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Decisione

14.2015.135

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Limiti della competenza del giudice del rigetto. Interpretazione del titolo. Dichiarazione da cui non si deduce chiaramente se il debitore ha riconosciuto l’inter

4 novembre 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

a) Nel

caso specifico, la prima conclusione della reclamante, tendente a una

rivalutazione della “decisione di accettare il riconoscimento di debito solo

al 50%”, è imprecisa, ma si capisce dalla motivazione ch’essa intende

ottenere la riforma della sentenza impugnata nel senso dell’accoglimento integrale

dell’istanza. Il reclamo è quindi sotto questo punto di vista ricevibile (cfr. DTF

136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.179 del 18

settembre 2014, consid. 1.2).

b) L’escutente

chiede inoltre alla Camera di “precisare se il debito riconosciuto è da

saldare in soldi”. La conclusione è irricevibile. In effetti, l’unica

competenza del giudice del rigetto e dell’autorità di ricorso è quella di

rigettare l’opposizione interposta a un’ese­­cuzione che verte per definizione

su un credito pecuniario (v. art. 38 cpv. 1 LEF). La questione, ad ogni modo,

non si pone in concreto, poiché, come ci si appresta a dimostrare, l’escussa

non ne ha riconosciuto il saldo in modo indiscutibile.

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.

4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587

consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha

constatato che la documentazione prodotta dall’istante non costituisce valido

riconoscimento di debito, ricordando che secondo la giurisprudenza fatture non

espressamente riconosciute dal debitore non adempiono i requisiti di legge.

Ora, a mente del primo giudice la convenuta ha riconosciuto in concreto solo la

metà della fattura di fr. 28'402.87. Di conseguenza, il saldo posto in esecuzione, pari a fr. 9'970.45,

non è secondo lui coperto dal riconoscimento di debito, verosimilmente perché

egli ha considerato che nell’istanza la procedente ha precisato di avere compensato

l’importo totale della sua fatture con fatture dell’escussa che ammontano

Considerandi

complessivamente a fr. 18'432.40.

4.

Nel reclamo l’RE 1 sostiene invece che la

CO 1, di fatto, ha accettato l’intero importo della fattura in questione, pur

proponendo di saldarne una metà in denaro e l’altra metà con controprestazioni.

La reclamante ritiene quindi che la decisione impugnata sia da “rivalutare” nel

senso di accogliere l’istan­­za anche per quell’altra metà.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura

privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la

sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve

né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Incombe all’escutente di

provare (e non solo di rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale

5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che dal documento o

dai documenti da lui prodotti risulta indiscutibilmente un riconoscimento di

debito a norma di legge (v. Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).

Una sua eventuale interpretazione può fondarsi unicamente sul titolo stesso (sentenza

5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di

dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice

ordinario (sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e

14.2015.23

del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

5.1

Nella fattispecie la fattura di fr. 28'402.87

allestita dall’RE 1 il 23 dicembre 2013 (doc. D, prime tre pagine) non è stata

riconosciuta incondizionatamente dalla CO 1. Infatti, que­st’ultima, con lettera del 15 gennaio 2014, ha chiesto prima di tutto di “rivedere”

l’importo della fattura, per poi proporre di pagare il “saldo della fattura

al 50% dell’importo” con controprestazioni da effettuare in base a incarichi

diretti di trasporto (doc. B). Ora,

contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non può essere dedotta da

questa formulazione una semplice modalità di pagamento della somma intera, che possa valere riconoscimento di debito puro e

semplice nel senso dell’art. 82 LEF (sentenza 5A_303/2013 citata sopra consid.

5, loc. cit.; sentenza della CEF 14.2014.103 del 15 settembre 2014, consid. 5). La convenuta, in effetti, non ha semplicemente indicato come intende

estinguere il debito, ma anzitutto ha chiesto all’istante di rivedere l’im­­porto

fatturato. D’altronde, la convenuta ha proposto (e non riconosciuto incondizionatamente)

di saldare la “fattura al 50% del­l’importo”, senza che sia chiaro se i

trasporti offerti a titolo di controprestazioni si riferiscano a questa metà o

a quell’altra. In altri termini la sua dichiarazione non è (sufficientemente)

chiara.

Certo,

l’11 febbraio 2014 l’RE 1 ha proposto alla convenuta di versarle fr. 14'200.–

entro il 28 febbraio 2014 e di pagare il saldo di fr. 14'202.85 “in

contraffare con prestazioni di trasporto” (doc. C). Tale lettera

non è però mai stata controfirmata dalla CO 1. Non risulta d’altra parte dalla

documentazione agli atti che le parti si siano messe d’accordo su una soluzione

comune, sottoscritta dall’escussa. In assenza di un chiaro e

indiscutibile riconoscimento di debito per la metà della nota fattura non già

estinta per compensazione, la decisione impugnata merita dunque conferma e il

reclamo va respinto.

5.2

Ciò posto, la decisione odierna non pregiudica le

ragioni delle parti nel merito, su cui né il primo giudice né la Camera hanno

la competenza a decidere (sopra consid. 2). In altre parole, all’RE 1 rimane

salva la possibilità, promuovendo una procedura creditoria ordinaria (art. 79

LEF), di dimostrare l’esistenza delle pretese che pretende sue, in modo da ottenere

un titolo che gli permetta di far rigettare in via definitiva l’opposizione

interposta dalla CO 1.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48

e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo

presentato osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 9'970.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).