14.2015.124
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di approvazione delle note professionali del notaio divisore. Assenza di condanna a pagare le note approvate
4 dicembre 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.124
Lugano
4 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa SO.2015.1197 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 12 marzo 2015 da
RE 1
contro
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 26 giugno 2015 presentato dall’avv. RE 1
contro la decisione emessa il 15 giugno 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo
n. __________ emesso il 5 febbraio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’avv.
RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 57'373.50
oltre agli interessi del 5% dal 19 settembre 2014, indicando quale titolo di
credito la “Nota professionale
del 29.04.2013 di fr. 42'536.00 e nota professionale del 22.10.2013 di fr. 14'837.50
e sentenza 19.09.2014 della Pretura di Lugano, sezione 4, inc. __________”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 marzo 2015 l’avv.
RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 24 aprile 2015, cui
sono seguite la replica del 29 aprile dell’istante e la duplica del 21 maggio
di CO 1, in cui le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive
conclusioni.
C. Statuendo con decisione 15 giugno 2015, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
parte convenuta limitatamente a fr. 9'581.10 (anziché fr. 57'373.50)
oltre agli interessi del 5% dal 19 settembre 2014, ponendo le spese processuali
di fr. 350.– a carico dell’istante nella misura dei 4/5
e del convenuto per il restante 1/5, oltre a un’indennità di fr. 1'250.–
per ripetibili a favore di quest’ultimo.
D. Contro
la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 26 giugno 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento integrale dell’istanza.
Nelle sue osservazioni del 6 agosto 2015, CO 1 ha concluso
per la reiezione del reclamo. Con replica e duplica del 21 agosto, rispettivamente
dell’11 settembre 2015, inoltrate spontaneamente a questa Camera, le parti
hanno ribadito le loro posizioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 26 giugno 2015 contro la sentenza notificata all’avv. RE 1 il 16
giugno, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nella fattispecie, dunque, l’estratto conto del 20 maggio 2015 prodotto
dall’avv. RE 1 col suo reclamo dev’essere estromesso dall’incarto e non può
essere considerato ai fini del presente giudizio.
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie
(DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il primo giudice ha ritenuto che la sentenza del 19
settembre 2014 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha
approvato – dopo averne accertato la congruità – due note professionali emesse
dall’avv. RE 1 nel suo ruolo di notaio divisore in una causa ereditaria
promossa nel 2008 da CO 1, non rappresenta una decisione condannatoria, non
essendo dalla stessa desumibile se le note siano state poste a carico della
successione o del solo convenuto, al quale sono stati invece espressamente
attribuiti gli oneri processuali. Il Pretore ha rafforzato la sua conclusione
sulla scorta di una sentenza del Tribunale federale (5A_510/2013 del 5 dicembre
2013), in cui veniva negata la qualità di titolo di rigetto definitivo a una
decisione priva di condanna al pagamento, e ciò pur risultando evidente dalla
stessa sia la persona del debitore sia l’importo da corrispondere. Egli ha
inoltre negato la qualità di titolo di rigetto definitivo alle parcelle
notarili prodotte con l’istanza, posto come le stesse – a differenza di
quanto previsto dall’art. 27 della Legge sulla tariffa notarile – non
risultassero (ancora) essere passate in giudicato, condizione essenziale per
poterle parificare a una sentenza esecutiva nel senso dell’art. 80 LEF. Avendo CO
1 riconosciuto parte del debito posto in esecuzione, il primo giudice ha
tuttavia accolto l’istanza limitatamente a fr. 9'581.10.
4. Nel
reclamo l’avv. RE 1 critica la conclusione cui è giunto il Pretore, sostenendo
che la sentenza posta alla base del credito è di carattere condannatorio e non
di mero accertamento, la stessa essendo basata sull’art. 486 del previgente
Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI) e costituendo così – a suo dire – un
valido titolo di rigetto definitivo, come d’altronde già stabilito da questa
Camera in una decisione del 15 giugno 2012 (inc. 14.2012.69). Infatti, continua
il reclamante, poiché dall’art. 486 cpv. 2 CPC-TI risulta chiaramente che “i
costi del notaio divisore” sono a carico della comunione ereditaria ed
essendosi CO 1 assunto i costi legati alla procedura, una chiara menzione al riguardo
nel dispositivo non era necessaria. D’altronde, prosegue l’avvocato, la
sentenza da lui prodotta indica chiaramente l’identità degli eredi, l’esistenza
di un nesso di solidarietà esterna tra di essi per il credito posto in
esecuzione, l’ammontare dello stesso e persino i rapporti interni tra gli
eredi, tanto che CO 1 ha riconosciuto in causa di essere debitore, in qualità
di erede, di parte delle prestazioni notarili e ha pagato la somma da lui riconosciuta.
