14.2015.120
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22 ottobre 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.120
Lugano
22 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa n. __________ (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio
promossa con istanza 26 novembre 2014 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 24 giugno 2015 presentato dal RE 1 contro la
decisione emessa il 15 giugno 2015 dal Giudice di pace supplente;
ritenuto
in fatto: A. Il 17 marzo 2014, il RE 1 ha intimato a CO 1, nella sua qualità di
gerente dell’esercizio pubblico A__________ a __________, un rapporto di
contravvenzione relativo alla violazione dell’art. 113 del Regolamento comunale
del 17 febbraio 2011 e degli art. 18 e 21 del Regolamento del Comune di __________
sull’affissione e la pubblicità del 9 agosto 1978 per aver affisso senza
autorizzazione vari manifesti pubblicitari “con imbrattamento anche di diverse
strutture pubbliche” del comune. Con messaggio elettronico del 27 marzo 2014, T__________,
socia e gerente della __________ Sagl – società che gestisce il locale pubblico
in questione –, ha chiesto alla Polizia di __________ d’indicarle il luogo, la
data e il tipo degli imbrattamenti menzionati nel rapporto di contravvenzione.
B. Constatato
come CO 1 non si fosse presentato per visionare l’incarto entro il termine
impartitogli dalla Polizia con scritto del 28 marzo 2014, con decreto del
successivo 7 maggio il RE 1 gli ha inflitto una multa di fr. 1'000.– per
violazione delle norme indicate nel rapporto di contravvenzione. Reagendo a una
diffida di pagamento della multa speditagli il 14 agosto 2014, il 21 agosto CO
1 ha comunicato al Comune di esserne venuto a conoscenza tramite i “titolari”
della società e di non avere ricevuto personalmente la corrispondenza precedente.
Ha nondimeno chiesto la possibilità di pagare ratealmente la multa, pur
precisando di non ritenersi responsabile della contravvenzione, poiché “l’affissione
di manifesti non è un’attività direttamente correlata alla gestione del locale,
non è avvenuta all’interno del locale né nelle sue immediate vicinanze“ né è
stata ordinata da lui. Il 1° settembre 2014 il Comune ha respinto la domanda di
rateazione.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 novembre 2014 dall’allora Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio, il RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'020.–
oltre agli interessi del 3% dall’8 giugno 2014, indicando quale titolo di
credito il “decreto di multa __________ del 07.05.2014”.
D. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26 novembre 2014
il RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo del Ceresio. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 24 gennaio 2015, mentre l’istante ha confermato
la sua domanda, contestando le affermazioni della controparte, con replica del
18 marzo 2015.
E. Statuendo con decisione 15 giugno 2015, il Giudice di pace supplente ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 150.–
senza assegnare indennità.
F. Contro
la sentenza appena citata il RE 1 è insorto a questa Camera
con un reclamo del 24 giugno 2015 per
ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni
del 24 luglio 2015, CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 24 giugno 2015 contro la sentenza notificata al RE 1 al più presto il 16
giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso specifico i documenti allegati al reclamo sono quindi irrricevibili nella
misura in cui non siano già stati prodotti in prima sede.
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Con
la decisione impugnata il Giudice di pace supplente ha respinto l’istanza,
ritenendo che in base alle disposizioni della legge sugli esercizi alberghieri
e sulla ristorazione (Lear) e del relativo regolamento (RLear) l’obbligo di far
rispettare il Regolamento del Comune di __________ sull’affissione e la
pubblicità del 9 agosto 1978 non rientri nelle responsabilità di un gerente
bensì degli organi della società.
4. Nel
reclamo il RE 1 rimprovera al primo giudice di non essersi pronunciato sulla
validità del decreto di multa invocato quale titolo di rigetto ma di essersi invece
chinato su una questione che non rientra nella sua competenza, ovvero la bontà
della procedura contravvenzionale. Ritenuto che il rapporto di contravvenzione
e il decreto di multa sono stati correttamente inviati a CO 1 al suo luogo di
lavoro presso l’indirizzo della A__________, il reclamante considera che non
gli si possa rimproverare il fatto che tali atti sono stati ritirati dalla
socia e gerente della __________ Sagl. Valido, il decreto di multa giustifica a
suo parere il rigetto definitivo dell’opposizione.
5. Nelle
osservazioni al reclamo CO 1 ribadisce di non avere interposto reclamo né
ricorso al decreto di multa del 7 maggio 2014 perché a suo dire non gli è mai
stato notificato, di avere realizzato solo a seguito della raccomandata del 14
agosto 2014 che la multa era stata inflitta a lui personalmente, mentre in
precedenza la socia e gerente asseriva esserne lei la debitrice e di non rispondere
dell’affissione dei noti manifesti, né a titolo personale, né come organo della
società, in cui non ricopriva alcuna carica, e neppure come gerente della
discoteca, la sua responsabilità in tale funzione limitandosi a quanto succede
al suo interno e nelle immediate vicinanze ma non altrove.
6. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi come titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, le decisioni di
autorità amministrative svizzere, (tra cui vanno annoverati i comuni) purché
siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il
passaggio in giudicato (Staehelin in
Considerandi
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Tuttavia,
i ricorsi al Consiglio di Stato contro le decisioni degli organi comunali
ticinesi hanno di principio effetto sospensivo (art. 208 cpv. 2 della legge
organica comunale [LOC, RL 2.1.1.2]) – ciò vale in particolare per i decreti di
multa (art. 148 cpv. 2 LOC) –, sicché la decisione non diventa esecutiva prima
della scadenza del termine di ricorso o prima della reiezione o del ritiro del
ricorso. Le multe diventano poi esigibili entro un mese da quando sono
“definitive” (art. 150 cpv. 1 LOC). Sia l’esecutività che il passaggio in
giudicato presuppongono, ad ogni modo, l’intimazione della decisione al
destinatario, la cui prova incombe all’autorità, ove il destinatario, come in
concreto, contesti di aver ricevuto la decisione (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80).
6.2
Nella
fattispecie il decreto di multa del 7 maggio 2014 (doc. 9 accluso all’istanza),
unitamente alla diffida di pagamento del 14 agosto 2014 (doc. 7), costituiscono
dunque validi titoli di rigetto definitivo per i crediti di fr. 1'000.–
e fr. 20.– posti in esecuzione. Che debitore di questi importi sia CO 1
personalmente, ossia l’escusso, e non la __________ Sagl o i suoi
“titolari” è indubbio, dal momento che solo lui è stato menzionato quale
destinatario di questi provvedimenti presso la discoteca. Egli, d’altronde,
ammette di non avere interposto ricorso contro i provvedimenti, sicché essi
sono da considerare esecutivi (oltre che passati in giudicato, v. anche il doc.
3).
6.3
Come
premesso, CO 1 contesta che il rapporto di contravvenzione e il decreto di
multa siano stati notificati nelle sue mani. Ora, sta di fatto che gli
“accertamenti del recapito IPLAR” prodotti dall’istante dimostrano che entrambi
gli atti sono stati ritirati dalla socia e gerente T__________, mentre nulla
indica ch’essa possa essere considerata come una sua impiegata (nel senso dell’art.
17.
cpv. 3 LPAmm, 138 cpv. 2 CPC o 64 cpv. 1 LEF). Che però egli ne abbia
appreso l’esistenza, indirettamente, soltanto tramite la diffida del 14 agosto
2014.
è dubbio, perché nel suo scritto del 21 agosto (doc. 6) egli dimostra di
sapere dell’esistenza di un decreto di multa emesso dal Municipio di __________
“per l’affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari” mentre tale
precisazione non figura nella diffida (doc. 7). Inoltre il tenore del suo
scritto non lascia dubbi sul fatto ch’egli avesse capito di essere stato
considerato come l’autore della contravvenzione, dal momento ch’egli ha
esplicitamente dichiarato di non esserne responsabile.
In
queste circostanze non è necessario stabilire se, a quel momento, egli avesse
già visto il decreto di multa, giacché secondo la giurisprudenza, saputo dell’esistenza
del decreto di multa, egli avrebbe dovuto attivarsi per – se del caso – ottenerne
una copia e inoltrare un ricorso al Consiglio di Stato, facendo valere le censure
che pretende ora di potere sollevare in sede esecutiva. L’inizio del decorso
di un termine di ricorso, infatti, non può essere differito a piacimento: il
principio della buona fede impone ai destinatari di informarsi dell’esistenza e
del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e
di contestarlo tempestivamente (sentenze del Tribunale federale 5A_570/2010 del
17.
giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi;5A_135/2012 del 16 febbraio 2012;
sentenze della CEF 14.2014.30 del 3 giugno 2014 consid. 5.3; 14.2012.24 del 28
marzo 2012). In definitiva il decreto di multa rappresenta dunque un valido titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso.
7.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 5 ad art. 81).
Nel
caso in esame, CO 1 non si avvale di nessuno dei motivi di opposizione previsti
dall’art. 81 cpv. 1 LEF ma tenta di rimettere in discussione il decreto di
multa contestando la propria responsabilità quale gerente della discoteca.
Siffatta iniziativa è tuttavia inammissibile, come visto, non rientrando nella
competenza del giudice del rigetto – né dell’autorità superiore – di sindacare
la decisione prodotta quale titolo di rigetto definitivo. La sentenza impugnata
va così annullata e riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza.
8.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
dell’assegnazione di un’indennità per inconvenienza in sede di reclamo, l’istante
non avendo formulato alcuna richiesta al riguardo, mentre la domanda presentata
in prima sede va respinta, non essendo stata adeguatamente motivata (cfr. art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC), per tacere dei dubbi sulla legittimità degli enti di
diritto pubblico a chiedere una siffatta indennità (sentenza della CEF
14.2015.50
del 17 luglio 2015, consid. 6).
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'020.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo
n.__________ dell’Ufficio esecuzione di Mendrisio è rigettata in via
definitiva.
2. La
tassa di giustizia di fr. 150.– è posta a carico della parte convenuta.
Non si assegnano indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).