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Decisione

14.2015.124

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di approvazione delle note professionali del notaio divisore. Assenza di condanna a pagare le note approvate

4 dicembre 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nella fattispecie, dunque, l’estratto conto del 20 maggio 2015 prodotto

dall’avv. RE 1 col suo reclamo dev’essere estromesso dall’incarto e non può

essere considerato ai fini del presente giudizio.

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie

(DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il primo giudice ha ritenuto che la sentenza del 19

settembre 2014 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha

approvato – dopo averne accertato la congruità – due note professionali emesse

dall’avv. RE 1 nel suo ruolo di notaio divisore in una causa ereditaria

promossa nel 2008 da CO 1, non rappresenta una decisione condannatoria, non

essendo dalla stessa desumibile se le note siano state poste a carico della

successione o del solo convenuto, al quale sono stati invece espressamente

attribuiti gli oneri processuali. Il Pretore ha rafforzato la sua conclusione

sulla scorta di una sentenza del Tribunale federale (5A_510/2013 del 5 dicembre

2013), in cui veniva negata la qualità di titolo di rigetto definitivo a una

decisione priva di condanna al pagamento, e ciò pur risultando evidente dalla

stessa sia la persona del debitore sia l’importo da corrispondere. Egli ha

inoltre negato la qualità di titolo di rigetto definitivo alle parcelle

notarili prodotte con l’i­­stanza, posto come le stesse – a differenza di

quanto previsto dall’art. 27 della Legge sulla tariffa notarile – non

risultassero (ancora) essere passate in giudicato, condizione essenziale per

poterle parificare a una sentenza esecutiva nel senso dell’art. 80 LEF. Avendo CO

1 riconosciuto parte del debito posto in esecuzione, il primo giudice ha

tuttavia accolto l’istanza limitatamente a fr. 9'581.10.

4. Nel

reclamo l’avv. RE 1 critica la conclusione cui è giunto il Pretore, sostenendo

che la sentenza posta alla base del credito è di carattere condannatorio e non

di mero accertamento, la stessa essendo basata sull’art. 486 del previgente

Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI) e costituendo così – a suo dire – un

valido titolo di rigetto definitivo, come d’altronde già stabilito da questa

Camera in una decisione del 15 giugno 2012 (inc. 14.2012.69). Infatti, continua

il reclamante, poiché dall’art. 486 cpv. 2 CPC-TI risulta chiaramente che “i

costi del notaio divisore” sono a carico della comunione ereditaria ed

essendosi CO 1 assunto i costi legati alla procedura, una chiara menzione al riguardo

nel dispositivo non era necessaria. D’altronde, prosegue l’avvocato, la

sentenza da lui prodotta indica chiaramente l’identi­­tà degli eredi, l’esistenza

di un nesso di solidarietà esterna tra di essi per il credito posto in

esecuzione, l’ammontare dello stesso e persino i rapporti interni tra gli

eredi, tanto che CO 1 ha riconosciuto in causa di essere debitore, in qualità

di erede, di parte delle prestazioni notarili e ha pagato la somma da lui riconosciuta.

Il

reclamante si duole inoltre di un eccesso di formalismo da parte del giudice

del rigetto, per non avere egli voluto riconoscere il carattere condannatorio

della sentenza di tassazione, che se non fosse tale sarebbe inutile e di nessun

valore giuridico. Al Pretore l’avv. RE 1 rimprovera anche di non aver

stabilito, come gli incombeva, che la sentenza prodotta è esecutiva. Ritiene infatti

“fuori strada” l’argomentazione del primo giudice in merito al mancato

passaggio in giudicato delle parcelle notarili, rilevando un “errore di

impostazione” nell’averle esaminate nonostante la questione da risolvere

vertesse unicamente sull’esecu­­tività della sentenza prodotta. Infine il

reclamante osserva come il convenuto abbia riconosciuto una somma maggiore di

quella per cui il Pretore ha rigettato l’opposizione.

