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Decisione

14.2015.118

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 ottobre 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha dedotto dal tenore della

convenzione del 16 aprile 2014 che RE 1 si è impegnata a pagare personalmente

il debito di J__________ e non solo a garantirne il pagamento, ciò che implica

a sua mente un’assun­­zione cumulativa del debito nel senso dell’art. 143 CO e

non una fideiussione, di carattere accessorio, come invece sostenuto dall’escussa,

sicché la convenzione costituisce un valido riconoscimento di debito, anche se

non riveste la forma dell’atto pubblico, invero richiesta solo per le

fideiussioni. Il primo giudice ha d’altronde respinto tutte le eccezioni

sollevate dall’e­­scussa, ritenendo che l’automobile fosse stata usata a scopo

privato, che perciò il dipendente, sottoscrivendo la convenzione, non avesse rinunciato

ad alcuna pretesa derivante dal contratto di lavoro e che la legge federale sul

credito al consumo non fosse applicabile al contratto stipulato dalle parti.

4. Nel

reclamo RE 1 critica la qualifica giuridica data dal primo giudice alla nota convenzione,

ribadendo di non avere avuto alcun interesse personale distinto da quello di J__________,

il quale era l’unico a utilizzare il veicolo per svolgere il suo lavoro di collaboratore

esterno della CO 1. La reclamante sottolinea di essere intervenuta come

semplice amica, senza interesse economico personale, così che la sua

sottoscrizione, secondo la dottrina, è da considerarsi una fideiussione.

Inoltre, essa soggiunge, il proprio impegno è accessorio rispetto a quello di J__________

e ne segue pertanto la nullità, avendo egli rinunciato, a suo dire, a diritti

imperativi quali il diritto al salario e alle provvigioni (art. 349c

CO). La reclamante considera altresì che l’interpretazione del Pretore aggiunto

non sia conforme al principio dell’affidamento poiché non ha tenuto conto del

fatto che lei non è persona avvezza all’utilizzo della terminologia giuridica e

non ha perciò riconosciuto la portata del tenore letterale del suo impegno. Stante

il dubbio sulla qualifica giuridica da dare a tale impegno – il giudice stesso

avendo ammesso che gli atti non permettono di stabilire i motivi della

sottoscrizione – egli non avrebbe dovuto rigettare l’opposizione, in base a

semplici deduzioni, tanto più che per costante dottrina e giurisprudenza in

caso di dubbio va privilegiata la qualifica come fideiussione rispetto ad altri

contratti di garanzia. In queste circostanze, la reclamante considera la convenzione

nulla poiché non riveste la forma dell’atto pubblico richiesta dalla legge

(art. 493 cpv. 2 CO). Postula quindi l’accoglimento del reclamo nel senso della

reiezione dell’istanza.

5. Nelle

osservazioni al reclamo, l’istante obietta che l’eccezione di nullità sollevata

dalla reclamante è tipica del processo di merito e comunque non è stata

sostanziata da sufficienti riscontri oggettivi e affidabili. Ripete inoltre che

la determinazione del reale significato della dichiarazione di volontà dell’escussa

non rientra nel limitato potere di cognizione del giudice del rigetto. L’istante

contesta infine l’affermazione secondo cui l’escussa non avrebbe potuto usare

il veicolo, che a suo parere aveva carattere privato e non aziendale.

6. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.

4.1.1).

Nella

fattispecie RE 1 ha garantito “personalmente e solidalmente” l’impegno assunto

da J__________ di rimborsare alla CO 1 fr. 14'796.70 in rate di fr. 1'000.–

mensili (doc. E pag. 2 ad 4). Non è contestato, d’altronde, che l’intero importo

è diventato esigibile dopo che la quarta mensilità non è stata versata alla scadenza

pattuita (le tre prime essendo invece state trattenute sul suo salario),

neppure in seguito a un richiamo comunicato in copia alla reclamante. Essa si è

così riconosciuta debitrice “dell’intero importo residuo” (doc. E pag. 3 ad 4)

di fr. 11'796.70 (fr. 14'796.70 ./. fr. 3'000.–), pari alla

somma posta in esecuzione. La convenzione costituisce dunque in principio un

valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF), indipendentemente

dal fatto di sapere se è da qualificare come fideiussione – il debitore

principale (J__________) avendo anch’esso riconosciuto il proprio debito (v.

sentenza della CEF 14.2001.30 del 27 luglio 2001) – o come assunzione cumulativa

di debito. In effetti, la censura di nullità per vizio di forma sollevata dall’escussa

è un’eccezione da esaminare, ancorché d’ufficio (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 48 ad art. 82 LEF, che rinvia in particolare alla

sentenza della CEF del 28 giugno 1979 citata in Rep. 1980 pag. 292, relativa

proprio a un caso di fideiussione giudicata nulla), soltanto

sotto il profilo della semplice verosimiglianza giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF (v.

sotto consid. 7).

7. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

7.1 Nel

caso specifico, incombeva dunque alla reclamante di rendere verosimile che l’impegno

assunto sottoscrivendo la convenzione si caratterizza come una fideiussione, da

considerarsi nulla siccome non riveste la forma dell’atto pubblico. Ora, RE 1

ha sostenuto già in prima sede di non avere alcun interesse proprio all’esecuzione

Considerandi

del contratto né di trarne alcun beneficio, giacché si è limitata a promettere

l’adempimento stesso dell’obbligo assunto da J__________, ciò che a suo parere costituisce

un chiaro indizio di un impegno accessorio tipico della fideiussione e non di

un’assunzione cumulativa di debito né di una garanzia indipendente nel senso

dell’art. 111 CO (osservazioni all’istanza, pag. 4). Al riguardo, l’istante rileva

soltanto, nella replica (pag. 4), che risulterebbe chiaramente dal testo della

convenzione l’assunzione del debito da parte dell’escussa quale debitrice solidale

e non quale semplice fideiussore, la determinazione del reale significato della

sua dichiarazione non rientrando poi nel limitato potere di cognizione del

giudice del rigetto bensì in quello ampio del giudice ordinario. Da parte sua,

il Pretore aggiunto ha fatto sua la tesi dell’istante e ritenuto che RE 1 si è

testualmente impegnata a pagare personalmente il noto debito e non solo a

garantirne il pagamento, ciò che implica a sua mente un’assunzione cumulativa

del debito nel senso dell’art. 143 CO e non una fideiussione (sentenza a pag.

5).

7.2

Occorre

anzitutto dissipare un’ambiguità che si riscontra non raramente nelle decisioni

delle autorità di prima istanza (e persino in alcune sentenze della Camera): se

è vero che la determinazione del reale significato della dichiarazione di volontà

del debitore non rientra nel limitato potere di cognizione del giudice del

rigetto, ciò riguarda unicamente la questione del titolo di rigetto (art. 82

cpv. 1 LEF) e giova al solo escusso, nel senso che ove dal documento o

dai documenti prodotti dall’escutente non risulti alcun riconoscimento di

debito indiscutibile l’istanza dev’essere respinta (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,

n. 21 ad art. 82 LEF), fermo restando che in caso di dubbio la questione

litigiosa potrà, se occorre, essere sottoposta al giudice ordinario (sentenze

della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28

maggio 2015, consid. 7.1).

Per

quanto riguarda invece le eccezioni sollevate dall’escusso, il testo stesso

della legge obbliga il giudice del rigetto a esaminarle, senza possibilità di

rinviare la questione al giudice del merito, pur alleviandogli il compito,

nella misura in cui l’esame dev’esse­re sommario e limitato alla verosimiglianza

delle censure (art. 82 cpv. 2 LEF nelle versioni in tedesco e in francese). Ne

consegue che l’eccezione di nullità della convenzione mossa dalla reclamante

rientra senz’altro nel potere di cognizione del primo giudice e della Camera.

7.3

Ora,

l’obbligo assunto da J__________ nei confronti della CO 1 esisteva già prima

della conclusione della convenzione del 16 aprile 2014, in cui egli ne ha solo

riconosciuto l’importo residuo e definito le modalità di rimborso. Si pone così

la questione di sapere se con la sua sottoscrizione RE 1 ha assunto

solidalmente il debito, diventandone a tutti gli effetti debitrice solidale

(art. 143 CO), se ha solo promesso alla CO 1 che J__________ avrebbe adempiuto

il proprio obbligo, impegnandosi implicitamente a risarcire il danno che

sarebbe conseguito in caso d’inadempimento (art. 111 CO) oppure se si è fatta

garante (fideiussore) verso la società per il soddisfacimento di tale debito

(art. 492 CO).

a) L’assunzione

cumulativa di debito, con cui un terzo, detto assuntore, si costituisce

debitore accanto all’obbligato in modo che entrambi rispondano ormai solidalmente

(nel senso dell’art. 143 CO) del debito verso il creditore, è un istituto che

non è disciplinato dalla legge ma discende dal principio di libertà

contrattuale (DTF 129 III 704 consid. 2.1). Può risultare in particolare da una

convenzione tra creditore e assuntore prevista nel contratto stesso che fonda

il debito o in un atto giuridico successivo (così: Pierre Engel, Traité des obligations en droit

suisse, 2a ed. 1997, pagg. 902-3). Si distingue

dalla promessa della prestazione di un terzo (art. 111 CO) per il fatto che l’assuntore

assume solidalmente il debito stesso mentre il promettente assume l’obbligo diverso

(non solidale) di tenere il creditore indenne del danno in caso d’inadempimento

del debito garantito (Engel, op.

