Lexipedia

Decisione

14.2015.126

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo

17 novembre 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2015.126

Lugano

17 novembre 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella

causa SO.2015.369 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 22 aprile 2015 dalla

RE 1 (VS)

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 1° luglio 2015 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 17 giugno 2015 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________

emesso il 12 dicembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la società RE

1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 6'752.10

oltre agli interessi del 5% dal 4 novembre 2014;

che con istanza del 22 aprile 2015 la procedente ha chiesto il rigetto

provvisorio dell’opposizione interposta dalla CO 1 al precetto esecutivo, ma al dibattimento fissato per il 17 giugno

2015 nessuno è comparso, motivo per cui il Pretore aggiunto ha stralciato la

Considerandi

causa dai ruoli, ponendo le spese processuali di fr. 200.–

a carico delle parti in ragione di metà ciascuno;

che

contro la decisione appena citata la procedente è insorta a

questa Camera con un reclamo del 1° luglio 2015 per ottenerne l’annullamento e l’invio della richiesta del rigetto dell’opposizione

“per revisione alla Pretura di Mendrisio-Sud”;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

presentato solo il 1° luglio 2015 contro la sentenza notificata alla società RE

1.

già il 19 giugno 2015 alle ore 11:31 nelle mani di tale __________ (v.

estratto relativo all’accertamento del recapito IPLAR

della raccomanda n. __________), in concreto il reclamo è tardivo;

che

infatti il termine di ricorso sarebbe scaduto lunedì 29

giugno 2015 se quel giorno non fosse stato festivo (San Pietro e Paolo, art. 1

della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino

[RL 10.1.1.1.2]), per cui la scadenza è stata riportata a martedì 30 giugno

(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che

il reclamo è pertanto irricevibile;

che la tassa del

presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), segue la soccombenza della reclamante (art.

106.

cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato

osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'752.10,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.

2. Le

spese processuali di fr. 300.– relative al presente giudizio, già

anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).