14.2015.119
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esigibilità di acconti il cui pagamento è subordinato alla produzione di determinati documenti. Potere di rappresentanza di chi ha ricevuto i documenti per conto
13 novembre 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2015.119
14.2015.121
Lugano
13 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa SO.2015.374 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa
con istanza 27 aprile 2015 da
RE 1
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv.,)
giudicando sui reclami del 24 giugno 2015 presentati da entrambe le
parti contro la decisione emessa il 17 giugno 2015 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il 21 marzo 2014 la CO 1 in qualità di “compratore” e la RE 1 in
veste di “venditore” hanno sottoscritto un contratto (n. __________), con cui la
prima ha commissionato alla seconda la progettazione esecutiva, l’assistenza al
montaggio e la fornitura “chiavi in mano” di tre torri modello “__________” di
acciaio destinate al sostegno di travi metalliche dell’__________ di __________
in __________. Il prezzo forfettario pattuito per la fornitura, esente dall’IVA,
era di € 660'000.–. Le parti hanno
definito delle condizioni di pagamento rateate in funzione dell’avanzamento
della fornitura.
B. Il 21 maggio 2014 le medesime parti hanno sottoscritto un secondo
contratto (n. __________) dello stesso tenore del primo se non per quanto
riguarda il prezzo della fornitura (€
650'000.–), e le condizioni di pagamento (che tuttavia vertono complessivamente
su € 660'000.–).
C. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 26 marzo 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha
escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 737'284.80 oltre agli interessi del
5% dal 31 gennaio 2015, menzionando quale titolo di credito: “Contratto numero __________
(credito nominale Fr. 134'326.05) – Contratto numero __________ del 21.05.2014 (credito
nominale Fr. 602'958.75). I contratti sono stati stipulati in Euro. L’importo
in franchi svizzeri è convertito al cambio medio dic. 2014 (1.2159). I crediti
residui in Euro sono rispettivamente di Euro 110'474.60 (contr. __________) e
Euro 495'895 (contr. __________)”.
D. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 27 aprile
2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 18 maggio 2015, cui sono seguite la replica del 29 maggio 2015 dell’istante
e la duplica del 12 giugno della CO 1, in cui le parti si sono sostanzialmente
riconfermate nelle rispettive conclusioni.
E. Statuendo con decisione del 17 giugno 2015, il Pretore aggiunto ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
parte convenuta limitatamente a fr. 568'151.75 (anziché
fr. 737'284.80) oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2015,
ponendo le spese processuali di fr. 1'000.– a carico dell’istante in
ragione di un quarto e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere
a controparte un’indennità di fr. 80.–.
F. Contro la sentenza appena citata sia la RE 1 che la CO 1 sono insorte a questa Camera ognuna con un reclamo del 24
giugno 2015, il primo (inc. n. 14.2015.119) inteso alla riforma della stessa
nel senso dell’accoglimento dell’istanza per fr. 636'566.80 (anziché fr. 568'151.75), e il secondo (inc. n. 14.2015.121) tendente all’annullamento della decisione impugnata e alla reiezione dell’istanza. Il 25 giugno 2015 il presidente della Camera ha
concesso effetto sospensivo al reclamo della CO 1. Nelle rispettive
osservazioni del 14 e del 16 luglio 2015, ciascuna delle parti ha chiesto di
respingere il reclamo dell’altra con protesta di tasse, spese e ripetibili.
in diritto: 1. Ambo i reclami, seppur con conclusioni divergenti, sono diretti contro
la stessa decisione. Per motivi di economia processuale, si giustifica così di
congiungerli (art. 125 CPC) e di statuire in merito con una sola decisione, pur
mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono
essere impugnati anche singolarmente.
2. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
2.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentati il 24 giugno 2015 da parte della RE 1 e il 25 giugno dalla CO 1 contro
la sentenza notificata a entrambe le parti il 18 giugno, in concreto i reclami
sono senz’altro tempestivi.
2.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare
dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i
documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.3 Nel caso specifico, è pertanto inammissibile l’allegazione di fatto
presentata dalla RE 1 per la prima volta col reclamo, con cui essa rende nota l’esistenza
di un nuovo, terzo contratto, che non è oggetto della procedura in esame, rimproverando
al Pretore aggiunto di aver considerato, nella sua decisione, degli accrediti che
in realtà sarebbero stati effettuati in adempimento di quel terzo contratto e pertanto
non deducibili dall’importo pattuito fra le parti nei primi due. Ne discende
che, ai fini del presente giudizio, questa Camera non può tenere conto di tale allegazione,
che comunque, come si vedrà (consid. 9.3), non è di rilievo in questa sede.
3. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
4. Nella decisione impugnata, il Pretore
aggiunto ha innanzitutto considerato che la documentazione prodotta, in
particolare i due contratti sottoscritti dalle parti il 21 marzo, rispettivamente
il 21 maggio 2014, costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso
dell’art. 82 cpv. 1 LEF per gli importi ivi pattuiti dalle stesse, per un totale
di € 1'310'000 (€ 660'000.– + € 650'000.–). Da tale importo, egli ha tuttavia
dedotto i pagamenti già effettuati dalla CO 1, di complessivi € 768'000.–, rigettando
così l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 568'151.75 (anziché i fr. 737'284.80 posti in esecuzione), corrispondenti a € 542'000.– (ossia € 1'310'000.– ./. € 768'000.–),
oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2015.
Sulla
scorta dei documenti prodotti dall’istante, il primo giudice ha infatti concluso
che quest’ultima – contrariamente a quanto sostenuto dall’escussa – avesse
correttamente adempiuto i propri obblighi contrattuali di consegna del materiale
e della relativa documentazione. Il Pretore aggiunto ha d’altronde respinto la
contestazione della convenuta relativa al preteso mancato potere di
rappresentanza di chi – l’ing. __________ I__________ – ha firmato per conto
suo i protocolli di consegna della merce, ritenendo verosimile che la RE 1,
visto il comportamento adottato dalla convenuta e in particolare il fatto di
avere sollevato l’eccezione per la prima volta con le osservazioni all’istanza,
potesse in buona fede considerare le persone di riferimento sul cantiere, tra
cui l’ing. I__________, come validi rappresentanti della convenuta.
Fatti
I. Sul reclamo della CO 1
5. Nel suo reclamo, la CO 1 ribadisce che l’escutente non ha dimostrato
di avere adempiuto le condizioni di pagamento stabilite dai contratti prodotti
dalla RE 1, ovvero di avere consegnato la documentazione (manuali e certificati
vari) richiesta. Essa eccepisce inoltre nuovamente il difetto di rappresentanza
di chi ha firmato a suo nome i protocolli di “accettazione arrivo merce”, ritenendo
che l’arch. I__________ non sia un suo rappresentante autorizzato (bensì un
semplice collaboratore tecnico) poiché non è un suo organo né è mai stato
munito di poteri che gli permettesse d’impegnarla.
6. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv.1
LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da
cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Secondo la giurisprudenza incombe inoltre all’escutente di dimostrare,
con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro
dell’esecuzione, ove essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenza del
Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi;
sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 79 ad art. 82 LEF, con rinvii).
6.1 Nella fattispecie, non è contestato ed è pacifico che i contratti n. __________
__________ (doc. B) e n. __________ __________ (doc. C) sottoscritti dalle
parti rispettivamente il 21 marzo e il 21 maggio 2014 costituiscono di
principio un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF a
favore della RE 1 almeno per l’importo di fr. 737'284.80 posto in
esecuzione, giacché il prezzo complessivo pattuito è di € 1'310'000.–. Il problema, semmai, è quello dell’esigibilità, le
condizioni di pagamento stabilite in entrambi i contratti prevendendo per
ognuno dei singoli acconti definiti dalle parti la presentazione da parte dell’istante
di determinati documenti, segnatamente per la terza rata di € 66'000.– il manuale
d’uso e installazione, la packing list, la fattura, i certificati d’origine
e secondo le norme CE, il certificato di qualità e dei test effettuati, l’“ISO”
e il “GOST”, per il quarto e il quinto acconto di ciascuno € 132'000.— la packing
list e la fattura e per il saldo di € 198'000.– “il protocollo di accettazione arrivo merce in
cantiere firmato dai rappresentanti autorizzati delle parti e la fattura di
saldo” (doc. B e C, punto 2).
6.2 Afferma la CO 1, al
riguardo, che l’istante non ha comprovato l’avvenuta ricezione da parte sua dei
documenti prodotti con la replica né che gli stessi siano “quelli oggetto del contratto”
(reclamo, pag. 6 in fondo).
a) Nella
sentenza impugnata (consid. 4), il Pretore aggiunto ha menzionato in dettaglio
i documenti da cui ha dedotto che l’istante aveva correttamente adempiuto le
condizioni d’esigibilità dei diversi acconti stabilite dai contratti. Nel reclamo
la CO 1 non si confronta minimamente con tali considerazioni e in particolare
non specifica quali di quei documenti non sarebbero stati prodotti dall’istante.
