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Decisione

14.2015.123

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Cessione di credito

26 novembre 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso concreto, la CO 1 eccepisce l’inam­­missibilità, siccome

nuova, dell’allegazione della reclamante per cui la fattura relativa all’acconto

“SAL 7b” sarebbe stata emessa dalla E__________ SA prima della cessione a

favore dell’istan­­te del credito posto in esecuzione, e chiede di non tenere

conto dello scritto 9 dicembre 2014 dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano (doc.

BB), poiché prodotto dall’istante con le sue osservazioni alla domanda 28 novembre

2014 dell’escussa intesa all’assunzio­­ne di nuovi mezzi di prova, respinta dal

Pretore con decisione incidentale dell’11 giugno 2015. Sia l’allegazione che il

documento in questione sono tuttavia senza rilievo per l’esito del giudizio

odierno, sicché è inutile statuire sulla contestazione.

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.

4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587

consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata il Pretore ha anzitutto rilevato che la scrittura privata

del 6 agosto 2010 risulta condizionata dal nulla osta del Comune di Lugano alla

cessione di partecipazione al Consorzio e ai pagamenti del primo a favore del secondo,

senza tuttavia trarne conclusioni esplicite. Il primo giudice ha d’altronde

considerato che il contratto di cessione del 4 agosto 2011 prodotto dall’istante,

con cui la E__________ SA le ha ceduto il credito “di cui sopra”, non

permette di determinare di quale pretesa si tratti, poiché secondo le premesse

del contratto il “credito deriva dal rapporto meglio specificato nell’Allegato

A”, che l’istan­­te ha però omesso di produrre. Certo, il Pretore ha riconosciuto

che dal contratto di cessione e dalla sua notifica alla CO 1 del 27 febbraio

2012 parrebbe risultare che la E__________ SA ha ceduto l’intero suo credito

nei confronti di quella società. Sennonché nello scritto dell’11 giugno 2012 a

quest’ultima, l’Ufficio fallimenti di Lugano, se da una parte ha confermato la

cessione del credito, dall’altra, tuttavia, ha rivendicato per conto della

massa fallimentare della E__________ SA un credito di fr. 18'360.09

derivante dal contratto del 6 agosto 2010 relativo alla cessione della quota di

partecipazione al consorzio. A mente del Pretore ciò risulta in contraddizione

con l’ipo­­tesi della cessione integrale del credito e rende inattendibile

tutta la documentazione prodotta dall’istante a comprova della cessione, la cui

effettiva misura appare così “nebulosa”, tanto più che la stessa procedente, in

uno scritto del 26 novembre 2013 alla CO 1, sostiene che gli inadempimenti di

quest’ultima sono pure di ostacolo alla liquidazione della E__________ SA,

giacché parte degli importi dovuti sono destinati a soddisfare i creditori

della società fallita. Ne deduce il Pretore che oltre ai fr. 18'360.09

rivendicati dalla massa un’altra parte – indeterminata – del credito ha quali

destinatari i creditori della cedente e non la cessionaria. Alla luce di ciò,

il giudice ha respinto l’istanza, ritenendo il credito ceduto non sufficientemente

determinato e neppure determinabile.

4. Nel

reclamo la RE 1 rimprovera al Pretore di avere accertato i fatti in modo

manifestamente errato, interpretando male alcuni dei documenti acclusi all’istanza.

Anzitutto, la reclamante assevera

al riguardo di aver provato che il Comune di __________ ha autorizzato, da una

parte, l’uscita della E__________ SA dal consorzio e dall’altra tutte le

fatture fino al “SAL 17b”, fatture che ha anche effettivamente pagato, sicché

le condizioni cui è subordinato il versamento del corrispettivo dovuto alla E__________

SA secondo l’accordo del 6 agosto 2010 risultano adempiute. La reclamante, inoltre, sostiene che

proprio dal tenore dello scritto dell’11 giugno 2012 dell’Ufficio fallimenti

non vi può essere dubbio in merito all’avvenuta cessione a suo favore del

credito e del fatto che a partire dal “SAL 8b” incluso la CO 1 avrebbe dovuto

pagare alla RE 1 la sua quota parte di quanto incassato

dal Comune di __________. A suo dire, la richiesta dell’Ufficio intesa alla

fornitura dei giustificativi relativi ai “SAL dal 6a all’8b” era soltanto volta

a verificare e a documentare l’avvenuto pagamento degli importi versati dal

Comune di Lugano a favore del consorzio e la correttezza delle somme riversate

dalla CO 1 alla E__________ SA fino a quel momento, mentre l’invito a pagargli fr. 18'360.09

a saldo della fattura per il “SAL 7b” è riconducibile al fatto che tale fattura

era già stata emessa dalla società poi fallita prima della notifica della

cessione di credito alla RE 1.

