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Decisione

14.2015.12

Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento prima della sua apertura

23 gennaio 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 10 dicembre 2014 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 15 gennaio 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1

a far tempo dal 16 gennaio 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 gennaio 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito

all’estinzione del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 19 gennaio 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1

al più presto il 16 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù dell’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF le parti possono avvalersi di fatti

nuovi se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima

istanza. Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il debito, compresi gli interessi

e le spese, è stato estinto (art. 172 n. 3 LEF). Orbene, nel caso

in esame la reclamante ha prodotto un certificato del 19 gennaio 2015 dell’Uffi­cio

d’esecuzione di Lugano attestante che l’esecuzione che ha portato al fallimento

è stata saldata già il 9 dicembre 2014, ovvero prima dell’apertura del

fallimento avvenuta il 16 gennaio 2015, per cui la decisione impugnata va

annullata.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure

le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico

della reclamante, il cui pagamento tardivo (dopo la notifica della comminatoria

di fallimento, il 29 agosto 2014) ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria

(cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Le sarebbe infatti spettato informare

la Pretura, all’udienza del 10 dicembre 2014 o per iscritto, che aveva saldato

la pendenza il 9 dicembre. Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo

dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 15 gennaio 2015 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

(inc. SO.2014.4402), nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico

della RE 1.

III. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

– Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).