Al riguardo il reclamo è pertanto irricevibile (v. sopra consid. 2.2).
b) Dalla
sentenza impugnata (consid. 4) si evince d’altra parte che la documentazione in
questione è giunta a persone che il primo giudice ha considerato essere
rappresentanti dell’escussa (ing. __________ I__________, __________ G__________,
__________ Q__________ e __________ L__________). Egli ha precisato che la convenuta aveva “per atti concludenti provocato l’instaurarsi
di un rapporto di rappresentanza con le persone di riferimento sul cantiere,
fra le quali l’ing. I__________”, il quale aveva comunicato con messaggio di posta
elettronica del 10 giugno 2014 i nominativi delle persone di contatto sul
cantiere, che corrispondono a quelli figuranti sui documenti da cui dipendeva l’esigibilità
dei diversi acconti. L’istante avrebbe potuto affidarsi
all’esistenza di un rapporto di rappresentanza a favore di quelle persone per
il fatto che la convenuta non ha contestato le fatture e ha pagato diversi
acconti, salvo eccepire solo con le osservazioni all’istanza il loro preteso
mancato potere di rappresentanza (sentenza impugnata, consid. 5).
c) Anche
su questa motivazione circostanziata e precisa, la reclamante sorvola,
limitandosi a rilevare che “agli
atti non vi è nulla di probante circa l’attribuzione da parte dell’escussa di
poteri di rappresentanza all’arch. I__________”, il
quale secondo i documenti citati dal Pretore aggiunto risulta essere un
semplice collaboratore tecnico dell’escussa (reclamo, punto 3.5). Ancora una
volta la motivazione risulta insufficiente a fronte delle esigenze giurisprudenziali
già ricordate in precedenza (sopra consid. 2.2). D’altronde la CO 1 non ha
spiegato perché l’apprezzamento del primo giudice in merito ai fatti relativi
all’esistenza di un rapporto di rappresentanza tacito a favore delle persone
che hanno ricevuto la documentazione pattuita sarebbe manifestamente inesatto
nel senso dell’art. 320 lett. b CPC. Anche sotto questo profilo il reclamo si avvera
inammissibile.
d) Ma
anche volendo, per abbondanza, ammettere la ricevibilità della censura, la
conclusione cui è giunto il Pretore aggiunto è fondata su accertamenti che non
possono essere considerati manifestamente inesatti relativi a circostanze da
cui l’istante poteva indubbiamente inferire, nel senso dell’art. 32 cpv. 2 CO,
la sussistenza di un rapporto di rappresentanza tra la convenuta e le persone
alle quali l’istante ha consegnato la documentazione prevista dai contratti.
Contrariamente a quanto pare credere la reclamante, infatti, anche nella procedura
sommaria di rigetto dell’opposizione l’esistenza del potere di un terzo di
rappresentare una parte non deve necessariamente essere attestata in documenti
figuranti agli atti ove tale potere non sia contestato oppure, come nella
fattispecie, possa dedursi da un comportamento concludente del rappresentato o
della persona giuridica nel senso dell’art. 32 cpv. 2 CO (cfr. DTF 132 III
142 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2013.4 del 20 febbraio 2013 consid.
4.2; Staehelin, op. cit., n. 57 ad
art. 82 con riferimenti). Ciò vale anche per i protocolli di accettazione dell’arrivo
della merce sul cantiere (doc. D ed E) giacché i contratti (doc. B e C punto 2)
non prescrivevano la loro sottoscrizione da organi o procuratori delle società
contraenti bensì solo da “rappresentanti autorizzati” a firmare tali attestazioni
sul cantiere. Nel merito il reclamo si sarebbe così rivelato infondato.
Considerandi
II. Sul reclamo della RE 1
7.
Nel
suo reclamo, la RE 1 afferma innanzitutto che dal prezzo di € 650'000.– pattuito nel contratto del 21 maggio
2014.
vanno tolti € 3'705.–, poiché
relativi alla spesa di un trasporto aereo della merce che la stessa istante
aveva preso a proprio carico. Afferma poi che la deduzione di € 768'000.– effettuata dal primo giudice dall’importo
totale di € 1'310'000.– poggia su un accertamento manifestamente errato
dei fatti. Essa gli rimprovera sostanzialmente di aver preso erroneamente in considerazione,
nei suoi calcoli, anche pagamenti che in realtà nulla avrebbero a che vedere
con i contratti sottoscritti dalle parti e oggetto della causa in rassegna, bensì
relativi a un terzo contratto stipulato fra le stesse il 6 giugno 2014. La
reclamante chiede pertanto che l’istanza da lei avviata sia integralmente
accolta per fr. 636'566.80, oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio
2015.
8.
Nelle
sue osservazioni al reclamo, la CO 1 si limita a osservare che il primo
giudice, visto il carattere sommario della procedura, non era tenuto a
“sviscerare” né tantomeno ad approfondire ogni singolo documento o
giustificativo prodotto dall’istante, tanto meno ove si pensi che quest’ultimo
non ha fornito alcuna spiegazione né evidenziato in dettaglio la portata
probatoria dei documenti allegati all’istanza.
9.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso
incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF
132.