Quanto

alla propria affermazione contenuta nello scritto del 26 novembre 2013, secondo

cui una parte degli importi dovuti dalla CO 1 sono destinati a soddisfare i

creditori del fallimento della E__________ SA, la reclamante rileva che la

stessa è da ricondurre unicamente ai rapporti interni tra la fallita e la RE 1,

segnatamente in merito all’obbligo della seconda di riversare a favore della

massa fallimentare della prima l’importo incassato dal consorzio che eccede la

quota di sua pertinenza, così che non può sollevare dubbio in merito all’avvenuta

cessione. Del resto, essa puntualizza, dopo la notifica della cessione la CO 1

ha pagato alla RE 1 gli importi relativi ai “SAL 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a” per

complessivi fr. 253'648.80, riconoscendo così pacificamente il debito nei

confronti di quest’ultima. A ulteriore prova della cessione la reclamante cita

ancora il decreto di non luogo a procedere emesso il 24 aprile 2012 nei

confronti dell’amministra­­tore della E__________ SA, che a suo avviso indica

chiaramente che il credito ceduto alla RE 1 è quello derivante dall’accordo tra

la CO 1 e la E__________ SA per l’uscita di quest’ultima dal Consorzio. In

definitiva l’insorgente ritiene che dall’insieme dei documenti prodotti risulti

un chiaro riconoscimento del debito posto in esecuzione, che giustifica il rigetto

provvisorio dell’opposizione.

5. Nelle

sue osservazioni la CO 1 sostiene invece che il Pretore non ha apprezzato i

fatti in modo insostenibile né ha ignorato il consenso del Comune “all’uscita

di scena” della E__________ SA o i pagamenti da lei effettuati tra luglio del

2012 e febbraio del 2013. Essa ribadisce inoltre che la notifica del 27

febbraio 2012, giunta 7 mesi dopo la presunta cessione, difetta della firma per

conferma del commissario incaricato di amministrare il concordato della E__________

SA. Per l’osser­­vante, poi, lo scritto 11 giugno 2012 dell’Ufficio fallimenti dimostra

che non tutto il credito della fallita è stato ceduto all’istante, per tacere

del fatto che quest’ultima ha allegato in modo inammissibile per la prima volta

in questa sede che il “SAL 7b”, su cui peraltro non fornisce spiegazioni, è

stato emesso dalla fallita prima della cessione. Infine, gli imprecisati

Considerandi

accordi interni apparentemente conclusi tra l’Ufficio dei fallimenti e la RE 1

sono a mente della CO 1 in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza

del Tribunale federale, “secondo cui crediti futuri, non esigibili al momento

della loro cessione, non possono venire ceduti a terzi, integralmente o in

parte, ma devono restare alla massa fallimentare della cedente”. Conclude

quindi per la reiezione del reclamo.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Nella

fattispecie il contratto 6 agosto 2010 di cessione della quota di

partecipazione della E__________ SA nel Consorzio (doc. D) costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione per il credito dedotto in esecuzione.

