14.2015.135
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Limiti della competenza del giudice del rigetto. Interpretazione del titolo. Dichiarazione da cui non si deduce chiaramente se il debitore ha riconosciuto l’inter
4 novembre 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.135
Lugano
4 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa SO.2015.2119 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 17 luglio 2015 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa l’8 luglio 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Tra l’RE 1 – ditta
attiva nell’ambito di commercio, servizio clienti, noleggio e produzione di
macchinari di costruzione – e l’impresa generale con servizi di
trasporti CO 1 esiste un lungo rapporto di collaborazione. In seguito al danno
riportato da un caterpillar trasportato dalla CO 1 per conto dell’RE 1, il 23 dicembre 2013 quest’ultima ha allestito a carico della
trasportatrice una fattura (n. __________) di fr. 28'402.87 per la riparazione
del cingolato. Con scritto 15 gennaio 2014 la CO 1 ha informato la controparte
che il carico non era assicurato e, pur confermando la sua intenzione di
risolvere la questione, le ha chiesto di rivedere l’importo della
fattura, proponendo la seguente soluzione: “1. Saldo della fattura al 50% dell’importo. 2.
Trasporti in contro prestazione con incarico diretto ai seguenti prezzi: a)
trasporti da 8 a 25 ton a fr. 2'800.– + IVA max 2'500 mm di larghezza; b)
trasporti da 1 a 5 ton a fr. 1'600.– + IVA max 2'500 mm di larghezza e 2'000
mm di altezza”. L’RE 1, dal canto suo, ha risposto con
raccomandata dell’11 febbraio 2014, formulando la seguente proposta per il
regolamento della fattura in questione: “fr. 14'200.– a scadenza 28 febbraio 2014; fr. 14'202.85
in contraffare con prestazioni di trasporto”.
B. L’8
luglio 2014 la CO 1 ha tramesso all’RE 1 una fattura di fr. 5'918.40 per
determinate spese da lei sostenute, legate al fermo di una macchina acquistata
da quest’ultima. Con scritto 31 luglio 2014 l’RE 1 ha comunicato alla CO 1 di
non riconoscere la somma indicata in quella fattura.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 marzo 2015 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, l’RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 9'970.45
oltre agli interessi del 5% dal 23 gennaio 2014, indicando quale titolo di
credito il “saldo nostra fattura n. __________ del 23.12.2013”.
D. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 maggio 2015
l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 26 maggio 2015, che l’istante ha contestato con replica del 3
giugno 2015.
E. Statuendo con decisione dell’8 luglio 2015, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 200.–.
F. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 17 luglio 2015 chiedendo di “rivalutare
la decisione di accettare il riconoscimento di debito solo al 50%” e di “precisare
se il debito riconosciuto è da saldare in soldi”. Invitata a presentare
osservazioni, la CO 1 è rimasta silente.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 17 luglio 2015 contro la sentenza notificata all’RE 1 il 9
luglio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
a) Nel
caso specifico, la prima conclusione della reclamante, tendente a una
rivalutazione della “decisione di accettare il riconoscimento di debito solo
al 50%”, è imprecisa, ma si capisce dalla motivazione ch’essa intende
ottenere la riforma della sentenza impugnata nel senso dell’accoglimento integrale
dell’istanza. Il reclamo è quindi sotto questo punto di vista ricevibile (cfr. DTF
136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.179 del 18
settembre 2014, consid. 1.2).
b) L’escutente
chiede inoltre alla Camera di “precisare se il debito riconosciuto è da
saldare in soldi”. La conclusione è irricevibile. In effetti, l’unica
competenza del giudice del rigetto e dell’autorità di ricorso è quella di
rigettare l’opposizione interposta a un’esecuzione che verte per definizione
su un credito pecuniario (v. art. 38 cpv. 1 LEF). La questione, ad ogni modo,
non si pone in concreto, poiché, come ci si appresta a dimostrare, l’escussa
non ne ha riconosciuto il saldo in modo indiscutibile.
