
soltanto, nella replica (pag. 4), che risulterebbe chiaramente dal testo della
convenzione l’assunzione del debito da parte dell’escussa quale debitrice solidale
e non quale semplice fideiussore, la determinazione del reale significato della
sua dichiarazione non rientrando poi nel limitato potere di cognizione del
giudice del rigetto bensì in quello ampio del giudice ordinario. Da parte sua,
il Pretore aggiunto ha fatto sua la tesi dell’istante e ritenuto che RE 1 si è
testualmente impegnata a pagare personalmente il noto debito e non solo a
garantirne il pagamento, ciò che implica a sua mente un’assunzione cumulativa
del debito nel senso dell’art. 143 CO e non una fideiussione (sentenza a pag.
5).
7.2
Occorre
anzitutto dissipare un’ambiguità che si riscontra non raramente nelle decisioni
delle autorità di prima istanza (e persino in alcune sentenze della Camera): se
è vero che la determinazione del reale significato della dichiarazione di volontà
del debitore non rientra nel limitato potere di cognizione del giudice del
rigetto, ciò riguarda unicamente la questione del titolo di rigetto (art. 82
cpv. 1 LEF) e giova al solo escusso, nel senso che ove dal documento o
dai documenti prodotti dall’escutente non risulti alcun riconoscimento di
debito indiscutibile l’istanza dev’essere respinta (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,
n. 21 ad art. 82 LEF), fermo restando che in caso di dubbio la questione
litigiosa potrà, se occorre, essere sottoposta al giudice ordinario (sentenze
della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28
maggio 2015, consid. 7.1).
Per
quanto riguarda invece le eccezioni sollevate dall’escusso, il testo stesso
della legge obbliga il giudice del rigetto a esaminarle, senza possibilità di
rinviare la questione al giudice del merito, pur alleviandogli il compito,
nella misura in cui l’esame dev’essere sommario e limitato alla verosimiglianza
delle censure (art. 82 cpv. 2 LEF nelle versioni in tedesco e in francese). Ne
consegue che l’eccezione di nullità della convenzione mossa dalla reclamante
rientra senz’altro nel potere di cognizione del primo giudice e della Camera.
7.3
Ora,
l’obbligo assunto da J__________ nei confronti della CO 1 esisteva già prima
della conclusione della convenzione del 16 aprile 2014, in cui egli ne ha solo
riconosciuto l’importo residuo e definito le modalità di rimborso. Si pone così
la questione di sapere se con la sua sottoscrizione RE 1 ha assunto
solidalmente il debito, diventandone a tutti gli effetti debitrice solidale
(art. 143 CO), se ha solo promesso alla CO 1 che J__________ avrebbe adempiuto
il proprio obbligo, impegnandosi implicitamente a risarcire il danno che
sarebbe conseguito in caso d’inadempimento (art. 111 CO) oppure se si è fatta
garante (fideiussore) verso la società per il soddisfacimento di tale debito
(art. 492 CO).
a) L’assunzione
cumulativa di debito, con cui un terzo, detto assuntore, si costituisce
debitore accanto all’obbligato in modo che entrambi rispondano ormai solidalmente
(nel senso dell’art. 143 CO) del debito verso il creditore, è un istituto che
non è disciplinato dalla legge ma discende dal principio di libertà
contrattuale (DTF 129 III 704 consid. 2.1). Può risultare in particolare da una
convenzione tra creditore e assuntore prevista nel contratto stesso che fonda
il debito o in un atto giuridico successivo (così: Pierre Engel, Traité des obligations en droit
suisse, 2a ed. 1997, pagg. 902-3). Si distingue
dalla promessa della prestazione di un terzo (art. 111 CO) per il fatto che l’assuntore
assume solidalmente il debito stesso mentre il promettente assume l’obbligo diverso
(non solidale) di tenere il creditore indenne del danno in caso d’inadempimento
del debito garantito (Engel, op.
cit., pag. 436 ad B; DTF 129 loc. cit.). Quanto alla fideiussione, si differenzia dagli altri due istituti a
causa del suo carattere accessorio (non indipendente), nel senso che la
cauzione si obbliga per conto e nell’interesse del debitore (principale)
– tipicamente quando la cauzione è un suo parente o amico stretto (DTF 129 III
710.
consid. 2.6) – mentre l’assuntore interviene come
debitore (anche) nel proprio interesse (Engel,
op. cit., pag. 904). In caso di dubbio, giurisprudenza e dottrina considerano
presunta la fideiussione onde salvaguardare il suo scopo di protezione degli
interessi del fideiussore (DTF 129 III 710 consid. 2.5 e i rinvii; 81 II 525
consid. 3a).
b) Nel
caso in rassegna l’istante non ha contestato che RE 1 sia amica di J__________
e sia intervenuta solo per garantirne il debito, senza alcun interesse proprio
all’esecuzione del contratto né alcun beneficio (v. sopra consid. 7.1). Il
fatto può così ritenersi non controverso e pertanto verosimilmente appurato (cfr. art.
