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Decisione

14.2015.122

Fallimento. Pagamento anteriore all’apertura del fallimento non contestato dal procedente

11 agosto 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione 22 giugno 2015 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 23 giugno 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1

a far tempo dal 24 giugno 2015 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo 25 giugno 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione. Il giorno successivo il presidente della Camera

ha conferito all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Entro il termine

impartitole, la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 25 giugno 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 quello stesso giorno, in

concreto il reclamo è senz’al­tro tempestivo.

2.

In

virtù dell’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF le parti possono avvalersi di fatti

nuovi se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima

istanza. Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il debito, compresi gli interessi

e le spese, è stato estinto (art. 172 n. 3 LEF). Orbene, nel caso

in esame la reclamante ha allegato di avere pagato alla procedente il capitale

del credito posto in esecuzione, di fr.1'536.85, l’8 giugno 2015, e gli

interessi e spese specificati dall’escutente, di fr. 413.60, il 23 giugno,

allegando le copie ad uso informativo degli ordini di pagamento e la conferma

della loro esecuzione. Entro il termine assegnatole, la procedente non ha

contestato tali allegazioni, che possono quindi essere ritenute comprovate,

tanto più che in data odierna la CO 1 ha confermato informalmente all’UE, con

messaggio elettronico, il pagamento integrale del suo credito. Essendo lo

stesso avvenuto prima della pronuncia del fallimento, la

decisione impugnata va annullata.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure

le spese dell’Ufficio fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo (dopo la notifica della comminatoria di

fallimento, il 26 aprile 2015) ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Le sarebbe infatti spettato

informare la Pretura, prima dell’emanazione della sentenza di fallimento, che

la pendenza era stata saldata. Alla controparte non si assegnano ripetibili, non

avendo la stessa formulato osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 23 giugno 2015 dalla Pretura del Distretto di Blenio nei

confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, agenzia di Acquarossa, da anticipare come di rito, sono poste a

carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. L’eccedenza da essa versata le è restituita ove non sia da compensare con

altri crediti del Tribunale.

III. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, agenzia di Acquarossa;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro

fondiario del Distretto di Blenio, Acquarossa.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).