Il
reclamante si duole inoltre di un eccesso di formalismo da parte del giudice
del rigetto, per non avere egli voluto riconoscere il carattere condannatorio
della sentenza di tassazione, che se non fosse tale sarebbe inutile e di nessun
valore giuridico. Al Pretore l’avv. RE 1 rimprovera anche di non aver
stabilito, come gli incombeva, che la sentenza prodotta è esecutiva. Ritiene infatti
“fuori strada” l’argomentazione del primo giudice in merito al mancato
passaggio in giudicato delle parcelle notarili, rilevando un “errore di
impostazione” nell’averle esaminate nonostante la questione da risolvere
vertesse unicamente sull’esecutività della sentenza prodotta. Infine il
reclamante osserva come il convenuto abbia riconosciuto una somma maggiore di
quella per cui il Pretore ha rigettato l’opposizione.
5. Come
giustamente ricordato dal Pretore, la concessione del rigetto definitivo dell’opposizione
presuppone la pronuncia di una condanna a una prestazione (“Leistungsurteil”),
e in linea di massima non può quindi fondarsi né su una decisione di mero accertamento
(“Feststellungsurteil”) né su una decisione costitutiva (“Gestaltungsurteil”):
il giudizio deve infatti contenere una chiara condanna al pagamento di una
somma di denaro o alla prestazione di una garanzia (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 6 e 38 ad art. 80; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 3 e 18
ad art. 80 LEF; sentenza della CEF 14.2013.40 del 3 giugno 2013, consid. 3).
5.1 Nel
caso specifico, il primo giudice ha constatato a ragione che il dispositivo
della decisione 19 settembre 2014 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4, prodotta dall’istante quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione,
non contiene alcuna condanna di pagamento, ma si limita a stabilire al punto 1
Considerandi
che “le note professionali 29 aprile 2013 e
22.
ottobre 2013 del notaio divisore avv. RE 1 sono integralmente approvate” (doc.
D, pag. 12). La decisione ha quindi carattere meramente accertativo, l’approvazione
delle note professionali nel senso dell’art. 486 cpv. 1 CPC-TI (secondo cui gli
onorari e le spese del notaio e dei periti sono corrisposti secondo la tariffa,
a tassazione del pretore, salvo appellazione alla camera civile di appello se
sono contestate dalle parti) avendo quale unico significato di accertare che
gli onorari e le spese del notaio e dei periti sono conformi alla tariffa
notarile (RL 3.2.2.2). È parificabile a una decisione dell’autorità di moderazione,
cui non viene riconosciuta la qualifica di titolo di rigetto definitivo (DTF
106.
Ia 340 consid. 3).
5.2
Non
si disconosce, invero, che secondo la giurisprudenza il dispositivo può (deve)
essere interpretato alla luce dei motivi del giudizio, anche in sede di rigetto
definitivo dell’opposizione (DTF 138 III 685 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid.
5.3
), né che l’importo delle note d’onorario come pure le parti (notaio
quale creditore e la comunione ereditaria come debitrice) emergono chiaramente
sia dalla sentenza che dalle stesse note. Sta però di fatto che il Pretore non
ha condannato nessuno a pagare le note in questione, anche perché l’avv. RE 1
ne ha postulato unicamente la tassazione (doc. D, pag. 2 penultimo paragrafo).
In particolare la decisione del 2014 non ha stabilito se le note erano a carico
della successione – o meglio degli eredi che la compongono in via solidale
(art. 603 cpv. 1 CC), la successione non avendo personalità giuridica – oppure
a carico del solo CO 1 in base all’accordo di divisione. Anzi, la decisione è
ambigua a questo proposito (nel primo senso: doc. D pag. 2 in alto; nel
secondo: doc. D pag. 5 secondo paragrafo).
5.3
Non
viene poi in soccorso del reclamante il fatto che secondo l’art. 486 cpv. 2
CPC-TI “le spese sono a carico della comunione ereditaria”. Il rigetto
definitivo dell’opposizione, infatti, è subordinato per legge (art. 80 LEF)
alla presentazione di una decisione condannatoria esecutiva, non bastando in sé
(senza accertamento giudiziario o amministrativo nel caso concreto) che una
norma legale prescriva l’obbligo posto in esecuzione (Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 80). Potrà essere
considerato un formalismo, ma non è certo eccessivo, perché risulta connaturato
al carattere documentale della procedura di rigetto (v. sopra consid. 2).