III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in
modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
9.1
Come visto, dall’importo totale riconosciuto dall’escussa nei riconoscimenti
di debito (€ 1'310'000.–) il Pretore
aggiunto ha dedotto € 768'000.–
basandosi sulle varie attestazioni di accrediti accluse all’istanza, giungendo a
uno scoperto di € 541'200.–, pari a fr. 568'151.75,
limitatamente al quale ha rigettato l’opposizione interposta dalla convenuta.
9.2
Sta però di fatto che l’importo di fr. 737'284.80
richiesto dalla RE 1, pari al saldo dei rapporti di dare-avere tra le parti ai
contratti del 21 marzo e del 21 maggio 2014 (doc. I), non è mai stato contestato
dall’escussa, tanto meno in prima sede, così come la stessa non ha mai negato
di aver versato le somme stabilite nelle condizioni pattuite. Il Pretore
aggiunto non era quindi autorizzato a dedurre d’ufficio gli importi degli
accrediti e rigettare l’opposizione per una somma inferiore a quella posta in
esecuzione e confermata nell’istanza, siccome incombe all’escusso l’onere di
addurre e di rendere verosimili le eccezioni suscettibili di infirmare il
riconoscimento di debito (sopra consid. 9). Per questo motivo, il primo giudice
avrebbe dovuto accogliere l’istanza per il credito posto in esecuzione, ossia
per fr. 737'284.80.
9.3
Sennonché
nel suo reclamo la RE 1 ha ridotto la propria pretesa da fr. 737'284.80 a fr. 636'566.80,
in particolare per tenere conto del prezzo di un trasporto aereo di € 3'705.– che ha ammesso di essersi presa a
carico. Stante il principio secondo cui il giudice non può aggiudicare alla
parte più di quanto essa abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), la decisione impugnata
va in definitiva riformata nel senso di accogliere l’istanza e di rigettare l’opposizione
limitatamente all’importo indicato nel reclamo, pari a fr. 636'566.80. La
censura relativa all’indeducibilità dei pagamenti effettuati a dire dell’istante
in relazione a un terzo contratto diventa così senza interesse.
10.
La tassa del presente giudizio relativa
al reclamo della RE 1, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1
OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza della CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). La richiesta
della reclamante intesa all’attribuzione di ripetibili va invece respinta,
perché la stessa non è patrocinata da un rappresentante professionale in
giudizio (v. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). Non entra d’altronde in considerazione
l’allocazione di un’indennità d’inconvenienza (nel senso dell’art. 95 cpv. 3
lett. c CPC), la reclamante non avendo formulata alcuna motivazione al
riguardo. È del resto controversa la questione di sapere se la parte
rappresentata da un organo o da un impiegato, fosse anche avvocato, quale il servizio
giuridico di una banca, è legittimata a esigere un’adeguata indennità di quel
genere (sentenza della CEF 14.2014.189 del 4 marzo 2015, consid. 5). Gli oneri
processuali di prima sede vanno (ri)fissasti d’ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC,
applicabile anche in seconda istanza in virtù, per analogia, dell’art. 218 cpv.
3.
CPC) in funzione della soccombenza parziale reciproca delle parti (art. 106
cpv. 2 CPC), mentre per le ripetibili valgono le considerazioni appena esposte
per quelle di secondo grado.
11.
La tassa del presente giudizio relativa
al reclamo della CO 1, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1
OTLEF (RS 281.35), va posta a suo carico dovendo la stessa considerarsi soccombente dal
momento che la Camera non è entrata nel merito (art. 106 cpv. 1 CPC). Ancora
una volta, per contro, non si giustifica di riconoscere alla RE 1 un’indennità
d’inconvenienza in assenza di qualsiasi motivazione da parte sua (v. sopra
consid. 10).
12.
Circa
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 68'415.05 (pari a fr. 636'566.80
meno fr. 568'151.75) per il reclamo della RE 1 e di fr. 568'151.75 per quello della CO 1, raggiunge per entrambi i
rimedi giuridici la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per questi
motivi,
pronuncia: I. Il reclamo della RE 1 (inc.
14.2015
) è accolto e i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza impugnata
sono così riformati:
1.
L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 636'566.80
oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2015.
2.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 1'000.–
sono poste a carico della parte istante in ragione di un sesto e per la rimanenza
a carico della convenuta. Non si assegnano indennità.
II. Le
spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al reclamo della RE 1,
dalla stessa già anticipate, sono poste a carico della CO 1. Non
si assegnano indennità.
III. Il reclamo della CO 1 (inc.
14.2015
) è irricevibile.
IV. Le spese processuali di
complessivi fr. 1'500.– relative al reclamo della CO 1, dalla stessa già
anticipate, sono poste a suo carico. Non
si assegnano indennità.
V. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).