14.2015.122
Fallimento. Pagamento anteriore all’apertura del fallimento non contestato dal procedente
11 agosto 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.122
Lugano
11 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2015.74 (fallimento) della Pretura del Distretto di Blenio promossa
con istanza 29 maggio 2015 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 giugno 2015 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 23 giugno 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Acquarossa, il 29 maggio 2015
la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Blenio di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'536.85 più interessi
e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione 22 giugno 2015 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 23 giugno 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1
a far tempo dal 24 giugno 2015 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo 25 giugno 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
il credito posto in esecuzione. Il giorno successivo il presidente della Camera
ha conferito all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Entro il termine
impartitole, la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 25 giugno 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 quello stesso giorno, in
concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù dell’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF le parti possono avvalersi di fatti
nuovi se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima
istanza. Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il debito, compresi gli interessi
e le spese, è stato estinto (art. 172 n. 3 LEF). Orbene, nel caso
in esame la reclamante ha allegato di avere pagato alla procedente il capitale
del credito posto in esecuzione, di fr.1'536.85, l’8 giugno 2015, e gli
interessi e spese specificati dall’escutente, di fr. 413.60, il 23 giugno,
allegando le copie ad uso informativo degli ordini di pagamento e la conferma
della loro esecuzione. Entro il termine assegnatole, la procedente non ha
contestato tali allegazioni, che possono quindi essere ritenute comprovate,
tanto più che in data odierna la CO 1 ha confermato informalmente all’UE, con
messaggio elettronico, il pagamento integrale del suo credito. Essendo lo
stesso avvenuto prima della pronuncia del fallimento, la
decisione impugnata va annullata.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure
le spese dell’Ufficio fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo (dopo la notifica della comminatoria di
fallimento, il 26 aprile 2015) ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Le sarebbe infatti spettato
informare la Pretura, prima dell’emanazione della sentenza di fallimento, che
la pendenza era stata saldata. Alla controparte non si assegnano ripetibili, non
avendo la stessa formulato osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 23 giugno 2015 dalla Pretura del Distretto di Blenio nei
confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, agenzia di Acquarossa, da anticipare come di rito, sono poste a
carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. L’eccedenza da essa versata le è restituita ove non sia da compensare con
altri crediti del Tribunale.
III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, agenzia di Acquarossa;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro
fondiario del Distretto di Blenio, Acquarossa.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).