Lexipedia

Decisione

14.2015.132

Rigetto definitivo dell’opposizione. Citazione all’udienza di conciliazione della causa di merito. Mancata comparsa della parte convenuta. Decisione sulla pretesa dell’istante. Restituzione del termin

7 dicembre 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC);

che secondo l’art.

320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC);

che

i documenti prodotti dalle parti in questa sede, nella misura in cui non

facevano già parte dell’incarto del Giudice di pace, sono di conseguenza

inammissibili e non possono essere presi in considerazione ai fini del giudizio

odierno;

che

la reclamante lamenta anzitutto il rifiuto del Giudice di pace di fissare una

nuova udienza di conciliazione, reputando lieve la colpa del marito, sicché a

sua mente il primo giudice avrebbe dovuto concedere un termine suppletorio nel

senso dell’art. 148 cpv. 1 CPC;

che

in virtù di questa norma, ad istanza della parte che non ha osservato un

termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo

se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne

solo in lieve misura;

che

ove l’inosservanza di un termine sia dovuta a un’inavverten­­za, una negligenza

o una dimenticanza della parte, in assenza di altre circostanze particolari la

sua colpa non è in linea di massima considerata lieve (v. Frei in: Berner

Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 18 ad art. 148 CPC; sentenza

del Tribunale federale 2C_697/2012 consid. 2.2);

che

ciò pare valere in particolare per la trascrizione sbagliata di una data nell’agenda

della parte anche se è stata effettuata da un suo ausiliario (Dolge/Infanger, Schlichtungsverfahren

nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, 2012, pag. 67;

apparentemente contra: Tappy

in CPC

commenté, 2011, n. 15 ad art. 148 CPC);

che

Considerandi

nel caso concreto, ad ogni modo, la reclamante non ha reso verosimile, come le

incombeva (art. 148 cpv. 1 CPC), la pretesa svista del marito, non avendo

prodotto né l’agenda di lui né una conferma da terzi che egli si sia effettivamente

presentato il 16 giugno alle ore 11:00 presso la Giudicatura di pace;

che

la censura va così respinta;

che

è poi senza rilievo per il giudizio odierno il fatto che il Giudice di pace non ha dato alla CO

1, a norma dell’art. 149 CPC, la possibilità di esprimersi sulla richiesta

(implicita) di citazione delle parti a una nuova udienza, anzitutto perché se

ne sarebbe semmai potuta dolere unicamente la diretta interessata e anche perché

i diritti della CO 1 non sono stati pregiudicati, siccome il primo giudice non

ha dato seguito alla richiesta;

che

d’altronde, contrariamente a quanto asserisce la reclamante, la citazione all’udienza

di conciliazione menzionava, seppur indirettamente con un rinvio alla legge, la

possibilità per il Giudice di pace di decidere sulla pretesa dell’istante in

assenza della convenuta;

che,

infatti, le parti sono state citate “con le comminatorie di legge in caso di

mancata comparsa (Art. 206 CPC)”, norma il cui testo è riprodotto nel punto 2

delle avvertenze in calce alla citazione;

che

in virtù di tale norma se il convenuto ingiustificatamente non compare (come è

poi stato il caso nella fattispecie), l’autorità di conciliazione procede come

in caso di mancata conciliazione (Art. 209-212 CPC);

che

per l’art. 212 cpv. 1 CPC se l’attore ne fa richiesta, l’autorità di

conciliazione può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un

valore litigioso fino a 2000 franchi;

che

nel caso specifico la CO 1, nella sua istanza debitamente notificata alla

convenuta con la citazione, ha esplicitamente chiesto che “l’autorità di conciliazione, qualora la parte

convenuta non dovesse riconoscere o riconoscere solo in parte le sue pretese,

giudichi essa stessa la presente controversia (art. 212 cpv. 2 CPC)”;

che

anche su questo punto il reclamo si rivela infondato e va pertanto respinto;

che,

infine, le allegazioni della reclamante contenute nel suo scritto del 7

settembre 2015 sono tardive e comunque irricevibili, trattandosi di fatti nuovi

che avrebbero dovuti essere allegati al­l’udienza di conciliazione (art. 326

cpv. 1 CPC);

che

la tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la CO 1 non avendo formulato alcuna

richiesta al riguardo;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'248.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 360.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).