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Decisione

14.2015.119

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esigibilità di acconti il cui pagamento è subordinato alla produzione di determinati documenti. Potere di rappresentanza di chi ha ricevuto i documenti per conto

13 novembre 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sul reclamo della CO 1

5. Nel suo reclamo, la CO 1 ribadisce che l’escuten­­te non ha dimostrato

di avere adempiuto le condizioni di pagamento stabilite dai contratti prodotti

dalla RE 1, ovvero di avere consegnato la documentazione (manuali e certificati

vari) richiesta. Essa eccepisce inoltre nuovamente il difetto di rappresentanza

di chi ha firmato a suo nome i protocolli di “accettazione arrivo merce”, ritenendo

che l’arch. I__________ non sia un suo rappresentante autorizzato (bensì un

semplice collaboratore tecnico) poiché non è un suo organo né è mai stato

munito di poteri che gli permettesse d’impegnarla.

6. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv.1

LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da

cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Secondo la giurisprudenza incombe inoltre all’escutente di dimostrare,

con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro

dell’esecuzione, ove essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenza del

Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi;

sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 79 ad art. 82 LEF, con rinvii).

6.1 Nella fattispecie, non è contestato ed è pacifico che i contratti n. __________

__________ (doc. B) e n. __________ __________ (doc. C) sottoscritti dalle

parti rispettivamente il 21 marzo e il 21 maggio 2014 costituiscono di

principio un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF a

favore della RE 1 almeno per l’importo di fr. 737'284.80 posto in

esecuzione, giacché il prezzo complessivo pattuito è di € 1'310'000.–. Il problema, semmai, è quello dell’esigibilità, le

condizioni di pagamento stabilite in entrambi i contratti prevendendo per

ognuno dei singoli acconti definiti dalle parti la presentazione da parte dell’istan­­te

di determinati documenti, segnatamente per la terza rata di € 66'000.– il manuale

d’uso e installazione, la packing list, la fattura, i certificati d’origine

e secondo le norme CE, il certificato di qualità e dei test effettuati, l’“ISO”

e il “GOST”, per il quarto e il quinto acconto di ciascuno € 132'000.— la packing

list e la fattura e per il saldo di € 198'000.– “il protocollo di accettazione arrivo merce in

cantiere firmato dai rappresentanti autorizzati delle parti e la fattura di

saldo” (doc. B e C, punto 2).

6.2 Afferma la CO 1, al

riguardo, che l’istante non ha comprovato l’avvenuta ricezione da parte sua dei

documenti prodotti con la replica né che gli stessi siano “quelli oggetto del contratto”

(reclamo, pag. 6 in fondo).

a) Nella

sentenza impugnata (consid. 4), il Pretore aggiunto ha menzionato in dettaglio

i documenti da cui ha dedotto che l’istan­­te aveva correttamente adempiuto le

condizioni d’esigibilità dei diversi acconti stabilite dai contratti. Nel reclamo

la CO 1 non si confronta minimamente con tali considerazioni e in particolare

non specifica quali di quei documenti non sarebbero stati prodotti dall’istante.

Al riguardo il reclamo è pertanto irricevibile (v. sopra consid. 2.2).

b) Dalla

sentenza impugnata (consid. 4) si evince d’altra parte che la documentazione in

questione è giunta a persone che il primo giudice ha considerato essere

rappresentanti dell’escussa (ing. __________ I__________, __________ G__________,

__________ Q__________ e __________ L__________). Egli ha precisato che la convenuta aveva “per atti concludenti provocato l’instaurarsi

di un rapporto di rappresentanza con le persone di riferimento sul cantiere,

fra le quali l’ing. I__________”, il quale aveva comunicato con messaggio di posta

elettronica del 10 giugno 2014 i nominativi delle persone di contatto sul

cantiere, che corrispondono a quelli figuranti sui documenti da cui dipendeva l’esigibilità

dei diversi acconti. L’istante avrebbe potuto affidarsi

all’esistenza di un rapporto di rappresentanza a favore di quelle persone per

il fatto che la convenuta non ha contestato le fatture e ha pagato diversi

acconti, salvo eccepire solo con le osservazioni all’istanza il loro preteso

mancato potere di rappresentanza (sentenza impugnata, consid. 5).