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto
esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587
consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;
DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha
constatato che la documentazione prodotta dall’istante non costituisce valido
riconoscimento di debito, ricordando che secondo la giurisprudenza fatture non
espressamente riconosciute dal debitore non adempiono i requisiti di legge.
Ora, a mente del primo giudice la convenuta ha riconosciuto in concreto solo la
metà della fattura di fr. 28'402.87. Di conseguenza, il saldo posto in esecuzione, pari a fr. 9'970.45,
non è secondo lui coperto dal riconoscimento di debito, verosimilmente perché
egli ha considerato che nell’istanza la procedente ha precisato di avere compensato
l’importo totale della sua fatture con fatture dell’escussa che ammontano
Considerandi
complessivamente a fr. 18'432.40.
4.
Nel reclamo l’RE 1 sostiene invece che la
CO 1, di fatto, ha accettato l’intero importo della fattura in questione, pur
proponendo di saldarne una metà in denaro e l’altra metà con controprestazioni.
La reclamante ritiene quindi che la decisione impugnata sia da “rivalutare” nel
senso di accogliere l’istanza anche per quell’altra metà.
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura
privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la
sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve
né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Incombe all’escutente di
provare (e non solo di rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale
5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che dal documento o
dai documenti da lui prodotti risulta indiscutibilmente un riconoscimento di
debito a norma di legge (v. Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).
Una sua eventuale interpretazione può fondarsi unicamente sul titolo stesso (sentenza
5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di
dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice
ordinario (sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e
14.2015.23
del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
5.1
Nella fattispecie la fattura di fr. 28'402.87
allestita dall’RE 1 il 23 dicembre 2013 (doc. D, prime tre pagine) non è stata
riconosciuta incondizionatamente dalla CO 1. Infatti, quest’ultima, con lettera del 15 gennaio 2014, ha chiesto prima di tutto di “rivedere”
l’importo della fattura, per poi proporre di pagare il “saldo della fattura
al 50% dell’importo” con controprestazioni da effettuare in base a incarichi
diretti di trasporto (doc. B). Ora,
contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non può essere dedotta da
questa formulazione una semplice modalità di pagamento della somma intera, che possa valere riconoscimento di debito puro e
semplice nel senso dell’art. 82 LEF (sentenza 5A_303/2013 citata sopra consid.
5, loc. cit.; sentenza della CEF 14.2014.103 del 15 settembre 2014, consid. 5). La convenuta, in effetti, non ha semplicemente indicato come intende
estinguere il debito, ma anzitutto ha chiesto all’istante di rivedere l’importo
fatturato. D’altronde, la convenuta ha proposto (e non riconosciuto incondizionatamente)
di saldare la “fattura al 50% dell’importo”, senza che sia chiaro se i
trasporti offerti a titolo di controprestazioni si riferiscano a questa metà o
a quell’altra. In altri termini la sua dichiarazione non è (sufficientemente)
chiara.
Certo,
l’11 febbraio 2014 l’RE 1 ha proposto alla convenuta di versarle fr. 14'200.–
entro il 28 febbraio 2014 e di pagare il saldo di fr. 14'202.85 “in
contraffare con prestazioni di trasporto” (doc. C). Tale lettera
non è però mai stata controfirmata dalla CO 1. Non risulta d’altra parte dalla
documentazione agli atti che le parti si siano messe d’accordo su una soluzione
comune, sottoscritta dall’escussa. In assenza di un chiaro e
indiscutibile riconoscimento di debito per la metà della nota fattura non già
estinta per compensazione, la decisione impugnata merita dunque conferma e il
reclamo va respinto.
5.2
Ciò posto, la decisione odierna non pregiudica le
ragioni delle parti nel merito, su cui né il primo giudice né la Camera hanno
la competenza a decidere (sopra consid. 2). In altre parole, all’RE 1 rimane
salva la possibilità, promuovendo una procedura creditoria ordinaria (art. 79
LEF), di dimostrare l’esistenza delle pretese che pretende sue, in modo da ottenere
un titolo che gli permetta di far rigettare in via definitiva l’opposizione
interposta dalla CO 1.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48
e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo
presentato osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 9'970.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).