14.2015.132
Rigetto definitivo dell’opposizione. Citazione all’udienza di conciliazione della causa di merito. Mancata comparsa della parte convenuta. Decisione sulla pretesa dell’istante. Restituzione del termin
7 dicembre 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.132
Lugano
7 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 28 maggio
2015 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 luglio 2015 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 15 giugno 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 maggio 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'143.–
oltre agli interessi del 5% dall’11 dicembre 2014 “per prestazioni eseguite da parte de medico veterinario
per conto della sua bestia con il nome “__________” come da lei ordinato”, di fr. 90.– per “spese amministrative” e di fr. 15.– per
“esecuzione procedura esecutiva”;
che
all’atto della notifica, il marito di RE 1 ha interposto opposizione al
precetto esecutivo;
che
con istanza di conciliazione del 28 maggio 2015 la CO 1 ha convenuto RE 1 alla
Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco affinché essa riconoscesse le
pretese dedotte in esecuzione e ha chiesto all’autorità di conciliazione di
giudicare essa stessa la controversia ove la convenuta non avesse riconosciuto
integralmente le sue pretese;
che
il 29 maggio 2015, il Giudice di pace ha citato le parti a comparire
personalmente all’udienza del 15 giugno 2015 per procedere al tentativo di
conciliazione “con le comminatorie di legge in caso di mancata comparsa (art.
206 CPC)”;
che
all’udienza è comparsa solo la parte istante, che ha nuovamente chiesto al
giudice di formulare una decisione;
che statuendo con decisione dello stesso 15 giugno 2015, il Giudice di
pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dalla parte convenuta per fr. 1'143.– oltre agli interessi del
5% dall’11 dicembre 2014, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–
e un’indennità di fr. 200.– a favore dell’istante;
che
il 17 giugno 2015, il Giudice di pace ha risposto al marito dell’escussa di non
poter accogliere la sua richiesta del giorno precedente, con cui aveva chiesto
di rimediare alla sua mancata comparsa all’udienza di conciliazione, spiegando
di essere stato delegato dalla moglie, impedita per gravi motivi di famiglia, a
presentarsi al posto suo, ma di avere segnato sulla sua agenda la data del 16
anziché del 15 giugno;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 14 luglio 2015 per ottenerne l’annullamento e il rinvio della causa all’istanza
inferiore, chiedendo che essa sia trattata da un altro giudice;
che
nelle sue osservazioni del 26 agosto 2015, la CO 1 ha ribadito
“l’eccellenza” delle cure prodigate al gatto della convenuta, concludendo che
la stessa deve pertanto pagare la fattura per tali prestazioni;
che
il 7 settembre 2015 la reclamante ha presentato spontaneamente un allegato di
osservazioni in merito alla procedura di reclamo;
che
la sentenza impugnata, nella misura in cui rigetta l’opposizione interposta
dalla reclamante, rientra nella competenza della Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che la Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC);
che secondo l’art.
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC);
che
i documenti prodotti dalle parti in questa sede, nella misura in cui non
facevano già parte dell’incarto del Giudice di pace, sono di conseguenza
inammissibili e non possono essere presi in considerazione ai fini del giudizio
odierno;
che
la reclamante lamenta anzitutto il rifiuto del Giudice di pace di fissare una
nuova udienza di conciliazione, reputando lieve la colpa del marito, sicché a
sua mente il primo giudice avrebbe dovuto concedere un termine suppletorio nel
senso dell’art. 148 cpv. 1 CPC;
che
in virtù di questa norma, ad istanza della parte che non ha osservato un
termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo
se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne
solo in lieve misura;
che
ove l’inosservanza di un termine sia dovuta a un’inavvertenza, una negligenza
o una dimenticanza della parte, in assenza di altre circostanze particolari la
sua colpa non è in linea di massima considerata lieve (v. Frei in: Berner
Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 18 ad art. 148 CPC; sentenza
del Tribunale federale 2C_697/2012 consid. 2.2);
che
ciò pare valere in particolare per la trascrizione sbagliata di una data nell’agenda
della parte anche se è stata effettuata da un suo ausiliario (Dolge/Infanger, Schlichtungsverfahren
nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, 2012, pag. 67;
apparentemente contra: Tappy
in CPC
commenté, 2011, n. 15 ad art. 148 CPC);
che
Considerandi
nel caso concreto, ad ogni modo, la reclamante non ha reso verosimile, come le
incombeva (art. 148 cpv. 1 CPC), la pretesa svista del marito, non avendo
prodotto né l’agenda di lui né una conferma da terzi che egli si sia effettivamente
presentato il 16 giugno alle ore 11:00 presso la Giudicatura di pace;
che
la censura va così respinta;
che
è poi senza rilievo per il giudizio odierno il fatto che il Giudice di pace non ha dato alla CO
1, a norma dell’art. 149 CPC, la possibilità di esprimersi sulla richiesta
(implicita) di citazione delle parti a una nuova udienza, anzitutto perché se
ne sarebbe semmai potuta dolere unicamente la diretta interessata e anche perché
i diritti della CO 1 non sono stati pregiudicati, siccome il primo giudice non
ha dato seguito alla richiesta;
che
d’altronde, contrariamente a quanto asserisce la reclamante, la citazione all’udienza
di conciliazione menzionava, seppur indirettamente con un rinvio alla legge, la
possibilità per il Giudice di pace di decidere sulla pretesa dell’istante in
assenza della convenuta;
che,
infatti, le parti sono state citate “con le comminatorie di legge in caso di
mancata comparsa (Art. 206 CPC)”, norma il cui testo è riprodotto nel punto 2
delle avvertenze in calce alla citazione;
che
in virtù di tale norma se il convenuto ingiustificatamente non compare (come è
poi stato il caso nella fattispecie), l’autorità di conciliazione procede come
in caso di mancata conciliazione (Art. 209-212 CPC);
che
per l’art. 212 cpv. 1 CPC se l’attore ne fa richiesta, l’autorità di
conciliazione può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un
valore litigioso fino a 2000 franchi;
che
nel caso specifico la CO 1, nella sua istanza debitamente notificata alla
convenuta con la citazione, ha esplicitamente chiesto che “l’autorità di conciliazione, qualora la parte
convenuta non dovesse riconoscere o riconoscere solo in parte le sue pretese,
giudichi essa stessa la presente controversia (art. 212 cpv. 2 CPC)”;
che
anche su questo punto il reclamo si rivela infondato e va pertanto respinto;
che,
infine, le allegazioni della reclamante contenute nel suo scritto del 7
settembre 2015 sono tardive e comunque irricevibili, trattandosi di fatti nuovi
che avrebbero dovuti essere allegati all’udienza di conciliazione (art. 326
cpv. 1 CPC);
che
la tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la CO 1 non avendo formulato alcuna
richiesta al riguardo;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'248.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 360.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).