cit., pag. 436 ad B; DTF 129 loc. cit.). Quanto alla fideiussione, si differenzia dagli altri due istituti a

causa del suo carattere accessorio (non indipendente), nel senso che la

cauzione si obbliga per conto e nell’interesse del debitore (principale)

– tipicamente quando la cauzione è un suo parente o amico stretto (DTF 129 III

710.

consid. 2.6) – mentre l’assuntore interviene come

debitore (anche) nel proprio interesse (Engel,

op. cit., pag. 904). In caso di dubbio, giurisprudenza e dottrina considerano

presunta la fideiussione onde salvaguardare il suo scopo di protezione degli

interessi del fideiussore (DTF 129 III 710 consid. 2.5 e i rinvii; 81 II 525

consid. 3a).

b) Nel

caso in rassegna l’istante non ha contestato che RE 1 sia amica di J__________

e sia intervenuta solo per garantirne il debito, senza alcun interesse proprio

all’esecuzione del contratto né alcun beneficio (v. sopra consid. 7.1). Il

fatto può così ritenersi non controverso e pertanto verosimilmente appurato (cfr. art.

150.

cpv. 1 CPC). I dubbi accennati nelle osservazioni al reclamo (pag. 4 ad A)

sono tardivi (sopra consid. 1.2), tanto più che non sono stati addotti indizi

in senso contrario, il Pretore aggiunto avendo anzi ammesso che “gli atti

non permettono di stabilire i motivi per cui la convenuta abbia sottoscritto”

la convenzione (sentenza, pag. 5 dopo la metà). Poiché, d’altro canto, il primo

giudice non ha accertato una volontà comune delle parti e si è fondato, come l’istante,

unicamente sul testo della convenzione, l’unica questione da risolvere è quella

d’interpretarne il senso oggettivo sulla base dei fatti rimasti incontroversi.

Di natura giuridica (DTF 129 III 707 consid. 2.4) il quesito può essere esaminato

dalla Camera con pieno potere di cognizione (sopra consid. 1.2).

c) Per

il primo giudice (e l’istante) dal tenore della convenzione si potrebbe dedurre

la volontà della convenuta di riprendere l’impe­­gno di J__________ (sentenza,

pag. 5 penultimo paragrafo). In realtà il testo non è univoco. Se è vero che

nelle premesse della convenzione (doc. E) si parla di “impegno solidale

della signora RE 1” e al punto 4 si precisa che l’impegno di J__________ “sarà

personalmente e solidalmente garantito” da lei, è altrettanto vero che la

convenuta ha sottoscritto la convenzione “a titolo di garanzia” (premessa),

che essa ha “garantito” – e non ripreso o assunto – l’impegno principale,

di cui è stata qualificata come la “garante” (punto 4), termine che viene

utilizzato all’art. 492 cpv. 1 CO per caratterizzare l’obbligo del fideiussore.

Senza contare che secondo la convenzione la CO 1 doveva, prima di poter esigere

dalla convenuta l’intero importo residuo, emettere un richiamo al debitore con

copia alla garante e accertare ch’egli non avesse pagato il dovuto entro 10

giorni, regolamentazione che evoca piuttosto un obbligo accessorio che solidale

(cfr. art. 144 cpv. 1 CO). L’uso della parola “solidale”, del resto, non è

determinante in concreto, anche perché il diritto svizzero conosce un tipo di

fideiussione denominata “solidale” (art. 496 CO). E ad ogni modo nessuno ha

allegato che la reclamante abbia conoscenze particolari in campo giuridico o in

ambito di garanzie personali, sicché l’uso del termine “solidale”, in un

contratto redatto dall’istante, non assume rilevanza decisiva (DTF 129 III 709

consid. 2.4.3). Nelle predette circostanze l’e­ventuale interesse della reclamante

al negozio principale diventa discriminante per la questione della sua qualifica

giuridica (DTF 129 III 709 consid. 2.5).

d) Ora,

non è contestato, come visto, che la convenuta sia intervenuta solo per

garantire il debito di J__________, senza alcun interesse proprio all’esecuzione

del contratto né alcun beneficio. Appare così verosimile che il suo intervento

sia da qualificare come fideiussione, da ritenersi nulla perché la convenzione

verte su una somma superiore a fr. 2'000.– e non è stata conclusa nella

forma dell’atto pubblico (art. 493 cpv. 2 CO). Si giungerebbe d’altronde allo

stesso risultato volendo ritenere dubbia la questione dell’interesse di lei, vista

la presunzione a favore della fideiussione (sopra consid. 7.3/a). Fondato, il

reclamo va quindi accolto e la decisione impugnata riformata nel senso della

reiezione dell’istanza.

8.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 11'796.70,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 370.– sono poste a carico della parte

istante, che rifonderà alla controparte fr. 1'100.– per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 550.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà

a RE 1 fr. 1'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).