Infatti nello stesso era previsto che a tale società sarebbe stato riconosciuto

“un importo pari al 7.2% del

30% del fatturato (importo totale, Iva esclusa) che il Consorzio ha fatto e farà

nei confronti del Comune di __________ in realizzazione del N__________”, da corrispondere “secondo

le stesse modalità e con le stesse tempistiche con le quali il Comune di __________

paga il Consorzio, quindi secondo il reale avanzamento dei lavori”, e segnatamente “con la

stessa valuta più 7 giorni di calendario” (doc. D punti

17, 17.1 e 17.2). Ora, dall’allegato allo scritto 12 maggio 2014 del Comune di __________

(doc. Q) emergono i pagamenti effettuati da quest’ultimo al Consorzio, sulla

base dei quali la procedente ha allestito le fatture da n. 19 a n. 35 (doc. R e

S), rispettando i parametri pattuiti nel contratto del 6 agosto 2010 (invero i

pagamenti eseguiti dal Comune per i “SAL” 16a3 e 16b appaiono superiori a

quanto calcolato dall’istante). La somma così stabilita corrisponde all’importo

posto in esecuzione e in quanto tale è rimasta incontestata dall’e­­scussa.

6.2

Certo,

nella parte in fatto delle sue osservazioni al reclamo (pag. 3, secondo

paragrafo) la CO 1 allude al fatto di aver interposto un ricorso alla

Commissione cantonale per la protezione dei dati contro la consegna da parte

del Comune di Lugano all’istante di “documenti riservati”, che pare vertere

sullo scritto 12 maggio 2014 (doc. Q, v. doc. 4). Sennonché essa non spiega

quale impatto ciò abbia sulla procedura in esame sicché non è necessario

approfondire la questione. Ad ogni modo la CO 1 sarebbe comunque stata tenuta a

fornire le informazioni trasmesse dal Comune in base al contratto di cessione

di quota consortile (doc. D, punto 17.2), per tacere del fatto che i mezzi di

prova ottenuti – per ipotesi – illecitamente non sono necessariamente improponibili

(art. 152 cpv. 2 CPC).

6.3

Come

rilevato dal Pretore, la validità della quota di partecipazione della E__________

SA nel Consorzio era subordinata al nulla osta del Comune di __________ (doc. D

n. 16), ma l’escutente ha provato che il Comune, il 18 novembre 2010, ha

comunicato il proprio assenso, seppur subordinandolo alla condizione che la “__________mantenga

la maggioranza nella nuova ripartizione delle quote tra le due società

rimanenti” (doc. E). Che tale condizione sia adempiuta non è oggetto di

discussione (v. osservazioni al reclamo, pag. 4 ad 3.1.1).

7.

Nel

caso in cui il creditore cambia dopo l’allestimento del riconoscimento di

debito, il nuovo creditore può chiedere il rigetto dell’opposizione sempre che

dimostri l’avvenuta cessione con documenti. L’atto di cessione dev’essere

prodotto quale componente del titolo di rigetto, che il giudice è tenuto a

verificare d’uf­­ficio (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; sentenza della CEF

14.2014.117

del 3 novembre 2014, consid. 7.2/a; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 73 ad art. 82 LEF).

7.1

Nella

fattispecie si può convenire con il Pretore che il “Contratto

di cessione del credito” del 4 agosto 2011 (doc. F) prodotto dall’istante potrebbe

non costituire in sé prova sufficiente dell’al­­legata cessione, poiché la versione

monca dell’atto figurante agli atti si limita a indicare la pretesa ceduta come

“un credito verso la società CO

1” mentre l’allegato A che dovrebbe specificarlo meglio

non è stato accluso all’istanza. Il primo giudice, per contro, ha dedotto in

modo insostenibile che la cessione del credito posto in esecuzione non fosse

dimostrata dallo scritto 11 giugno 2012 (doc. I) con cui l’Ufficio fallimenti

di Lugano ha confermato che “a

partire dalla data della cessione” creditrice della

convenuta fosse l’istante, limitandosi a rivendicare dalla C__________ SA per

conto della massa fallimentare della E__________ SA la produzione per verifica

dei giustificativi relativi ai versamenti “SAL” 6a, 6b, 7a, 7b, 8a e 8b come

pure il pagamento dello scoperto di fr. 18'360.09 riferito al “SAL” 7b.

Non

si disconosce, invero, che da tale dichiarazione si possa dedurre che la

cessione non verte sull’intero credito, ma il Pretore ha misconosciuto che l’escutente

non chiede il pagamento del credito integrale bensì solo delle fatture da n.

