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Decisione

14.2015.128

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Cartelle ipotecarie che gravano il fondo di un terzo. Disdetta delle cartelle comunicate solo in copia al terzo proprietario

21 agosto 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.

4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587

consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nelle decisioni impugnate, dopo che l’istante

aveva ostentato l’ori­ginale delle cartelle ipotecarie

accluse in copia alle istanze, il Pretore ha considerato che tali titoli,

debitamente ceduti all’istan­­te in proprietà (fiduciaria a scopo di garanzia),

rappresentano un valido titolo di rigetto delle opposizioni. Egli ha d’altronde

respinto l’eccezione secondo cui la disdetta del credito non sarebbe stata

validamente notificata alla terza proprietaria del pegno, reputando che

ritenere la disdetta non valida poiché è pervenuta alla RE 2 solo in copia apparirebbe

“un eccessivo formalismo non degno di protezione”.

4. Nei

reclami, sostanzialmente identici, RE 1 e la RE 2 sostengono che la validità di

un documento originale e di una copia non può essere considerata la stessa,

sicché la disdetta comunicata alla terza proprietaria in copia dev’essere

considerata inefficace e il credito posto in esecuzione inesigibile al momento

della notifica del precetto esecutivo.

Considerandi

5.

Secondo

la giurisprudenza incombe all’escutente non solo di produrre un titolo di

rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, con documenti,

l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione

(sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1,

con rimandi; sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin, in: Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 2a ed. 2010, n. 79 ad art. 82 LEF, con rinvii), ove

essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenza della CEF 14.2015.65 dell’11

agosto 2015, consid. 5). Stante l’art. 844 vCC (nella sua versione in vigore

fino al 31 dicembre 2011, applicabilin concreto, siccome le cartelle ipotecarie

sono state cedute alla banca prima del 1° gennaio 2012 [doc. B]: DTF

140.

III 183 consid. 3 e sentenza della CEF 14.2014.189 del 4 marzo 2015, consid.

4.

), salvo convenzione contraria, il credito incorporato in una

cartella ipotecaria diventa esigibile solo dopo essere stato disdetto (v. ora

art. 847 CC).

5.1

Nella

fattispecie, non si disconosce che, ove il fondo gravato da pegno sia di

proprietà non del debitore bensì di un terzo, la disdetta dev’essere data anche

al terzo (art. 831 CC per il rinvio contenuto all’art.

845.

cpv. 1 vCC; Staehelin, in:

Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 3ª ed. 2007, n. 1 ad art. 845 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3a

ed. 2003, n. 2815c e 2935), pena la conferma dell’opposizione da lui interposta

(DTF 42 III 3 e 38 I 651; Denys, Cédule

hypothécaire et mainlevée, in: JdT 2008 II 14; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 382; Favre/Liniger,

Cédules hypothécaires et procédure de mainlevée, in: SJ 1995 pag. 109).

La situazione è del resto rimasta immutata anche per i pegni immobiliari

costituti dopo il 31 dicembre 2011 (ora all’art. 831 CC

rinvia l’art. 844 cpv. 1 CC; ; Trauffer,

in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4ª ed. 2011, n. 2 ad art. 831 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4a

ed. 2012, n. 2815c). Non essendo il terzo proprietario debitore della

pretesa garantita, tuttavia, la disdetta non può né deve essergli notificata

formalmente, è sufficiente che gli venga data conoscenza della disdetta inviata

al debitore, così da consentirgli di salvaguardare i propri diritti,

segnatamente quello di prevenire la realizzazione forzata riscattando il pegno

(art. 827 cpv. 1 CC per il rinvio degli art. 844 cpv. 1 CC o 845 cpv. 1 vCC) (Trauffer, op. cit., n. 3 ad art. 831; sentenza

del Tribunale federale 4A_513/2010 del 30 agosto 2011, consid. 6.3; sentenza della

CEF 14.2013.10 del 21 marzo 2013, consid. 7.3).

5.2

Nel

caso specifico, non è contestato che la RE 2 ha ricevuto copia della disdetta

significata a RE 1, di modo che ha avuto la possibilità di salvaguardare i

propri diritti. Le sentenze impugnate resistono quindi alla critica. Non

sussistendo d’altronde alcuna controversia né dubbio sull’i­­doneità delle

cartelle ipotecarie prodotte dall’istante a giustificare il rigetto provvisorio

dell’opposizione, i reclami non possono che essere respinti.

6.

La tassa del presente giudizio e le

ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 2'035'566.– raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Le

procedure dipendenti dai reclami interposti da RE 1 e RE 2 sono congiunte.

2. Il

reclamo di RE 1 è respinto e la sentenza impugnata (inc. __________) è

confermata.

Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Il

reclamo della RE 2 è respinto e la sentenza impugnata (inc. SO.2015.974) è

confermata.

Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

4. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).