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Decisione

14.2015.120

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 ottobre 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel

caso specifico i documenti allegati al reclamo sono quindi irrricevibili nella

misura in cui non siano già stati prodotti in prima sede.

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Con

la decisione impugnata il Giudice di pace supplente ha respinto l’istanza,

ritenendo che in base alle disposizioni della legge sugli esercizi alberghieri

e sulla ristorazione (Lear) e del relativo regolamento (RLear) l’obbligo di far

rispettare il Regolamento del Comune di __________ sull’affissione e la

pubblicità del 9 agosto 1978 non rientri nelle responsabilità di un gerente

bensì degli organi della società.

4. Nel

reclamo il RE 1 rimprovera al primo giudice di non essersi pronunciato sulla

validità del decreto di multa invocato quale titolo di rigetto ma di essersi invece

chinato su una questione che non rientra nella sua competenza, ovvero la bontà

della procedura contravvenzionale. Ritenuto che il rapporto di contravvenzione

e il decreto di multa sono stati correttamente inviati a CO 1 al suo luogo di

lavoro presso l’indirizzo della A__________, il reclamante considera che non

gli si possa rimproverare il fatto che tali atti sono stati ritirati dalla

socia e gerente della __________ Sagl. Valido, il decreto di multa giustifica a

suo parere il rigetto definitivo dell’oppo­sizione.

5. Nelle

osservazioni al reclamo CO 1 ribadisce di non avere interposto reclamo né

ricorso al decreto di multa del 7 maggio 2014 perché a suo dire non gli è mai

stato notificato, di avere realizzato solo a seguito della raccomandata del 14

agosto 2014 che la multa era stata inflitta a lui personalmente, mentre in

precedenza la socia e gerente asseriva esserne lei la debitrice e di non rispondere

dell’affissione dei noti manifesti, né a titolo personale, né come organo della

società, in cui non ricopriva alcuna carica, e neppure come gerente della

discoteca, la sua responsabilità in tale funzione limitandosi a quanto succede

al suo interno e nelle immediate vicinanze ma non altrove.

6. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1 Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi come titolo di rigetto definitivo dell’op­­posizione, le decisioni di

autorità amministrative svizzere, (tra cui vanno annoverati i comuni) purché

siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il

passaggio in giudicato (Staehelin in

Considerandi

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Tuttavia,

i ricorsi al Consiglio di Stato contro le decisioni degli organi comunali

ticinesi hanno di principio effetto sospensivo (art. 208 cpv. 2 della legge

organica comunale [LOC, RL 2.1.1.2]) – ciò vale in particolare per i decreti di

multa (art. 148 cpv. 2 LOC) –, sicché la decisione non diventa esecutiva prima

della scadenza del termine di ricorso o prima della reiezione o del ritiro del

ricorso. Le multe diventano poi esigibili entro un mese da quando sono

“definitive” (art. 150 cpv. 1 LOC). Sia l’esecutività che il passaggio in

giudicato presuppongono, ad ogni modo, l’intimazione della decisione al

destinatario, la cui prova incombe all’autorità, ove il destinatario, come in

concreto, contesti di aver ricevuto la decisione (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80).

6.2

Nella

fattispecie il decreto di multa del 7 maggio 2014 (doc. 9 accluso all’istanza),

unitamente alla diffida di pagamento del 14 agosto 2014 (doc. 7), costituiscono

dunque validi titoli di rigetto definitivo per i crediti di fr. 1'000.–

e fr. 20.– posti in esecuzione. Che debitore di questi importi sia CO 1

personalmente, ossia l’escusso, e non la __________ Sagl o i suoi

“titolari” è indubbio, dal momento che solo lui è stato menzionato quale

destinatario di questi provvedimenti presso la discoteca. Egli, d’altronde,

ammette di non avere interposto ricorso contro i provvedimenti, sicché essi

sono da considerare esecutivi (oltre che passati in giudicato, v. anche il doc.

3).

6.3

Come

premesso, CO 1 contesta che il rapporto di contravvenzione e il decreto di

multa siano stati notificati nelle sue mani. Ora, sta di fatto che gli

“accertamenti del recapito IPLAR” prodotti dall’istante dimostrano che entrambi

gli atti sono stati ritirati dalla socia e gerente T__________, mentre nulla

indica ch’essa possa essere considerata come una sua impiegata (nel senso dell’art.

17.

cpv. 3 LPAmm, 138 cpv. 2 CPC o 64 cpv. 1 LEF). Che però egli ne abbia

appreso l’esistenza, indirettamente, soltanto tramite la diffida del 14 agosto

2014.

è dubbio, perché nel suo scritto del 21 agosto (doc. 6) egli dimostra di

sapere dell’esistenza di un decreto di multa emesso dal Municipio di __________

“per l’affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari” mentre tale

precisazione non figura nella diffida (doc. 7). Inoltre il tenore del suo

scritto non lascia dubbi sul fatto ch’egli avesse capito di essere stato

considerato come l’autore della contravvenzione, dal momento ch’egli ha

esplicitamente dichiarato di non esserne responsabile.

In

queste circostanze non è necessario stabilire se, a quel momento, egli avesse

già visto il decreto di multa, giacché secondo la giurisprudenza, saputo dell’esistenza

del decreto di multa, egli avrebbe dovuto attivarsi per – se del caso – ottenerne

una copia e inoltrare un ricorso al Consiglio di Stato, facendo valere le censure

che pretende ora di potere sollevare in sede esecutiva. L’i­­nizio del decorso

di un termine di ricorso, infatti, non può essere differito a piacimento: il

principio della buona fede impone ai destinatari di informarsi dell’esistenza e

del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e

di contestarlo tempestivamente (sentenze del Tribunale federale 5A_570/2010 del

17.

giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi;5A_135/2012 del 16 febbraio 2012;

sentenze della CEF 14.2014.30 del 3 giugno 2014 consid. 5.3; 14.2012.24 del 28

marzo 2012). In definitiva il decreto di multa rappresenta dunque un valido titolo

di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso.

7.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (cfr. Staehelin,

op. cit., n. 5 ad art. 81).

Nel

caso in esame, CO 1 non si avvale di nessuno dei motivi di opposizione previsti

dall’art. 81 cpv. 1 LEF ma tenta di rimettere in discussione il decreto di

multa contestando la propria responsabilità quale gerente della discoteca.

Siffatta iniziativa è tuttavia inammissibile, come visto, non rientrando nella

competenza del giudice del rigetto – né dell’autorità superiore – di sindacare

la decisione prodotta quale titolo di rigetto definitivo. La sentenza impugnata

va così annullata e riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza.

8.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

dell’assegnazione di un’indennità per inconvenienza in sede di reclamo, l’istante

non avendo formulato alcuna richiesta al riguardo, mentre la domanda presentata

in prima sede va respinta, non essendo stata adeguatamente motivata (cfr. art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC), per tacere dei dubbi sulla legittimità degli enti di

diritto pubblico a chiedere una siffatta indennità (sentenza della CEF

14.2015.50

del 17 luglio 2015, consid. 6).

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'020.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo

n.__________ dell’Ufficio esecuzione di Mendrisio è rigettata in via

definitiva.

2. La

tassa di giustizia di fr. 150.– è posta a carico della parte convenuta.

Non si assegnano indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).