c) Anche

su questa motivazione circostanziata e precisa, la reclamante sorvola,

limitandosi a rilevare che “agli

atti non vi è nulla di probante circa l’attribuzione da parte dell’escussa di

poteri di rappresentanza all’arch. I__________”, il

quale secondo i documenti citati dal Pretore aggiunto risulta essere un

semplice collaboratore tecnico dell’escussa (reclamo, punto 3.5). Ancora una

volta la motivazione risulta insufficiente a fronte delle esigenze giurisprudenziali

già ricordate in precedenza (sopra consid. 2.2). D’altronde la CO 1 non ha

spiegato perché l’apprezzamento del primo giudice in merito ai fatti relativi

all’esistenza di un rapporto di rappresentanza tacito a favore delle persone

che hanno ricevuto la documentazione pattuita sarebbe manifestamente inesatto

nel senso dell’art. 320 lett. b CPC. Anche sotto questo profilo il reclamo si avvera

inammissibile.

d) Ma

anche volendo, per abbondanza, ammettere la ricevibilità della censura, la

conclusione cui è giunto il Pretore aggiunto è fondata su accertamenti che non

possono essere considerati manifestamente inesatti relativi a circostanze da

cui l’istante poteva indubbiamente inferire, nel senso dell’art. 32 cpv. 2 CO,

la sussistenza di un rapporto di rappresentanza tra la convenuta e le persone

alle quali l’istante ha consegnato la documentazione prevista dai contratti.

Contrariamente a quanto pare credere la reclamante, infatti, anche nella procedura

sommaria di rigetto dell’opposizione l’esistenza del potere di un terzo di

rappresentare una parte non deve necessariamente essere attestata in documenti

figuranti agli atti ove tale potere non sia contestato oppure, come nella

fattispecie, possa dedursi da un comportamento concludente del rappresentato o

della persona giuridica nel senso dell’art. 32 cpv. 2 CO (cfr. DTF 132 III

142 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2013.4 del 20 febbraio 2013 consid.

4.2; Staehelin, op. cit., n. 57 ad

art. 82 con riferimenti). Ciò vale anche per i protocolli di accettazione dell’arrivo

della merce sul cantiere (doc. D ed E) giacché i contratti (doc. B e C punto 2)

non prescrivevano la loro sottoscrizione da organi o procuratori delle società

contraenti bensì solo da “rappresentanti autorizzati” a firmare tali attestazioni

sul cantiere. Nel merito il reclamo si sarebbe così rivelato infondato.

Considerandi

II. Sul reclamo della RE 1

7.

Nel

suo reclamo, la RE 1 afferma innanzitutto che dal prezzo di € 650'000.– pattuito nel contratto del 21 maggio

2014.

vanno tolti € 3'705.–, poiché

relativi alla spesa di un trasporto aereo della merce che la stessa istante

aveva preso a proprio carico. Afferma poi che la deduzione di € 768'000.– effettuata dal primo giudice dall’importo

totale di € 1'310'000.– poggia su un accertamento manifestamente errato

dei fatti. Essa gli rimprovera sostanzialmente di aver preso erroneamente in considerazione,

nei suoi calcoli, anche pagamenti che in realtà nulla avrebbero a che vedere

con i contratti sottoscritti dalle parti e oggetto della causa in rassegna, bensì

relativi a un terzo contratto stipulato fra le stesse il 6 giugno 2014. La

reclamante chiede pertanto che l’istanza da lei avviata sia integralmente

accolta per fr. 636'566.80, oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio

2015.

8.

Nelle

sue osservazioni al reclamo, la CO 1 si limita a osservare che il primo

giudice, visto il carattere sommario della procedura, non era tenuto a

“sviscerare” né tantomeno ad approfondire ogni singolo documento o

giustificativo prodotto dall’istante, tanto meno ove si pensi che quest’ultimo

non ha fornito alcuna spiegazione né evidenziato in dettaglio la portata

probatoria dei documenti allegati all’istanza.

9.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso

incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF

132.

III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in

modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

9.1

Come visto, dall’importo totale riconosciuto dall’escussa nei riconoscimenti

di debito (€ 1'310'000.–) il Pretore

aggiunto ha dedotto € 768'000.–

basandosi sulle varie attestazioni di accrediti accluse all’istanza, giungendo a

uno scoperto di € 541'200.–, pari a fr. 568'151.75,

limitatamente al quale ha rigettato l’opposizione interposta dalla convenuta.

