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Decisione

14.2015.125

Fallimento. Pagamento dopo il fallimento del credito posto in esecuzione. Solvibilità resa verosimile

24 luglio 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione 3 giugno 2015 è comparsa unicamente la parte istante, che ha

confermato la sua richiesta.

C. Statuendo

con decisione 18 giugno 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a

far tempo dal 19 giugno 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo 26 giugno 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione. Il 30 giugno 2015 il vicepresidente della

Camera ha conferito all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Con scritto

spontaneo del 6 luglio 2015, la CO 1 si è opposta alla revoca del fallimento, facendo

valere la sussistenza di premi scoperti per gli anni 2014 e 2015 di fr. 8'924.85.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 26 giugno 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 quello

stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, poiché

la stessa ha perso ogni interesse degno di protezione in questa causa in

seguito all’estinzione del credito posto in esecuzione, eventuali altri suoi

crediti nei confronti della reclamante non conferendole il diritto di esigerne

il fallimento.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati

d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento

con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più

probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 26 giugno

2015.

dall’Ufficio di esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 3'572.10 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. G), per cui il presupposto di cui all’art.

174.

cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 22 giugno 2015)

prodotto dalla reclamante (doc. B) si evince che nei suoi confronti erano pendenti

tredici esecuzioni, di cui sei giunte allo stadio dell’attestato di carenza di

beni. Tre di essi sono stati estinti in seguito per pagamento avvenuto il 26

giugno (doc. F). Successivamente la reclamante ha ancora pagato quattro

esecuzioni (estratto aggiornato del 16 luglio, doc. A1) e uno dei

tre attestati di carenza beni rimasti (n. __________). Per quanto attiene all’attestato

riferito a un debito di “IVA provvisoriamente dovuta (art. 86 LIVA)” per il

secondo trimestre del 2014 (n. __________), presentando i rendiconto a

posteriori la reclamante ha ottenuto la rettifica dell’impo­­sta dovuta

provvisoriamente per il secondo trimestre del 2014 da fr. 14'000.– a fr. 13'804.20

(doc. E1) e ha già dato ordine alla sua banca di pagarla, comprese

le spese esecutive (doc. G1). Quanto all’ultimo attestato, relativo

all’IVA provvisoriamente dovuta per l’ultimo trimestre del 2013 (n. __________),

pari a fr. 9'442.70, grazie alle sue liquidità (doc. H) e i rimborsi d’IVA

la società pare essere in grado di poterlo estinguere a breve termine. La

reclamante ha d’altronde trovato un accordo con la CO 1 per la compensazione

dei premi ancora scoperti con l’avere di vecchiaia cumulato del suo amministratore

unico (doc. D1).

Tenuto

conto dei pagamenti effettuati dopo l’aper­­tura del fallimento, di oltre fr. 17'000.–,

ciò porta a ritenere che la situazione finanziaria della reclamante è

sostanzialmente migliorata. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non

si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità,

nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante

appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in

merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, Lugano, sono poste in ambo le sedi a

carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 18 giugno 2015 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).