14.2015.12
Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento prima della sua apertura
23 gennaio 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.12
Lugano
23 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico
(art. 48b LOG) nella causa SO.2014.4402 (fallimento) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 ottobre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 gennaio 2015
presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 15 gennaio 2015 dal
Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio fallimenti di Lugano, il 13 ottobre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento
della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 9'220.00 più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 10 dicembre 2014 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 15 gennaio 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1
a far tempo dal 16 gennaio 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 gennaio 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito
all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 19 gennaio 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1
al più presto il 16 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù dell’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF le parti possono avvalersi di fatti
nuovi se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima
istanza. Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il debito, compresi gli interessi
e le spese, è stato estinto (art. 172 n. 3 LEF). Orbene, nel caso
in esame la reclamante ha prodotto un certificato del 19 gennaio 2015 dell’Ufficio
d’esecuzione di Lugano attestante che l’esecuzione che ha portato al fallimento
è stata saldata già il 9 dicembre 2014, ovvero prima dell’apertura del
fallimento avvenuta il 16 gennaio 2015, per cui la decisione impugnata va
annullata.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure
le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico
della reclamante, il cui pagamento tardivo (dopo la notifica della comminatoria
di fallimento, il 29 agosto 2014) ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria
(cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Le sarebbe infatti spettato informare
la Pretura, all’udienza del 10 dicembre 2014 o per iscritto, che aveva saldato
la pendenza il 9 dicembre. Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo
dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 15 gennaio 2015 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
(inc. SO.2014.4402), nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico
della RE 1.
III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
– Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).