9.2

Sta però di fatto che l’importo di fr. 737'284.80

richiesto dalla RE 1, pari al saldo dei rapporti di dare-avere tra le parti ai

contratti del 21 marzo e del 21 maggio 2014 (doc. I), non è mai stato contestato

dall’escussa, tanto meno in prima sede, così come la stessa non ha mai negato

di aver versato le somme stabilite nelle condizioni pattuite. Il Pretore

aggiunto non era quindi autorizzato a dedurre d’ufficio gli importi degli

accrediti e rigettare l’opposizione per una somma inferiore a quella posta in

esecuzione e confermata nell’istanza, siccome incombe all’escusso l’onere di

addurre e di rendere verosimili le eccezioni suscettibili di infirmare il

riconoscimento di debito (sopra consid. 9). Per questo motivo, il primo giudice

avrebbe dovuto accogliere l’istanza per il credito posto in esecuzione, ossia

per fr. 737'284.80.

9.3

Sennonché

nel suo reclamo la RE 1 ha ridotto la propria pretesa da fr. 737'284.80 a fr. 636'566.80,

in particolare per tenere conto del prezzo di un trasporto aereo di € 3'705.– che ha ammesso di essersi presa a

carico. Stante il principio secondo cui il giudice non può aggiudicare alla

parte più di quanto essa abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), la decisione impugnata

va in definitiva riformata nel senso di accogliere l’istanza e di rigettare l’opposizione

limitatamente all’importo indicato nel reclamo, pari a fr. 636'566.80. La

censura relativa all’indeducibili­tà dei pagamenti effettuati a dire dell’istante

in relazione a un terzo contratto diventa così senza interesse.

10.

La tassa del presente giudizio relativa

al reclamo della RE 1, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1

OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza della CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). La richiesta

della reclamante intesa all’attribuzione di ripetibili va invece respinta,

perché la stessa non è patrocinata da un rappresentante professionale in

giudizio (v. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). Non entra d’altronde in considerazione

l’allocazione di un’indennità d’inconvenienza (nel senso dell’art. 95 cpv. 3

lett. c CPC), la reclamante non avendo formulata alcuna motivazione al

riguardo. È del resto controversa la questione di sapere se la parte

rappresentata da un organo o da un impiegato, fosse anche avvocato, quale il servizio

giuridico di una banca, è legittimata a esigere un’adeguata indennità di quel

genere (sentenza della CEF 14.2014.189 del 4 marzo 2015, con­sid. 5). Gli oneri

processuali di prima sede vanno (ri)fissasti d’ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC,

applicabile anche in seconda istanza in virtù, per analogia, dell’art. 218 cpv.

3.

CPC) in funzione della soccombenza parziale reciproca delle parti (art. 106

cpv. 2 CPC), mentre per le ripetibili valgono le considerazioni appena esposte

per quelle di secondo grado.

11.

La tassa del presente giudizio relativa

al reclamo della CO 1, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1

OTLEF (RS 281.35), va posta a suo carico dovendo la stessa considerarsi soccombente dal

momento che la Camera non è entrata nel merito (art. 106 cpv. 1 CPC). Ancora

una volta, per contro, non si giustifica di riconoscere alla RE 1 un’indennità

d’inconvenienza in assenza di qualsiasi motivazione da parte sua (v. sopra

consid. 10).

12.

Circa

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 68'415.05 (pari a fr. 636'566.80

meno fr. 568'151.75) per il reclamo della RE 1 e di fr. 568'151.75 per quello della CO 1, raggiunge per entrambi i

rimedi giuridici la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Per questi

motivi,

pronuncia: I. Il reclamo della RE 1 (inc.

14.2015

) è accolto e i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza impugnata

sono così riformati:

1.

L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di

esecuzione di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 636'566.80

oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2015.

2.

Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 1'000.–

sono poste a carico della parte istante in ragione di un sesto e per la rimanenza

a carico della convenuta. Non si assegnano indennità.

II. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al reclamo della RE 1,

dalla stessa già anticipate, sono poste a carico della CO 1. Non

si assegnano indennità.

III. Il reclamo della CO 1 (inc.

14.2015

) è irricevibile.

IV. Le spese processuali di

complessivi fr. 1'500.– relative al reclamo della CO 1, dalla stessa già

anticipate, sono poste a suo carico. Non

si assegnano indennità.

V. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).