5.4
Precisato
ciò, la decisione del 19 settembre 2014 non è senza significato e valore
giuridico. Accerta in modo definitivo l’importo della pretesa dell’avv. RE 1,
questione che non potrà più essere rimessa in discussione in una futura causa
condannatoria. Per evitare l’inconveniente di dover promuovere una seconda
causa (di merito) per lo stesso credito, l’avv. RE 1 avrebbe dovuto formulare
anche una conclusione intesa a porre le note a carico degli eredi (o di uno di
loro) oppure, in modo formalmente più corretto, dato che le spese in questione
sono una parte delle spese della procedura di divisione, egli avrebbe dovuto
chiedere al Pretore della sezione 4 di statuire sulla questione nel decreto di
stralcio della causa, diventata senza oggetto in seguito all’accordo raggiunto
dagli eredi. Non si esclude, invero, che la seconda soluzione sia stata attuata
nella fattispecie, ma non se ne può tenere conto nella procedura in esame, non
avendo l’avv. RE 1 prodotto alcun’altra decisione all’infuori della sentenza di
tassazione.
5.5
Il
reclamante non può neppure trarre alcunché a proprio beneficio dalla sentenza
di questa Camera da lui citata nel reclamo (inc. 14.2012.69 del 15 giugno 2012,
pag. 5), in cui una decisione di tassazione della nota d’onorario e spese di un
notaio divisore è stata ritenuta un valido titolo di rigetto definitivo: contrariamente
al caso concreto, in effetti, il suo dispositivo poneva espressamente la nota a
carico della successione (“È approvata per
complessivi fr. 5'283.50 la nota d’onorario e spese 15 aprile 2011 del
notaio divisore X. La nota è a carico della successione.”). Rivestiva
dunque il carattere condannatorio che la decisione del 19 settembre 2014 non
ha.
5.6
Che
CO 1 abbia riconosciuto nell’appello diretto contro la decisione
di tassazione del 19 settembre 2014 di essere debitore, in
qualità di erede, di fr. 17'076.80 e abbia pagato la somma da lui
riconosciuta (v. sotto consid. 6) non è di rilievo per la questione del rigetto
definitivo, a fortiori per quanto riguarda la parte delle note che il convenuto
ha contestato nel suo appello, tuttora pendente alla prima Camera civile del
Tribunale d’appello. Un suo riconoscimento, se fosse firmato, potrebbe tutt’al
più costituire un titolo di rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 1 LEF) ma in
nessun modo un titolo di rigetto definitivo. Anzi, il fatto che il Pretore
della sezione 4 non abbia verificato l’entità degli acconti versati dagli eredi
costituisce un indizio supplementare che la decisione di tassazione era
di mero accertamento dell’importo del credito fatto valere dal notaio. La
sentenza impugnata merita quindi conferma senza che sia necessario esaminare la
questione dell’esecutività della decisione di tassazione.
6.
Da
ultimo, il reclamante sostiene che CO 1 ha riconosciuto una somma superiore a
quella per cui è stata rigettata l’opposizione (fr. 9'581.10). Alla
somma ammessa, di fr. 17'076.80, andrebbero a suo dire aggiunte le “spese”
del 5% e l’IVA dell’8%, per un totale di fr. 19'365.09, da cui occorrerebbe
dedurre gli acconti di fr. 8'628.– e di fr. 9'533.20 e aggiungere gli
interessi di mora (reclamo ad 7). L’avv. RE 1 non ha però tirato le somme,
sennò avrebbe constatato che il risultato del suo calcolo è inferiore all’importo
per cui il Pretore ha rigettato l’opposizione. Oltretutto, la censura non solo
è senza oggetto ma è anche errata, poiché il convenuto ha in realtà
riconosciuto solo fr. 9'581.10, che ha poi corrisposto al notaio il 13
maggio 2015 (doc. 6), importo cui è giunto deducendo dai fr. 17'076.80
riconosciuti in sede d’appello gli acconti già versati in precedenza per fr. 8'628.–,
e aggiungendo al saldo di fr. 8'448.80 gli interessi del 5% e l’IVA dell’8%
(osservazioni all’istanza ad 8). Il Pretore ha quindi concesso al reclamante
esattamente quanto ha riconosciuto la controparte (anzi un po’ di più perché ha
aggiunto ai fr. 9'581.10 gli interessi del 5% dal 19 settembre 2014). L’unica
vera domanda, a questo punto, è di sapere perché l’avv. RE 1 si ostina, ancora
in sede di reclamo, a chiedere il pagamento dell’integralità delle sue note d’onorario
quando riconosce di avere già ricevuto finora per i suoi servizi fr. 18'161.20
(recte: fr. 18'209.10). Infondato, il reclamo dev’essere
integralmente respinto.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 47'792.40
(pari a fr. 57'373.50 meno fr. 9'581.10), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. L’avv. RE 1 rifonderà a
CO 1 fr. 2'200.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).