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Decisione

14.2015.13

Fallimento. Pagamento di tutti i debiti posti in esecuzione. Annullamento del fallimento. Riduzione della tassa di giustizia di prima sede

30 gennaio 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i casi di dichiarazione del fallimento “non litigiosi”, ovvero laddove l’escusso

non si è presentato all’u­­dienza, una tassa da fr. 40.– a fr. 200.–

(art. 52 lett. a), nella fattispecie la tassa di giustizia

di prima sede (di fr. 250.–) va ridotta all’usuale importo di fr. 80.–

Considerandi

e posta insieme alla tassa della procedura di reclamo (stabilita in fr. 150.–

in virtù dell’art. 61 cpv. 1 OTLEF) e alle spese dell’Ufficio dei fallimenti di

Bellinzona a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario

l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa

redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 12 gennaio 2015 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti

di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro

fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).