150.
cpv. 1 CPC). I dubbi accennati nelle osservazioni al reclamo (pag. 4 ad A)
sono tardivi (sopra consid. 1.2), tanto più che non sono stati addotti indizi
in senso contrario, il Pretore aggiunto avendo anzi ammesso che “gli atti
non permettono di stabilire i motivi per cui la convenuta abbia sottoscritto”
la convenzione (sentenza, pag. 5 dopo la metà). Poiché, d’altro canto, il primo
giudice non ha accertato una volontà comune delle parti e si è fondato, come l’istante,
unicamente sul testo della convenzione, l’unica questione da risolvere è quella
d’interpretarne il senso oggettivo sulla base dei fatti rimasti incontroversi.
Di natura giuridica (DTF 129 III 707 consid. 2.4) il quesito può essere esaminato
dalla Camera con pieno potere di cognizione (sopra consid. 1.2).
c) Per
il primo giudice (e l’istante) dal tenore della convenzione si potrebbe dedurre
la volontà della convenuta di riprendere l’impegno di J__________ (sentenza,
pag. 5 penultimo paragrafo). In realtà il testo non è univoco. Se è vero che
nelle premesse della convenzione (doc. E) si parla di “impegno solidale
della signora RE 1” e al punto 4 si precisa che l’impegno di J__________ “sarà
personalmente e solidalmente garantito” da lei, è altrettanto vero che la
convenuta ha sottoscritto la convenzione “a titolo di garanzia” (premessa),
che essa ha “garantito” – e non ripreso o assunto – l’impegno principale,
di cui è stata qualificata come la “garante” (punto 4), termine che viene
utilizzato all’art. 492 cpv. 1 CO per caratterizzare l’obbligo del fideiussore.
Senza contare che secondo la convenzione la CO 1 doveva, prima di poter esigere
dalla convenuta l’intero importo residuo, emettere un richiamo al debitore con
copia alla garante e accertare ch’egli non avesse pagato il dovuto entro 10
giorni, regolamentazione che evoca piuttosto un obbligo accessorio che solidale
(cfr. art. 144 cpv. 1 CO). L’uso della parola “solidale”, del resto, non è
determinante in concreto, anche perché il diritto svizzero conosce un tipo di
fideiussione denominata “solidale” (art. 496 CO). E ad ogni modo nessuno ha
allegato che la reclamante abbia conoscenze particolari in campo giuridico o in
ambito di garanzie personali, sicché l’uso del termine “solidale”, in un
contratto redatto dall’istante, non assume rilevanza decisiva (DTF 129 III 709
consid. 2.4.3). Nelle predette circostanze l’eventuale interesse della reclamante
al negozio principale diventa discriminante per la questione della sua qualifica
giuridica (DTF 129 III 709 consid. 2.5).
d) Ora,
non è contestato, come visto, che la convenuta sia intervenuta solo per
garantire il debito di J__________, senza alcun interesse proprio all’esecuzione
del contratto né alcun beneficio. Appare così verosimile che il suo intervento
sia da qualificare come fideiussione, da ritenersi nulla perché la convenzione
verte su una somma superiore a fr. 2'000.– e non è stata conclusa nella
forma dell’atto pubblico (art. 493 cpv. 2 CO). Si giungerebbe d’altronde allo
stesso risultato volendo ritenere dubbia la questione dell’interesse di lei, vista
la presunzione a favore della fideiussione (sopra consid. 7.3/a). Fondato, il
reclamo va quindi accolto e la decisione impugnata riformata nel senso della
reiezione dell’istanza.
8.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 11'796.70,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 370.– sono poste a carico della parte
istante, che rifonderà alla controparte fr. 1'100.– per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 550.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà
a RE 1 fr. 1'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).