14.2015.126
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo
17 novembre 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2015.126
Lugano
17 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella
causa SO.2015.369 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 22 aprile 2015 dalla
RE 1 (VS)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 1° luglio 2015 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 17 giugno 2015 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________
emesso il 12 dicembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la società RE
1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 6'752.10
oltre agli interessi del 5% dal 4 novembre 2014;
che con istanza del 22 aprile 2015 la procedente ha chiesto il rigetto
provvisorio dell’opposizione interposta dalla CO 1 al precetto esecutivo, ma al dibattimento fissato per il 17 giugno
2015 nessuno è comparso, motivo per cui il Pretore aggiunto ha stralciato la
Considerandi
causa dai ruoli, ponendo le spese processuali di fr. 200.–
a carico delle parti in ragione di metà ciascuno;
che
contro la decisione appena citata la procedente è insorta a
questa Camera con un reclamo del 1° luglio 2015 per ottenerne l’annullamento e l’invio della richiesta del rigetto dell’opposizione
“per revisione alla Pretura di Mendrisio-Sud”;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
presentato solo il 1° luglio 2015 contro la sentenza notificata alla società RE
1.
già il 19 giugno 2015 alle ore 11:31 nelle mani di tale __________ (v.
estratto relativo all’accertamento del recapito IPLAR
della raccomanda n. __________), in concreto il reclamo è tardivo;
che
infatti il termine di ricorso sarebbe scaduto lunedì 29
giugno 2015 se quel giorno non fosse stato festivo (San Pietro e Paolo, art. 1
della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino
[RL 10.1.1.1.2]), per cui la scadenza è stata riportata a martedì 30 giugno
(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che
il reclamo è pertanto irricevibile;
che la tassa del
presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), segue la soccombenza della reclamante (art.
106.
cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato
osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'752.10,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.
2. Le
spese processuali di fr. 300.– relative al presente giudizio, già
anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
–.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).