5. Come

giustamente ricordato dal Pretore, la concessione del rigetto definitivo dell’opposizione

presuppone la pronuncia di una condanna a una prestazione (“Leistungsurteil”),

e in linea di mas­sima non può quindi fondarsi né su una decisione di mero accertamento

(“Feststellungsurteil”) né su una decisione costitutiva (“Gestaltungsurteil”):

il giudizio deve infatti contenere una chiara condanna al pagamento di una

somma di denaro o alla prestazione di una garanzia (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 6 e 38 ad art. 80; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 3 e 18

ad art. 80 LEF; sentenza della CEF 14.2013.40 del 3 giugno 2013, consid. 3).

5.1 Nel

caso specifico, il primo giudice ha constatato a ragione che il dispositivo

della decisione 19 settembre 2014 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione

4, prodotta dall’istante quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione,

non contiene alcuna condanna di pagamento, ma si limita a stabilire al punto 1

Considerandi

che “le note professionali 29 aprile 2013 e

22.

ottobre 2013 del notaio divisore avv. RE 1 sono integralmente approvate” (doc.

D, pag. 12). La decisione ha quindi carattere meramente accertativo, l’appro­­vazione

delle note professionali nel senso dell’art. 486 cpv. 1 CPC-TI (secondo cui gli

onorari e le spese del notaio e dei periti sono corrisposti secondo la tariffa,

a tassazione del pretore, salvo appellazione alla camera civile di appello se

sono contestate dalle parti) avendo quale unico significato di accertare che

gli onorari e le spese del notaio e dei periti sono conformi alla tariffa

notarile (RL 3.2.2.2). È parificabile a una decisione dell’autorità di moderazione,

cui non viene riconosciuta la qualifica di titolo di rigetto definitivo (DTF

106.

Ia 340 consid. 3).

5.2

Non

si disconosce, invero, che secondo la giurisprudenza il dispositivo può (deve)

essere interpretato alla luce dei motivi del giudizio, anche in sede di rigetto

definitivo dell’opposizione (DTF 138 III 685 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid.

5.3

), né che l’im­­porto delle note d’onorario come pure le parti (notaio

quale creditore e la comunione ereditaria come debitrice) emergono chiaramente

sia dalla sentenza che dalle stesse note. Sta però di fatto che il Pretore non

ha condannato nessuno a pagare le note in questione, anche perché l’avv. RE 1

ne ha postulato unicamente la tassazione (doc. D, pag. 2 penultimo paragrafo).

In particolare la decisione del 2014 non ha stabilito se le note erano a carico

della successione – o meglio degli eredi che la compongono in via solidale

(art. 603 cpv. 1 CC), la successione non avendo personalità giuridica – oppure

a carico del solo CO 1 in base all’accordo di divisione. Anzi, la decisione è

ambigua a questo proposito (nel primo senso: doc. D pag. 2 in alto; nel

secondo: doc. D pag. 5 secondo paragrafo).

5.3

Non

viene poi in soccorso del reclamante il fatto che secondo l’art. 486 cpv. 2

CPC-TI “le spese sono a carico della comunione ereditaria”. Il rigetto

definitivo dell’opposizione, infatti, è subordinato per legge (art. 80 LEF)

alla presentazione di una decisione condannatoria esecutiva, non bastando in sé

(senza accertamento giudiziario o amministrativo nel caso concreto) che una

norma legale prescriva l’obbligo posto in esecuzione (Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 80). Potrà essere

considerato un formalismo, ma non è certo eccessivo, perché risulta connaturato

al carattere documentale della procedura di rigetto (v. sopra consid. 2).

5.4

Precisato

ciò, la decisione del 19 settembre 2014 non è senza significato e valore

giuridico. Accerta in modo definitivo l’importo della pretesa dell’avv. RE 1,

questione che non potrà più essere rimessa in discussione in una futura causa

condannatoria. Per evitare l’inconveniente di dover promuovere una seconda

causa (di merito) per lo stesso credito, l’avv. RE 1 avrebbe dovuto formulare

anche una conclusione intesa a porre le note a carico degli eredi (o di uno di

loro) oppure, in modo formalmente più corretto, dato che le spese in questione

sono una parte delle spese della procedura di divisione, egli avrebbe dovuto

chiedere al Pretore della sezione 4 di statuire sulla questione nel decreto di

stralcio della causa, diventata senza oggetto in seguito all’ac­­cordo raggiunto

dagli eredi. Non si esclude, invero, che la seconda soluzione sia stata attuata

nella fattispecie, ma non se ne può tenere conto nella procedura in esame, non

avendo l’avv. RE 1 prodotto alcun’altra decisione all’infuori della sentenza di

tassazione.