19-35 riferite ai pagamenti “SAL” da n. 11b a 16b eseguiti dal Comune dal 30

settembre 2012 al 18 dicembre 2013 (doc. S e Q). Orbene, siffatti pagamenti

sono chiaramente successivi alla cessione e riguardano degli acconti successivi

al “SAL 8b”, di modo che secondo la chiara dichiarazione dell’Ufficio sono da

considerare validamente ceduti all’istante. Non è infatti contestato da nessuno

che l’Ufficio, in virtù dell’art. 240 LEF, fosse abilitato a rappresentare la

fallita e quindi a confermare o addirittura a ratificare – si noti bene per

scritto – la cessione. Manifestamente errata nel senso dell’art. 320 lett. b CPC

(v. sopra consid. 1.2 e sentenza della CEF 14.2014.207 del 15 gennaio

2015, consid. 1.3/b), la conclusione divergente del Pretore non

può essere seguita. E il decreto di non luogo a procedere emesso il 24 aprile

dal Procuratore generale (doc. V) conferma l’esistenza della cessione di

credito, fugando se del caso eventuali dubbi – comunque non espressi dall’escussa

– sulla sua validità nei confronti dei creditori della fallita.

7.2

Nulla

cambia al riguardo il fatto che la notifica della cessione effettuata il 27

febbraio 2012 dall’istante (doc. H) difetta della firma per conferma del

commissario incaricato di amministrare il concordato della E__________ SA.

Anzitutto perché secondo l’art. 167 CO basta anche che la notifica sia sottoscritta

dal solo cessionario e in secondo luogo perché la notifica non è una condizione

di validità della cessione (ad esempio: Pierre Engel, Traité des obligations en droit

suisse, 2a ed. 1997, pag 883 ad B), ma serve

unicamente a proteggere il terzo debitore dalle conseguenze di pagamenti fatti in

buona fede al cedente anziché al cessionario, rischio che non sussiste nei casi

in cui, come in quello specifico, il credito ceduto non è stato pagato.

7.3

Nulla di diverso può essere desunto dallo scritto del 26 novembre 2013

(doc. O), nel quale la procedente comunica all’escussa che parte degli importi

dovuti sono destinati a soddisfare i creditori della società fallita. Sta di

fatto che la RE 1 rivendica il pagamento dell’integralità del dovuto in nome

proprio e non per conto di questi ultimi.

7.4

Afferma

la CO 1 che crediti futuri, non esigibili al momento della

loro cessione, secondo la giurisprudenza non possono essere ceduti a terzi, integralmente o in parte, ma devono

restare alla massa fallimentare della cedente, lasciando intuire implicitamente

che nel caso concreto i crediti posti in esecuzione sarebbero rimasti della

massa della E__________ SA e non dell’istante. Per la precisione, il Tribunale federale considera che crediti futuri

ceduti che sorgano dopo l’apertura del fallimento del cedente non cadono

nel patrimonio del cessionario, ma entrano nella massa fallimentare (DTF 111

III 76 consid. 3, 130 III 255 consid. 4.1). Per crediti futuri s’intende

crediti che non esistevano ancora al momento della cessione, come le pretese

per pigioni o salari riferite a mesi successivi. Invece il credito delle

società consorziate (di fr. 128'687'614.–) esisteva

già al momento della conclusione del contratto d’appalto nel 2009, solo la sua

esigibilità (e non esistenza) essendo dilazionata in base all’avanzamento dei

lavori. Di conseguenza anche il credito della E__________ SA contro le altre consorziate, poiché subordinato alle

stesse modalità (v. sopra ad B), non era futuro. Dal momento che la sua

cessione all’istante è avvenuta il 4 agosto 2011 prima del

fallimento, la giurisprudenza citata dalla resistente non trova ad applicarsi

nella fattispecie. Non sussistono dunque ragionevoli dubbi sul fatto che il

credito riconosciuto dall’escussa a favore della E__________ SA

sia stato validamente ceduto alla reclamante. Ne consegue pertanto l’accoglimento del reclamo e la conseguente

riforma del giudizio impugnato nel senso dell’ac­­coglimento dell’istanza.

8.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 797'595.08,

supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e

di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza

è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.–, da anticipare dalla

parte istante, sono poste a carico della CO 1, tenuta a rifondere alla RE 1 fr. 7'000.–

per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'150.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1,

tenuta a rifondere alla RE 1 fr. 11'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).