14.2015.13
Fallimento. Pagamento di tutti i debiti posti in esecuzione. Annullamento del fallimento. Riduzione della tassa di giustizia di prima sede
30 gennaio 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.13
Lugano
30 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.1080 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza 24 settembre 2014 da
CO 1
(patrocinata dall’PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 17 gennaio 2015
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 gennaio 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 24 settembre
2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 38'929.05 più interessi
e spese.
B. Invitata
a determinarsi per scritto sull’istanza, l’escussa è rimasta silente.
C. Statuendo
con decisione 12 gennaio 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 13 gennaio 2015 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa
di giustizia di fr. 250.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 17 gennaio 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito
all’estinzione del suo credito.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 17 gennaio 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 al
più presto il 13 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto un estratto dell’Ufficio di
esecuzione di Bellinzona da cui si evince che il 13 gennaio 2015 l’escussa ha
estinto le uniche due esecuzioni pendenti nei suoi confronti, tra cui quello
che ha portato al fallimento. Ciò posto, è inutile accertare se il pagamento è
avvenuto prima o dopo il momento in cui è stato dichiarato il fallimento, ossia
prima o dopo le ore 9.00. Anche nella seconda ipotesi, infatti, il fallimento
andrebbe comunque annullato, perché la reclamante ha reso verosimile la propria
solvibilità nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3. Ricordato
che l’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35) prevede per
Fatti
i casi di dichiarazione del fallimento “non litigiosi”, ovvero laddove l’escusso
non si è presentato all’udienza, una tassa da fr. 40.– a fr. 200.–
(art. 52 lett. a), nella fattispecie la tassa di giustizia
di prima sede (di fr. 250.–) va ridotta all’usuale importo di fr. 80.–
Considerandi
e posta insieme alla tassa della procedura di reclamo (stabilita in fr. 150.–
in virtù dell’art. 61 cpv. 1 OTLEF) e alle spese dell’Ufficio dei fallimenti di
Bellinzona a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario
l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa
redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 12 gennaio 2015 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti
di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro
fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).