5.5

Il

reclamante non può neppure trarre alcunché a proprio beneficio dalla sentenza

di questa Camera da lui citata nel reclamo (inc. 14.2012.69 del 15 giugno 2012,

pag. 5), in cui una decisione di tassazione della nota d’onorario e spese di un

notaio divisore è stata ritenuta un valido titolo di rigetto definitivo: contrariamente

al caso concreto, in effetti, il suo dispositivo poneva espressamente la nota a

carico della successione (“È approvata per

complessivi fr. 5'283.50 la nota d’onorario e spese 15 aprile 2011 del

notaio divisore X. La nota è a carico della successione.”). Rivestiva

dunque il carattere condannatorio che la decisione del 19 settembre 2014 non

ha.

5.6

Che

CO 1 abbia riconosciuto nell’appello diretto contro la decisione

di tassazione del 19 settembre 2014 di essere debitore, in

qualità di erede, di fr. 17'076.80 e abbia pagato la somma da lui

riconosciuta (v. sotto consid. 6) non è di rilievo per la questione del rigetto

definitivo, a fortiori per quanto riguarda la parte delle note che il convenuto

ha contestato nel suo appello, tuttora pendente alla prima Camera civile del

Tribunale d’appello. Un suo riconoscimento, se fosse firmato, potrebbe tutt’al

più costituire un titolo di rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 1 LEF) ma in

nessun modo un titolo di rigetto definitivo. Anzi, il fatto che il Pretore

della sezione 4 non abbia verificato l’entità degli acconti versati dagli eredi

costituisce un indizio supplementare che la decisione di tassazione era

di mero accertamento dell’importo del credito fatto valere dal notaio. La

sentenza impugnata merita quindi conferma senza che sia necessario esaminare la

questione dell’ese­­cutività della decisione di tassazione.

6.

Da

ultimo, il reclamante sostiene che CO 1 ha riconosciuto una somma superiore a

quella per cui è stata rigettata l’oppo­­sizione (fr. 9'581.10). Alla

somma ammessa, di fr. 17'076.80, andrebbero a suo dire aggiunte le “spese”

del 5% e l’IVA dell’8%, per un totale di fr. 19'365.09, da cui occorrerebbe

dedurre gli acconti di fr. 8'628.– e di fr. 9'533.20 e aggiungere gli

interessi di mora (reclamo ad 7). L’avv. RE 1 non ha però tirato le somme,

sennò avrebbe constatato che il risultato del suo calcolo è inferiore all’importo

per cui il Pretore ha rigettato l’opposizione. Oltretutto, la censura non solo

è senza oggetto ma è anche errata, poiché il convenuto ha in realtà

riconosciuto solo fr. 9'581.10, che ha poi corrisposto al notaio il 13

maggio 2015 (doc. 6), importo cui è giunto deducendo dai fr. 17'076.80

riconosciuti in sede d’appello gli acconti già versati in precedenza per fr. 8'628.–,

e aggiungendo al saldo di fr. 8'448.80 gli interessi del 5% e l’IVA dell’8%

(osservazioni all’istanza ad 8). Il Pretore ha quindi concesso al reclamante

esattamente quanto ha riconosciuto la controparte (anzi un po’ di più perché ha

aggiunto ai fr. 9'581.10 gli interessi del 5% dal 19 settembre 2014). L’unica

vera domanda, a questo punto, è di sapere perché l’avv. RE 1 si ostina, ancora

in sede di reclamo, a chiedere il pagamento dell’integralità delle sue note d’onorario

quando riconosce di avere già ricevuto finora per i suoi servizi fr. 18'161.20

(recte: fr. 18'209.10). Infondato, il reclamo dev’essere

integralmente respinto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 47'792.40

(pari a fr. 57'373.50 meno fr. 9'581.10), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. L’avv. RE 1 rifonderà a

CO 1 fr. 2'200.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).