14.2015.131
Fallimento. Pagamento dopo il fallimento del credito posto in esecuzione. Solvibilità resa verosimile
24 luglio 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.131
Lugano
24 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico
(art. 48b LOG) nella causa SO.2015.2094 (fallimento) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 maggio 2015 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 10 luglio 2015 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 1° luglio 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, il 5 maggio 2015 la CO 1 ha chiesto
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento
della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'312.50 più
interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione 17 giugno 2015 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 1° luglio 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a
far tempo dal 2 luglio 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo 10 luglio 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
il credito posto in esecuzione. Il 13 luglio, il presidente della Camera ha
conferito all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato
intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni
interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 10 luglio 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 lo
stesso giorno (ossia alla scadenza del termine di giacenza postale), in concreto
il reclamo è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile
la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta
del 10 luglio 2015 dell’UE di Lugano relativa al versamento di fr. 2'689.90 a saldo dell’esecuzione
promossa dall’istante (doc. C), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv.
2.
n. 1 risulta adempiuto, tanto più che lo stesso 10 luglio l’istante ha
ritirato la domanda di fallimento (doc. D).
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – nell’estratto esecutivo (al 10 luglio 2015)
prodotto dalla reclamante (doc. F) risultavano diciassette esecuzioni estinte
in seguito a pagamento (di cui 16 proprio il 10 luglio, v. doc. I), due sospese
da opposizione (n. __________ e __________), tre allo stadio del proseguimento
(n. __________, __________ e __________) e una giunta alla comminatoria di
fallimento (n. __________). Per quest’ultima la reclamante ha ottenuto una dilazione
in tre rate mensili di fr. 1'142.30 cadauna, la cui prima è stata pagata
il 10 luglio (doc. H). Mentre per le tre esecuzioni giunte allo stadio del
proseguimento, la reclamante sembrerebbe avere trovato un accordo di pagamento
dilazionato (v. doc. M). Dall’estratto esecutivo, d’altronde, non risultano
attestati di carenza di beni a suo carico. Tenuto conto anche dei crediti che
la società sta provando a incassare in via giudiziaria (v. doc. G), ciò porta a
ritenere che la sua situazione finanziaria stia migliorando. Ricordato che secondo
giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla
verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che
la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità
di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può
essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della
RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 1° luglio 2015 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di
fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).